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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 976/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FIORETTI ANDREA con domicilio eletto presso il suo studio in
ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9
APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Controparte_1 C.F._1
FISCALETTI CHIARA con domicilio eletto presso il suo studio in OSTERIA NUOVA DI
MONTELABBATE (PU) LARGO DONATORI DEL SANGUE 16
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n.594/2022 del TRIBUNALE DI RIMINI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 4.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante, riportandosi a quella svolta in sede di costituzione in giudizio [“1) Riformare la sentenza n. 334/2022 repertorio n.594/2022 resa in data 12.04.2022 dal Tribunale di Rimini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1135/2020 Rg e notificata in data 13.04.2022 nella parte in cui così statuiva “…Ritenuto che, allo stato, non possa dirsi provata, secondo lo standart probatorio proprio del giudizio di cognizione ordinaria, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'oggetto della cessione da e, successivamente, da Controparte_2 CP_2
Ritenuto che emerge dalla documentazione depositata in atti l'insufficienza Parte_1 probatoria dell'intervenuta cessione da a e successivamente da a CP_2 CP_2 CP_2
e la consequenziale titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dal'art 58 Parte_1 tub. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta e il decreto revocato…” e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta dal Signor e revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso nei suoi confronti e, in riforma della stessa, accertare e dichiarare la tardività dell'eccezione di carenza della titolarità del credito avanzata dall'opponente solo in conclusionale
e, comunque, ritenere la stessa superata dalla formulazione da parte di questi di difese incompatibili con l'eccezione stessa e, per l'effetto, previo rigetto delle ulteriori doglianze non esaminate nel giudizio di primo grado confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini in data 15.01.2020 per il pagamento della somma di € 60.922,10, oltre interessi convenzionali e spese per i motivi di cui in narrativa;
2) Riformare la sentenza n. 334/2022 repertorio n.594/2022 resa in data 12.04.2022 dl Tribunale di Rimini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1135/2020 Rg e notificata in data 13.04.2022 nella parte in cui così statuiva “Ritenuto che, allo stato, non possa dirsi provata, secondo lo standart probatorio proprio del giudizio di cognizione ordinaria, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'oggetto della cessione da e, successivamente, da a Controparte_2 CP_2 Parte_1
,Ritenuto che emerge dalla documentazione depositata in atti l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione da a e successivamente da a CP_2 CP_2 CP_2 Parte_1
e la consequenziale titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dal'art 58 tub. Alla
[...] luce delle suesposte considerazioni,, l'opposizione va accolta e il decreto revocato, restando cosi assorbita ogni altra valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza……” e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta dal Signor
e revocava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e, in riforma della Controparte_1 stessa, accertare e dichiarare la la riforma della sentenza impugnata nel senso di dichiarare la titolarità del credito di cui è causa in capo alla con conseguente sua Parte_1 legittimazione attiva e, per l'effetto, previo rigetto delle ulteriori doglianze non esaminate nel giudizio di primo grado. confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2020 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Rimini in data 15.01.2020 per il pagamento della somma di € 60.922,10, oltre interessi convenzionali e spese per i motivi di cui in narrativa;
3) In subordine, condannare il Signor
al pagamento dell'importo di € 60.922,10 oltre interessi convenzionali a far data Controparte_1 dalla data di messa in mora e sino al soddisfo in solido oltre alle spese successive, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”]
Per l'appellato, riportandosi a quella svolta in sede di comparsa conclusionale: [“In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta legittimità sostanziale dell'appellante, nel merito della questione si insiste per accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo quindi l'appellato da ogni avversa domanda di pagamento;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.594/2022 del 11.04.2022, il Tribunale di Rimini accoglieva l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 [...] quale cessionaria di per il credito derivante da saldo passivo di c/c CP_2 Controparte_3 intestato ad delle cui obbligazioni l'opponente era fideiussore. Parte_2
Nel giudizio di opposizione si era costituita quale ulteriore cessionaria del credito. Pt_1 2.
Affermava il primo giudice che avendo parte opponente sollevato, seppure in limine litis, l'eccezione di difetto di titolarità del diritto in capo a per mancanza di prova della cessione del Pt_1 credito ex art. 58 TUB, l'opposta avrebbe dovuto provare la propria legittimazione sostanziale derivante dall'inclusione del credito nelle due cessioni, da e successivamente da CP_2 CP_2
a , e che all'uopo non era sufficiente la documentazione versata in causa in mancanza Pt_1 dei contratti di cessione.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.5.2022 e per essa Parte_1
appellava innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi. Parte_1
Ritualmente costituito l'appellato ccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto reiterando il rilievo di difetto di legittimazione sostanziale dell'appellante per la mancanza di prova delle cessioni in blocco e, nel merito, richiamando ex art. 346 c.p.c. tutte le ragioni oppositive svolte in primo grado.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 4.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e
127 ter c.p.c.
4.
Il rilievo pregiudiziale di inammissibilità sollevato dall'appellato “per i motivi esposti in narrativa”
è del tutto generico, senza neppure riferimento a norme processuali, e pertanto infondato.
5.
Con il primo motivo sostiene che il rilievo dell'opponente, di carenza di titolarità del Pt_1 rapporto sostanziale, era tardivo perchè svolto dall'opponente solo in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice distingueva correttamente tra legittimazione ad agire – la cui carenza può essere eccepita in qualunque stato e grado ed anche rilevata d'ufficio dal giudice – e titolarità attiva del rapporto sostanziale e sull'erroneo presupposto che il relativo rilievo di carenza di legittimazione sostanziale per difetto di titolarità del credito ceduto fosse stato svolto dall'opponente solo in limine litis, lo ha ritenuto fondato perché rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Invero, l'opponente già con l'atto di citazione e poi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva avuto a contestare la legittimazione “processuale” rectius sostanziale della ricorrente in monitorio perchè i documenti prodotti non provavano l'inclusione del credito nella cessione in blocco ex art. 58
TUB.
In ogni caso, osserva questa Corte, la titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicchè la carenza di titolarità può essere negata dal convenuto con una mera difesa che contrariamente alle eccezioni in senso stretto non è soggetta a decadenza ex art. 167 /2 co. c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 11.9.2024 n. 24375,
Trib. Napoli Sez. II 18.2.2025 n. 1733) sicchè, nella fattispecie, il rilievo sarebbe stato tempestivo anche se, come peraltro non è, fosse stato sollevato dall'opponente solo in comparsa conclusionale.
Piuttosto occorre dire che sollevato tempestivamente il rilievo di difetto di legittimazione sostanziale in capo a quest'ultima avrebbe dovuto fornire, nei successivi termini preclusivi ex art. Pt_1
183/6° co. c.p.c., la prova della titolarità del credito ceduto. Va cioè affermato il principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui nelle cessioni di credito in blocco ex art. 58 TUB il successore a titolo particolare del creditore originario, ove contestata la titolarità del credito per effetto della cessione, deve provare l'inclusione del credito nell'operazione.
Ex multis
Cassazione civile , sez. III , 07/10/2024 , n. 26127
Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall' art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 , deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito.
Corte appello , GN , sez. II , 05/08/2024 , n. 1634
In caso di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, il creditore cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale ad agire, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Tribunale , GN , sez. I , 02/04/2024 , n. 1003
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 , ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che la prova della titolarità del credito era già stata fornita con il doc. 3 del primo grado che descrive come “dichiarazione di cessione del credito del Banco
Popolare relativa alla cessione alla del 13.1.2018. CP_2 Cont Trattasi del doc. 3 del monitorio, qui riprodotto come doc. 6, cioè della comunicazione di della Cont cessione a obbligato principale, cioè della notifica della cessione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.
Ebbene, la notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. è necessaria per la opponibilità al debitore ceduto della cessione al fine di escludere l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento in buona fede al cedente anziché al cessionario, sicchè di per sé non dimostra la cessione del credito e non ne prova la titolarità in capo al cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III 22.6.2023 n. 17944)
Dunque la sentenza non merita censura, perché a fronte del rilievo di carenza di legittimazione sostanziale per mancata prova dell'inclusione del credito fra quelli ceduti avrebbe Pt_1 dovuto, effettivamente, assolvere in altro modo al relativo l'onere probatorio a suo carico.
Non giova, all'uopo, la produzione solo in appello e dunque tardivamente ex art. 345 c.p.c., dei due contratti di cessione (la 1a da e la 2a da a , trattandosi di CP_2 CP_2 Pt_1 documenti già esistenti che dovevano essere prodotti in primo grado a seguito della tempestiva eccezione di controparte.
Va infine disatteso l'argomento dell'appellante secondo cui la pubblicazione della cessione in GU consentirebbe l'individuazione senza incertezza dei rapporti ceduti, Vero che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 22.4.2024 n. 10860) ma nella fattispecie né nell'avviso di cessione di cui a GU parte seconda n. 141 del 30.11.2019 relativa alla cessione da a (doc. 7 opposta) né nella GU CP_2 Pt_1 parte seconda n. 5 del 13.1.2018 relativa alla precedente cessione da a (doc. CP_2 CP_2 prodotto in monitorio) è possibile evincere con certezza l'inclusione del credito per cui è causa fra quelli ceduti.
Quindi l'appello va rigettato, senza necessità di esaminare le ragioni oppositive del n CP_1 primo grado, assorbite in primo grado e pure in appello.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e per essa ei confronti di con atto
[...] Parte_1 Controparte_1 di appello notificato in data 13.5.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA l'appellante e per essa in Parte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di appello, che liquida per compenso di avvocato in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di GN in data 16.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 976/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FIORETTI ANDREA con domicilio eletto presso il suo studio in
ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9
APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Controparte_1 C.F._1
FISCALETTI CHIARA con domicilio eletto presso il suo studio in OSTERIA NUOVA DI
MONTELABBATE (PU) LARGO DONATORI DEL SANGUE 16
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n.594/2022 del TRIBUNALE DI RIMINI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 4.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante, riportandosi a quella svolta in sede di costituzione in giudizio [“1) Riformare la sentenza n. 334/2022 repertorio n.594/2022 resa in data 12.04.2022 dal Tribunale di Rimini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1135/2020 Rg e notificata in data 13.04.2022 nella parte in cui così statuiva “…Ritenuto che, allo stato, non possa dirsi provata, secondo lo standart probatorio proprio del giudizio di cognizione ordinaria, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'oggetto della cessione da e, successivamente, da Controparte_2 CP_2
Ritenuto che emerge dalla documentazione depositata in atti l'insufficienza Parte_1 probatoria dell'intervenuta cessione da a e successivamente da a CP_2 CP_2 CP_2
e la consequenziale titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dal'art 58 Parte_1 tub. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta e il decreto revocato…” e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta dal Signor e revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso nei suoi confronti e, in riforma della stessa, accertare e dichiarare la tardività dell'eccezione di carenza della titolarità del credito avanzata dall'opponente solo in conclusionale
e, comunque, ritenere la stessa superata dalla formulazione da parte di questi di difese incompatibili con l'eccezione stessa e, per l'effetto, previo rigetto delle ulteriori doglianze non esaminate nel giudizio di primo grado confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini in data 15.01.2020 per il pagamento della somma di € 60.922,10, oltre interessi convenzionali e spese per i motivi di cui in narrativa;
2) Riformare la sentenza n. 334/2022 repertorio n.594/2022 resa in data 12.04.2022 dl Tribunale di Rimini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1135/2020 Rg e notificata in data 13.04.2022 nella parte in cui così statuiva “Ritenuto che, allo stato, non possa dirsi provata, secondo lo standart probatorio proprio del giudizio di cognizione ordinaria, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'oggetto della cessione da e, successivamente, da a Controparte_2 CP_2 Parte_1
,Ritenuto che emerge dalla documentazione depositata in atti l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione da a e successivamente da a CP_2 CP_2 CP_2 Parte_1
e la consequenziale titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dal'art 58 tub. Alla
[...] luce delle suesposte considerazioni,, l'opposizione va accolta e il decreto revocato, restando cosi assorbita ogni altra valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza……” e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta dal Signor
e revocava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e, in riforma della Controparte_1 stessa, accertare e dichiarare la la riforma della sentenza impugnata nel senso di dichiarare la titolarità del credito di cui è causa in capo alla con conseguente sua Parte_1 legittimazione attiva e, per l'effetto, previo rigetto delle ulteriori doglianze non esaminate nel giudizio di primo grado. confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2020 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Rimini in data 15.01.2020 per il pagamento della somma di € 60.922,10, oltre interessi convenzionali e spese per i motivi di cui in narrativa;
3) In subordine, condannare il Signor
al pagamento dell'importo di € 60.922,10 oltre interessi convenzionali a far data Controparte_1 dalla data di messa in mora e sino al soddisfo in solido oltre alle spese successive, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”]
Per l'appellato, riportandosi a quella svolta in sede di comparsa conclusionale: [“In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta legittimità sostanziale dell'appellante, nel merito della questione si insiste per accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo quindi l'appellato da ogni avversa domanda di pagamento;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.594/2022 del 11.04.2022, il Tribunale di Rimini accoglieva l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 [...] quale cessionaria di per il credito derivante da saldo passivo di c/c CP_2 Controparte_3 intestato ad delle cui obbligazioni l'opponente era fideiussore. Parte_2
Nel giudizio di opposizione si era costituita quale ulteriore cessionaria del credito. Pt_1 2.
Affermava il primo giudice che avendo parte opponente sollevato, seppure in limine litis, l'eccezione di difetto di titolarità del diritto in capo a per mancanza di prova della cessione del Pt_1 credito ex art. 58 TUB, l'opposta avrebbe dovuto provare la propria legittimazione sostanziale derivante dall'inclusione del credito nelle due cessioni, da e successivamente da CP_2 CP_2
a , e che all'uopo non era sufficiente la documentazione versata in causa in mancanza Pt_1 dei contratti di cessione.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.5.2022 e per essa Parte_1
appellava innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi. Parte_1
Ritualmente costituito l'appellato ccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto reiterando il rilievo di difetto di legittimazione sostanziale dell'appellante per la mancanza di prova delle cessioni in blocco e, nel merito, richiamando ex art. 346 c.p.c. tutte le ragioni oppositive svolte in primo grado.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 4.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e
127 ter c.p.c.
4.
Il rilievo pregiudiziale di inammissibilità sollevato dall'appellato “per i motivi esposti in narrativa”
è del tutto generico, senza neppure riferimento a norme processuali, e pertanto infondato.
5.
Con il primo motivo sostiene che il rilievo dell'opponente, di carenza di titolarità del Pt_1 rapporto sostanziale, era tardivo perchè svolto dall'opponente solo in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice distingueva correttamente tra legittimazione ad agire – la cui carenza può essere eccepita in qualunque stato e grado ed anche rilevata d'ufficio dal giudice – e titolarità attiva del rapporto sostanziale e sull'erroneo presupposto che il relativo rilievo di carenza di legittimazione sostanziale per difetto di titolarità del credito ceduto fosse stato svolto dall'opponente solo in limine litis, lo ha ritenuto fondato perché rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Invero, l'opponente già con l'atto di citazione e poi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva avuto a contestare la legittimazione “processuale” rectius sostanziale della ricorrente in monitorio perchè i documenti prodotti non provavano l'inclusione del credito nella cessione in blocco ex art. 58
TUB.
