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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile
Verbale di udienza
Oggi, 27.03.2025, alle ore 10:16, innanzi al giudice Mariaserena Barcellona, chiamata la causa iscritta al n. R.G. 362/2024, sono comparsi l'avv. Maria Luisa Petruzzo per parte appellante e l'avv. Angela
Maria Ammoscato per il comune appellato.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Petruzzo conclude come da atto di appello.
L'avv. Ammoscato conclude come da comparsa di costituzione e note conclusive autorizzate.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione.
Alle ore 17:52, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, ha pronunciato, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 362 dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, nella Parte_1 via Santa Lucia n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Petruzzo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Controparte_1
Maria Ammoscato giusta delibera della Giunta Comunale n. 305 del 13.08.2024 e procura in atti parte appellata
Oggetto: Appello avversa la sentenza n. 244/2023 emessa dal Giudice di Pace di Marsala -
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
Motivi della decisione
1) Difese delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 244/2023 con la quale il Giudice di Pace di Marsala ha rigettato il ricorso in opposizione dalla medesima parte appellante proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 629 del 17.10.2022 con cui le era stato ingiunto, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di € 412,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 22 del
15.03.2019 e, in particolare, “perché nei pressi dell'area di ingresso antistante l'isola ecologica di via Col Maltese – parcheggio Salato, la persona intestataria del veicolo Citroen C3 targato CW 399
NR, depositava e/o consentiva il deposito di rifiuti nel luogo sopra indicato in area non consentita e con isola ecologica chiusa”.
Con lo spiegato mezzo di impugnazione, la ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 6 Parte_1 della legge n. 689/1981 e ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza n. 244/2023, il cui dispositivo
è stato letto in udienza in data 27.06.2023, depositata con le motivazioni in data 08.08.2023, non notificata e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 629 del 17.10.2022 del
Comando Polizia Municipale di Marsala, notificata in data 26.10.2022, delle sanzioni accessorie, previa sospensione dell'esecuzione della stessa;
condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze
e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi intestatario”.
1.2) Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che ha chiesto il Controparte_1
rigetto del proposto appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
1.3) Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione formulata dalla parte appellante, la causa, istruita in via documentale, è stata discussa dalle parti all'odierna udienza.
2) Il merito della lite
L'appello proposto da è infondato e non merita accoglimento. Parte_1
Giova rammentare che l'art. 6, comma 1, della legge n. 689/1981 prevede che “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica,
l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione” (Cass. SS.UU. 22081/2017)
Ed ancora, “in tema di sanzioni amministrative sussiste, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà” (cfr.
Cass. n. 16798/2006).
In particolare, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è stato osservato che “l'art. 6 della legge n. 689/1981 pone a carico del proprietario una responsabilità presunta, che il medesimo può declinare solo ove dimostri che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, a tale stregua dimostrando non già un mero difetto di assenso bensì di avere adottato un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata” (cfr.
Cass. civ. n. 14194/2002), con l'ulteriore precisazione che “in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'ignoranza, nell'occasione, dell'uso della cosa stessa, e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività, della presunzione a carico del proprietario” (cfr. Cass. civ. n. 6183/2005).
Del resto, “la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito” (cfr. Cass. civ. n. 9520/2001; Cass. civ. n. 11285/2001).
Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare che l'odierna parte appellante non ha contestato il fatto materiale da cui ha tratto origine l'accertamento posto alla base ordinanza ingiunzione – fatto peraltro accertato ai sensi dell'art. 13 della legge n.
689/1981, utilizzando le riprese video tratte dal sistema di videosorveglianza installato sui luoghi – né tantomeno che all'epoca dei fatti ella era proprietaria del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti poi depositati in violazione dell'ordinanza sindacale, lamentandosi piuttosto della attribuzione a essa parte della responsabilità in solido di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981.
Ebbene, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, non può che pervenirsi al rigetto del proposto appello, poiché non è in contestazione che l'autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti poi depositati dall'autore materiale dell'illecito – rimasto non indentificato (circostanza che non inficia la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della cfr. Cass. Parte_1
civ. sez. II, n. 33027/2023) – in violazione dell'ordinanza sindacale del 2019 appartenesse all'epoca dei fatti alla odierna parte appellante e non risulta fornita prova che tale veicolo sia stato utilizzato contro la volontà della stessa. Non è infine condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui “la cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione” è il bene abbandonato, che costituisce per converso oggetto materiale della condotta illecita.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata deve trovare conferma.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n.
228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'atto di appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 332,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- da atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, della sussistenza della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Marsala, in data 27.03.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona
Sezione civile
Verbale di udienza
Oggi, 27.03.2025, alle ore 10:16, innanzi al giudice Mariaserena Barcellona, chiamata la causa iscritta al n. R.G. 362/2024, sono comparsi l'avv. Maria Luisa Petruzzo per parte appellante e l'avv. Angela
Maria Ammoscato per il comune appellato.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Petruzzo conclude come da atto di appello.
L'avv. Ammoscato conclude come da comparsa di costituzione e note conclusive autorizzate.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione.
Alle ore 17:52, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, ha pronunciato, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 362 dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, nella Parte_1 via Santa Lucia n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Petruzzo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Controparte_1
Maria Ammoscato giusta delibera della Giunta Comunale n. 305 del 13.08.2024 e procura in atti parte appellata
Oggetto: Appello avversa la sentenza n. 244/2023 emessa dal Giudice di Pace di Marsala -
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
Motivi della decisione
1) Difese delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 244/2023 con la quale il Giudice di Pace di Marsala ha rigettato il ricorso in opposizione dalla medesima parte appellante proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 629 del 17.10.2022 con cui le era stato ingiunto, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di € 412,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 22 del
15.03.2019 e, in particolare, “perché nei pressi dell'area di ingresso antistante l'isola ecologica di via Col Maltese – parcheggio Salato, la persona intestataria del veicolo Citroen C3 targato CW 399
NR, depositava e/o consentiva il deposito di rifiuti nel luogo sopra indicato in area non consentita e con isola ecologica chiusa”.
Con lo spiegato mezzo di impugnazione, la ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 6 Parte_1 della legge n. 689/1981 e ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza n. 244/2023, il cui dispositivo
è stato letto in udienza in data 27.06.2023, depositata con le motivazioni in data 08.08.2023, non notificata e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 629 del 17.10.2022 del
Comando Polizia Municipale di Marsala, notificata in data 26.10.2022, delle sanzioni accessorie, previa sospensione dell'esecuzione della stessa;
condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze
e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi intestatario”.
1.2) Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che ha chiesto il Controparte_1
rigetto del proposto appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
1.3) Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione formulata dalla parte appellante, la causa, istruita in via documentale, è stata discussa dalle parti all'odierna udienza.
2) Il merito della lite
L'appello proposto da è infondato e non merita accoglimento. Parte_1
Giova rammentare che l'art. 6, comma 1, della legge n. 689/1981 prevede che “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica,
l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione” (Cass. SS.UU. 22081/2017)
Ed ancora, “in tema di sanzioni amministrative sussiste, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà” (cfr.
Cass. n. 16798/2006).
In particolare, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è stato osservato che “l'art. 6 della legge n. 689/1981 pone a carico del proprietario una responsabilità presunta, che il medesimo può declinare solo ove dimostri che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, a tale stregua dimostrando non già un mero difetto di assenso bensì di avere adottato un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata” (cfr.
Cass. civ. n. 14194/2002), con l'ulteriore precisazione che “in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'ignoranza, nell'occasione, dell'uso della cosa stessa, e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività, della presunzione a carico del proprietario” (cfr. Cass. civ. n. 6183/2005).
Del resto, “la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito” (cfr. Cass. civ. n. 9520/2001; Cass. civ. n. 11285/2001).
Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare che l'odierna parte appellante non ha contestato il fatto materiale da cui ha tratto origine l'accertamento posto alla base ordinanza ingiunzione – fatto peraltro accertato ai sensi dell'art. 13 della legge n.
689/1981, utilizzando le riprese video tratte dal sistema di videosorveglianza installato sui luoghi – né tantomeno che all'epoca dei fatti ella era proprietaria del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti poi depositati in violazione dell'ordinanza sindacale, lamentandosi piuttosto della attribuzione a essa parte della responsabilità in solido di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981.
Ebbene, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, non può che pervenirsi al rigetto del proposto appello, poiché non è in contestazione che l'autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti poi depositati dall'autore materiale dell'illecito – rimasto non indentificato (circostanza che non inficia la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della cfr. Cass. Parte_1
civ. sez. II, n. 33027/2023) – in violazione dell'ordinanza sindacale del 2019 appartenesse all'epoca dei fatti alla odierna parte appellante e non risulta fornita prova che tale veicolo sia stato utilizzato contro la volontà della stessa. Non è infine condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui “la cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione” è il bene abbandonato, che costituisce per converso oggetto materiale della condotta illecita.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata deve trovare conferma.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n.
228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'atto di appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 332,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- da atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, della sussistenza della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Marsala, in data 27.03.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona