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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 170/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea RACCA FILI ASTOLFONE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio civile in Saluzzo (CN) il 09.04.2009, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, parte I, dell'anno
2009; che dal matrimonio è nato figlio minore , a Savigliano (CN), il 21.08.2007; Persona_1
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 966/2023 pubblicata il 27.12.2023;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09.04.2009 in Saluzzo (CN) da _1
, nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Parte_2
(CN) il 31-03-1969, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Saluzzo al N. 5, parte I dell'anno 2009, alle seguenti pagina 2 di 4 CONDIZIONI
Confermare le condizioni di separazione, nonché le pattuizioni relative al figlio minore ER
, nato a [...] il [...], che qui nuovamente si trascrivono:
[...]
A. il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni Persona_1
di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
B. Il minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre in SALUZZO Persona_1
via Bodoni n. 56/C, tuttavia vivrà liberamente secondo le proprie esigenze di studio o di vita quotidiana una settimana presso la madre ed una presso il padre, durante la quale l'altro coniuge potrà comunque vederlo e tenerlo con sé durante il giorno per qualsiasi esigenza previo accordo con l'altro genitore, comunque anche in caso di disaccordo, il minore vivrà a settimane alternate presso ciascun genitori (ovvero a settimane alterne il minore pranzerà e cenerà presso un genitore con facoltà di rientro nella casa dell'altro per il pernotto), nonché durante le vacanze estive per n. 15 (quindici) giorni consecutivi concordati con l'altro coniuge;
per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno ed ad anni alterni le festività scolastiche pasquali, tutto ciò sino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
C. I genitori rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio, in vista della predetta ripartizione della gestione;
tuttavia, l'assegno unico per il figlio (erogato dall'INPS) sarà percepito in via esclusiva dalla madre, a cui il sig. con il presente atto ER
presta il consenso.
D. Le spese straordinaria necessarie per il minore di natura medico sanitaria, scolastica, ludico-
sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che sia conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, da rimborsarsi all'altro coniuge, che le ha anticipate su base mensile, con facoltà di compensazione.
➢ Infine, dichiarare che le parti hanno così definito in via consensuale ogni altra questione di natura economica patrimoniale tra di Essi intercorrente, ragione per cui si danno atto di null'altro aver reciprocamente a pretendere, manifestando la definitiva volontà di cessare ogni effetto civile del matrimonio, dichiarando compensate le competenze e le spese della presente procedura.
MANDA pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 170/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea RACCA FILI ASTOLFONE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio civile in Saluzzo (CN) il 09.04.2009, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, parte I, dell'anno
2009; che dal matrimonio è nato figlio minore , a Savigliano (CN), il 21.08.2007; Persona_1
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 966/2023 pubblicata il 27.12.2023;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09.04.2009 in Saluzzo (CN) da _1
, nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Parte_2
(CN) il 31-03-1969, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Saluzzo al N. 5, parte I dell'anno 2009, alle seguenti pagina 2 di 4 CONDIZIONI
Confermare le condizioni di separazione, nonché le pattuizioni relative al figlio minore ER
, nato a [...] il [...], che qui nuovamente si trascrivono:
[...]
A. il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni Persona_1
di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
B. Il minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre in SALUZZO Persona_1
via Bodoni n. 56/C, tuttavia vivrà liberamente secondo le proprie esigenze di studio o di vita quotidiana una settimana presso la madre ed una presso il padre, durante la quale l'altro coniuge potrà comunque vederlo e tenerlo con sé durante il giorno per qualsiasi esigenza previo accordo con l'altro genitore, comunque anche in caso di disaccordo, il minore vivrà a settimane alternate presso ciascun genitori (ovvero a settimane alterne il minore pranzerà e cenerà presso un genitore con facoltà di rientro nella casa dell'altro per il pernotto), nonché durante le vacanze estive per n. 15 (quindici) giorni consecutivi concordati con l'altro coniuge;
per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno ed ad anni alterni le festività scolastiche pasquali, tutto ciò sino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
C. I genitori rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio, in vista della predetta ripartizione della gestione;
tuttavia, l'assegno unico per il figlio (erogato dall'INPS) sarà percepito in via esclusiva dalla madre, a cui il sig. con il presente atto ER
presta il consenso.
D. Le spese straordinaria necessarie per il minore di natura medico sanitaria, scolastica, ludico-
sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che sia conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, da rimborsarsi all'altro coniuge, che le ha anticipate su base mensile, con facoltà di compensazione.
➢ Infine, dichiarare che le parti hanno così definito in via consensuale ogni altra questione di natura economica patrimoniale tra di Essi intercorrente, ragione per cui si danno atto di null'altro aver reciprocamente a pretendere, manifestando la definitiva volontà di cessare ogni effetto civile del matrimonio, dichiarando compensate le competenze e le spese della presente procedura.
MANDA pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4