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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2135 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla ZI, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio 2014; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (rito “Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito e comunicata il 23
Dicembre 2024, all'esito dell'udienza del 17 Dicembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) – causa pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti) dagli avv.ti Carlo Angelici ( , Francesco Sciaudone C.F._1
( ), Salvatore Ravenna ( ) e Cristiano Chiofalo C.F._2 C.F._3
( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di C.F._4
PEC:
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1 Riassumente (originaria appellata)
E
(C.F.: , rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ), con la quale è P.IVA_3
elettivamente dom.ta, ope Legis, presso il seguente indirizzo di PEC:
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Convenuta in riassunzione (originaria appellante)
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Dicembre 2024, dinanzi al C.I. (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato il 29 Ottobre 2010 presso il Tribunale di Roma, la società CP_1
esponeva di essere uno dei principali gruppi armatoriali italiani, e di occuparsi di collegamenti marittimi.
Nel Gennaio 2008, stante la conclamata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione
Campania, era stata invitata a formalizzare un'offerta, avente ad oggetto i costi e le modalità di CP_1
trasporti straordinari di rifiuti da Napoli a diverse località italiane, disposte ad accettarli.
Con lettera dell'11 Gennaio 2008 (inviata al Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, ed al Commissario di Governo per la suddetta emergenza), aveva messo a disposizione per tale CP_1
servizio la nave-traghetto Ital-Roro-Two, matricola n. 14, al costo giornaliero di euro 29.000,00, oltre IVA e costi portuali.
Il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, a riscontro della proposta, aveva autorizzato il trasporto via nave di 1.800 tonnellate di rifiuti con codice CER 200301 presso l'impianto di smaltimento della ditta Catanzaro Costruzioni, sito in Agrigento, nonché presso la ditta RVR, in Aragona, Pavara (AG).
Altresì il suddetto Commissario aveva indicato nella società il soggetto preposto ad effettuare il CP_1
trasporto.
Il trasporto oggetto dell'ordinanza n. 9/08 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti era stato iniziato da l'11 Gennaio 2008, ed era terminato il 14 Gennaio 2008. CP_1
Il Commissario Delegato, a mezzo delle ordinanze nn. 21/08 e 36/08, aveva autorizzato due ulteriori trasporti.
2 Anche questi due ulteriori trasporti di rifiuti erano stati effettuati da : rispettivamente, dal 15 al CP_1
19 Gennaio 2008, nonché dal 22 al 25 Gennaio 2008.
Una volta effettuati i servizi oggetto delle tre ordinanze, aveva emesso, nei confronti del CP_1
Commissario Delegato, le seguenti fatture:
n. 11/08 per l'importo di euro 392.700,00, a titolo di corrispettivo per i tre trasporti straordinari di rifiuti effettuati;
n. 12/08 per l'importo di euro 38.866,56, a titolo di rimborso delle spese portuali sostenute in occasione del trasporto straordinario dall'11 al 14 Gennaio 2008;
n. 13/08 per l'importo di euro 22.202,84, a titolo di rimborso delle spese portuali sostenute in occasione del trasporto straordinario dal 15 al 19 Gennaio 2008;
n. 14/08 per l'importo di euro 24.029,44, a titolo di rimborso delle spese portuali sostenute in occasione del trasporto straordinario dal 22 al 25 Gennaio 2008;
per un totale di euro 477.798,84, non ancora corrisposto dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti.
La ricorrente individuava il legittimato passivo nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. CP_1
Quindi chiedeva di ingiungersi alla Presidenza del Consiglio il pagamento, in suo favore, della CP_1
somma di euro 477.798,84, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
ed oltre spese della procedura.
Il Tribunale di Roma, giusta d.i. n. 25732/10, pubblicato il 15 Dicembre 2010 e notificato il 22 Dicembre
2010, ingiungeva alla Consiglio il pagamento, in favore della ricorrente , della CP_2 CP_1
somma di euro 477.798,84, oltre interessi e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta Presidenza del Consiglio, a mezzo della citazione notificata nei confronti di in data 31 Gennaio 2011. CP_1
La opponente chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di dichiararsi nullo e Controparte_2 comunque revocarsi il d.i. opposto.
In particolare la , prima ancora di qualsivoglia valutazione nel merito, eccepiva il Controparte_2
difetto di giurisdizione del G.O., sussistendo la giurisdizione del G.A..
In subordine la opponente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Roma, essendo competente CP_2
il Tribunale di Napoli.
3 Si costituiva l'opposta , chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. CP_1
opposto.
Il primo grado, dinanzi al Tribunale di Roma, veniva definito con la sentenza del G.M. pubblicata il 23 Aprile
2012.
Il Giudice Monocratico osservava come il servizio di trasporto, oggetto di causa, fosse stato conferito in
Napoli, dato che in Napoli erano state emesse le ordinanze commissariali del Gennaio 2008.
Quindi il primo giudicante dichiarava la nullità ed improduttività di effetti giuridici del d.i. opposto, per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
altresì il G.M. indicava, quale Giudice competente ai sensi dell'art. 25 cpc, il Tribunale di Napoli;
infine il Tribunale di Roma compensava le spese del giudizio tra le parti.
, giusta citazione notificata il 23 Luglio 2012, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli. CP_1
Dunque insisteva nell'accoglimento della domanda creditoria nei confronti della Presidenza del CP_1
Consiglio, originariamente proposta in sede monitoria.
Si costituiva la convenuta Presidenza del Consiglio, insistendo nella preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sussistendo la giurisdizione del G.A..
Nel merito la Presidenza del Consiglio deduceva come la prestazione non fosse stata correttamente eseguita;
inoltre – in materia di lavori pubblici – non dovevano applicarsi gli interessi commerciali di cui al
D. Lgs. n. 231/02.
Altresì, ad avviso della Presidenza del Consiglio: A) l'accertamento del credito in sede amministrativa era condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
B) legittimata passiva per le attività solutorie, inerenti ai servizi svolti nei periodi emergenziali, era soltanto l'Unità Stralcio all'uopo istituita.
Quindi la Presidenza del Consiglio insisteva nel rigetto della domanda proposta dall'attrice . CP_1
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli veniva definito con la sentenza n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio
2014.
Il G.M. di Napoli riteneva la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
Innanzi tutto, il giudicante osservava come il G.M. del Tribunale di Roma (essendosi dichiarato incompetente) avesse implicitamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ebbene tale statuizione non era stata impugnata.
4 A questo punto, il giudicante esaminava l'eccezione di improcedibilità della domanda creditoria, per non essere stato esperito il procedimento amministrativo di accertamento del credito, previsto dall'art. 3 del
D.L. n. 195 del 30.12.2009.
Ebbene, il Tribunale di Napoli osservava come si trattasse di una condizione di procedibilità prevista dal D.L.
n. 195/09, ma non confermata in sede di Legge di conversione.
Quindi il G.M. passava ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
– eccezione con la quale si deduceva la legittimazione passiva dell'Unità Stralcio, istituita per i
[...]
servizi resi nei periodi emergenziali (art. 15 dell'ordinanza n. 3920/11 della PCM;
art. 1 dell'ordinanza n.
4018/12 della PCM).
Sul punto così argomentava il G.M.: il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, cessato il 31 Dicembre
Par 2009, era organo straordinario della .
Tra la ed il Commissario Delegato si era instaurato un rapporto contrattuale di natura privatistica. CP_1
Par Titolare del rapporto era la , quale organo delegante, stante l'avvenuta cessazione del delegato.
Significativamente la nella sua prima difesa (vale a dire l'opposizione a d.i. dinanzi Controparte_2
al Tribunale di Roma) non aveva eccepito alcunchè, in ordine alla legittimazione passiva.
aveva provato l'incarico ricevuto e le prestazioni effettuate. CP_1
Del resto la Presidenza del Consiglio si era limitata ad una generica contestazione di non corretta esecuzione delle prestazioni.
La domanda doveva essere accolta, e tuttavia non potevano essere riconosciuti gli interessi commerciali di cui al D. Lgs. n. 231/02. Infatti, in materia di lavori pubblici doveva applicarsi il tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs.
n. 163/06.
In definitiva il G.M. di Napoli, con la sentenza n. 2725/14, in accoglimento della domanda, condannava la al pagamento, in favore di , della somma di euro 477.798,00, oltre Controparte_2 CP_1 interessi al tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs. n. 163/06.
Altresì il primo Giudice condannava la al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_2
favore di – spese liquidate in euro 560,00 per esborsi ed euro 8.950,00 per compensi, oltre CP_1
accessori come per Legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , con citazione notificata a il Controparte_2 CP_1
6 Ottobre 2014.
5 La Presidenza del Consiglio chiedeva, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda creditoria proposta dall'attrice ; il tutto, con vittoria delle spese del CP_1 doppio grado.
Si costituiva l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_1
Il giudizio di seconde cure veniva definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3548/17, pubblicata il 24 Agosto 2017.
La Corte territoriale respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'appellante
. Controparte_2
Infatti, ad avviso della Corte di merito, gli Uffici Commissariali non hanno una compiuta soggettività, trattandosi di organi straordinari dell'Amministrazione.
In particolare:….Una volta riconosciuto che i Commissari delegati sono privi di un'autonomia soggettiva, è evidente che il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, comporta necessariamente la riconduzione di tutti i rapporti pendenti in capo all'autorità delegante…..
In ogni caso la Corte di Appello addiveniva all'accoglimento del gravame (ed al rigetto della domanda creditoria di ), per la mancata stipula di un contratto in forma scritta. CP_1
Ad avviso di , la conclusione dell'accordo negoziale sarebbe avvenuta sulla base dello scambio CP_1 della proposta formulata da e della relativa accettazione da parte del Commissario Delegato di CP_1
Governo.
Secondo la Corte territoriale la a giusta ragione si duole della violazione delle Controparte_2
norme in materia di contabilità pubblica.
Ai rapporti intercorsi tra il Commissario Delegato e deve applicarsi la normativa, che impone la CP_1
stipula per iscritto di ogni accordo negoziale.
La nullità del contratto per difetto di forma scritta è questione rilevabile anche di ufficio.
Altresì, i contratti della P.A. sono soggetti ad un ulteriore requisito di forma;
vale a dire, di regola non è possibile la loro stipula nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti. Dunque, essi vanno consacrati in un unico documento, che deve essere sottoscritto dalle parti, anche se non contemporaneamente.
Pertanto, in materia di contratti della P.A., nulla quaestio sulla nullità del contratto stipulato “per corrispondenza”.
6 Peraltro, non poteva attribuirsi alle ordinanze commissariali valenza di accettazione di una proposta, tale da dare luogo ad un contratto scritto.
Nelle ordinanze commissariali del Gennaio 2008 si faceva espresso riferimento alla necessità della stipula di appositi contratti.
Le ordinanze si inserivano in un iter procedimentale, che non è sfociato nella stipula di contratti.
In definitiva la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda di pagamento, proposta in primo grado da nei confronti della CP_1 [...]
. CP_2
Altresì la Corte di Appello di Napoli condannava al pagamento delle spese del doppio grado;
in CP_1 particolare, a titolo di compensi professionali venivano liquidati i seguenti importi:
euro 10.000,00 per il primo grado;
euro 7.000,00 per il grado di appello;
oltre, per entrambi i gradi, accessori come per Legge.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per ZI . CP_1
A mezzo di controricorso, si costituiva la . Controparte_2
La Suprema Corte, Prima sezione civile, ha statuito con l'ordinanza n. 3543/23, pubblicata il 6 Febbraio
2023.
I Supremi Giudici hanno innanzitutto esaminato il motivo di ricorso, con cui si doleva del fatto CP_1 che la Corte partenopea avesse dichiarato la nullità del contratto, in assenza di una specifica eccezione, e senza assicurare l'instaurazione del contraddittorio sul punto.
La ZI ha respinto tale motivo.
In via astratta, non vi è dubbio che la nullità per difetto di forma del contratto stipulato dall'ente pubblico dia luogo ad una questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione d'ufficio da parte del Giudice deve essere seguita dall'attivazione del contraddittorio.
Nel caso di specie la Corte di Appello (nel dichiarare la nullità del contratto stipulato per mancanza del requisito prescritto dall'art. 16 del R.D. n. 2440/23) si era limitata ad accogliere uno specifico motivo di gravame addotto dalla – in ordine al quale aveva avuto la più ampia Controparte_2 CP_1
possibilità di difendersi.
7 Invece la ZI ha ritenuto fondato il primo motivo, riflettente la validità del contratto stipulato con la
Presidenza del Consiglio (nonostante la mancata consacrazione del consenso delle parti in un unico testo negoziale).
La Corte di Appello, nella sentenza n. 3548/17, aveva aderìto al consolidato orientamento per il quale i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, debbono essere consacrati in un unico documento, salvo che la Legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza.
Ciò premesso, la S.C. ha così proseguito nel suo argomentare:…la giurisprudenza più recente ha tuttavia proceduto ad una rimeditazione della predetta questione, all'esito della quale è pervenuta alla conclusione che, per la valida stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, anche diversi da quelli conclusi
a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non postula necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti….
Infatti l'art. 17 del R.D. n. 2440/23 contempla ulteriori ipotesi, in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per la P.A. possono anche assumere la forma dell'atto amministrativo.
Aggiungono i Supremi Giudici: a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti (quanto alla disciplina degli aspetti patrimoniali) può manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta, il cui incontro consente di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto.
Il Collegio della Prima sezione civile della ZI ha esplicitamente affermato di condividere questo nuovo indirizzo.
Da qui la censura nei confronti della pronuncia della Corte di Appello n. 3548/17.
Invero la Corte territoriale aveva rilevato che le ordinanze del Commissario Straordinario, oltre ad individuare il vettore nella , recavano la precisa indicazione dei mezzi, dei tempi e delle modalità CP_1
del trasporto.
Tuttavia la Corte di Appello aveva concluso nel senso che l'accettazione di tali condizioni da parte di CP_1
non determinasse la formazione del vincolo negoziale (ritenendo necessario un ulteriore passaggio, e
[...]
cioè la stipula di appositi contratti).
La Suprema Corte ha aggiunto le seguenti ed inequivoche considerazioni:…la Corte territoriale non si è
Par limitata ad affermare l'insufficienza della mancata contestazione da parte della dell'avvenuta
8 esecuzione del trasporto da parte della , riconoscendone l'eventuale rilevanza soltanto ai fini CP_1
dell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento, ma, sulla base del richiamo all'orientamento citato, è giunta ad escludere la condivisibilità della tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la conclusione del contratto aveva avuto luogo mediante lo scambio di separate dichiarazioni;
essa non ha quindi tenuto conto dell'espresso rinvio, contenuto nella motivazione delle ordinanze, alle condizioni offerte nelle proposte contrattuali formulate dalla , ed ha conseguentemente omesso di verificarne il contenuto, senza CP_1
considerare che l'incontro delle stesse con la volontà manifestata dalla P.A. sarebbe potuta risultare sufficiente ad integrare il requisito formale prescritto per la stipula del contratto….
Quindi la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (demandando al Giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità).
Giusta citazione notificata in data 26 Aprile alla Presidenza del Consiglio, (attrice sostanziale in CP_1
primo grado) ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte.
Co La riassumente, sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte, chiede di rigettarsi l'appello della , e quindi di condannarsi quest'ultima al pagamento, in suo favore, della Controparte_2
somma di euro 477.798,84, oltre interessi al tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs. n. 163/06;
il tutto con vittoria delle spese di tutti i gradi (ivi compreso il giudizio di legittimità).
Giusta comparsa depositata l'8 Giugno 2023, si è costituita la Presidenza del Consiglio, convenuta in riassunzione.
La Presidenza del Consiglio non condivide l'interpretazione della pronuncia della ZI n. 3543/23, offerta dalla SpA riassumente.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio, la ZI non ha definitivamente accertato il valido perfezionamento del negozio giuridico;
piuttosto ha invitato la Corte di Appello ad operare la verifica di merito, che invece era stata omessa nel precedente giudizio di gravame. In altri termini, il Giudice di rinvio,
Par nell'ottica della , è chiamato ad operare una nuova verifica degli elementi di fatto.
Quindi – nella prospettazione della – la pronuncia della Suprema Corte non va in Controparte_2
alcun modo interpretata, nel senso che si delinei (quale esito obbligato) il rigetto dell'appello di essa
, con la pedissequa conferma della sentenza del G.M. di Napoli (di accoglimento Controparte_2
della domanda creditoria ex contractu).
Dunque la conclude nei seguenti termini:…Piaccia all'adìta Corte ritenere che il Controparte_2 principio di diritto enunciato dalla Corte di ZI non trovi applicazione nella fattispecie in esame, e
9 non incida sulle argomentazioni rese, ai fini dell'accoglimento dell'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado rigettare la domanda della , e condannarla alla restituzione delle somme CP_1 corrisposte in esecuzione forzata della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi…
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 4 Ottobre 2023 (all'esito della trattazione scritta del 3 Ottobre
2023), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, per il successivo 17 Dicembre 2024, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Nell'ambito della trattazione scritta del 17 Dicembre 2024 le parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 23 Dicembre 2024 (all'esito dell'udienza del 17
Dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. 3543/23, non possono aversi dubbi sul mandato conferito a questo Giudice di rinvio.
L'opzione ermeneutica avvalorata dalla Corte di ZI non si presta ad equivoci.
Infatti, si tratta di applicare il principio per cui – ai fini della valida stipula dei contratti con la Pubblica
Amministrazione – il requisito della forma scritta ad substantiam non postula necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti.
Vale a dire, la volontà delle parti può manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta.
Dunque la ZI ha operato un significativo revirement rispetto al precedente orientamento, secondo il quale era necessaria la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti.
Nell'ordinanza n. 3543/23 si dà atto di come la svolta rispetto all'orientamento tradizionale sia stata segnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9775/22.
Appunto, le Sezioni Unite hanno statuito che,…per la valida stipula dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440/23 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono
10 assumere anche la forma dell'atto amministrativo (nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale, in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto).
La (convenuta in riassunzione ed originaria appellante), nella comparsa di Controparte_2
costituzione nel presente giudizio di rinvio, sostiene che la pronuncia della Suprema Corte non sarebbe conducente ai fini del rigetto dell'appello (restando impregiudicata la necessità di una nuova verifica degli elementi di fatto).
Tuttavia, è d'uopo evidenziare come la ZI, nell'ordinanza n. 3543/23, abbia svolto inequivoche considerazioni, in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta.
Invero le ordinanze del Commissario Straordinario del Gennaio 2008 individuavano il vettore nella società
; altresì nelle suddette ordinanze venivano indicati precisamente i mezzi, i tempi e le modalità del CP_1
trasporto.
ha esplicitamente accettato tali condizioni (da qui la formazione del vincolo negoziale). CP_1
Nulla quaestio sull'esecuzione del trasporto da parte della . CP_1
I Supremi Giudici, altresì, hanno evidenziato come le ordinanze del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti rinviassero espressamente alle condizioni offerte nelle proposte contrattuali formulate dalla . CP_1
La ZI ha esplicitamente aggiunto: l'incontro delle proposte contrattuali di con la volontà CP_1
manifestata dalla P.A. è da ritenersi sufficiente per integrare il requisito formale prescritto per la stipula del contratto.
Del resto la – nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione nel presente Controparte_2 giudizio di rinvio – invoca l'accoglimento del suo appello, sollecitando il Giudice del rinvio a non dare rilievo centrale alla pronuncia della ZI.
Appunto in tali conclusioni (in modo assolutamente non condivisibile) la ritiene che Controparte_2
il principio di diritto enunciato dalla ZI non trovi applicazione nella fattispecie concreta, e che non sia determinante, ai fini del rigetto dell'appello della medesima P.C.M..
Al contrario – in adesione all'insegnamento espresso dalla S.C. – si impone il rigetto dell'appello, proposto dalla con la citazione notificata il 6 Ottobre 2014. Controparte_2
11 Di conseguenza, va integralmente confermata la sentenza del G.M. di Napoli n. 2725/14, pubblicata il 21
Febbraio 2014.
Appunto il G.M. ha accolto la domanda creditoria ex contractu proposta da nei confronti della CP_1
; pertanto ha condannato la al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_2
, della somma di euro 477.798,00, oltre interessi al tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs. n. 163/06. CP_1
Inoltre il Giudice Monocratico ha condannato la al pagamento delle spese del Controparte_2
giudizio in favore di , liquidate in euro 560,00 per esborsi ed euro 8.950,00 per compenso CP_1
professionale, oltre accessori come per Legge.
A questo punto si impone una precisazione.
La riassumente , nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione, chiede rigettarsi CP_1
Par l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio, ed altresì chiede condannarsi la al pagamento della somma di euro 477.798,84.
Invero l'appellata , nella comparsa di costituzione in appello depositata il 31 Dicembre 2014, non CP_1
ha espresso alcuna doglianza, per il fatto che il G.M. di Napoli, nella sentenza n. 2725/14, abbia emesso condanna per euro 477.798,00 (a fronte degli euro 477.798,84 portati dall'originario provvedimento monitorio).
Il d.i. opposto era già stato revocato dal G.M. del Tribunale di Roma, nella sentenza del 23 Aprile 2012, dichiarativa della propria incompetenza (essendo competente il Tribunale di Napoli).
Par Per giunta, risulta per tabulas la circostanza addotta dalla nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio (e cioè l'integrale pagamento, da parte della , delle somme Controparte_2
liquidate dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 2725/14).
In definitiva, risulta erronea ed inammissibile la richiesta (formulata nel presente giudizio di rinvio dalla riassumente ) di liquidazione degli ulteriori euro 0,84. CP_1
Si ribadisce dunque la statuizione di rigetto in toto dell'appello proposto dalla (con Controparte_2
la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2725/14).
A questo punto, resta da statuire sulle spese del giudizio di appello, del giudizio in ZI e del presente giudizio di rinvio.
Sul regime delle spese
Per quel che concerne le spese del giudizio di appello e del giudizio in ZI, è di pregnante rilievo osservare come nel caso di specie, ratione temporis, trovi applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc,
12 nella previgente formulazione, antecedente all'ultima novella del 2014.
Ebbene, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, tali da indurre all'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di appello e del giudizio in ZI.
E tanto, soprattutto in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Appunto la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 3548/17 poi cassata dalla Suprema Corte, aveva aderìto ad un insegnamento giurisprudenziale ancora ribadito dalla ZI con pronunce degli anni
2015 e 2016 (insegnamento, secondo il quale, in materia di contratti della P.A., non era sufficiente l'osservanza del requisito della forma scritta;
vale a dire, non era possibile la loro stipula nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti, poiché proposta ed accettazione dovevano essere consacrate in un unico documento, sottoscritto dalle parti).
Al contrario le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9775/22, hanno aperto alla validità dello scambio di proposta ed accettazione (anche se non “consacrate” in un unico documento) – revirement giurisprudenziale cui ha aderito il Supremo Collegio nell'ordinanza n. 3543/23.
Si ribadisce quindi la ricorrenza delle ragioni, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di appello e del giudizio in ZI.
Per quel che concerne le spese del presente giudizio di rinvio, le considerazioni testè esposte (inerenti al mutamento della giurisprudenza) inducono alla compensazione soltanto parziale, e cioè in misura della metà.
Infatti, non può revocarsi in dubbio, per il presente giudizio di rinvio, la prevalente soccombenza della
– alla luce dell'inevitabile rigetto dell'appello (rigetto conseguente all'applicazione, Controparte_2
da parte di questo Giudice di rinvio, del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte).
Pertanto, le spese del presente giudizio di rinvio sono poste a carico della , in Controparte_2
misura della metà.
Il valore della causa è pari ad euro 477.798,00; quindi si rientra nello scaglione compreso tra euro
260.000,01 ed euro 520.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Ritiene il Collegio di dover determinare il compenso (a “monte” della riduzione per la metà, pedissequa alla compensazione per la metà), nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
13 In definitiva, al netto della compensazione in misura della metà, a titolo di compenso professionale per il presente giudizio di rinvio si liquida, in favore di , l'importo di euro 7.544,75. CP_1
Il compenso inerente al presente giudizio di rinvio è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti a tutte le fasi, e cioè non solo quelle di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale è d'uopo avvalorare una nozione unitaria di compenso per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con particolare riferimento al grado di appello, i Supremi Giudici scrivono del carattere non eludibile della fase di trattazione, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc.
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, risulta come la riassumente abbia versato CP_1
la somma di euro 1.241,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 1.214,00 e della marca da bollo di euro 27,00).
Dunque – coerentemente con la compensazione in misura della metà – si liquida in favore di , a CP_1
titolo di esborsi del presente giudizio di rinvio., la somma di euro 620,50 (appunto, la metà di euro
1.241,00).
Infine, si evidenzia come – pur a fronte del rigetto dell'appello proposto dalla – Controparte_2 quest'ultima non sia tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Infatti tale obbligo – previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 15/02 – non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 1778/16).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, in sede di rinvio ex art. 392 cpc, disposto dalla Suprema
Corte di ZI con ordinanza n. 3543/23, pubblicata il 6 Febbraio 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
3548/17, pubblicata il 24 Agosto 2017), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_2 CP_1
n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio 2014, così provvede:
A) Rigetta l'appello proposto dalla con la citazione notificata il 6 Ottobre 2014 (con Controparte_2
la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio 2014);
B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità;
14 C) Condanna la al pagamento della metà delle spese del presente Controparte_2
giudizio di rinvio in favore dell'odierna riassumente – metà che liquida in euro 620,50 per esborsi CP_1 ed euro 7.544,75 (settemilacinquecentoquarantaquattro/75) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate tra le medesime parti le spese del presente giudizio di rinvio, in ordine alla residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2135 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla ZI, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio 2014; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (rito “Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito e comunicata il 23
Dicembre 2024, all'esito dell'udienza del 17 Dicembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) – causa pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti) dagli avv.ti Carlo Angelici ( , Francesco Sciaudone C.F._1
( ), Salvatore Ravenna ( ) e Cristiano Chiofalo C.F._2 C.F._3
( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di C.F._4
PEC:
Email_1
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Email_3
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1 Riassumente (originaria appellata)
E
(C.F.: , rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ), con la quale è P.IVA_3
elettivamente dom.ta, ope Legis, presso il seguente indirizzo di PEC:
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Convenuta in riassunzione (originaria appellante)
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Dicembre 2024, dinanzi al C.I. (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato il 29 Ottobre 2010 presso il Tribunale di Roma, la società CP_1
esponeva di essere uno dei principali gruppi armatoriali italiani, e di occuparsi di collegamenti marittimi.
Nel Gennaio 2008, stante la conclamata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione
Campania, era stata invitata a formalizzare un'offerta, avente ad oggetto i costi e le modalità di CP_1
trasporti straordinari di rifiuti da Napoli a diverse località italiane, disposte ad accettarli.
Con lettera dell'11 Gennaio 2008 (inviata al Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, ed al Commissario di Governo per la suddetta emergenza), aveva messo a disposizione per tale CP_1
servizio la nave-traghetto Ital-Roro-Two, matricola n. 14, al costo giornaliero di euro 29.000,00, oltre IVA e costi portuali.
Il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, a riscontro della proposta, aveva autorizzato il trasporto via nave di 1.800 tonnellate di rifiuti con codice CER 200301 presso l'impianto di smaltimento della ditta Catanzaro Costruzioni, sito in Agrigento, nonché presso la ditta RVR, in Aragona, Pavara (AG).
Altresì il suddetto Commissario aveva indicato nella società il soggetto preposto ad effettuare il CP_1
trasporto.
Il trasporto oggetto dell'ordinanza n. 9/08 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti era stato iniziato da l'11 Gennaio 2008, ed era terminato il 14 Gennaio 2008. CP_1
Il Commissario Delegato, a mezzo delle ordinanze nn. 21/08 e 36/08, aveva autorizzato due ulteriori trasporti.
2 Anche questi due ulteriori trasporti di rifiuti erano stati effettuati da : rispettivamente, dal 15 al CP_1
19 Gennaio 2008, nonché dal 22 al 25 Gennaio 2008.
Una volta effettuati i servizi oggetto delle tre ordinanze, aveva emesso, nei confronti del CP_1
Commissario Delegato, le seguenti fatture:
n. 11/08 per l'importo di euro 392.700,00, a titolo di corrispettivo per i tre trasporti straordinari di rifiuti effettuati;
n. 12/08 per l'importo di euro 38.866,56, a titolo di rimborso delle spese portuali sostenute in occasione del trasporto straordinario dall'11 al 14 Gennaio 2008;
n. 13/08 per l'importo di euro 22.202,84, a titolo di rimborso delle spese portuali sostenute in occasione del trasporto straordinario dal 15 al 19 Gennaio 2008;
n. 14/08 per l'importo di euro 24.029,44, a titolo di rimborso delle spese portuali sostenute in occasione del trasporto straordinario dal 22 al 25 Gennaio 2008;
per un totale di euro 477.798,84, non ancora corrisposto dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti.
La ricorrente individuava il legittimato passivo nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. CP_1
Quindi chiedeva di ingiungersi alla Presidenza del Consiglio il pagamento, in suo favore, della CP_1
somma di euro 477.798,84, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
ed oltre spese della procedura.
Il Tribunale di Roma, giusta d.i. n. 25732/10, pubblicato il 15 Dicembre 2010 e notificato il 22 Dicembre
2010, ingiungeva alla Consiglio il pagamento, in favore della ricorrente , della CP_2 CP_1
somma di euro 477.798,84, oltre interessi e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta Presidenza del Consiglio, a mezzo della citazione notificata nei confronti di in data 31 Gennaio 2011. CP_1
La opponente chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di dichiararsi nullo e Controparte_2 comunque revocarsi il d.i. opposto.
In particolare la , prima ancora di qualsivoglia valutazione nel merito, eccepiva il Controparte_2
difetto di giurisdizione del G.O., sussistendo la giurisdizione del G.A..
In subordine la opponente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Roma, essendo competente CP_2
il Tribunale di Napoli.
3 Si costituiva l'opposta , chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. CP_1
opposto.
Il primo grado, dinanzi al Tribunale di Roma, veniva definito con la sentenza del G.M. pubblicata il 23 Aprile
2012.
Il Giudice Monocratico osservava come il servizio di trasporto, oggetto di causa, fosse stato conferito in
Napoli, dato che in Napoli erano state emesse le ordinanze commissariali del Gennaio 2008.
Quindi il primo giudicante dichiarava la nullità ed improduttività di effetti giuridici del d.i. opposto, per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
altresì il G.M. indicava, quale Giudice competente ai sensi dell'art. 25 cpc, il Tribunale di Napoli;
infine il Tribunale di Roma compensava le spese del giudizio tra le parti.
, giusta citazione notificata il 23 Luglio 2012, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli. CP_1
Dunque insisteva nell'accoglimento della domanda creditoria nei confronti della Presidenza del CP_1
Consiglio, originariamente proposta in sede monitoria.
Si costituiva la convenuta Presidenza del Consiglio, insistendo nella preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sussistendo la giurisdizione del G.A..
Nel merito la Presidenza del Consiglio deduceva come la prestazione non fosse stata correttamente eseguita;
inoltre – in materia di lavori pubblici – non dovevano applicarsi gli interessi commerciali di cui al
D. Lgs. n. 231/02.
Altresì, ad avviso della Presidenza del Consiglio: A) l'accertamento del credito in sede amministrativa era condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
B) legittimata passiva per le attività solutorie, inerenti ai servizi svolti nei periodi emergenziali, era soltanto l'Unità Stralcio all'uopo istituita.
Quindi la Presidenza del Consiglio insisteva nel rigetto della domanda proposta dall'attrice . CP_1
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli veniva definito con la sentenza n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio
2014.
Il G.M. di Napoli riteneva la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
Innanzi tutto, il giudicante osservava come il G.M. del Tribunale di Roma (essendosi dichiarato incompetente) avesse implicitamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ebbene tale statuizione non era stata impugnata.
4 A questo punto, il giudicante esaminava l'eccezione di improcedibilità della domanda creditoria, per non essere stato esperito il procedimento amministrativo di accertamento del credito, previsto dall'art. 3 del
D.L. n. 195 del 30.12.2009.
Ebbene, il Tribunale di Napoli osservava come si trattasse di una condizione di procedibilità prevista dal D.L.
n. 195/09, ma non confermata in sede di Legge di conversione.
Quindi il G.M. passava ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
– eccezione con la quale si deduceva la legittimazione passiva dell'Unità Stralcio, istituita per i
[...]
servizi resi nei periodi emergenziali (art. 15 dell'ordinanza n. 3920/11 della PCM;
art. 1 dell'ordinanza n.
4018/12 della PCM).
Sul punto così argomentava il G.M.: il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, cessato il 31 Dicembre
Par 2009, era organo straordinario della .
Tra la ed il Commissario Delegato si era instaurato un rapporto contrattuale di natura privatistica. CP_1
Par Titolare del rapporto era la , quale organo delegante, stante l'avvenuta cessazione del delegato.
Significativamente la nella sua prima difesa (vale a dire l'opposizione a d.i. dinanzi Controparte_2
al Tribunale di Roma) non aveva eccepito alcunchè, in ordine alla legittimazione passiva.
aveva provato l'incarico ricevuto e le prestazioni effettuate. CP_1
Del resto la Presidenza del Consiglio si era limitata ad una generica contestazione di non corretta esecuzione delle prestazioni.
La domanda doveva essere accolta, e tuttavia non potevano essere riconosciuti gli interessi commerciali di cui al D. Lgs. n. 231/02. Infatti, in materia di lavori pubblici doveva applicarsi il tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs.
n. 163/06.
In definitiva il G.M. di Napoli, con la sentenza n. 2725/14, in accoglimento della domanda, condannava la al pagamento, in favore di , della somma di euro 477.798,00, oltre Controparte_2 CP_1 interessi al tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs. n. 163/06.
Altresì il primo Giudice condannava la al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_2
favore di – spese liquidate in euro 560,00 per esborsi ed euro 8.950,00 per compensi, oltre CP_1
accessori come per Legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , con citazione notificata a il Controparte_2 CP_1
6 Ottobre 2014.
5 La Presidenza del Consiglio chiedeva, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda creditoria proposta dall'attrice ; il tutto, con vittoria delle spese del CP_1 doppio grado.
Si costituiva l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_1
Il giudizio di seconde cure veniva definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3548/17, pubblicata il 24 Agosto 2017.
La Corte territoriale respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'appellante
. Controparte_2
Infatti, ad avviso della Corte di merito, gli Uffici Commissariali non hanno una compiuta soggettività, trattandosi di organi straordinari dell'Amministrazione.
In particolare:….Una volta riconosciuto che i Commissari delegati sono privi di un'autonomia soggettiva, è evidente che il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, comporta necessariamente la riconduzione di tutti i rapporti pendenti in capo all'autorità delegante…..
In ogni caso la Corte di Appello addiveniva all'accoglimento del gravame (ed al rigetto della domanda creditoria di ), per la mancata stipula di un contratto in forma scritta. CP_1
Ad avviso di , la conclusione dell'accordo negoziale sarebbe avvenuta sulla base dello scambio CP_1 della proposta formulata da e della relativa accettazione da parte del Commissario Delegato di CP_1
Governo.
Secondo la Corte territoriale la a giusta ragione si duole della violazione delle Controparte_2
norme in materia di contabilità pubblica.
Ai rapporti intercorsi tra il Commissario Delegato e deve applicarsi la normativa, che impone la CP_1
stipula per iscritto di ogni accordo negoziale.
La nullità del contratto per difetto di forma scritta è questione rilevabile anche di ufficio.
Altresì, i contratti della P.A. sono soggetti ad un ulteriore requisito di forma;
vale a dire, di regola non è possibile la loro stipula nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti. Dunque, essi vanno consacrati in un unico documento, che deve essere sottoscritto dalle parti, anche se non contemporaneamente.
Pertanto, in materia di contratti della P.A., nulla quaestio sulla nullità del contratto stipulato “per corrispondenza”.
6 Peraltro, non poteva attribuirsi alle ordinanze commissariali valenza di accettazione di una proposta, tale da dare luogo ad un contratto scritto.
Nelle ordinanze commissariali del Gennaio 2008 si faceva espresso riferimento alla necessità della stipula di appositi contratti.
Le ordinanze si inserivano in un iter procedimentale, che non è sfociato nella stipula di contratti.
In definitiva la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda di pagamento, proposta in primo grado da nei confronti della CP_1 [...]
. CP_2
Altresì la Corte di Appello di Napoli condannava al pagamento delle spese del doppio grado;
in CP_1 particolare, a titolo di compensi professionali venivano liquidati i seguenti importi:
euro 10.000,00 per il primo grado;
euro 7.000,00 per il grado di appello;
oltre, per entrambi i gradi, accessori come per Legge.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per ZI . CP_1
A mezzo di controricorso, si costituiva la . Controparte_2
La Suprema Corte, Prima sezione civile, ha statuito con l'ordinanza n. 3543/23, pubblicata il 6 Febbraio
2023.
I Supremi Giudici hanno innanzitutto esaminato il motivo di ricorso, con cui si doleva del fatto CP_1 che la Corte partenopea avesse dichiarato la nullità del contratto, in assenza di una specifica eccezione, e senza assicurare l'instaurazione del contraddittorio sul punto.
La ZI ha respinto tale motivo.
In via astratta, non vi è dubbio che la nullità per difetto di forma del contratto stipulato dall'ente pubblico dia luogo ad una questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione d'ufficio da parte del Giudice deve essere seguita dall'attivazione del contraddittorio.
Nel caso di specie la Corte di Appello (nel dichiarare la nullità del contratto stipulato per mancanza del requisito prescritto dall'art. 16 del R.D. n. 2440/23) si era limitata ad accogliere uno specifico motivo di gravame addotto dalla – in ordine al quale aveva avuto la più ampia Controparte_2 CP_1
possibilità di difendersi.
7 Invece la ZI ha ritenuto fondato il primo motivo, riflettente la validità del contratto stipulato con la
Presidenza del Consiglio (nonostante la mancata consacrazione del consenso delle parti in un unico testo negoziale).
La Corte di Appello, nella sentenza n. 3548/17, aveva aderìto al consolidato orientamento per il quale i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, debbono essere consacrati in un unico documento, salvo che la Legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza.
Ciò premesso, la S.C. ha così proseguito nel suo argomentare:…la giurisprudenza più recente ha tuttavia proceduto ad una rimeditazione della predetta questione, all'esito della quale è pervenuta alla conclusione che, per la valida stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, anche diversi da quelli conclusi
a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non postula necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti….
Infatti l'art. 17 del R.D. n. 2440/23 contempla ulteriori ipotesi, in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per la P.A. possono anche assumere la forma dell'atto amministrativo.
Aggiungono i Supremi Giudici: a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti (quanto alla disciplina degli aspetti patrimoniali) può manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta, il cui incontro consente di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto.
Il Collegio della Prima sezione civile della ZI ha esplicitamente affermato di condividere questo nuovo indirizzo.
Da qui la censura nei confronti della pronuncia della Corte di Appello n. 3548/17.
Invero la Corte territoriale aveva rilevato che le ordinanze del Commissario Straordinario, oltre ad individuare il vettore nella , recavano la precisa indicazione dei mezzi, dei tempi e delle modalità CP_1
del trasporto.
Tuttavia la Corte di Appello aveva concluso nel senso che l'accettazione di tali condizioni da parte di CP_1
non determinasse la formazione del vincolo negoziale (ritenendo necessario un ulteriore passaggio, e
[...]
cioè la stipula di appositi contratti).
La Suprema Corte ha aggiunto le seguenti ed inequivoche considerazioni:…la Corte territoriale non si è
Par limitata ad affermare l'insufficienza della mancata contestazione da parte della dell'avvenuta
8 esecuzione del trasporto da parte della , riconoscendone l'eventuale rilevanza soltanto ai fini CP_1
dell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento, ma, sulla base del richiamo all'orientamento citato, è giunta ad escludere la condivisibilità della tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la conclusione del contratto aveva avuto luogo mediante lo scambio di separate dichiarazioni;
essa non ha quindi tenuto conto dell'espresso rinvio, contenuto nella motivazione delle ordinanze, alle condizioni offerte nelle proposte contrattuali formulate dalla , ed ha conseguentemente omesso di verificarne il contenuto, senza CP_1
considerare che l'incontro delle stesse con la volontà manifestata dalla P.A. sarebbe potuta risultare sufficiente ad integrare il requisito formale prescritto per la stipula del contratto….
Quindi la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (demandando al Giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità).
Giusta citazione notificata in data 26 Aprile alla Presidenza del Consiglio, (attrice sostanziale in CP_1
primo grado) ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte.
Co La riassumente, sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte, chiede di rigettarsi l'appello della , e quindi di condannarsi quest'ultima al pagamento, in suo favore, della Controparte_2
somma di euro 477.798,84, oltre interessi al tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs. n. 163/06;
il tutto con vittoria delle spese di tutti i gradi (ivi compreso il giudizio di legittimità).
Giusta comparsa depositata l'8 Giugno 2023, si è costituita la Presidenza del Consiglio, convenuta in riassunzione.
La Presidenza del Consiglio non condivide l'interpretazione della pronuncia della ZI n. 3543/23, offerta dalla SpA riassumente.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio, la ZI non ha definitivamente accertato il valido perfezionamento del negozio giuridico;
piuttosto ha invitato la Corte di Appello ad operare la verifica di merito, che invece era stata omessa nel precedente giudizio di gravame. In altri termini, il Giudice di rinvio,
Par nell'ottica della , è chiamato ad operare una nuova verifica degli elementi di fatto.
Quindi – nella prospettazione della – la pronuncia della Suprema Corte non va in Controparte_2
alcun modo interpretata, nel senso che si delinei (quale esito obbligato) il rigetto dell'appello di essa
, con la pedissequa conferma della sentenza del G.M. di Napoli (di accoglimento Controparte_2
della domanda creditoria ex contractu).
Dunque la conclude nei seguenti termini:…Piaccia all'adìta Corte ritenere che il Controparte_2 principio di diritto enunciato dalla Corte di ZI non trovi applicazione nella fattispecie in esame, e
9 non incida sulle argomentazioni rese, ai fini dell'accoglimento dell'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado rigettare la domanda della , e condannarla alla restituzione delle somme CP_1 corrisposte in esecuzione forzata della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi…
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 4 Ottobre 2023 (all'esito della trattazione scritta del 3 Ottobre
2023), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, per il successivo 17 Dicembre 2024, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Nell'ambito della trattazione scritta del 17 Dicembre 2024 le parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 23 Dicembre 2024 (all'esito dell'udienza del 17
Dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. 3543/23, non possono aversi dubbi sul mandato conferito a questo Giudice di rinvio.
L'opzione ermeneutica avvalorata dalla Corte di ZI non si presta ad equivoci.
Infatti, si tratta di applicare il principio per cui – ai fini della valida stipula dei contratti con la Pubblica
Amministrazione – il requisito della forma scritta ad substantiam non postula necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti.
Vale a dire, la volontà delle parti può manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta.
Dunque la ZI ha operato un significativo revirement rispetto al precedente orientamento, secondo il quale era necessaria la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti.
Nell'ordinanza n. 3543/23 si dà atto di come la svolta rispetto all'orientamento tradizionale sia stata segnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9775/22.
Appunto, le Sezioni Unite hanno statuito che,…per la valida stipula dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440/23 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono
10 assumere anche la forma dell'atto amministrativo (nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale, in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto).
La (convenuta in riassunzione ed originaria appellante), nella comparsa di Controparte_2
costituzione nel presente giudizio di rinvio, sostiene che la pronuncia della Suprema Corte non sarebbe conducente ai fini del rigetto dell'appello (restando impregiudicata la necessità di una nuova verifica degli elementi di fatto).
Tuttavia, è d'uopo evidenziare come la ZI, nell'ordinanza n. 3543/23, abbia svolto inequivoche considerazioni, in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta.
Invero le ordinanze del Commissario Straordinario del Gennaio 2008 individuavano il vettore nella società
; altresì nelle suddette ordinanze venivano indicati precisamente i mezzi, i tempi e le modalità del CP_1
trasporto.
ha esplicitamente accettato tali condizioni (da qui la formazione del vincolo negoziale). CP_1
Nulla quaestio sull'esecuzione del trasporto da parte della . CP_1
I Supremi Giudici, altresì, hanno evidenziato come le ordinanze del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti rinviassero espressamente alle condizioni offerte nelle proposte contrattuali formulate dalla . CP_1
La ZI ha esplicitamente aggiunto: l'incontro delle proposte contrattuali di con la volontà CP_1
manifestata dalla P.A. è da ritenersi sufficiente per integrare il requisito formale prescritto per la stipula del contratto.
Del resto la – nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione nel presente Controparte_2 giudizio di rinvio – invoca l'accoglimento del suo appello, sollecitando il Giudice del rinvio a non dare rilievo centrale alla pronuncia della ZI.
Appunto in tali conclusioni (in modo assolutamente non condivisibile) la ritiene che Controparte_2
il principio di diritto enunciato dalla ZI non trovi applicazione nella fattispecie concreta, e che non sia determinante, ai fini del rigetto dell'appello della medesima P.C.M..
Al contrario – in adesione all'insegnamento espresso dalla S.C. – si impone il rigetto dell'appello, proposto dalla con la citazione notificata il 6 Ottobre 2014. Controparte_2
11 Di conseguenza, va integralmente confermata la sentenza del G.M. di Napoli n. 2725/14, pubblicata il 21
Febbraio 2014.
Appunto il G.M. ha accolto la domanda creditoria ex contractu proposta da nei confronti della CP_1
; pertanto ha condannato la al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_2
, della somma di euro 477.798,00, oltre interessi al tasso ex art. 133 co.1 D. Lgs. n. 163/06. CP_1
Inoltre il Giudice Monocratico ha condannato la al pagamento delle spese del Controparte_2
giudizio in favore di , liquidate in euro 560,00 per esborsi ed euro 8.950,00 per compenso CP_1
professionale, oltre accessori come per Legge.
A questo punto si impone una precisazione.
La riassumente , nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione, chiede rigettarsi CP_1
Par l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio, ed altresì chiede condannarsi la al pagamento della somma di euro 477.798,84.
Invero l'appellata , nella comparsa di costituzione in appello depositata il 31 Dicembre 2014, non CP_1
ha espresso alcuna doglianza, per il fatto che il G.M. di Napoli, nella sentenza n. 2725/14, abbia emesso condanna per euro 477.798,00 (a fronte degli euro 477.798,84 portati dall'originario provvedimento monitorio).
Il d.i. opposto era già stato revocato dal G.M. del Tribunale di Roma, nella sentenza del 23 Aprile 2012, dichiarativa della propria incompetenza (essendo competente il Tribunale di Napoli).
Par Per giunta, risulta per tabulas la circostanza addotta dalla nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio (e cioè l'integrale pagamento, da parte della , delle somme Controparte_2
liquidate dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 2725/14).
In definitiva, risulta erronea ed inammissibile la richiesta (formulata nel presente giudizio di rinvio dalla riassumente ) di liquidazione degli ulteriori euro 0,84. CP_1
Si ribadisce dunque la statuizione di rigetto in toto dell'appello proposto dalla (con Controparte_2
la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2725/14).
A questo punto, resta da statuire sulle spese del giudizio di appello, del giudizio in ZI e del presente giudizio di rinvio.
Sul regime delle spese
Per quel che concerne le spese del giudizio di appello e del giudizio in ZI, è di pregnante rilievo osservare come nel caso di specie, ratione temporis, trovi applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc,
12 nella previgente formulazione, antecedente all'ultima novella del 2014.
Ebbene, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, tali da indurre all'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di appello e del giudizio in ZI.
E tanto, soprattutto in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Appunto la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 3548/17 poi cassata dalla Suprema Corte, aveva aderìto ad un insegnamento giurisprudenziale ancora ribadito dalla ZI con pronunce degli anni
2015 e 2016 (insegnamento, secondo il quale, in materia di contratti della P.A., non era sufficiente l'osservanza del requisito della forma scritta;
vale a dire, non era possibile la loro stipula nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti, poiché proposta ed accettazione dovevano essere consacrate in un unico documento, sottoscritto dalle parti).
Al contrario le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9775/22, hanno aperto alla validità dello scambio di proposta ed accettazione (anche se non “consacrate” in un unico documento) – revirement giurisprudenziale cui ha aderito il Supremo Collegio nell'ordinanza n. 3543/23.
Si ribadisce quindi la ricorrenza delle ragioni, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di appello e del giudizio in ZI.
Per quel che concerne le spese del presente giudizio di rinvio, le considerazioni testè esposte (inerenti al mutamento della giurisprudenza) inducono alla compensazione soltanto parziale, e cioè in misura della metà.
Infatti, non può revocarsi in dubbio, per il presente giudizio di rinvio, la prevalente soccombenza della
– alla luce dell'inevitabile rigetto dell'appello (rigetto conseguente all'applicazione, Controparte_2
da parte di questo Giudice di rinvio, del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte).
Pertanto, le spese del presente giudizio di rinvio sono poste a carico della , in Controparte_2
misura della metà.
Il valore della causa è pari ad euro 477.798,00; quindi si rientra nello scaglione compreso tra euro
260.000,01 ed euro 520.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Ritiene il Collegio di dover determinare il compenso (a “monte” della riduzione per la metà, pedissequa alla compensazione per la metà), nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
13 In definitiva, al netto della compensazione in misura della metà, a titolo di compenso professionale per il presente giudizio di rinvio si liquida, in favore di , l'importo di euro 7.544,75. CP_1
Il compenso inerente al presente giudizio di rinvio è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti a tutte le fasi, e cioè non solo quelle di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale è d'uopo avvalorare una nozione unitaria di compenso per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con particolare riferimento al grado di appello, i Supremi Giudici scrivono del carattere non eludibile della fase di trattazione, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc.
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, risulta come la riassumente abbia versato CP_1
la somma di euro 1.241,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 1.214,00 e della marca da bollo di euro 27,00).
Dunque – coerentemente con la compensazione in misura della metà – si liquida in favore di , a CP_1
titolo di esborsi del presente giudizio di rinvio., la somma di euro 620,50 (appunto, la metà di euro
1.241,00).
Infine, si evidenzia come – pur a fronte del rigetto dell'appello proposto dalla – Controparte_2 quest'ultima non sia tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Infatti tale obbligo – previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 15/02 – non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 1778/16).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, in sede di rinvio ex art. 392 cpc, disposto dalla Suprema
Corte di ZI con ordinanza n. 3543/23, pubblicata il 6 Febbraio 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
3548/17, pubblicata il 24 Agosto 2017), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_2 CP_1
n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio 2014, così provvede:
A) Rigetta l'appello proposto dalla con la citazione notificata il 6 Ottobre 2014 (con Controparte_2
la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2725/14, pubblicata il 21 Febbraio 2014);
B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità;
14 C) Condanna la al pagamento della metà delle spese del presente Controparte_2
giudizio di rinvio in favore dell'odierna riassumente – metà che liquida in euro 620,50 per esborsi CP_1 ed euro 7.544,75 (settemilacinquecentoquarantaquattro/75) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate tra le medesime parti le spese del presente giudizio di rinvio, in ordine alla residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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