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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR LM Presidente
- dott.ssa ER MA Giudice rel.
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Silvano Paolo Sardegna;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Grandinetti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con Parte_1 CP_1
, oramai cessata, e che dalla relazione è nata a [...] il [...] la figlia
[...]
, ha chiesto adottarsi i provvedimenti relativi all'affido, al collocamento Persona_1 ed al mantenimento della figlia minore. Costituitosi in giudizio il resistente, chiedeva la definizione della controversia alle condizioni riportate nel verbale d'udienza del 16 giugno 2025, reso in sede di definizione del sub procedimento instaurato tra le medesime parti avente ad oggetto la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti a tutela della minore.
All'udienza del 20.10.2025 entrambe le parti, assistite dai procuratori hanno congiuntamente chiesto la conferma delle condizioni già concordate, in particolare disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della minore presso la mamma, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre in base al calendario concordato dalle parti nel verbale di udienza del 16 giugno 2025, integrato dalla regolamentazione per le vacanze natalizie e pasquali contenuto nel verbale del 20.10.2025, il versamento da parte del sig. della somma complessiva di 50,00 euro Controparte_1
mensili per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si dà atto che l'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
ER MA DR LM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR LM Presidente
- dott.ssa ER MA Giudice rel.
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Silvano Paolo Sardegna;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Grandinetti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con Parte_1 CP_1
, oramai cessata, e che dalla relazione è nata a [...] il [...] la figlia
[...]
, ha chiesto adottarsi i provvedimenti relativi all'affido, al collocamento Persona_1 ed al mantenimento della figlia minore. Costituitosi in giudizio il resistente, chiedeva la definizione della controversia alle condizioni riportate nel verbale d'udienza del 16 giugno 2025, reso in sede di definizione del sub procedimento instaurato tra le medesime parti avente ad oggetto la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti a tutela della minore.
All'udienza del 20.10.2025 entrambe le parti, assistite dai procuratori hanno congiuntamente chiesto la conferma delle condizioni già concordate, in particolare disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della minore presso la mamma, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre in base al calendario concordato dalle parti nel verbale di udienza del 16 giugno 2025, integrato dalla regolamentazione per le vacanze natalizie e pasquali contenuto nel verbale del 20.10.2025, il versamento da parte del sig. della somma complessiva di 50,00 euro Controparte_1
mensili per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si dà atto che l'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
ER MA DR LM