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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1804/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA del 05.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 1804/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Renato e Paola Buonajuto, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_1
memoria di costituzione, dall'avv. Raffaele Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2628/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , esponendo di avere Controparte_1
stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la e di aver Parte_1
corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 1.171,92 per il periodo da giugno 2014
a novembre 2018 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la detta società e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza per valore del Giudice adito, nonché
l'infondatezza della domanda, stante la documentata esistenza di un impianto di depurazione regolarmente attivo a servizio del Comune di San Giorgio a Cremano, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto dell'iniziativa avversa.
pagina 2 di 9 All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 2628/2021 accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
a restituire all'attrice la somma di euro 1.171,92, ponendo a carico della
[...]
convenuta le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale ne deduceva Parte_1
l'illegittimità per errata/omessa valutazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, per omessa pronuncia in ordine all'eccepita incompetenza per valore del
Giudice di Pace e per la ritenuta accoglibilità della domanda nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria.
Censurava, inoltre, l'omessa valutazione del compendio documentale comprovante la sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione, nonché l'erroneità ed abnormità della statuizione sulle spese di lite e concludeva per la riforma della pronuncia gravata, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava i motivi di gravame e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., giungendo, infine all'udienza del 05.06.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare in via preliminare che la sentenza del giudice di prime cure si appalesa appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le pagina 3 di 9 parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, va osservato che priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da parte appellante in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierna appellata.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art. 8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, giacché, come Controparte_2
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Parimenti infondata è la censura afferente il difetto di motivazione della sentenza gravata in merito all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace. Difatti, il primo giudice ha correttamente ritenuto (e motivato) di disattenderla “stante la qualificazione e quantificazione della domanda… formulata nella misura di euro
1.171,92 per cui perfettamente rientrante” nella sua competenza per valore, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 c.p.c., atteso che la domanda ha ad oggetto la ripetizione di somme quantificate e documentate e non può ritenersi di valore indeterminabile.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 9 La ha dedotto la “ingiustizia ed illogicità della sentenza impugnata con cui il Pt_1
Giudice di pace di Sant'Anastasia ha ritenuto accoglibile la domanda di restituzione proposta in primo grado dall'appellato nonostante l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'originario attore in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la formulazione della censurata domanda di restituzione dei canoni riferibili al servizio di depurazione” nonché la “omessa valutazione… in relazione alle argomentazioni e prove documentali attestanti la esistenza di un impianto di depurazione in esercizio durante il periodo di fatturazione dei canoni indebitamente richiesti in restituzione - sul vizio di extrapetizione”.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del
2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n. 11270/2020).
Senz'altro infondata si rileva, pertanto, la censura mossa da parte appellante alla sentenza di primo grado, laddove si duole dell'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'originaria attrice.
Parimenti infondata è la censura riguardante l'omessa valutazione da parte del primo giudice del compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, dovendo rilevarsi, piuttosto,
l'insufficienza della documentazione prodotta in primo grado dalla ai Parte_1
fini del soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
In particolare, nel fascicolo di primo grado dell'appellante (depositato in formato digitale) si rinviene “l'Accordo per la regolazione dei rapporti tra la CP_2
pagina 5 di 9 il ed il CP_2 Controparte_3
ST , sottoscritto in data 24 giugno 2013, in Controparte_4
attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 giugno 2013”, nel Controparte_2
quale sono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i
Comuni dell gestiti dalla tra cui quello di Napoli Est che, come CP_4 Pt_1
risulta dall'Allegato n. 1, serve anche il Comune di San Giorgio a Cremano, ove è ubicata l'utenza dell'appellata.
Se tale documento dimostra l'esistenza dell'impianto - peraltro non contestata dalla
[...]
-, tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello stesso. CP_1 Pt_1
In tal senso nessun valore può riconoscersi alla documentazione rilasciata dalla Giunta della (cfr. nota Giunta Regionale prot. n. 0074710 del 02.02.2017, Controparte_2
allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante), in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2014-2018), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte della . CP_1
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n. 3314/2020).
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, si duole del fatto che il Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito alla quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in pagina 6 di 9 restituzione, in quanto l'appellata non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le fatture di pagamento della somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della somma Pt_1
integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'odierna appellata domandava la restituzione.
Destituita di fondamento, infine, è anche l'impugnativa concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, secondo l'appellante, sarebbero state quantificate in un importo eccessivo, in spregio al principio di equità e ragionevolezza, senza tener conto della serialità dei giudizi come quello che ci occupa, con conseguente necessità della riduzione del 30% del compenso liquidabile sulla base dei parametri medi.
In realtà, al contrario di quel che l'appellante sostiene, il Giudice di Pace non era obbligato ad applicare la detta riduzione del compenso ed ha legittimamente quantificato le spese di lite in euro 550,00 oltre accessori, contenendole in un importo inferiore a quello massimo liquidabile (v. Cass. Ord. n. 14198/2022), che - per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, con applicazione dei parametri massimi vigenti ratione temporis - ascende ad euro 607,00.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve rigettarsi.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
pagina 7 di 9 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
L'appellante va, inoltre, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2628/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata , che si liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA del 05.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 1804/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Renato e Paola Buonajuto, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_1
memoria di costituzione, dall'avv. Raffaele Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2628/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , esponendo di avere Controparte_1
stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la e di aver Parte_1
corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 1.171,92 per il periodo da giugno 2014
a novembre 2018 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la detta società e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza per valore del Giudice adito, nonché
l'infondatezza della domanda, stante la documentata esistenza di un impianto di depurazione regolarmente attivo a servizio del Comune di San Giorgio a Cremano, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto dell'iniziativa avversa.
pagina 2 di 9 All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 2628/2021 accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
a restituire all'attrice la somma di euro 1.171,92, ponendo a carico della
[...]
convenuta le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale ne deduceva Parte_1
l'illegittimità per errata/omessa valutazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, per omessa pronuncia in ordine all'eccepita incompetenza per valore del
Giudice di Pace e per la ritenuta accoglibilità della domanda nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria.
Censurava, inoltre, l'omessa valutazione del compendio documentale comprovante la sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione, nonché l'erroneità ed abnormità della statuizione sulle spese di lite e concludeva per la riforma della pronuncia gravata, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava i motivi di gravame e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., giungendo, infine all'udienza del 05.06.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare in via preliminare che la sentenza del giudice di prime cure si appalesa appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le pagina 3 di 9 parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, va osservato che priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da parte appellante in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierna appellata.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art. 8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, giacché, come Controparte_2
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Parimenti infondata è la censura afferente il difetto di motivazione della sentenza gravata in merito all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace. Difatti, il primo giudice ha correttamente ritenuto (e motivato) di disattenderla “stante la qualificazione e quantificazione della domanda… formulata nella misura di euro
1.171,92 per cui perfettamente rientrante” nella sua competenza per valore, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 c.p.c., atteso che la domanda ha ad oggetto la ripetizione di somme quantificate e documentate e non può ritenersi di valore indeterminabile.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 9 La ha dedotto la “ingiustizia ed illogicità della sentenza impugnata con cui il Pt_1
Giudice di pace di Sant'Anastasia ha ritenuto accoglibile la domanda di restituzione proposta in primo grado dall'appellato nonostante l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'originario attore in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la formulazione della censurata domanda di restituzione dei canoni riferibili al servizio di depurazione” nonché la “omessa valutazione… in relazione alle argomentazioni e prove documentali attestanti la esistenza di un impianto di depurazione in esercizio durante il periodo di fatturazione dei canoni indebitamente richiesti in restituzione - sul vizio di extrapetizione”.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del
2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n. 11270/2020).
Senz'altro infondata si rileva, pertanto, la censura mossa da parte appellante alla sentenza di primo grado, laddove si duole dell'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'originaria attrice.
Parimenti infondata è la censura riguardante l'omessa valutazione da parte del primo giudice del compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, dovendo rilevarsi, piuttosto,
l'insufficienza della documentazione prodotta in primo grado dalla ai Parte_1
fini del soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
In particolare, nel fascicolo di primo grado dell'appellante (depositato in formato digitale) si rinviene “l'Accordo per la regolazione dei rapporti tra la CP_2
pagina 5 di 9 il ed il CP_2 Controparte_3
ST , sottoscritto in data 24 giugno 2013, in Controparte_4
attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 giugno 2013”, nel Controparte_2
quale sono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i
Comuni dell gestiti dalla tra cui quello di Napoli Est che, come CP_4 Pt_1
risulta dall'Allegato n. 1, serve anche il Comune di San Giorgio a Cremano, ove è ubicata l'utenza dell'appellata.
Se tale documento dimostra l'esistenza dell'impianto - peraltro non contestata dalla
[...]
-, tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello stesso. CP_1 Pt_1
In tal senso nessun valore può riconoscersi alla documentazione rilasciata dalla Giunta della (cfr. nota Giunta Regionale prot. n. 0074710 del 02.02.2017, Controparte_2
allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante), in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2014-2018), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte della . CP_1
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n. 3314/2020).
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, si duole del fatto che il Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito alla quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in pagina 6 di 9 restituzione, in quanto l'appellata non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le fatture di pagamento della somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della somma Pt_1
integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'odierna appellata domandava la restituzione.
Destituita di fondamento, infine, è anche l'impugnativa concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, secondo l'appellante, sarebbero state quantificate in un importo eccessivo, in spregio al principio di equità e ragionevolezza, senza tener conto della serialità dei giudizi come quello che ci occupa, con conseguente necessità della riduzione del 30% del compenso liquidabile sulla base dei parametri medi.
In realtà, al contrario di quel che l'appellante sostiene, il Giudice di Pace non era obbligato ad applicare la detta riduzione del compenso ed ha legittimamente quantificato le spese di lite in euro 550,00 oltre accessori, contenendole in un importo inferiore a quello massimo liquidabile (v. Cass. Ord. n. 14198/2022), che - per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, con applicazione dei parametri massimi vigenti ratione temporis - ascende ad euro 607,00.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve rigettarsi.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
pagina 7 di 9 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
L'appellante va, inoltre, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2628/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata , che si liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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