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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 2.12.2024.
TRA
, con sede in Montecorvino Parte_1
EL (SA) alla via Ponte Mileo n. 133 (P.IVA ) in persona del suo P.IVA_1
legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato, dall'avv.
Francesco Dente e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via G.V.
Quaranta n. 5 (pec: .salerno.it). Email_1 CP_1
ATTRICE
E pagina 1 di 12 (P. IVA ) con sede in Sala Consilina alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Barca, in persona del suo legale rappresentante p.t., (cod. fisc. CP_3
), elettivamente domiciliata in Sala Consilina alla Via C.F._1
Mezzacapo n. 39 presso lo studio dell'avv. Igino Cappelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (Pec: . Email_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risoluzione e risarcimento danni – pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 2.12.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.01.2020, l'attrice , Parte_1
conveniva in giudizio il per sentir dichiarare: “in via Controparte_2
principale e nel merito, previo accertamento dei fatti come descritti, risolto per grave inadempimento della società convenuta tutti i contratti di fornitura intervenuti e vigenti tra e per l'effetto, sentir dichiarare non dovute le somme Parte_2 Pt_1
asseritamente spettanti al a titolo di corrispettivo per le prestazioni Parte_2
non rese o rese non conformemente agli accordi contrattuali per i gravi inadempimenti descritti nella misura almeno pari alle somme di cui agli assegni in possesso a Pt_1
e protestate nonostante le diffide;
condannare la convenuta al Parte_2
risarcimento dei cospicui danni, quali conseguenza immediata e diretta del proprio pagina 2 di 12 inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 cc, in una misura prudenzialmente quantificata in euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che emergerà dall'istruttoria della causa e che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 cc, o anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al soddisfo, comunque contenuta nell'importo massimo di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Assumeva a sostegno della domanda che la era una società di persone Parte_1
costituita da e;
che Parte_1 Controparte_4
la società si occupa della commercializzazione e della distribuzione di prodotti lattiero-
caseari, in particolare delle consegne e delle vendite di quanto produce il CP_2
che le due società avevano rapporti commerciali da svariati anni e che il
[...]
rapporto si strutturava in maniera tale che il forniva prodotti facenti parte Parte_2
della produzione giornaliera alla che a sua volta li destinava ai clienti al Pt_1
minuto; che, nel tempo, il rapporto si era evoluto con accordi integrativi e specificativi,
alla stregua dei quali il si obbligava, per i clienti più importanti Parte_2
della a ritirare l'invenduto e a favorire i rapporti commerciali con la cessione, di Pt_1
espositori che promuovessero la vendita dei prodotti, garantendo una percentuale integrativa a favore della ditta di commercializzazione per gli stands oltre che poi il ristorno delle somme allorché si verificava il ritiro dell'invenduto; che la Controparte_2
consentiva pagamenti a 90/120 giorni dalla cessione dei singoli materiali alla
[...]
che sul finire dell'anno 2019, il si rendeva conto che il socio Pt_1 Parte_1
diveniva sempre meno partecipativo alla gestione della sua quota e che molti CP_4
storici clienti recedevano dai contratti;
che tramite indagini investigative il Pt_1
scopriva che il in accordo con il aveva dato vita ad un CP_4 Controparte_2
pagina 3 di 12 rapporto collaterale di concorrenza sleale utilizzando, il socio furgoni della CP_4
società e facendo capo a clienti che già erano della società, con il pieno consenso ed accordo del che favoriva l'illecito mercato, quanto meno in Controparte_2
violazione degli accordi contrattuali.
Da qui l'esigenza di adire l'autorità giudiziaria.
Con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale si è costituito il il quale contestava le circostanze in fatto come rappresentate da Controparte_2
parte attrice (con particolare riferimento all'accordo di esclusività, alla esistenza di accordi integrativi tra le parti, alla non veridicità degli assunti accordi in merito alla promozione dei prodotti, agi obblighi di una percentuale integrativa, in merito al ritiro dell'invenduto) adducendone la mancanza di prova scritta e deducendo di avere da sempre avuto rapporti con altri distributori operanti nel medesimo territorio
(producendone le relative fatture a conferma).
