Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2024, proposto da
Soc. Slide S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Migani, Gianni Migani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gualandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella n. 3;
nei confronti
TI SS S.a.s., Bagno Otello di TI AR AU S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Valeriani, Marco Lunedei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
- dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Rimini, protocollo n. 0164803/2024 del 7.5.2024, alla Soc. TI SS s.a.s. all’occupazione temporanea di area demaniale marittima presso lo stabilimento balneare n. 9 di Rimini nord, per installare un “Chiringuito” nella stagione balneare 2024 e per un periodo di non più di 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, di cui all’istanza prevenuta al comune di Rimini in data 22.03.2024 prot. n. 107682 ;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi ed in della determina Dirigenziale n. 1204 del 11.05.2023 con cui sono state approvate le “Linee Guida e procedure da seguire per l’apertura di un “chiringuito” in spiaggia".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini, di TI SS S.a.s. e di Bagno Otello di TI AR AU S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame la società Slide s.r.l. odierna ricorrente ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Rimini, alla TI SS s.a.s. avente ad oggetto l’occupazione temporanea di area demaniale marittima presso lo stabilimento balneare n. 9 di Rimini nord, per installare un “Chiringuito” nella stagione balneare 2024 e per un periodo di non più di 180 giorni.
Rappresenta la ricorrente che l’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n. 329 del 10 maggio 2024, passata in giudicato, ha dichiarato improcedibile l’analoga domanda di annullamento proposta in riferimento all’autorizzazione rilasciata alla controinteressata nella stagione 2023 e dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno da sviamento della clientela proposta nei confronti della controinteressata.
A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:
I) VIOLAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’ARENILE EX ART.27 DELLE N.T.A. COMUNE DI RIMINI IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8, E 9 E 10 DELLE N.T.A. DEL COMUNE DI RIMINI:
II) ILLEGITTIMITA’ DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1204/2023 PER VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 23-27 N.T.A. DEL P.P. ARENILE: ai sensi del Piano Particolareggiato dell’Arenile sarebbe necessaria la previa attuazione del comparto mediante costituzione di unico stabilimento balneare, condizione che non sarebbe soddisfatta nemmeno con l’accordo dei concessionari dei bagni nn. 8, 9 e 10; inoltre la domanda dovrebbe essere inoltrata solo dal titolare della concessione demaniale dello stabilimento balneare e non dalla ricorrente che è soggetto terzo.
III) ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE D.P.R. 31/2017, ALLEGATO “A” PUNTO A.17; CARENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 D.lgs. 42/2004: per l’installazione del Chiringuito” sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE E DELL’ART. 49 DEL TFUE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITA’ DI TRATTAMENTO, IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO.
In via subordinata: VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DEL D.P.R. N. 328/1952: l’autorizzazione gravata comportando una modifica sostanziale della concessione avrebbe dovuto essere preceduta da una gara, non essendo l’attività di somministrazione di alimenti e bevande secondaria rispetto a quella balneare.
V) LA DOMANDA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RIMINI: sarebbe evidente la responsabilità dell’Amministrazione comunale per i danni da “sviamento di clientela” cagionati dall’impugnato provvedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse risultando l’attività svolta dalla ricorrente (bar ristorante) completamente diversa (per bacino d’utenza) da quella del “Chiringuito”, oltre che per mancata impugnazione di atti presupposti (ovvero il parere del Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale e l’autorizzazione doganale); anche la domanda risarcitoria oltre che del tutto generica avrebbe dovuto essere diretta nei confronti della controinteressata con azione da proporsi innanzi al g.o., difettando comunque la legittimazione passiva dell’Amministrazione; la domanda di annullamento sarebbe comunque infondata nel merito in considerazioni anche delle modeste dimensioni (16 mq.) del “Chiringuito” in questione.
Si sono costituite anche le controinteressate sollevando eccezioni in rito analoghe a quelle già rilevate dalla difesa dell’ente locale nonché l’infondatezza nel merito.
Alla camera di consiglio del 24 luglio 2024 con ordinanza n. 228/2024 la domanda incidentale cautelare è stata respinta per assenza del “periculum in mora”.
Con memoria la difesa di parte ricorrente ha replicato alle suindicate eccezioni in rito.
Le controinteressate hanno eccepito l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse stante l’intervenuta scadenza dell’autorizzazione stagionale in questione nonché il difetto di giurisdizione quanto alla domanda risarcitoria. Hanno altresì eccepito la tardività della memoria depositata da parte ricorrente il 24 febbraio 2025 dopo le ore 12.
La difesa comunale con memoria di replica, oltre ad eccepire analoga eccezione di improcedibilità, ha tra l’altro evidenziato la completa mancanza di documentazione dei danni asseritamente patiti in riferimento all’anno 2024 per cui è causa.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Rimini ha concesso alla TI SS s.a.s. l’occupazione temporanea di area demaniale marittima presso lo stabilimento balneare n. 9 di Rimini nord, per installare un “Chiringuito” nella stagione balneare 2024 e per un periodo di non più di 180 giorni.
Lamenta l’odierna ricorrente, in qualità di gestore di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in loc. Rivabella via Toscanelli n. 51 frontistante gli stabilimenti balneari nn. 8 e 9 di Rimini Nord, vari vizi di legittimità dell’impugnata concessione oltre ad invocare la responsabilità risarcitoria del Comune per il danno da “sviamento di clientela”.
2.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività della memoria depositata da parte ricorrente il 24 febbraio 2025 dopo le ore 12.
Come infatti questa Sezione ha più volte affermato ai sensi dell’art. 4 co. 4 dell’allegato 2 al Codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno): il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riferimento al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora (Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2020, n. 6987; Id. sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451; T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. II, 12 gennaio 2021, n. 11; Id. 29 maggio 2024, 381).
3.- La domanda di annullamento del provvedimento impugnato è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come eccepito in giudizio e come invero già accertato dall’adito Tribunale Amministrativo tra le stesse parti per l’analoga concessione rilasciata per la stagione 2023, la sopravvenuta inefficacia per scadenza del termine dell’atto impugnato priva parte ricorrente dell’interesse alla caducazione dell’atto, se non nei limiti di cui all’art. 34 co 3, c.p.a. avendo la ricorrente nel presente giudizio promosso azione di condanna al risarcimento del danno nei confronti del Comune resistente (vedi T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. II, 10 maggio 2024, n. 329).
4.- La domanda risarcitoria è infondata e va respinta.
Posto che diversamente dal giudizio riguardante la concessione per la stagione 2023 la domanda risarcitoria è qui proposta nei confronti del Comune di Rimini e non gà delle controinteressate - sebbene invero il danno paventato sia formalmente sempre ascritto allo “sviamento della clientela” ovvero a fattispecie tipica di concorrenza sleale - e che dunque deve affermarsi la giurisdizione del g.a., detta domanda è del tutto generica e sfornita di prova.
Come ampiamente noto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, co.1, c.c., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi quella della presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8259).
Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto documentazione dei danni patiti esclusivamente in riferimento agli anni pregressi (2022 e 2023) ma non per l’anno 2024 oggetto della pretesa risarcitoria, senza peraltro dar prova nemmeno del nesso di causalità tra il provvedimento gravato e gli indimostrati danni.
5.- Per i suesposti motivi il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del Comune di Rimini e di complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro in favore delle controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO