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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/02/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 921/2021
Il Giudice Laura Pastacaldi, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15/02/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , (C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv.
Michele Mensi, cf. , che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, c.f. C.F._3
ricorrente contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro-tempore; l
[...]
Controparte_2
(P.I. ), in persona del suo Dirigente pro-tempore, rappresentati, ex
[...] P.IVA_2
art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa quale funzionaria delegata CP_3 dell'Amministrazione Scolastica resistente ed elettivamente domiciliati presso l
[...]
CP_
, in , via Pascoli n. 8; CP_2
resistente e nei confronti di
Via dei Benci n. 15 - 50122 - Firenze (controinteressato Controparte_4
quale candidato inserito nella graduatoria cui si fa riferimento) – contumace.
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. lavoro, accertare
l'illegittimità del provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle
GPS per il sostegno, grado secondaria di secondo grado e, a cascata, l'esclusione dalla procedura di reclutamento di cui all'art. 59 D.L. 73/21, con la conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 T.U. pubblico impiego. Con vittoria di spese di lite”.
Per la parte resistente: “Voglia l'intestata Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla
Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Pag. 2 di 8
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
La docente ha dedotto che con ordinanza Ministeriale n. 60 del Parte_1
10/7/2020, il ha regolamentato la procedura di istituzione delle graduatorie CP_5 provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
che è stata prevista la c.d. digitalizzazione della procedure, prevedendosi che la presentazione dell'istanza di inserimento da parte degli aspiranti fosse effettuata unicamente in modalità telematica;
che con decreto del 3/3/2021 il ha dato Controparte_1
avvio della procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, disponendo, all'art. 1, che “possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia
e alla corrispondente seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”; che ha presentato l'istanza dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, e chiedendo di essere inserita per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso ADSS, avendo conseguito nelle more, entro il termine stabilito dalla normativa, il titolo di specializzazione per il sostegno con diploma del 9 luglio
CP_ 2021 rilasciato dall'Università di;
che in particolare, nella sezione A1 della domanda telematica ha inserito correttamente il titolo di accesso alla relativa graduatoria;
che l'indicazione del titolo di accesso doveva essere ripetuta nella sezione successiva (A2) e che, nonostante l'aspirante abbia nuovamente selezionato il titolo
“Percorsi di specializzazioni di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato", tale flag non è stato registrato dalla piattaforma;
che di tale evenienza si è resa edotta soltanto a seguito della ricezione, da parte del , del PDF contenente la ricevuta dell'inserimento CP_1
della domanda;
che a nulla sono valsi i tentativi da lei effettuati di accedere nuovamente alla piattaforma, a ridosso della scadenza dei termini, al fine di modificare la domanda, in modo da inoltrarla integrando il suddetto aspetto, dal momento che, così come risulta dalle notizie pubblicate da più testate del settore, la piattaforma era in tilt; che nonostante i numerosi solleciti verbali e scritti, l'Amministrazione non è riuscita a
Pag. 3 di 8 superare tale errore in tempo per la partecipazione della candidata alla procedura di reclutamento straordinaria, prevista dall'art. 59, comma 4, decreto legge 25 maggio
2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106; che sulla base di tale normativa, in via eccezionale per l'anno scolastico 2021-22,
l'Amministrazione ha proceduto all'individuazione degli aspiranti per l'immissione in ruolo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze tra i docenti presenti nella prima fascia GPS ed eventuali elenchi aggiuntivi, al ricorrere di requisiti dei quali la ricorrente era in possesso;
che, nelle more del giudizio, in data 8/6/2022, il
[...]
Controparte_6
, ha pubblicato la nota n. prot. 22219 con
[...]
la quale ha fornito indicazioni alle articolazioni territoriali sullo svolgimento delle prove disciplinari, strumentali alla conferma del contratto a tempo indeterminato ai sensi della procedura straordinaria, stabilita dall'art. 59, co. 4 D.L.73-21, prevedendo la conclusione della procedura entro il mese di luglio 2022.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento che l'ha esclusa dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS per il sostegno, grado secondaria di secondo grado e, a cascata, della esclusione dalla procedura di reclutamento di cui all'art. 59 D.L. 73/21, con la conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 T.U. pubblico impiego.
La ricorrente ha proposto ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo la concessione del provvedimento in via anticipata.
Con decreto inaudita altera parte, emesso dal dott. Piragine in data 12/7/2022, il
Giudice del Lavoro, ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto il ricorso.
Il provvedimento è stato confermato con ordinanza del 22/7/2022, con la quale il giudice ha ritenuto infondate le argomentazioni spese dal nella memoria CP_1
difensiva di costituzione depositata proprio in data 22/7/2022.
Nel giudizio principale il si è costituto chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo CP_1
avere argomentato sulla normativa di settore applicabile, il ha dedotto che CP_1
non è provata la tesi della ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stato un
Pag. 4 di 8 malfunzionamento del sistema, il quale non avrebbe recepito il flag inserito dalla ricorrente nella sezione A2, e che l'errore sarebbe invece imputabile esclusivamente alla mancata compilazione delle schede previste dal sistema per la presentazione della domanda. La ricorrente, secondo il , avrebbe avuto comunque tutto il tempo CP_1
per reinserire la domanda, ove avesse verificato tempestivamente la ricevuta di inserimento della domanda, prima della scadenza del termine (24/7/2021). Il CP_1
ha, inoltre, dedotto che la ricorrente è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali per le
CP_ Supplenze della Provincia di , relative al personale docente ed al personale educativo, valide per l'a.s. 2021/2022 di cui al decreto 5396.09-08-2021 dell'
[...]
, ottenendo il conferimento di un incarico Controparte_2 di docenza a tempo determinato sino al 30/06/2022, con l' di Pontedera. Org_1
Ha aggiunto che la piattaforma ha una struttura molto precisa: si “creano” i campi e si attribuiscono i punteggi solo sulla base dei dati inseriti dal candidato, e laddove non venga dichiarato alcun master, corso di perfezionamento o dottorato, non esisterà il campo relativo agli “ulteriori titoli”, né il campo ad hoc potrà essere creato dall'ufficio.
Nelle note scritte per l'udienza del 15/2/2024 la ricorrente ha confermato che nelle more del giudizio è stata immessa in ruolo a partire dall'a.s. 2023/24, nonostante l'accoglimento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Pisa sez, lavoro fosse stato emesso in tempo utile per includerla nella procedura di reclutamento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. precedente.
La contro interessata è rimasta contumace.
****
Il ricorso va accolto.
Infatti, la ricorrente ha documentato di avere presentato telematicamente l'istanza di partecipazione alla procedura di reclutamento, dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, avendo conseguito nelle more, entro il termine stabilito dalla normativa, il titolo di specializzazione per il sostegno con diploma
CP_ conseguito il 9/7/2021 presso l' di;
la ricorrente, in particolare, nella Org_2
sezione A1 della domanda, ha inserito correttamente il titolo di accesso alla graduatoria.
Tale selezione doveva essere riproposta nella sezione successiva (A2). La ricorrente ha allegato di avere ri-selezionato il titolo "Percorsi di specializzazioni di cui all'articolo
Pag. 5 di 8 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva
e a numero programmato", tale flag non è stato registrato dalla piattaforma e che si è resa conto di tale circostanza solo a seguito della ricezione del PDF da parte del
GGIUNTIVI.REGISTRO CP_7 Email_1
UFFICIALE.I.5962334.22-07-2021.
La ricorrente ha, quindi, allegato di avere tentato ripetutamente, ma inutilmente di entrare nuovamente nella piattaforma Polis al fine di integrare la domanda (il relativo termine scadeva il 24/7), dal momento che la piattaforma stessa risultava in tilt – circostanza contestata dal . CP_1
Il malfunzionamento del sistema è provato, in realtà, innanzitutto dalla documentazione versata in atti: lo stesso , nel provvedimento di pubblicazione delle G.P.S. CP_1
emesso in prima istanza il 9/8/ 2021, ha dichiarato che la ricorrente risultava inserita in un elenco di aspiranti per i quali persistevano errori informatici (doc. 7 fasc. MI).
Tale circostanza, unitamente agli estratti di quotidiani dell'epoca, prodotti dalla ricorrente, che contengono varie segnalazioni di malfunzionamenti del sistema, supporta le allegazioni di cui al ricorso in ordine al difettoso funzionamento di – peraltro, Pt_2
riconosciuto anche dalla giurisprudenza in ripetute occasioni (cfr. Tar 886/17: CP_2
“Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo
'invio', l'erroneità parziale o incompletezza”).
E', inoltre, provato che la ricorrente, già a partire dal 10 agosto 2022 – dunque con
Cont assoluta tempestività – ha chiesto al er ben sei volte, la risoluzione del problema, ma ottenere risposta (docc. 10-15 fasc. ric.)
La menzionata pronuncia del giudice amministrativo (cfr. Tar Toscana 886/17), va richiamata anche in quanto ribadisce il principio del favor partecipationis, che
“estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci;
in questo senso è il sedimentato e arcinoto
Pag. 6 di 8 insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri concorrenti. Il principio del favor partecipationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, si cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale”.
Infine, si aggiunge che nelle more del giudizio la ricorrente è stata immessa in ruolo, ma a partire dall'a.s. 2023/24, nonostante l'accoglimento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Pisa sez, lavoro sia stato emesso in tempo utile per includerla nella procedura di reclutamento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. precedente.
Persiste, quindi, l'interesse della ricorrente alla pronuncia. La ricorrente, ove inserita in graduatoria, avrebbe avuto diritto ad ottenere l'ammissione alla procedura di reclutamento per l'a.s. 2021/22, e tenuto conto del punteggio a lei spettante, sarebbe stata certamente assunta (basti considerare il punteggio dei docenti che, beneficiando di tale procedura di reclutamento, sono stati assunti).
Le spese seguono la soccombenza, con riguardo sia alla fase cautelare, che al merito e sono liquidate a valori compresi fra i minimi e i medi, in ragione della modesta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, accerta l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS per il sostegno, grado secondaria di secondo grado e a cascata, dell'esclusione dalla procedura di reclutamento di cui all'art. 59 D.L. 73/21 per l'a.s. 2021/22, e conseguentemente, condanna la parte resistente alla retrodatazione giuridica del contratto già stipulato con la ricorrente per l'as. 2022/23 all'a.s.
2021/2022.
Pag. 7 di 8 condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrete delle spese di lite della fase cautelare, che liquida in € 1.700,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 3.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva.
Pisa, 16/02/2024
Il giudice del lavoro
Laura Pastacaldi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 921/2021
Il Giudice Laura Pastacaldi, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15/02/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , (C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv.
Michele Mensi, cf. , che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, c.f. C.F._3
ricorrente contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro-tempore; l
[...]
Controparte_2
(P.I. ), in persona del suo Dirigente pro-tempore, rappresentati, ex
[...] P.IVA_2
art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa quale funzionaria delegata CP_3 dell'Amministrazione Scolastica resistente ed elettivamente domiciliati presso l
[...]
CP_
, in , via Pascoli n. 8; CP_2
resistente e nei confronti di
Via dei Benci n. 15 - 50122 - Firenze (controinteressato Controparte_4
quale candidato inserito nella graduatoria cui si fa riferimento) – contumace.
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. lavoro, accertare
l'illegittimità del provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle
GPS per il sostegno, grado secondaria di secondo grado e, a cascata, l'esclusione dalla procedura di reclutamento di cui all'art. 59 D.L. 73/21, con la conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 T.U. pubblico impiego. Con vittoria di spese di lite”.
Per la parte resistente: “Voglia l'intestata Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla
Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Pag. 2 di 8
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
La docente ha dedotto che con ordinanza Ministeriale n. 60 del Parte_1
10/7/2020, il ha regolamentato la procedura di istituzione delle graduatorie CP_5 provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
che è stata prevista la c.d. digitalizzazione della procedure, prevedendosi che la presentazione dell'istanza di inserimento da parte degli aspiranti fosse effettuata unicamente in modalità telematica;
che con decreto del 3/3/2021 il ha dato Controparte_1
avvio della procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, disponendo, all'art. 1, che “possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia
e alla corrispondente seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”; che ha presentato l'istanza dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, e chiedendo di essere inserita per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso ADSS, avendo conseguito nelle more, entro il termine stabilito dalla normativa, il titolo di specializzazione per il sostegno con diploma del 9 luglio
CP_ 2021 rilasciato dall'Università di;
che in particolare, nella sezione A1 della domanda telematica ha inserito correttamente il titolo di accesso alla relativa graduatoria;
che l'indicazione del titolo di accesso doveva essere ripetuta nella sezione successiva (A2) e che, nonostante l'aspirante abbia nuovamente selezionato il titolo
“Percorsi di specializzazioni di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato", tale flag non è stato registrato dalla piattaforma;
che di tale evenienza si è resa edotta soltanto a seguito della ricezione, da parte del , del PDF contenente la ricevuta dell'inserimento CP_1
della domanda;
che a nulla sono valsi i tentativi da lei effettuati di accedere nuovamente alla piattaforma, a ridosso della scadenza dei termini, al fine di modificare la domanda, in modo da inoltrarla integrando il suddetto aspetto, dal momento che, così come risulta dalle notizie pubblicate da più testate del settore, la piattaforma era in tilt; che nonostante i numerosi solleciti verbali e scritti, l'Amministrazione non è riuscita a
Pag. 3 di 8 superare tale errore in tempo per la partecipazione della candidata alla procedura di reclutamento straordinaria, prevista dall'art. 59, comma 4, decreto legge 25 maggio
2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106; che sulla base di tale normativa, in via eccezionale per l'anno scolastico 2021-22,
l'Amministrazione ha proceduto all'individuazione degli aspiranti per l'immissione in ruolo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze tra i docenti presenti nella prima fascia GPS ed eventuali elenchi aggiuntivi, al ricorrere di requisiti dei quali la ricorrente era in possesso;
che, nelle more del giudizio, in data 8/6/2022, il
[...]
Controparte_6
, ha pubblicato la nota n. prot. 22219 con
[...]
la quale ha fornito indicazioni alle articolazioni territoriali sullo svolgimento delle prove disciplinari, strumentali alla conferma del contratto a tempo indeterminato ai sensi della procedura straordinaria, stabilita dall'art. 59, co. 4 D.L.73-21, prevedendo la conclusione della procedura entro il mese di luglio 2022.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento che l'ha esclusa dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS per il sostegno, grado secondaria di secondo grado e, a cascata, della esclusione dalla procedura di reclutamento di cui all'art. 59 D.L. 73/21, con la conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 T.U. pubblico impiego.
La ricorrente ha proposto ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo la concessione del provvedimento in via anticipata.
Con decreto inaudita altera parte, emesso dal dott. Piragine in data 12/7/2022, il
Giudice del Lavoro, ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto il ricorso.
Il provvedimento è stato confermato con ordinanza del 22/7/2022, con la quale il giudice ha ritenuto infondate le argomentazioni spese dal nella memoria CP_1
difensiva di costituzione depositata proprio in data 22/7/2022.
Nel giudizio principale il si è costituto chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo CP_1
avere argomentato sulla normativa di settore applicabile, il ha dedotto che CP_1
non è provata la tesi della ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stato un
Pag. 4 di 8 malfunzionamento del sistema, il quale non avrebbe recepito il flag inserito dalla ricorrente nella sezione A2, e che l'errore sarebbe invece imputabile esclusivamente alla mancata compilazione delle schede previste dal sistema per la presentazione della domanda. La ricorrente, secondo il , avrebbe avuto comunque tutto il tempo CP_1
per reinserire la domanda, ove avesse verificato tempestivamente la ricevuta di inserimento della domanda, prima della scadenza del termine (24/7/2021). Il CP_1
ha, inoltre, dedotto che la ricorrente è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali per le
CP_ Supplenze della Provincia di , relative al personale docente ed al personale educativo, valide per l'a.s. 2021/2022 di cui al decreto 5396.09-08-2021 dell'
[...]
, ottenendo il conferimento di un incarico Controparte_2 di docenza a tempo determinato sino al 30/06/2022, con l' di Pontedera. Org_1
Ha aggiunto che la piattaforma ha una struttura molto precisa: si “creano” i campi e si attribuiscono i punteggi solo sulla base dei dati inseriti dal candidato, e laddove non venga dichiarato alcun master, corso di perfezionamento o dottorato, non esisterà il campo relativo agli “ulteriori titoli”, né il campo ad hoc potrà essere creato dall'ufficio.
Nelle note scritte per l'udienza del 15/2/2024 la ricorrente ha confermato che nelle more del giudizio è stata immessa in ruolo a partire dall'a.s. 2023/24, nonostante l'accoglimento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Pisa sez, lavoro fosse stato emesso in tempo utile per includerla nella procedura di reclutamento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. precedente.
La contro interessata è rimasta contumace.
****
Il ricorso va accolto.
Infatti, la ricorrente ha documentato di avere presentato telematicamente l'istanza di partecipazione alla procedura di reclutamento, dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, avendo conseguito nelle more, entro il termine stabilito dalla normativa, il titolo di specializzazione per il sostegno con diploma
CP_ conseguito il 9/7/2021 presso l' di;
la ricorrente, in particolare, nella Org_2
sezione A1 della domanda, ha inserito correttamente il titolo di accesso alla graduatoria.
Tale selezione doveva essere riproposta nella sezione successiva (A2). La ricorrente ha allegato di avere ri-selezionato il titolo "Percorsi di specializzazioni di cui all'articolo
Pag. 5 di 8 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva
e a numero programmato", tale flag non è stato registrato dalla piattaforma e che si è resa conto di tale circostanza solo a seguito della ricezione del PDF da parte del
GGIUNTIVI.REGISTRO CP_7 Email_1
UFFICIALE.I.5962334.22-07-2021.
La ricorrente ha, quindi, allegato di avere tentato ripetutamente, ma inutilmente di entrare nuovamente nella piattaforma Polis al fine di integrare la domanda (il relativo termine scadeva il 24/7), dal momento che la piattaforma stessa risultava in tilt – circostanza contestata dal . CP_1
Il malfunzionamento del sistema è provato, in realtà, innanzitutto dalla documentazione versata in atti: lo stesso , nel provvedimento di pubblicazione delle G.P.S. CP_1
emesso in prima istanza il 9/8/ 2021, ha dichiarato che la ricorrente risultava inserita in un elenco di aspiranti per i quali persistevano errori informatici (doc. 7 fasc. MI).
Tale circostanza, unitamente agli estratti di quotidiani dell'epoca, prodotti dalla ricorrente, che contengono varie segnalazioni di malfunzionamenti del sistema, supporta le allegazioni di cui al ricorso in ordine al difettoso funzionamento di – peraltro, Pt_2
riconosciuto anche dalla giurisprudenza in ripetute occasioni (cfr. Tar 886/17: CP_2
“Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo
'invio', l'erroneità parziale o incompletezza”).
E', inoltre, provato che la ricorrente, già a partire dal 10 agosto 2022 – dunque con
Cont assoluta tempestività – ha chiesto al er ben sei volte, la risoluzione del problema, ma ottenere risposta (docc. 10-15 fasc. ric.)
La menzionata pronuncia del giudice amministrativo (cfr. Tar Toscana 886/17), va richiamata anche in quanto ribadisce il principio del favor partecipationis, che
“estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci;
in questo senso è il sedimentato e arcinoto
Pag. 6 di 8 insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri concorrenti. Il principio del favor partecipationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, si cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale”.
Infine, si aggiunge che nelle more del giudizio la ricorrente è stata immessa in ruolo, ma a partire dall'a.s. 2023/24, nonostante l'accoglimento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Pisa sez, lavoro sia stato emesso in tempo utile per includerla nella procedura di reclutamento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. precedente.
Persiste, quindi, l'interesse della ricorrente alla pronuncia. La ricorrente, ove inserita in graduatoria, avrebbe avuto diritto ad ottenere l'ammissione alla procedura di reclutamento per l'a.s. 2021/22, e tenuto conto del punteggio a lei spettante, sarebbe stata certamente assunta (basti considerare il punteggio dei docenti che, beneficiando di tale procedura di reclutamento, sono stati assunti).
Le spese seguono la soccombenza, con riguardo sia alla fase cautelare, che al merito e sono liquidate a valori compresi fra i minimi e i medi, in ragione della modesta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, accerta l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS per il sostegno, grado secondaria di secondo grado e a cascata, dell'esclusione dalla procedura di reclutamento di cui all'art. 59 D.L. 73/21 per l'a.s. 2021/22, e conseguentemente, condanna la parte resistente alla retrodatazione giuridica del contratto già stipulato con la ricorrente per l'as. 2022/23 all'a.s.
2021/2022.
Pag. 7 di 8 condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrete delle spese di lite della fase cautelare, che liquida in € 1.700,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 3.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva.
Pisa, 16/02/2024
Il giudice del lavoro
Laura Pastacaldi
Pag. 8 di 8