In ogni caso, osserva questa Corte, la titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicchè la carenza di titolarità può essere negata dal convenuto con una mera difesa che contrariamente alle eccezioni in senso stretto non è soggetta a decadenza ex art. 167 /2 co. c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 11.9.2024 n. 24375,
Trib. Napoli Sez. II 18.2.2025 n. 1733) sicchè, nella fattispecie, il rilievo sarebbe stato tempestivo anche se, come peraltro non è, fosse stato sollevato dall'opponente solo in comparsa conclusionale.
Piuttosto occorre dire che sollevato tempestivamente il rilievo di difetto di legittimazione sostanziale in capo a quest'ultima avrebbe dovuto fornire, nei successivi termini preclusivi ex art. Pt_1
183/6° co. c.p.c., la prova della titolarità del credito ceduto. Va cioè affermato il principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui nelle cessioni di credito in blocco ex art. 58 TUB il successore a titolo particolare del creditore originario, ove contestata la titolarità del credito per effetto della cessione, deve provare l'inclusione del credito nell'operazione.
Ex multis
Cassazione civile , sez. III , 07/10/2024 , n. 26127
Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall' art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 , deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito.
Corte appello , GN , sez. II , 05/08/2024 , n. 1634
In caso di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, il creditore cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale ad agire, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Tribunale , GN , sez. I , 02/04/2024 , n. 1003
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 , ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che la prova della titolarità del credito era già stata fornita con il doc. 3 del primo grado che descrive come “dichiarazione di cessione del credito del Banco
Popolare relativa alla cessione alla del 13.1.2018. CP_2 Cont Trattasi del doc. 3 del monitorio, qui riprodotto come doc. 6, cioè della comunicazione di della Cont cessione a obbligato principale, cioè della notifica della cessione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.
Ebbene, la notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. è necessaria per la opponibilità al debitore ceduto della cessione al fine di escludere l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento in buona fede al cedente anziché al cessionario, sicchè di per sé non dimostra la cessione del credito e non ne prova la titolarità in capo al cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III 22.6.2023 n. 17944)
Dunque la sentenza non merita censura, perché a fronte del rilievo di carenza di legittimazione sostanziale per mancata prova dell'inclusione del credito fra quelli ceduti avrebbe Pt_1 dovuto, effettivamente, assolvere in altro modo al relativo l'onere probatorio a suo carico.
Non giova, all'uopo, la produzione solo in appello e dunque tardivamente ex art. 345 c.p.c., dei due contratti di cessione (la 1a da e la 2a da a , trattandosi di CP_2 CP_2 Pt_1 documenti già esistenti che dovevano essere prodotti in primo grado a seguito della tempestiva eccezione di controparte.
Va infine disatteso l'argomento dell'appellante secondo cui la pubblicazione della cessione in GU consentirebbe l'individuazione senza incertezza dei rapporti ceduti, Vero che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 22.4.2024 n. 10860) ma nella fattispecie né nell'avviso di cessione di cui a GU parte seconda n. 141 del 30.11.2019 relativa alla cessione da a (doc. 7 opposta) né nella GU CP_2 Pt_1 parte seconda n. 5 del 13.1.2018 relativa alla precedente cessione da a (doc. CP_2 CP_2 prodotto in monitorio) è possibile evincere con certezza l'inclusione del credito per cui è causa fra quelli ceduti.
Quindi l'appello va rigettato, senza necessità di esaminare le ragioni oppositive del n CP_1 primo grado, assorbite in primo grado e pure in appello.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e per essa ei confronti di con atto
[...] Parte_1 Controparte_1 di appello notificato in data 13.5.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA l'appellante e per essa in Parte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di appello, che liquida per compenso di avvocato in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di GN in data 16.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina