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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 444/2023 del ruolo generale e promossa
DA
società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Parte_1
), a mezzo della sua mandataria a socio P.IVA_1 Parte_2
unico, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ) rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Cinelli, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_3
domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV Maggio n. 1 rappresentato e difeso dall'avv.
pagina 1 di 16 Massimo Sgrignuoli dell'Avvocatura Comunale, giusta delibera di G.M. n. 265 del 19/05/2023 e delega del Sindaco allegata al presente atto;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1294 del 14/11/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1294/2022 resa inter partes all'esito del giudizio rubricato al n. 5811/2020 di R.G. dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice Dottor Sergio
Casarella in data 14/11/2022, depositata il 14/11/2022, in pari data comunicata e mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
“in via principale e nel merito: rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'opposizione avversaria
perché infondata in fatto ed in diritto e comunque basata su eccezioni inammissibili e per l'effetto
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1569/2020 (r.g. n. 4485/2020) emesso da
Codesto Tribunale il 09.11.2020 e notificato a mezzo posta il 19.11.2020; in ogni caso accertare e
dichiarare il (con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, codice fiscale Controparte_1 CP_1
) in persona del Sindaco Pro tempore, tenuto al pagamento in favore di P.IVA_3 Parte_1
(con sede legale in Conegliano via Alfieri n.1 c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di
[...]
Treviso-Belluno n. ) della somma di € 2.998.729,90 oltre interessi maturati e maturandi P.IVA_1
dal 18.02.2016 al saldo ai tassi contrattualmente pattuiti e comunque entro i limiti di legge, ivi
compresa la L. n. 108/96 o quella minor somma che risultasse all'esito del giudizio e
conseguentemente condannare il medesimo al pagamento di detta somma in Controparte_1
favore di Parte_1
pagina 2 di 16 - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello principale proposto da poiché inammissibile e/o infondato e confermare la sentenza n. Parte_1
1294/2022 del Tribunale di Ancona, previo, si opus, accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e/o delle eccezioni assorbite e riproposte ex art 346 cpc. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il DI n. 1569/20, emesso nei suoi confronti quale fideiussore ed in favore di Controparte_1
per il pagamento di € 2.998.729,90, oltre interessi e spese, a titolo di residuo debito Parte_1
derivante dai mutui chirografari del 25/7/2000 (di originari tremiliardicinquecentomilioni di lire, con debito residuo pari ad € 660.107,37) e del 27/12/2006 (di originari duemilioniduecentocinquantamila di euro, con debito residuo pari ad € 2.338.622,53), concessi da a fondazione Parte_3
, ha revocato il predetto decreto ed ha rigettato la domanda azionata in via Controparte_2
monitoria dalla società cessionaria, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, previo rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva della cessionaria società di cartolarizzazione e di nullità della procura speciale rilasciata alla mandataria
Parte_2
ha qualificato le garanzie azionate in via monitoria come contratti autonomi di garanzia, prevedendo le clausole contrattuali “l'obbligo per l'ente garante di pagare, dietro semplice richiesta scritta della
banca e senza possibilità di opporle alcuna eccezione, tutte le somme che la banca dovesse richiedere
in ordine al pagamento delle rate del mutuo in questione”;
pagina 3 di 16 ha rilevato che la comune volontà delle parti era quella di derogare alla previsione di cui all'art. 1957
c.c., “svincolando la garanzia dall'onere, gravante sul creditore, di tempestiva azione giudiziale, nei
confronti del debitore principale”, circostanza questa confermata dagli artt. 11 e 15 rispettivamente dei contratti di mutuo azionati in via monitoria del 2000 e del 2006, ed ha conseguentemente rigettato l'eccezione di decadenza proposta dal CP_1
ha rilevato che l'Ente opponente poteva proporre le eccezioni riconducibili alla cd. exceptio doli
generalis, tra cui quella tesa a far valere la nullità della garanzia relativa al contratto di mutuo del 2000
per incompetenza dell'organo deliberante, nonché le eccezioni di nullità di entrambe le garanzie per mancata copertura finanziaria e per mancata finalizzazione delle somme mutuate a garantire spese di investimento;
ha affermato che invece il non poteva far valere l'eccezione di nullità del contratto di mutuo CP_1
per violazione della normativa antitrust e per indeterminatezza dell'indice Euribor, non essendo le stesse accompagnate dalla prospettazione che “attraverso il contratto di garanzia si tenda ad
assicurare proprio il risultato che la norma vieta”;
in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità di entrambe le garanzie per mancata finalizzazione delle somme mutuate a garantire spese di investimento, rilevando che la normativa in materia di contabilità pubblica (art. 49 d.lgs 77/1995,
trasfusa nell'art. 207 TUEL) “consente agli enti locali di rilasciare garanzia fideiussoria mediante
adozione di apposita deliberazione consiliare unicamente per l'assunzione di mutui, i quali, a loro
volta, sono ammessi esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento”;
ha precisato che “i profili di illegittimità attengono sia al soggetto nel cui interesse la garanzia è stata
rilasciata sia alla destinazione delle somme mutuate e garantite, fermo restando che le norme di
contabilità pubblica sono imperative e di stretta e rigorosa applicazione ed interpretazione”, in quanto,
da un lato, l'ente in favore del quale sono state rilasciate le garanzie non rientra tra quelli previsti dalle citate disposizioni, trattandosi di fondazione di partecipazione costituita allo scopo di “sostenere ed
pagina 4 di 16 incrementare l'attività di produzione del teatro stabile” (come risulta dall'allegato statuto sub doc. 4
bis nel fascicolo di parte opposta); dall'altro lato, la destinazione delle somme mutuate e garantite al ripiano di pregresse perdite di esercizio certamente non costituisce spesa di investimento;
ha evidenziato che la limitazione del ricorso all'indebitamento dell'ente locale alla sola realizzazione di investimenti, ribadita dall'art. 202 TUEL, ha trovato conferma a livello costituzionale (L. cost. n.
3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione);
ha ricordato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, chiamate a pronunciarsi in ordine alla violazione dell'art. 30 comma 15 della legge finanziaria 2003 (sentenza n. 12 del 27/12/2007), “hanno
precisato: a) che la norma prevede due distinte reazioni alla violazione del divieto costituzionale la
prima oggettiva consistente nella comminatoria di nullità degli atti e dei contratti di finanziamento e la
seconda personale a carico dei trasgressori;
b) che la sanzione di nullità va intesa nel senso suo
proprio, quale inefficacia ed improduttività degli effetti ex tunc sia della delibera di ricorso
all'indebitamento sia del contratto stipulato con l'ente erogatore del finanziamento”;
ha quindi dichiarato la nullità delle prestate garanzie per violazione della norma imperativa di cui all'art. 207 TUEL e per illiceità della causa, “intesa quale interesse concretamente perseguito dalle
parti contraenti attraverso l'operazione di finanziamento e di contestuale rilascio delle garanzie” in quanto contrastante “con la normativa di contabilità pubblica cui l'ente locale, in quanto fruitore di
risorse pubbliche, è inevitabilmente assoggettato” ed ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione Parte_1
49 d.lgs n. 77/95 e 207 del T.U.E.L. per averne erroneamente escluso il presupposto soggettivo sulla base di una errata valutazione delle prove;
2) violazione o falsa applicazione degli articoli 49 d.lgs n.
77/95 e 207 del T.U.E.L. per averne erroneamente escluso il presupposto oggettivo sulla base di una errata valutazione delle prove;
3) violazione o falsa applicazione dell'art. 119 Cost, dell'art. 3 commi da 16 a 19 della L. n. 350/2033, dell'art. 30 comma 15 della L. n. 289/2002 ed errata valutazione delle prove per non aver considerato separatamente i due mutui, rispettivamente del 25/07/200 e del pagina 5 di 16 27/12/2006; 4) violazione o falsa applicazione degli articoli 49 d.lgs n. 77/95, 207 del T.U.E.L. e 9
Cost ed errata valutazione delle prove, per aver escluso la finalità di investimento dei due mutui;
5)
violazione o falsa applicazione dell'art. 1343 c.c. ed errata valutazione delle prove per aver dichiarato nulle le fideiussioni per illiceità della causa. Ha quindi concluso come in epigrafe, richiamando le proprie difese in ordine alle eccezioni svolte dall'appellato già rigettate dal primo giudice. CP_1
Il ha resistito al gravame, proponendo a sua volta appello incidentale per i seguenti Controparte_1
motivi: a) violazione e falsa applicazione art. 58 TUB e art. 2697 c.c. - omessa declaratoria del difetto di legitimatio ad causam in capo alla - mancato riconoscimento tacito della titolarità Parte_1
del credito- violazione del principio generale di obbligo di forma scritta ad substantiam delle manifestazioni di volontà della PA;
b) mancata prova della titolarità del credito – insufficienza dell'annuncio pubblicato in G.U. a dimostrare la cessione dei crediti – mancato deposito degli atti attestanti l'effettivo trasferimento dei rapporti tra i vari istituti di credito succedutisi nell'ambito della vicenda – illogicità della motivazione - violazione e mancata applicazione principi di cui alle sentenze
Cass. n. 2870/2019; Cassazione n. 9412/2023; c) violazione e falsa applicazione artt. 1346 – 1324 -
1418 c.c. - omessa declaratoria di carenza di legitimatio ad causam della procuratrice mandataria per nullità per indeterminatezza della procura speciale;
d) violazione Parte_2
e falsa applicazione art. 1957 c.c. - sulla qualificazione giuridica della garanzia prestata dall'Amministrazione Comunale – sulla natura di fideiussione della garanzia prestata dal Comune;
e)
violazione e mancata applicazione art. 92 cpc – motivazione apparente. Ha quindi concluso come in epigrafe, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni sollevate in primo grato e rimaste assorbite dalle preliminari ragioni della decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, questa Corte ritiene di esaminare con precedenza (e congiuntamente stante la loro intima connessione) il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale, la cui infondatezza ne determina in toto il rigetto, con conseguente assorbimento di ogni altra questione qui riproposta.
pagina 6 di 16 L'appellante società cessionaria assume l'erroneità della impugnata sentenza per avere omesso di considerare che a norma dell'art. 207 TUEL i Comuni possono rilasciare fideiussioni a favore di aziende da essi dipendenti non solo per mutui finalizzati ad investimenti, ma anche per altre operazioni
di indebitamento, previsione questa confermata dal comma 17 dell'art. 3 della L. 350/2003, da interpretare nel senso che già prima del 2015 le garanzie potevano essere rilasciate per mutui non destinati all'investimento; per avere applicato retroattivamente al mutuo concesso nel luglio del 2000 il testo modificato dell' art. 119 Cost, l'art. 3, commi da16 a 19, della L. n. 350/2003 e il comma 15
dell'art. 30 della L. 289/2002, invece che l'art. 49 d.lgs 77/1995, che non prevedeva alcuna sanzione di nullità; per avere escluso la finalità di investimento dei due contratti di mutuo, dovendosi ritenere che nel caso di specie si trattava di una “finalità di investimento culturale” in quanto diretta a “sostenere ed
incrementare l'attività di produzione del teatro stabile”.
Gli assunti non appaiono condivisibili.
In punto di diritto occorre rilevare che, se è pur vero che sia il primo comma dell'art. 49 d.lgs 77/1995
(applicabile ratione temporis al primo contratto di mutuo) sia il primo comma dell'art. 207 TUEL
prevedono che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di
deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti …”, è anche vero che, a prescindere dalla questione relativa all'inserimento della nel novero dei Controparte_3
soggetti destinatari della garanzia (risolta negativamente dalla sentenza impugnata ed oggetto del primo motivo di appello), le richiamate disposizioni devono necessariamente essere lette alla luce del disposto di cui al sesto comma dell'art. 119 Cost., che attualmente consente agli enti locali di ricorrere all'indebitamento “solo per finanziare spese di investimento” e, quanto al periodo antecedente la modifica costituzionale di cui alla legge n. 3/2001, solo “nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi
della Repubblica”. Come correttamente affermato dal primo giudice gli enti locali hanno la possibilità
di rilasciare garanzia fideiussoria unicamente per l'assunzione di mutui i quali, a loro volta, sono pagina 7 di 16 ammessi esclusivamente per il finanziamento di spese d'investimento, dovendosi il richiamo alle “altre
operazioni di indebitamento” riferirsi ad altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge (art. 199, T.U.E.L.; art. 22, legge 19 maggio 1976, n. 335, e succ. mod. ed integr.) quali l'emissione di un prestito obbligazionario, la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione,
l'apertura di credito, fattispecie queste estranee a quella dedotta in giudizio.
Detta interpretazione è confermata dalla pacifica giurisprudenza contabile, che in più occasioni (cfr. per tutte Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG; Corte dei Conti Veneto
n. 29/2019) ha avuto modo di affermare che “La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali
incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma
6, Cost., secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di
spese di investimento”, atteso che il rilascio di una garanzia fideiussoria espone l'Ente al rischio di escussione in caso d'insolvenza del debitore, e, come tale, è limitato ad operazioni d'investimento comportanti futuri vantaggi per la collettività.
Nella specie risulta pacifico e comunque documentato in atti che i due contratti di mutuo garantiti dal
Comune, concessi da alla fondazione Le città dei Teatri, prevedono Parte_3
espressamente che le somme vengono erogate “per sistemare situazioni pregresse” (per la quasi integralità dell'importo di cui al mutuo del 25/7/2000) ovvero sono destinate “al finanziamento
dell'esubero finanziario” (mutuo del 27/12/2006) e quindi non sono finalizzate a sostenere spese di investimento, ma a ripianare una pregressa esposizione debitoria.
Le conclusioni raggiunte sono confermate dal verbale del CdA della del 4/7/2000, dall'atto CP_3
di Giunta n. 342 del 24/5/2000 e dalle deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le (prodotte in giudizio dall'appellato , in cui il predetto organo di Pt_3 CP_1
controllo, dopo aver stigmatizzato che “l'esistenza dei mutui non era stata compiutamente
rappresentata negli anni precedenti”, ha dato atto che le spese della sono sempre state CP_3
superiori alle risorse disponibili con un livello di indebitamento che è stato “costantemente finanziato
pagina 8 di 16 con ricorso al credito bancario di breve termine, successivamente trasformato in un debito a lungo
termine con stipulazione di rilevanti mutui”, che andavano “a sostituire, estinguendole, forme di
scoperto autorizzate in conto corrente e contestualmente incideva sulla capacità di indebitamento del
e sulla possibilità di fruire di anticipazioni di tesoreria, come da schema del CP_1 CP_1
contratto di mutuo approvato dalla , con le garanzie accessorie ivi previste”. CP_3
Occorre poi chiarire che il concetto di “investimento” deve essere necessariamente definito facendo ricorso alla scienza economica e cioè come impiego di attività finanziarie al fine di incrementare i beni capitali o creare nuove risorse da poter utilizzare a fini pubblici e non attingendo ad un significato strettamente contabile di erogazioni di denaro pubblico, cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa. Rientrano ad esempio in detto ambito i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici, o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Se poi è vero che tra gli investimenti ve ne sono alcuni riconducibili a valori intangibili o immateriali, quali le spese per l'istruzione, la sanità, la ricerca e sviluppo e si può
aggiungere per la cultura, deve tuttavia precisarsi che questi sono qualificabili tali solo nella misura in cui assumono la forma di investimenti diretti (scuole, ospedali, laboratori etc.). Com'è noto, nelle leggi di contabilità pubblica nazionale la nozione di “spese in conto capitale, o d'investimento”, unitamente
a quella di “spese di parte corrente”, è stata inserita nel nostro ordinamento dall'art. 1 della legge 1
marzo 1964, n. 62, che, introducendo la classificazione economico-funzionale delle spese e delle entrate, ha modificato l'art. 37 della Legge di contabilità generale dello Stato, il R. D. 18 novembre
1923 n° 2440; tale classificazione è stata poi recepita nella legislazione successiva (v. art. 1, comma 3 e
4, D.lgs. 7 agosto 1997, n.279). In particolare, per spese di investimento, o in conto capitale, si intendono le spese per “investimenti”, sia diretti che indiretti, nonché le concessioni di crediti e le anticipazioni per fini produttivi e non produttivi (art.130, comma 3, del Regolamento di contabilità
pagina 9 di 16 dello Stato, il R.D. 827 del 1924, così come sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 16 aprile 1973, n. 537).
Sciogliendo le formule di sintesi del dato normativo, proprio all'indomani dell'entrata in vigore della c.d. “Legge , la Ragioneria generale dello Stato aveva poi individuato quali tipologie di spese Pt_4
appartenevano a quelle d'investimento, ossia: - Acquisto, costruzione, ricostruzione, ripristino e trasformazione di beni immobili, esclusi quelli destinati ai servizi militari;
- acquisto e costruzione di beni mobili durevoli destinati alla produzione di redditi futuri, esclusi quelli per i servizi delle amministrazioni statali;
- incremento di valore dei beni suddetti, escluse le spese di manutenzione aventi lo scopo di conservarne immutata l'efficienza; - ricerca scientifica;
- sovvenzioni, contributi,
concessioni di crediti e anticipazioni per attività produttive;
- partecipazione al capitale ed ai fondi di dotazione di organismi economici e finanziari e acquisti di valori mobiliari. La nozione di spesa di investimento è stata poi riformulata dall'art. 3, comma 18 e 19, della l. 24 dicembre 2003 n. 350
mediante una serie di casistiche e tipologie, che richiamano una impostazione schiettamente patrimoniale:
1. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili,
costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
2. la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
3. l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
4. gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
5. l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
6. le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
7. i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
pagina 10 di 16 8. i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata (in tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo
19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109);
9. gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
Le garanzie prestate dal si pongono pertanto in aperta violazione dell'art. 49 d.lgs 77/1995 e CP_1
dell'art. 207 TUEL.
Ciò posto, a norma del comma 15 dell'art. 30 della L. 289/2002 la fideiussione prestata a garanzia del mutuo del 27/12/2006 deve essere dichiarata nulla, confermando le conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Ma alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione alla garanzia prestata in relazione al mutuo del 25/7/2000 per mancanza della copertura finanziaria e della emissione del necessario impegno di spesa ai sensi dell'art. 27 d.lgs 77/1995, eccezione questa reiterata in questa sede dall'appellato CP_1
Assume a riguardo l'appellante principale, da un lato, che l'erogazione del mutuo in questione, e quindi il conseguente obbligo restitutorio, è stata condizionata ad apposite domande di utilizzo avanzate dalla ai sensi dell'art. 1 del contratto del 25/7/2000, e, dall'altro, che “l'obbligazione è CP_3
presupposto di legittimità dell'assunzione dell'impegno, per cui solo in presenza di un'obbligazione
giuridicamente perfezionata, nasce l'obbligo di dovere di impegnare la somma occorrente,
imprimendole una specifica destinazione con vincolo di indisponibilità per altri fini”.
L'assunto non appare condivisibile.
pagina 11 di 16 Nell'atto di Giunta n. 342 del 24/5/2000 si legge testualmente che, a fronte della rilevata incapacità
patrimoniale della il cui piano finanziario presentava uno sbilancio negativo di £. CP_3
2.766.567.407, la Giunta ritiene di poter prestare la garanzia richiesta “facendo fronte al pagamento
delle rate di ammortamento con il contributo annuale di £. 400.000.000 che il destina alla CP_1
. E' evidente che, a fronte del deficit patrimoniale e alla assoluta mancanza di liquidità CP_3
della il abbia assunto l'onere immediato e diretto di provvedere al pagamento CP_3 CP_1
delle rate di ammortamento del mutuo. La circostanza è stata stigmatizzata anche dalla Corte dei Conti
nelle richiamate deliberazioni laddove rileva che “il mutuo andava a sostituire, estinguendole, forme di
scoperto autorizzate in conto corrente e contestualmente incideva sulla capacità di indebitamento del
comune di e sulla possibilità di fruire di anticipazioni di tesoreria”. Le circostanze di cui sopra CP_1
hanno trovato forma giuridica nell'art. 8 del contratto di mutuo in particolare nell'impegno assunto dal a pagare alla quanto dovuto in forza della prestata garanzia, senza eccezioni, senza CP_1 Pt_3
possibilità di prova contraria, anche in caso di opposizione del debitore principale e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
In senso contrario non può valorizzarsi la circostanza che il mutuo in questione prevedesse l'erogazione delle somme a richiesta della CP_3
Ed infatti, a prescindere dal fatto che la prima erogazione di due miliardi di lire è avvenuta sostanzialmente in coincidenza con la conclusione del contratto (cfr. doc 5 nel fascicolo Parte_1
e che il restante importo è stato erogato su richiesta della entro il 31/12/2000 (cfr.
[...] CP_3
docc da 6 a 8 ibidem), lo stesso articolo 1 richiamato dall'appellante principale prevede che
“l'ammortamento inizierà il primo gennaio prossimo venturo e le semestralità suddette scadranno il 30
giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. La prima semestralità scadrà il 30 giugno 2001. Sulle
erogazioni effettuate anteriormente all'inizio dell'ammortamento la parte mutuataria dovrà
corrispondere gli interessi di preammortamento calcolati allo stesso tasso del mutuo. Detti interessi
dovranno essere versati unitamente alla prima semestralità di ammortamento …”. La disposizione pagina 12 di 16 contrattuale in esame trova piena conferma nell'allegato piano di ammortamento, sottoscritto da tutte le parti contrattuali ivi compreso il rappresentante del che vede la scadenza della prima rata CP_1
semestrale di ammortamento dell'importo di £. 170.246.266 al 30 giugno 2001.
L'impegno economico assunto dal era quindi attuale e non meramente eventuale e subordinato CP_1
all'inadempienza della obbligata principale ed in quanto tale imponeva l'assunzione del relativo impegno di spesa.
Non ritiene il Collegio di condividere l'affermazione dell'appellante principale per cui, prevedendo l'atto di Giunta n. 342 la possibilità di far “fronte al pagamento delle rate di ammortamento con il
contributo annuale di £ 400.000.000 che il destina alla , nella specie “Sussisteva CP_1 CP_3
dunque l'impegno di spesa e la copertura finanziaria” non essendo mai venuto meno detto contributo nel corso degli anni.
E' noto, infatti, che gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa sono: 1) la ragione del debito, 2)
l'indicazione della somma da pagare, 3) il soggetto creditore, 4) la scadenza dell'obbligazione, 5) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento in bilancio. Per il perfezionamento dell'impegno di spesa è poi necessario un atto gestionale che verifichi ed attesti gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dia atto degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
Nella specie, non può essere messa in dubbio la non sovrapponibilità dell'eventuale impegno di spesa assunto dal per il pagamento del contributo alla con quello derivante CP_1 CP_3
dall'assunzione della garanzia fideiussoria in favore di stante la diversità di Parte_3
tutti gli elementi costitutivi sopra richiamati e la mancanza del necessario atto gestionale di verifica della copertura finanziaria, verifica che avrebbe imposto quantomeno una espressa previsione circa il pagamento del contributo annuale alla (in tutto o in parte) mediante pagamento delle rate di CP_3
ammortamento del mutuo in esame. Si sottolinea infatti che l'impegno di spesa, quale atto unilaterale pagina 13 di 16 della pubblica amministrazione, consiste nell'accantonamento e nella destinazione di somme occorrenti per determinate spese, che comporta, finché sussiste, l'indisponibilità di tali somme per altri fini.
Orbene, se è vero che l'emissione dell'impegno di spesa presuppone il perfezionamento dell'obbligazione giuridica di pagamento in capo all'ente locale, è anche vero che secondo la dottrina
(cui fa richiamo la stessa appellante) detta obbligazione “costituisce la condizione di legittimità
dell'impegno contabile e l'effetto esterno di una obbligazione esistente;
mentre l'impegno contabile
costituisce l'effetto interno consistente nell'operazione di accantonamento delle risorse necessarie” che tuttavia incide sull'obbligazione assunta. In mancanza di impegno contabile, vistato e registrato, e più
in generale nel caso di violazione del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto,
l'obbligazione pecuniaria assume infatti la connotazione patologica di debito fuori bilancio, alla quale,
per giurisprudenza contabile consolidata, è possibile far fronte legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui all'art. 37 d.lgs 77/1995 -ora sostituito dall'art. 194 TUEL- ratione temporis applicabile (cfr., ex multis, sez. reg. contr. Liguria,
delib. n. 6/2012; sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 461/2017/PRSP e sez. reg. contr. Lazio, delib. n.
8/2018/PAR).
L'accertata violazione della normativa contabile, avente natura di norma imperativa di ordine pubblico economico, impone di ritenere la nullità dell'obbligazione di garanzia assunta dal in ossequio CP_1
ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “in materia di
contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra essi quelli afferenti
il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero
ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A. nel cui
esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno
di spesa comporta la nullità del contratto” (cfr. Cass. ord. n. 15410 del 13/6/2018), “nullità, rilevabile
d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto
della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”
pagina 14 di 16 (cfr. Cass. ord. n. 13159 del 14/5/2024) e che riguarda “tanto la deliberazione che autorizza” l'obbligo contrattuale, quanto il “susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a
carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della
violazione” (cfr. Cass. sent. n. 33768 del 19/12/2019).
Le conclusioni raggiunte impongono l'integrale rigetto dell'appello principale e l'assorbimento di tutti i motivi dell'appello incidentale proposto dal con la sola esclusione di quello relativo alla CP_1
disposta compensazione delle spese di lite.
Lamenta a riguardo il il carattere meramente apparente della motivazione posta dal CP_1
Tribunale a fondamento della disposta compensazione di lite, non desumendosi dalla sola locuzione utilizzata, “si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le
parti le spese di lite”, quali sarebbero dette ragioni.
Sebbene il Collegio concordi con i principi sottesi alle suddette censure in quanto ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ritiene tuttavia corretta la decisione del primo giudice in considerazione della obiettiva complessità fattuale e giuridica, nonché incertezza delle questioni esaminate e della opinabilità delle soluzioni giuridiche in punto di qualificazione soggettiva della alla luce anche di quanto evidenziato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei CP_3
Conti, ragioni queste ritenute adeguate e ragionevoli dalla Corte di Cassazione a giustificare il provvedimento di compensazione delle spese di lite (cfr. per tutte Cass. ord. n. 7992 del 11/3/2022). Ai
rilievi svolti si deve poi aggiungere che le accertate nullità sono riconducibili alla sola condotta negoziale dell'appellato CP_1
Le medesime ragioni giustificano la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante principale ricorrono i presupposti per l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1294 del 14/11/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dal Parte_1 CP_1
circa le spese della impugnata sentenza, che integralmente conferma;
[...]
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
dichiara l'appellante principale tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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