Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 10/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
a) della determinazione del 14 luglio 2025, prot. 585/t_10_2025 resa dal Comando Legione Carabinieri Puglia, notificata in data 18 luglio 2025, che dispone il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all’incarico del ricorrente da Comandante con alloggio e servizio, alla Tenenza di -OMISSIS- (BT), quale addetto, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione;
b) dei provvedimenti 585/t_11_2025 e 585/t_16_2025 resi dal Comando Legione Carabinieri Puglia, di revoca di utenza di alloggio di servizio;
c) ove necessario, delle note del Comandante Provinciale B.A.T. del 8 maggio 2025 e del 30 giugno 2025 e di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ED US LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16 settembre 2025 e depositato in Segreteria in data 23 settembre 2025, l’interessato adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti meglio indicati in oggetto.
La vicenda processuale in esame traeva origine dall’impugnativa proposto dal -OMISSIS- interessato avverso il provvedimento di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale disposto dal Comando Legione Carabinieri Puglia, che ne aveva ordinato lo spostamento dal Comando della Stazione di-OMISSIS- alla Tenenza di -OMISSIS-, con contestuale revoca dell'alloggio di servizio.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente contestava la legittimità della determinazione amministrativa in questione, sostenendo che la stessa si era fondata su una ricostruzione dei fatti erronea e travisata, in quanto l'evento scatenante - un video diffuso sul social network Instagram che lo ritraeva in atteggiamenti confidenziali con la ex convivente di un noto pregiudicato locale - avrebbe documentato in realtà un mero incontro occasionale avvenuto durante una festa pubblica, privo di qualsivoglia connotazione sentimentale stabile.
La difesa di parte ricorrente lamentava la violazione delle garanzie partecipative, asserendo che l'Amministrazione non avrebbe valutato le memorie difensive e le dichiarazioni testimoniali prodotte, le quali avrebbero smentito l'esistenza di una relazione e la conoscenza da parte del militare dei trascorsi della donna.
Veniva altresì dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché non vi sarebbe stata prova di alcun clamore mediatico negativo, né di commenti lesivi dell'immagine dell'Arma, essendo il video stato pubblicato su un profilo privato.
Il ricorrente denunciava inoltre la sproporzionalità e la natura sostanzialmente punitiva del trasferimento, che comportava un demansionamento da Comandante di Stazione a semplice addetto, nonché un grave pregiudizio alla vita familiare, data la sua condizione di genitore separato con figlio minore collocato presso di sé.
Costituendosi in giudizio in data 25 settembre 2025, l'Avvocatura distrettuale dello Stato contestava la ricostruzione attorea, evidenziando come il provvedimento si fondasse su una solida base istruttoria e, in particolare, sull'ammissione resa dallo stesso interessato al proprio Comandante Provinciale in sede di rapporto, occasione in cui il militare avrebbe confermato di aver intrattenuto una relazione sentimentale, seppur cessata, con la donna in questione.
L'Amministrazione resistente argomentava che tale dichiarazione, raccolta da un pubblico ufficiale e dotata di fede privilegiata, smentiva la tesi dell'incontro occasionale e comprovava la sussistenza di una situazione oggettivamente idonea a ledere il prestigio dell'Istituzione, indipendentemente dalla consapevolezza del militare circa i legami della donna con la criminalità locale.
L'Avvocatura sottolineava l'implausibilità della tesi difensiva secondo cui il ricorrente, operante a-OMISSIS- dal -OMISSIS- e Comandante di Stazione dal -OMISSIS-, potesse ignorare la notorietà del pregiudicato e la sua lunga convivenza con la donna.
Inoltre, la difesa erariale ribadiva la natura non sanzionatoria ma preventiva del trasferimento per incompatibilità ambientale, finalizzato a ripristinare la serenità dell'ufficio, e difendeva la ragionevolezza della sede di destinazione (-OMISSIS-), scelta per bilanciare le esigenze di servizio con la vicinanza al centro di interessi del militare.
Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
L'analisi degli atti di causa consente di dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, in quanto le argomentazioni difensive svolte si scontrano con evidenze documentali e logiche insuperabili fornite dall'Amministrazione.
In via preliminare, la tesi cardine del ricorso, secondo cui l'episodio contestato si ridurrebbe a una "mera interazione occasionale" durante un evento pubblico, viene radicalmente smentita dalla documentazione agli atti che attesta l'avvenuta ammissione del ricorrente dinanzi alla scala gerarchica.
Risulta infatti che il -OMISSIS-, ricevuto a rapporto dal Comandante Provinciale in data 23 aprile 2025, ha confermato di aver intrattenuto un rapporto confidenziale con la donna, dichiarazione che, essendo stata raccolta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, possiede un valore probatorio privilegiato che non può essere intaccato da generiche smentite a posteriori, ma avrebbe al più necessitato dello strumento della querela di falso per poter essere invalidato, risultando tuttavia tale strumento non attivato nel caso di specie.
L'argomentazione difensiva che tenta di derubricare tale ammissione a un fraintendimento lessicale appare pretestuosa, in quanto nel contesto militare e gerarchico la terminologia adottata possiede una specificità che non lascia spazio ad ambiguità circa la natura intima della frequentazione, rendendo del tutto inverosimile la rilettura minimalista proposta dal ricorrente.
Inoltre, la censura relativa al presunto difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti viene meno di fronte alla circostanza che l'Amministrazione non si è limitata a recepire la dichiarazione dell'interessato, ma ha acquisito riscontri oggettivi, quali le fotografie dell'autovettura privata del militare parcheggiata nelle immediate vicinanze dell'abitazione della donna, come evidenziato negli scritti difensivi dell’Avvocatura e non contestato dal ricorrente, circostanza che risulta del tutto incompatibile con la narrazione di un incontro casuale e unico avvenuto in un locale pubblico.
Anche la doglianza relativa alla mancata conoscenza dei precedenti della donna e del suo ex convivente appare priva di pregio logico-giuridico, oltre ad essere smentita dai fatti: il ricorrente presta servizio a-OMISSIS- ininterrottamente dal -OMISSIS- e ricopre l'incarico di vertice della Stazione dal -OMISSIS-, ruolo che impone per definizione una conoscenza capillare del tessuto sociale e criminale del territorio.
È pertanto inverosimile, come correttamente dedotto dall'Avvocatura, che un Comandante di Stazione potesse ignorare per quindici anni la convivenza di una donna con un pregiudicato del luogo, soggetto peraltro noto agli uffici e verso il quale l'Arma deve ritenersi che eserciti ordinaria vigilanza.
Quanto alla censura riguardante l'assenza di clamore mediatico e la natura privata della pubblicazione del video, essa parimenti viene meno considerando che la vicenda è tracimata nella sfera pubblica e istituzionale attraverso l'esposto presentato proprio dall'ex convivente della donna alla Procura della Repubblica, atto che di per sé certifica la conoscenza esterna dei fatti e la loro attitudine a turbare la serenità dell'ambiente lavorativo.
Il provvedimento di trasferimento, dunque, non necessita della prova di un danno d'immagine già irreversibilmente concretizzato su scala mediatica, essendo sufficiente il potenziale pregiudizio al prestigio del Reparto e la perdita del rapporto fiduciario, elementi qui palesemente integrati dalla condotta del militare che si è esposto in atteggiamenti confidenziali con persona legata ad ambienti controindicati.
Parimenti infondata è la censura relativa alla natura sanzionatoria e sproporzionata del trasferimento: l'Amministrazione ha operato nell'esercizio di un'ampia discrezionalità volta a tutelare la funzionalità del servizio, e la scelta di non assegnare il ricorrente a incarichi di comando ad Andria, nell’ambito del medesimo Comando provinciale, risponde alla logica necessità di preservare i reparti operativi da figure la cui autorevolezza sia stata appannata.
La destinazione alla Tenenza di -OMISSIS-, distante appena 22 chilometri dalla sede precedente, dimostra al contrario che l'Amministrazione ha tenuto in debita considerazione la situazione familiare del ricorrente, adottando la misura meno gravosa possibile che fosse compatibile con l'esigenza prioritaria di rimuovere l'incompatibilità ambientale, smentendo così ogni intento palesemente punitivo o vessatorio.
Ne consegue che, all’esito dello scrutinio di merito, l'intero impianto impugnatorio del ricorso risulta poggiare su premesse fattuali smentite dagli atti procedimentali, oltre che su una visione riduttivistica dei doveri connessi allo status militare di un Comandante di Stazione dei Carabinieri, emergendone in tal modo l’evidente infondatezza.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità della vicenda in esame e dei delicati profili di natura relazionale coinvolti nella fattispecie, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO GN, Presidente
ED US LL, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED US LL | EO GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.