Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 10/10/2025, n. 17464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17464 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7688 del 2025, proposto da
-OMISSIS-a, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Giurano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e conseguente dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del merito, in ordine all’istanza n. 39738 - inoltrata dal dott. -OMISSIS- il 07.06.2024, tesa al riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Albania, in violazione della direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 206/2007 e per la conseguente condanna dell’amministrazione a emanare il provvedimento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, a fronte della richiesta, presentata ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999, di riconoscimento in Italia del titolo per l’insegnamento su posti di sostegno per la classe grado per la classe di Concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria II Grado), conseguito in Albania, Paese non appartenente all’Unione europea.
Ha rappresentato di aver presentato la suddetta richiesta il 7 giugno 2024 e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto. Conseguentemente, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, di condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame, coerentemente con la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. da ultimo TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, sent. n. 6101/2025; TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sent. 23777/2024), va osservato che ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 «I cittadini stranieri […] se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti».
Alla luce di una attenta ricostruzione del quadro normativo, la procedura di riconoscimento risulta oggi disciplinata dal titolo III del d.lgs n. 206/2007.
Ed invero, l’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, stabilisce che «Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita».
Il d.lgs. n. 206/2007 (con l'art. 60, commi 2 e 3) ha abrogato i decreti legislativi nn. 115/1992 e 319/1994 e ha previsto che il riferimento ad essi si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206/2007 stesso.
Ebbene, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 206/2007, ricompreso nel Titolo III, il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è di quattro mesi.
Dagli atti di causa, dunque, risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto a parte ricorrente un’integrazione documentale.
Va pure rammentato che l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla istanza di parte ricorrente, sussistendo l'obbligo dell'amministrazione di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento, mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90 entro e non oltre giorni 90 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento, con nomina sin da ora di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante contegno inerte.
4. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato se versato, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LL, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
AN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | NC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.