Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/1969, n. 2429
CASS
Sentenza 2 luglio 1969

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E incensurabile in Sede di legittimita, ove sia logicamente motivata, la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine all'oggetto del patto di esclusiva.*

Qualora il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero sia stato eccepito nell'atto di appello, ma tale eccezione non sia stata coltivata durante la fase istruttoria ne ripresa nelle conclusioni definitive, ben puo il giudice ritenerla rinunciata. ( nella specie, non sussisteva alcuno dei casi previsti dall'art. 37, secondo comma, cod.proc.civ., relativi alla rilevabilita di ufficio del difetto di giurisdizione del giudice italiano).*

Qualora sia proposta domanda di risoluzione di un contratto stipulato all'estero, ma relativo ad obbligazioni da eseguirsi in Italia, e la domanda stessa sia fondata sull'inadempienza contrattuale della societa straniera, alla quale si imputi di aver mantenuto in Italia un comportamento lesivo dei diritti della parte attrice, si versa nella tipica ipotesi prevista dall'art. 4, n. 2, cod.proc.civ.. ( V. 1835-65 370-65 1242-63).*

Come nessuna nullita si verifica allorche in appello il collegio faccia proprio il mezzo istruttorio irritualmente disposto dall'istruttore, cosi, a fortiori, nessuna nullita sussiste ove, in ordine alle semplici modalita esecutive delle prove (nella specie, nomina del consulente tecnico e precisa formulazione del quesito), abbia disposto l'istruttore conformemente alle Disposizioni impartitegli dal collegio. ( V. 810-69, mass. N. 339139 ed altre ivi citate).*

L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente solo per il giorno, l'ora e il luogo di rinvio delle operazioni, e non anche per le successive sedute, essendo le parti tenute a seguire con diligenza lo svolgimento delle indagini tecniche. Tuttavia, se il consulente tecnico rinvia le operazioni a data da destinarsi e poi le riprende senza piu curarsi di avvertire le parti e i loro consulenti tecnici direttamente o a mezzo del cancelliere, cio puo comportare la stessa nullita dell'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni, ove risultino violati i diritti della difesa. E compito del giudice di merito accertare caso per caso se il fatto della mancata comunicazione, per le modalita con cui e avvenuta la sospensione senza fissazione di nuova data, per lo sviluppo anteriore delle operazioni e delle attivita del consulente tecnico e per ogni altra circostanza utile, abbia avuto per effetto di pregiudicare la concreta difesa delle parti. ( V., sulla prima parte, 1438-68, mass. N. 333085 1910-67, mass. N. 328861 sulla seconda parte, V. 3597-68, mass. N. 336836 1114-68, mass. N. 332583 e 332584 ed altre ivi citate).*

Se il giudice di merito puo legittimamente trarre elementi per il proprio convincimento anche da quella parte della consulenza tecnica che sia andata oltre i limiti dell'incarico conferito al consulente a fortiori detto principio e applicabile, allorche gli elementi accertati dal consulente attengano pur sempre, in modo specifico, alla materia dedotta in giudizio e l'indagine appaia solo formalmente e non anche sostanzialmente estranea all'ambito dei quesiti.*

L'indagine sul nesso di causalita tra l'inadempimento del contratto e l'evento dannoso rientra nei poteri del giudice di merito, ancorche si tratti di conseguenza indiretta e mediata. ( V. 3647-68, mass. N. 336922 e numerose altre conformi).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/1969, n. 2429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2429
    Data del deposito : 2 luglio 1969

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