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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Gualtieri
(C.F. - PEC e C.F._1 Email_1
TT LI (C.F. – PEC , C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. - PEC , C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliato ope legis presso gli uffici di quest'ultima in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 14
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per i motivi cui in narrativa, annullare e/o riformare la sentenza n. 1680/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro (Giudizio R.G. n.75/2012), in persona del Giudice Dott.ssa Arianna
Roccia, depositata il 18.9.2019, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 9.10.2019
e, per l'effetto:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto provveditoriale del 21.06.2011 n. 16418 del
21.06.2011 del provveditorato con il quale è Controparte_2 stato rescisso il contratto rep. 1302 del 28.10.1994 e per l'effetto provvedere alla sua disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865, all. E) inibendo gli eventuali effetti prodotti a seguito dell'inoltro dello stesso presso l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici;
2) Accertare e dichiarare con riferimento alle riserve nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 iscritte e successivamente esplicate sul registro di contabilità nel corso dell'esecuzione del contratto secondo quanto più analiticamente esplicitato nella parte motiva del presente atto, che l'impresa attrice ha diritto ad essere risarcita dei danni diretti ed indiretti in relazione all'anomalo svolgimento dei lavori per cause non imputabili alla stessa e per l'effetto condannare
l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'impresa Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva somma di € 1.936.822,00
[...] oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e compensatori, o al maggiore e minore importo che risulterà di giustizia.
In via subordinata: riformare la sentenza n. 1680/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Roccia, nella parte in cui ha statuito per il rigetto di tutte le 8 riserve iscritte e, per l'effetto, accertare e dichiarare, con riferimento alle riserve 1-2-4-5-6, secondo quanto più analiticamente esplicitato nella parte motiva del presente atto, il diritto dell' ad essere risarcita dei danni diretti ed indiretti Parte_1 in relazione all'anomalo svolgimento dei lavori per cause non imputabili alla stessa e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'impresa
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva Parte_1 somma di €. 1.540.428,11 oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e compensatori, o al maggiore e minore importo che risulterà di giustizia
Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte privata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2019, l'
[...] ha proposto appello avvero la sentenza n. 1680/2019, emessa dal Parte_1
Tribunale di Catanzaro il 18 settembre 2019 e pubblicata in pari data, notificata il 9 ottobre 2019, con la quale – all'esito del giudizio di primo grado nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di insussistenza delle condizioni per la rescissione di un contratto di appalto per la costruzione di una ampia aula giudiziaria in Catanzaro e la condanna del appaltante CP_1 al risarcimento dei danni subiti per come portati dalle riserve iscritte nel registro di contabilità – erano state rigettate le domande proposte ed era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, rubricato
“Sulle circostanze da cui deriva la illegittimità, iniquità ed ingiustizia della decisione impugnata”, con il quale ha denunciato l'errore, in thesi, compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla affermata la legittimità della rescissione del contratto di appalto, operata dall'Amministrazione convenuta con decreto provvedimentale n. 16418 del 21 giugno 2011, in ragione di quanto accertato dal Consulente Tecnico di Ufficio nominato in corso di causa circa il grave inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice, odierna appellante, travisando quelle che erano le ragioni poste a fondamento del giudizio instaurato – insussistenza delle condizioni per la rescissione di cui all'art. 27 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed art. 119 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 – e le prove documentali fornite.
L'appellante, sempre nel corpo dell'unico motivo di gravame, ha lamentato l'errore del giudice di prime cure per avere escluso il diritto al riconoscimento delle otto riserve iscritte e successivamente esplicitate nel registro di contabilità: ha sostenuto, a tal fine, che non meritevole di positiva valutazione si presentava la scelta di fondare la decisione sulla base di una parziale ed incompleta adesione alle conclusioni alle quali era giunto il CTU, non avendo il Tribunale tenuto conto delle osservazioni fornite dal CTP dell'odierno appellante e delle conseguenti risposte fornite dal Consulente d'ufficio stesso.
Si è costituito in giudizio il resistendo al Controparte_1 gravame proposto e chiedendone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, all'udienza del 27 ottobre 2020, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, con ordinanza ha rinviato la causa all'udienza del 28 marzo 2023, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le sole rispettive comparse conclusionali.
Le valutazioni della Corte
§1
La reiterazione della richiesta di declaratoria dell'illegittimità del decreto provveditoriale del 21.06.2011 n. 16418 del 21.06.2011, con il quale è stato “rescisso il contratto rep. 1302 del
28.10.1994” e la sua invocata disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865, all. E) con ulteriore istanza tesa ad inibire “gli eventuali effetti prodotti a seguito dell'inoltro dello stesso presso l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici”, impone alla Corte la preliminare disamina del tema proposto con la prima parte dell'atto di impugnazione.
Giova osservare che il Tribunale di Catanzaro ritenne immeritevole di censure il provvedimento in esame – e dunque corretta la “risoluzione” del contratto di appalto stipulato tra il in data 28 ottobre 1994 per la costruzione di una Controparte_1 seconda aula giudiziaria per grandi processi in Catanzaro – sulla scorta di quanto emerso dalla relazione della CTU disposta in primo grado e, in particolare:
a) che due eventi franosi che avevano interessato nel 1996 nel 1998, rispettivamente:
a1) il parcheggio e la recinzione dell'area nel primo evento, a2) il piazzale, i muri esterni, i muri di contenimento, rampa accesso magistrati, nel secondo, erano stati dovuti non a cause di forza maggiore (precipitazioni meteoriche eccezionali e conseguenti movimenti dell'area di sedime), ma “alle caratteristiche intrinseche del terreno … non adeguatamente investigate dall'impresa, come invece era suo specifico preciso obbligo contrattuale”, avuto riguardo alla affermazione da parte dell'impresa appaltatrice che il terreno avesse “ottime proprietà meccaniche e fosse idoneo a porsi quale piano fondale della nuova costruzione”;
b) che le opere di contenimento progettate e realizzate dall'appaltatore per porre rimedio alla frana del 1996 fossero da considerare inadeguate alla stessa stregua di quelle relative all'intervento di consolidamento delle strutture in elevazione, in ragione della mancata previsione di opere atte a consolidare le fondamenta sulle quali insisteva il manufatto.
A fronte di tanto si collocano le critiche mosse dalla parte appellante, che ha in primo luogo sostenuto che la valutazione del Giudice di primo grado non avesse tenuto conto della condotta ampiamente collaborativa dell'impresa appaltatrice e del comportamento “costantemente dilatorio, negligente e sistematicamente teso a preoccuparsi dell'esonero da eventuali responsabilità piuttosto che al perseguimento dell'interesse pubblico e al buon andamento della pubblica amministrazione” da parte dei funzionari e dirigenti coinvolti nella vicenda.
In secondo luogo, l'appellante ha denunciato di aver evidenziato già con missiva del 16 settembre 1996 le problematiche afferenti ai documenti progettuali espressamente approvati dal
Provveditorato per le opere pubbliche, in definitiva sostenendo che sarebbe stato onere della stazione appaltante procedere alle preliminari verifiche circa le condizioni di avvio della procedura d'appalto.
In terza battuta, l' ha reiterato la tesi secondo Parte_1 quale gli eventi franosi si erano verificati a causa dell'aumento dell'acqua portata dalle falde e dalle precipitazioni meteoriche, responsabili di aver fortemente appesantito il terreno riducendone la resistenza, all'uopo richiamando le considerazioni svolte dal proprio consulente.
Le argomentazioni spese a sostegno del gravame, in parte qua, non appaiono meritevoli di condivisione.
Appare in via preliminare necessario osservare che la regolamentazione normativa della vicenda trova la sua fonte essenziale nella previsione dell'art. 27 del R.D. n. 350/1895: «Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie degli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni, aggiungendo inoltre la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente da accreditarsi all'appaltatore. Se l'ispettore del compartimento riconosce la necessità di un provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore, prefiggendogli un termine, non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni.
Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il ministro, sulle proposte dell'ispettore, decreta, nei modi di legge, se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure commette all'ispettore del compartimento di procedere alla esecuzione d'ufficio».
La norma in esame – da integrare per quanto concerne “le disposizioni che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante” con il dettato dell'art. 119 del
DPR 554 del 21 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 232 stesso testo – in definitiva prevede la possibilità della “rescissione” del contratto di appalto, previo il rispetto dello specifico procedimento di contestazione allorquando “per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera”.
Ciò posto, deve evidenziarsi che prive di concreto significato si profilino le affermazioni in ordine alle condotte dilatorie assuntivamente tenute da parte del “personale” afferente alla stazione appaltante.
Si è a cospetto di una tesi sfornita di adeguata dimostrazione ed in ogni caso del tutto inconferente rispetto ai temi che il giudice di primo grado ha valorizzato ponendoli a sostegno della sua decisione.
Ed invero, non costituisce oggetto di contrasto tra le parti il fatto che fosse specifico onere della azienda appaltatrice l'esecuzione dei preliminari accertamenti in ordine alla bontà dell'area di sedime relativa all'intera opera da realizzare: “Le caratteristiche intrinseche del terreno … non sono stati adeguatamente investigate dall'impresa, come invece era suo specifico obbligo contrattuale” (pag. 7 della sentenza).
In parte qua, la sentenza non è stata aggredita da specifica e censura e si profila del tutto aderente agli impegni negoziali assunti.
E non costituisce neanche oggetto di dubbio il fatto che l'area in esame presentasse delle caratteristiche che, contrariamente a quanto dichiarato dalla azienda appaltatrice, fossero caratterizzate da una peculiare situazione di instabilità. Non risulta smentita la composita affermazione consegnata agli atti dal consulente tecnico nominato dal Tribunale: “le caratteristiche geomeccaniche e le stratigrafiche dei terreni costituente l'area su cui sono state realizzate le opere oggetto del presente appalto risultano molto differenti rispetto alle previsioni del progetto, nel quale non sono stati colti alcuni elementi fondamentali e sono risultati determinanti per la scelta del tipo di fondazioni dell'edificio e delle opere di contenimento dei terreni. In pratica in fase progettuale è stato considerevolmente sottostimato lo spessore della coltre di riporto, costituita da materiale di notevole eterogeneità
e scadenti caratteristiche geomeccaniche, appoggiato sullo strato di base roccioso;
inoltre, non
è stato ben compreso l'andamento orografico del terreno naturale sottostante il materiale di riporto, costituente un'incisione valliva degradante verso il torrente Troncante. Né tantomeno è stata valutata la potenziale instabilità dell'intero ammasso, costituente l'area di sedime delle opere di progetto, poggiato su un compluvio e privo di confinamento su un fronte. La mancata comprensione in fase di progetto della potenziale instabilità l'intero ammasso, su cui insistono oltre all'aula bunker anche le relative opere di sistemazione esterne (parcheggi, recinzioni eccetera) ha comportato la mancata previsione di idonee opere per contenere i movimenti del pendio successivamente verificatisi in corso d'opera. In definitiva, si deve concludere che le opere previste in progetto dall'impresa ricorrente (sic) non fossero adeguate rispetto allo stato dei luoghi su cui le stesse dovevano essere realizzate … Si deve concludere che l'appaltatore non ha proceduto ad effettuare correttamente le necessarie attività di indagine … La scelta delle fondazioni di tipo diretto ed i relativi criteri di dimensionamento previsti in progetto si sono rivelati inadeguati per il tipo di suolo realmente esistente”.
Il dato – evidenziato in termini ipotetici e non quantificati dal consulente di parte e richiamato in sede di gravame – secondo il quale i fenomeni franosi avrebbero dovuto trovare spiegazione nell'incremento delle falde acquifere e nelle piogge registratesi nei periodi immediatamente precedenti, non solo non appare in grado di superare l'analitica disamina quantitativa di cui si rinviene traccia nell'elaborato peritale, ma soprattutto non nega la peculiare e non idonea consistenza dell'area di sedime non adeguatamente investigata dall'appaltatrice.
Né meritevole di positiva considerazione si profila poi l'ulteriore argomento allegato dall'appellante in ordine alla mancata adeguata disamina delle condizioni dell'intera area a cura della stazione appaltante prima della indizione dell'appalto.
Invero, determinante continua a rimanere la condotta negligente dell'impresa appaltatrice, che ha non solo stipulato il contratto di appalto senza evidentemente curarsi dell'eventuale bontà dei dati esposti dalla stazione appaltante, ma ha anche redatto i progetti attestando la bontà del sito senza compiere quanto contrattualmente dovuto in ordine alle necessarie indagini.
Tanto rende infondata la richiesta di rivisitazione della sentenza impugnata in parte qua.
§2
Con la seconda parte del motivo di impugnazione, l Parte_1 ha censurato decisione di primo grado denunciando l'acritica adesione del giudicante alle
[...] conclusioni formulate dal CTU e la mancata disamina delle osservazioni del proprio consulente in ordine alla fondatezza delle 8 riserve apposte in seno alla contabilità del contratto di appalto, in thesi destinate a condurre alla condanna del Ministero committente al pagamento “della complessiva somma di € 1.936.822,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e compensatori, o al maggiore e minore importo che risulterà di giustizia” a titolo di “danni diretti ed indiretti in relazione all'anomalo svolgimento dei lavori per cause non imputabili alla stessa”.
Mette conto precisare che nella impostazione generale del gravame, per la parte di attuale interesse, l'appellante ha reiterato analiticamente tutto il contenuto delle singole riserve, apparentemente segmentando le doglianze sulla scorta del contenuto delle osservazioni rese dal proprio consulente.
La parte appellante ha poi evidenziato che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che era stato lo stesso consulente di ufficio a rilevare, all'esito della disamina delle osservazioni alla sua bozza di relazione, che fondate dovevano essere ritenute le riserve 1, 2 e 4.
Il motivo di impugnazione presenta, evidentemente, una duplicità di questioni: la prima legata alla motivazione della decisione, asseritamente adottata sulla scorta delle conclusioni del
CTU senza di disamina delle osservazioni del CT di parte, la seconda in punto di merito delle singole riserve.
Non appare inutile ricordare, allora, che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. I, 16 novembre 2022 n.
33742; Cass. Civ. Sez. VI-3 2 febbraio 2015 n. 1815). Nondimeno, ove le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. Civ. Sez. I, 6 giugno 2024 n. 15804) e dunque meritevole di rivisitazione.
Nel caso di specie, il CTU ha espressamente valutato le osservazioni del consulente della parte attrice ed ha formulato – in tema di riserve – il giudizio che il Tribunale ha adottato in seno alla propria decisione: sul punto è necessario rimandare alle analitiche considerazioni svolte da pagina 18 a pagina 22 dell'elaborato contenente le valutazioni sulle osservazioni delle parti depositate in data 25 novembre 2013.
Deve anche osservarsi che non corrispondente al vero è la tesi in punto di fatto esposta dall'appellante circa il presunto riconoscimento della fondatezza delle riserve di cui ai nn. 1, 2 e
4: in realtà, il CTU ha effettivamente riconosciuto “che si concorda sulla circostanza osservata da parte attrice che non risultano spiegati in atti i motivi delle detrazioni operate dalla direzione dei lavori” ma ha poi aggiunto: “tuttavia, si deve ribadire come l'impossibilità di verificare l'effettiva consistenza delle lavorazioni realmente eseguite, rende di fatto impossibile qualsiasi valutazione certa ed oggettiva sulla fondatezza delle stesse riserve” (in particolare, alle pagine 18 e 19 dell'elaborato sopra citato).
E non è dato neanche apprezzare la allegazione di puntuali e specifiche critiche che valgano a prospettare la totale assenza di argomentazioni delle conclusioni formalizzate dal consulente tecnico nominato dal giudice nel corso del procedimento di primo grado a fronte delle osservazioni proposte dal CT di parte.
L'elaborato peritale – composto della relazione iniziale e delle osservazioni redatte dopo il confronto con il CT di parte – offre ampio conto delle motivazioni che hanno condotto ad escludere la fondatezza delle riserve, sia in punto di mancata dimostrazione delle circostanze poste alla loro base, sia in punto di ritualità di esplicitazione.
A ben vedere, anche l'atto d'appello contiene la reiterazione delle argomentazioni svolte in ordine alla presunta sussistenza della fondatezza delle richieste formalizzate nelle 8 riserve contenute nei verbali del procedimento d'appalto, ma senza che sia dato rinvenire l'esplicitazione critica della presunta erroneità delle decisioni sulle singole riserve, anche alla luce di quanto esplicitato nella relazione integrativa.
Sulla scorta di quanto precede, deve allora rilevarsi la carenza di pregio dell'appello e disporsi il suo rigetto.
Le determinazioni accessorie Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va sino ad euro
2.000.000, parametro minimo.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 4 Parte_1 novembre 2019, avverso la sentenza n. 1680/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro, in data 18 settembre 2019, pubblicata in pari data, notificata in data 9 ottobre 2019, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore del che liquida in euro 17.002 per Controparte_1 compensi professionali, oltre accessori dovuti come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Arianna Roccia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 27.804,00, oltre spese generali, iva, cpa, come per legge.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Gualtieri
(C.F. - PEC e C.F._1 Email_1
TT LI (C.F. – PEC , C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. - PEC , C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliato ope legis presso gli uffici di quest'ultima in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 14
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per i motivi cui in narrativa, annullare e/o riformare la sentenza n. 1680/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro (Giudizio R.G. n.75/2012), in persona del Giudice Dott.ssa Arianna
Roccia, depositata il 18.9.2019, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 9.10.2019
e, per l'effetto:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto provveditoriale del 21.06.2011 n. 16418 del
21.06.2011 del provveditorato con il quale è Controparte_2 stato rescisso il contratto rep. 1302 del 28.10.1994 e per l'effetto provvedere alla sua disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865, all. E) inibendo gli eventuali effetti prodotti a seguito dell'inoltro dello stesso presso l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici;
2) Accertare e dichiarare con riferimento alle riserve nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 iscritte e successivamente esplicate sul registro di contabilità nel corso dell'esecuzione del contratto secondo quanto più analiticamente esplicitato nella parte motiva del presente atto, che l'impresa attrice ha diritto ad essere risarcita dei danni diretti ed indiretti in relazione all'anomalo svolgimento dei lavori per cause non imputabili alla stessa e per l'effetto condannare
l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'impresa Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva somma di € 1.936.822,00
[...] oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e compensatori, o al maggiore e minore importo che risulterà di giustizia.
In via subordinata: riformare la sentenza n. 1680/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Roccia, nella parte in cui ha statuito per il rigetto di tutte le 8 riserve iscritte e, per l'effetto, accertare e dichiarare, con riferimento alle riserve 1-2-4-5-6, secondo quanto più analiticamente esplicitato nella parte motiva del presente atto, il diritto dell' ad essere risarcita dei danni diretti ed indiretti Parte_1 in relazione all'anomalo svolgimento dei lavori per cause non imputabili alla stessa e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'impresa
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva Parte_1 somma di €. 1.540.428,11 oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e compensatori, o al maggiore e minore importo che risulterà di giustizia
Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte privata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2019, l'
[...] ha proposto appello avvero la sentenza n. 1680/2019, emessa dal Parte_1
Tribunale di Catanzaro il 18 settembre 2019 e pubblicata in pari data, notificata il 9 ottobre 2019, con la quale – all'esito del giudizio di primo grado nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di insussistenza delle condizioni per la rescissione di un contratto di appalto per la costruzione di una ampia aula giudiziaria in Catanzaro e la condanna del appaltante CP_1 al risarcimento dei danni subiti per come portati dalle riserve iscritte nel registro di contabilità – erano state rigettate le domande proposte ed era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, rubricato
“Sulle circostanze da cui deriva la illegittimità, iniquità ed ingiustizia della decisione impugnata”, con il quale ha denunciato l'errore, in thesi, compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla affermata la legittimità della rescissione del contratto di appalto, operata dall'Amministrazione convenuta con decreto provvedimentale n. 16418 del 21 giugno 2011, in ragione di quanto accertato dal Consulente Tecnico di Ufficio nominato in corso di causa circa il grave inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice, odierna appellante, travisando quelle che erano le ragioni poste a fondamento del giudizio instaurato – insussistenza delle condizioni per la rescissione di cui all'art. 27 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed art. 119 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 – e le prove documentali fornite.
L'appellante, sempre nel corpo dell'unico motivo di gravame, ha lamentato l'errore del giudice di prime cure per avere escluso il diritto al riconoscimento delle otto riserve iscritte e successivamente esplicitate nel registro di contabilità: ha sostenuto, a tal fine, che non meritevole di positiva valutazione si presentava la scelta di fondare la decisione sulla base di una parziale ed incompleta adesione alle conclusioni alle quali era giunto il CTU, non avendo il Tribunale tenuto conto delle osservazioni fornite dal CTP dell'odierno appellante e delle conseguenti risposte fornite dal Consulente d'ufficio stesso.
Si è costituito in giudizio il resistendo al Controparte_1 gravame proposto e chiedendone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, all'udienza del 27 ottobre 2020, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, con ordinanza ha rinviato la causa all'udienza del 28 marzo 2023, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le sole rispettive comparse conclusionali.
Le valutazioni della Corte
§1
La reiterazione della richiesta di declaratoria dell'illegittimità del decreto provveditoriale del 21.06.2011 n. 16418 del 21.06.2011, con il quale è stato “rescisso il contratto rep. 1302 del
28.10.1994” e la sua invocata disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865, all. E) con ulteriore istanza tesa ad inibire “gli eventuali effetti prodotti a seguito dell'inoltro dello stesso presso l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici”, impone alla Corte la preliminare disamina del tema proposto con la prima parte dell'atto di impugnazione.
Giova osservare che il Tribunale di Catanzaro ritenne immeritevole di censure il provvedimento in esame – e dunque corretta la “risoluzione” del contratto di appalto stipulato tra il in data 28 ottobre 1994 per la costruzione di una Controparte_1 seconda aula giudiziaria per grandi processi in Catanzaro – sulla scorta di quanto emerso dalla relazione della CTU disposta in primo grado e, in particolare:
a) che due eventi franosi che avevano interessato nel 1996 nel 1998, rispettivamente:
a1) il parcheggio e la recinzione dell'area nel primo evento, a2) il piazzale, i muri esterni, i muri di contenimento, rampa accesso magistrati, nel secondo, erano stati dovuti non a cause di forza maggiore (precipitazioni meteoriche eccezionali e conseguenti movimenti dell'area di sedime), ma “alle caratteristiche intrinseche del terreno … non adeguatamente investigate dall'impresa, come invece era suo specifico preciso obbligo contrattuale”, avuto riguardo alla affermazione da parte dell'impresa appaltatrice che il terreno avesse “ottime proprietà meccaniche e fosse idoneo a porsi quale piano fondale della nuova costruzione”;
b) che le opere di contenimento progettate e realizzate dall'appaltatore per porre rimedio alla frana del 1996 fossero da considerare inadeguate alla stessa stregua di quelle relative all'intervento di consolidamento delle strutture in elevazione, in ragione della mancata previsione di opere atte a consolidare le fondamenta sulle quali insisteva il manufatto.
A fronte di tanto si collocano le critiche mosse dalla parte appellante, che ha in primo luogo sostenuto che la valutazione del Giudice di primo grado non avesse tenuto conto della condotta ampiamente collaborativa dell'impresa appaltatrice e del comportamento “costantemente dilatorio, negligente e sistematicamente teso a preoccuparsi dell'esonero da eventuali responsabilità piuttosto che al perseguimento dell'interesse pubblico e al buon andamento della pubblica amministrazione” da parte dei funzionari e dirigenti coinvolti nella vicenda.
In secondo luogo, l'appellante ha denunciato di aver evidenziato già con missiva del 16 settembre 1996 le problematiche afferenti ai documenti progettuali espressamente approvati dal
Provveditorato per le opere pubbliche, in definitiva sostenendo che sarebbe stato onere della stazione appaltante procedere alle preliminari verifiche circa le condizioni di avvio della procedura d'appalto.
In terza battuta, l' ha reiterato la tesi secondo Parte_1 quale gli eventi franosi si erano verificati a causa dell'aumento dell'acqua portata dalle falde e dalle precipitazioni meteoriche, responsabili di aver fortemente appesantito il terreno riducendone la resistenza, all'uopo richiamando le considerazioni svolte dal proprio consulente.
Le argomentazioni spese a sostegno del gravame, in parte qua, non appaiono meritevoli di condivisione.
Appare in via preliminare necessario osservare che la regolamentazione normativa della vicenda trova la sua fonte essenziale nella previsione dell'art. 27 del R.D. n. 350/1895: «Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie degli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni, aggiungendo inoltre la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente da accreditarsi all'appaltatore. Se l'ispettore del compartimento riconosce la necessità di un provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore, prefiggendogli un termine, non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni.
Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il ministro, sulle proposte dell'ispettore, decreta, nei modi di legge, se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure commette all'ispettore del compartimento di procedere alla esecuzione d'ufficio».
La norma in esame – da integrare per quanto concerne “le disposizioni che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante” con il dettato dell'art. 119 del
DPR 554 del 21 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 232 stesso testo – in definitiva prevede la possibilità della “rescissione” del contratto di appalto, previo il rispetto dello specifico procedimento di contestazione allorquando “per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera”.
Ciò posto, deve evidenziarsi che prive di concreto significato si profilino le affermazioni in ordine alle condotte dilatorie assuntivamente tenute da parte del “personale” afferente alla stazione appaltante.
Si è a cospetto di una tesi sfornita di adeguata dimostrazione ed in ogni caso del tutto inconferente rispetto ai temi che il giudice di primo grado ha valorizzato ponendoli a sostegno della sua decisione.
Ed invero, non costituisce oggetto di contrasto tra le parti il fatto che fosse specifico onere della azienda appaltatrice l'esecuzione dei preliminari accertamenti in ordine alla bontà dell'area di sedime relativa all'intera opera da realizzare: “Le caratteristiche intrinseche del terreno … non sono stati adeguatamente investigate dall'impresa, come invece era suo specifico obbligo contrattuale” (pag. 7 della sentenza).
In parte qua, la sentenza non è stata aggredita da specifica e censura e si profila del tutto aderente agli impegni negoziali assunti.
E non costituisce neanche oggetto di dubbio il fatto che l'area in esame presentasse delle caratteristiche che, contrariamente a quanto dichiarato dalla azienda appaltatrice, fossero caratterizzate da una peculiare situazione di instabilità. Non risulta smentita la composita affermazione consegnata agli atti dal consulente tecnico nominato dal Tribunale: “le caratteristiche geomeccaniche e le stratigrafiche dei terreni costituente l'area su cui sono state realizzate le opere oggetto del presente appalto risultano molto differenti rispetto alle previsioni del progetto, nel quale non sono stati colti alcuni elementi fondamentali e sono risultati determinanti per la scelta del tipo di fondazioni dell'edificio e delle opere di contenimento dei terreni. In pratica in fase progettuale è stato considerevolmente sottostimato lo spessore della coltre di riporto, costituita da materiale di notevole eterogeneità
e scadenti caratteristiche geomeccaniche, appoggiato sullo strato di base roccioso;
inoltre, non
è stato ben compreso l'andamento orografico del terreno naturale sottostante il materiale di riporto, costituente un'incisione valliva degradante verso il torrente Troncante. Né tantomeno è stata valutata la potenziale instabilità dell'intero ammasso, costituente l'area di sedime delle opere di progetto, poggiato su un compluvio e privo di confinamento su un fronte. La mancata comprensione in fase di progetto della potenziale instabilità l'intero ammasso, su cui insistono oltre all'aula bunker anche le relative opere di sistemazione esterne (parcheggi, recinzioni eccetera) ha comportato la mancata previsione di idonee opere per contenere i movimenti del pendio successivamente verificatisi in corso d'opera. In definitiva, si deve concludere che le opere previste in progetto dall'impresa ricorrente (sic) non fossero adeguate rispetto allo stato dei luoghi su cui le stesse dovevano essere realizzate … Si deve concludere che l'appaltatore non ha proceduto ad effettuare correttamente le necessarie attività di indagine … La scelta delle fondazioni di tipo diretto ed i relativi criteri di dimensionamento previsti in progetto si sono rivelati inadeguati per il tipo di suolo realmente esistente”.
Il dato – evidenziato in termini ipotetici e non quantificati dal consulente di parte e richiamato in sede di gravame – secondo il quale i fenomeni franosi avrebbero dovuto trovare spiegazione nell'incremento delle falde acquifere e nelle piogge registratesi nei periodi immediatamente precedenti, non solo non appare in grado di superare l'analitica disamina quantitativa di cui si rinviene traccia nell'elaborato peritale, ma soprattutto non nega la peculiare e non idonea consistenza dell'area di sedime non adeguatamente investigata dall'appaltatrice.
Né meritevole di positiva considerazione si profila poi l'ulteriore argomento allegato dall'appellante in ordine alla mancata adeguata disamina delle condizioni dell'intera area a cura della stazione appaltante prima della indizione dell'appalto.
Invero, determinante continua a rimanere la condotta negligente dell'impresa appaltatrice, che ha non solo stipulato il contratto di appalto senza evidentemente curarsi dell'eventuale bontà dei dati esposti dalla stazione appaltante, ma ha anche redatto i progetti attestando la bontà del sito senza compiere quanto contrattualmente dovuto in ordine alle necessarie indagini.
Tanto rende infondata la richiesta di rivisitazione della sentenza impugnata in parte qua.
§2
Con la seconda parte del motivo di impugnazione, l Parte_1 ha censurato decisione di primo grado denunciando l'acritica adesione del giudicante alle
[...] conclusioni formulate dal CTU e la mancata disamina delle osservazioni del proprio consulente in ordine alla fondatezza delle 8 riserve apposte in seno alla contabilità del contratto di appalto, in thesi destinate a condurre alla condanna del Ministero committente al pagamento “della complessiva somma di € 1.936.822,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e compensatori, o al maggiore e minore importo che risulterà di giustizia” a titolo di “danni diretti ed indiretti in relazione all'anomalo svolgimento dei lavori per cause non imputabili alla stessa”.
Mette conto precisare che nella impostazione generale del gravame, per la parte di attuale interesse, l'appellante ha reiterato analiticamente tutto il contenuto delle singole riserve, apparentemente segmentando le doglianze sulla scorta del contenuto delle osservazioni rese dal proprio consulente.
La parte appellante ha poi evidenziato che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che era stato lo stesso consulente di ufficio a rilevare, all'esito della disamina delle osservazioni alla sua bozza di relazione, che fondate dovevano essere ritenute le riserve 1, 2 e 4.
Il motivo di impugnazione presenta, evidentemente, una duplicità di questioni: la prima legata alla motivazione della decisione, asseritamente adottata sulla scorta delle conclusioni del
CTU senza di disamina delle osservazioni del CT di parte, la seconda in punto di merito delle singole riserve.
Non appare inutile ricordare, allora, che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. I, 16 novembre 2022 n.
33742; Cass. Civ. Sez. VI-3 2 febbraio 2015 n. 1815). Nondimeno, ove le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. Civ. Sez. I, 6 giugno 2024 n. 15804) e dunque meritevole di rivisitazione.
Nel caso di specie, il CTU ha espressamente valutato le osservazioni del consulente della parte attrice ed ha formulato – in tema di riserve – il giudizio che il Tribunale ha adottato in seno alla propria decisione: sul punto è necessario rimandare alle analitiche considerazioni svolte da pagina 18 a pagina 22 dell'elaborato contenente le valutazioni sulle osservazioni delle parti depositate in data 25 novembre 2013.
Deve anche osservarsi che non corrispondente al vero è la tesi in punto di fatto esposta dall'appellante circa il presunto riconoscimento della fondatezza delle riserve di cui ai nn. 1, 2 e
4: in realtà, il CTU ha effettivamente riconosciuto “che si concorda sulla circostanza osservata da parte attrice che non risultano spiegati in atti i motivi delle detrazioni operate dalla direzione dei lavori” ma ha poi aggiunto: “tuttavia, si deve ribadire come l'impossibilità di verificare l'effettiva consistenza delle lavorazioni realmente eseguite, rende di fatto impossibile qualsiasi valutazione certa ed oggettiva sulla fondatezza delle stesse riserve” (in particolare, alle pagine 18 e 19 dell'elaborato sopra citato).
E non è dato neanche apprezzare la allegazione di puntuali e specifiche critiche che valgano a prospettare la totale assenza di argomentazioni delle conclusioni formalizzate dal consulente tecnico nominato dal giudice nel corso del procedimento di primo grado a fronte delle osservazioni proposte dal CT di parte.
L'elaborato peritale – composto della relazione iniziale e delle osservazioni redatte dopo il confronto con il CT di parte – offre ampio conto delle motivazioni che hanno condotto ad escludere la fondatezza delle riserve, sia in punto di mancata dimostrazione delle circostanze poste alla loro base, sia in punto di ritualità di esplicitazione.
A ben vedere, anche l'atto d'appello contiene la reiterazione delle argomentazioni svolte in ordine alla presunta sussistenza della fondatezza delle richieste formalizzate nelle 8 riserve contenute nei verbali del procedimento d'appalto, ma senza che sia dato rinvenire l'esplicitazione critica della presunta erroneità delle decisioni sulle singole riserve, anche alla luce di quanto esplicitato nella relazione integrativa.
Sulla scorta di quanto precede, deve allora rilevarsi la carenza di pregio dell'appello e disporsi il suo rigetto.
Le determinazioni accessorie Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va sino ad euro
2.000.000, parametro minimo.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 4 Parte_1 novembre 2019, avverso la sentenza n. 1680/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro, in data 18 settembre 2019, pubblicata in pari data, notificata in data 9 ottobre 2019, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore del che liquida in euro 17.002 per Controparte_1 compensi professionali, oltre accessori dovuti come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Arianna Roccia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 27.804,00, oltre spese generali, iva, cpa, come per legge.”