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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2024, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
Dott. Emanuele Pinto - Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 8583, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] Parte_1
Fonti l'11.11.1974, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Caporusso, ricorrente
E
nato ad [...] Controparte_1
l'8.6.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Liberti, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 13.07.2023
[...]
premesso che: Parte_1
- in data 29.04.2006 aveva contratto matrimonio concordatario in Sannicandro di Bari (BA) con
Controparte_1
- i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni;
1 - dall'unione coniugale erano nati due figli:
(Acquaviva delle Fonti, 31.07.2008) Persona_1
e (Acquaviva 21.10.2012) Per_2 Parte_2 entrambi minorenni;
- il resistente prestava attività lavorativa come funzionario presso la Città Met ropolitana di Bari ed era, altresì, socio della Società S&G Advisors
s.r.l. e della Alta direzione & partners di IP CE & TR AF s.n.c.;
- ella era disoccupata;
- i coniugi avevano fissato la casa coniugale presso l'immobile sito in Acquaviva delle Fonti
(BA) alla via F. Cilea n. 4, di proprietà di entrambi per pari quota;
- l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno tanto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e, a far data dal mese di ottobre 2022, i coniugi si erano separati di fatto;
- in data 03.11.2022 i coniugi avevano concordato il collocamento dei figli minori, unitamente alla madre, presso l'abitazione condotta in locazione sita in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via
Giuseppe Milano n. 21/D;
- si era disinteressato della Controparte_1 moglie e dei figli privandoli della dovuta assistenza morale e materiale;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, di dichiarare inefficace l'accordo, non omologato, raggiunto dalle parti all'udienza del 09.02.2023 nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari n. 13866/2022 R.G., di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e con collocamento prevalente
[...] Per_2 presso la madre, di regolamentar e gli incontri tra padre e figli secondo il calendario in uso già tra le parti, di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Acquaviva delle Fonti in favore della SI.ra , di porre a carico del Pt_1 CP_1
l'obbligo del pagamento di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli pari ad
€3.500,00 mensili (€1.750,00 per ciascun figlio) e a titolo di m antenimento del coniuge di €1.000,00
2 mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la prole , di disporre l'attribuzione in suo favore dell'assegno unico universale.
Con decreto del 23.08.2023 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l'udienza del 15.12.2022; assegnava alla ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 10.11.2023 con domanda riconvenzionale s i costituiva in giudizio CP_1 che, non opponendosi alla separaz ione, ne
[...] chiedeva l'addebito a carico della moglie;
chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minor i con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Acquaviva delle Fonti alla via Giuseppe Milano n.
21/B, di regolamentare il diritto di visita concordato in sede separativa, di porre a suo carico l'obbligo di versare in favore della moglie un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori pari a complessivi
€600,00 (€300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto delle avverse domande di assegnazione dell'abitazione adibita a casa familiare e di assegno di mantenimento a favore del coniuge;
chiedeva inoltre, si pronunciare, a seguito della separazione, la cessazion e degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 15.12.2023, il Giudice delegato emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status di separazione. Con sentenza n. 702/24 era pronunciata la separazione tra i coniugi e contestualmente , con separata ordinanza, era fissata l'udienza del
24.04.2024 per il prosieguo del giudizio e l'ammissione dei mezzi istruttori.
3 All'udienza del 24.04.2024, tenutasi a trattazione scritta, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e del divorzio;
chiedevano, quindi, l'omologa degli accordi della separazione e, decorso il termine necessario e sussistenti gli ulteriori presupposti, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sempre concordate tra le parti.
Con sentenza n.2678/2024 emessa il 6.6.2024, il Tribunale omologava gli accordi relativi alla separazione.
All'udienza del 23.10.2024, celebrata in forma cartolare, la causa era nuovamente rimessa al
Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazi one degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazio ne per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla comparizione innanzi al Giudice delegato;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi e sperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della
4 ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazi one degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta il 5.3.2024 e depositata in atti l'8.3.2024, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 8583/2023 pendente tra Parte_1
e con l'intervento del
[...] Controparte_1
P.M. in sede, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Sannicandro di Bari il 29.4.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2006, atto n. 3, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta il 5.3.2024 e depositata in giudizio l'8.3.2024, da intendersi qui trascritte;
la moglie perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
n. 396/2000; spese compensate;
5 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile d el Tribunale, il giorno
19 novembre 2024.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
D O TT.SS A RO S E LL A NO C E R A
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