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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2471 / 2024
TRIBUNALE DI ASTI Sezione civile
ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ART. 306 C.P.C.
Il giudice, vista la rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata ex art. 306 c.p.c. in data 07/01/2025 dalla parte appellante: rappresentata e difesa dall'avv. GIACCONE LOREDANA Parte_1
Nei confronti di: parte appellata non costituita. Controparte_1
Preso atto della regolarità della rinuncia agli atti effettuata dall'avvocato Giaccone in qualità di procuratore speciale, giusta delega conferita con espressa facoltà anche di rinuncia;
dato atto della regolarità della notificazione dell'appello all'appellata Controparte_1
che non si è costituita e viene dichiarata contumace, per cui non è prevista la necessità
[...] dell'accettazione della rinuncia agli atti;
non ritenuta dovuta pronuncia sulle spese che restano a carico della parte rinunciante che le ha anticipate;
visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Asti, lì 02/04/2025.
Il giudice
Dott.ssa Ombretta Salvetti
TRIBUNALE DI ASTI Sezione civile
ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ART. 306 C.P.C.
Il giudice, vista la rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata ex art. 306 c.p.c. in data 07/01/2025 dalla parte appellante: rappresentata e difesa dall'avv. GIACCONE LOREDANA Parte_1
Nei confronti di: parte appellata non costituita. Controparte_1
Preso atto della regolarità della rinuncia agli atti effettuata dall'avvocato Giaccone in qualità di procuratore speciale, giusta delega conferita con espressa facoltà anche di rinuncia;
dato atto della regolarità della notificazione dell'appello all'appellata Controparte_1
che non si è costituita e viene dichiarata contumace, per cui non è prevista la necessità
[...] dell'accettazione della rinuncia agli atti;
non ritenuta dovuta pronuncia sulle spese che restano a carico della parte rinunciante che le ha anticipate;
visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Asti, lì 02/04/2025.
Il giudice
Dott.ssa Ombretta Salvetti