Nel merito contestava l'esistenza di accordi commerciali con il sig. precisava, CP_4
in punto, di non aver mai incaricato e/o autorizzato il proprio dipendente a vendergli i propri prodotti, avendo contezza dei rapporti tra quest'ultimo e il proprio dipendente solo in seguito della relazione investigativa allegata alla produzione di parte attrice;
che, all'uopo, era stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento proporzionato alla condotta sanzionata, in ossequio al CCNL di settore;
contestava sia i dedotti vizi della merce da cui sarebbe scaturito il danno per l'attrice sia la tardività della denuncia e si opponeva alla risoluzione contrattuale come richiesta ai sensi dell'art. 1492 co 3 cc, in quanto, nel caso di specie, poteva essere richiesta solo la riduzione del prezzo in quanto la merce era stata venduta.
pagina 4 di 12 In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di euro 144.077,94 oltre interessi moratori e rivalutazione portato dalle fatture n. 1/1749 del 31/8/2019 per euro
30.996,62; n. 1/1983 del 30/9/19 per euro 26.246,11; n. 1/2237 del 31/10/2019 per euro
30.074,74; n. 1/2428 del 30/11/2019 per euro 33.757,09; n. 1/2683 del 31/12/2019 per euro 24.150,74.
Deduceva che, a fronte delle fatture n. 1/1749, n. 1/1983 e n. 1/19831, la Parte_1
aveva emesso degli assegni bancari in favore della , nessuno dei Controparte_2
quali risultato coperto e che gli stessi costituivano, quanto meno, una promessa di pagamento anche alla luce della mancata contestazione circa la fornitura della merce cui esse fanno riferimento.
Concludeva per il rigetto della domanda principale perché infondata e non provata e per la condanna della attrice ai sensi dell'art. 96 cpc e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, per la condanna della al pagamento della indicata somma: Parte_1
proponeva inoltre istanza di ingiunzione ex art. 186 ter cpc per la medesima somma con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 3.07.2020 il tribunale, in risposta all'istanza ex art. 186 ter cpc, osservato: “…che la parte attrice, convenuta in riconvenzionale, non disconosce la ricezione delle forniture, ma eccepisce la sussistenza di ragioni di danno derivanti dalle
allegate inadempienze del al contratto di fornitura, di cui chiede Parte_2
la risoluzione con condanna della controparte al risarcimento dei danni”, riteneva sussistenti le condizioni per la concessione della chiesta ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva limitatamente all'importo di euro 87.317,47, somma portata dagli assegni bancari emessi dalla a favore del , dovendosi Pt_1 Parte_2
ritenere, “attesa la data di emissione degli assegni, incontestata la debenza delle pagina 5 di 12 corrispondenti somme”, disponendo anche sulle spese con condanna alla Parte_1
.
[...]
Le parti depositavano le memorie ex art.183 cpc VI co: quindi, con ordinanza del 15
giugno 2021, il giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito alla parte convenuta e rigettava le richieste istruttorie della stessa.
Assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_2
con successivo provvedimento del 22.04.2022 il giudice, ritenuta la irrilevanza delle prove testimoniali come richieste da parte attrice nei capi indicati e l'inammissibilità
delle circostanze dedotte relativamente a circostanze da provarsi per iscritto e ritenuta,
altresì, la già dichiarata irrilevanza delle prove testimoniali come richieste da parte convenuta, aventi ad oggetto circostanze da provarsi per iscritto, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava le parti alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024: quindi, queste precisate, tratteneva la causa a sentenza con assegnazione dei termini di che all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata l'ammissibilità della domanda di parte attrice la stessa deve essere inquadrata nella fattispecie della risoluzione del contratto ex art. 1492 cod. civ. per grave inadempimento manifestatosi attraverso una dedotta concorrenza sleale.
Di contro sta la domanda in riconvenzionale della parte convenuta tesa ad ottenere il riconoscimento e la condanna al pagamento di una serie di forniture.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all'art. 1453
c.c. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa pagina 6 di 12 importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
L'art. 1218 c.c. regolamenta la responsabilità da inadempimento e delinea, sotto il profilo soggettivo, un modello di responsabilità presunta, la cui disciplina ha significativi riflessi, in particolare, sul piano del riparto dell'onere della prova, giacché realizza una inversione dell'onus probandi previsto, in generale, dall'art. 2697 c.c. Nello specifico, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall'onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l'inadempimento e provare il danno;
diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Osserva la Cassazione, in proposito, che, ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive - ai sensi degli artt. 1453 – 1455
c.c., il giudice deve accertare “se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se
l'inadempimento sia grave avuto riguardo all'interesse della controparte”.
Precisa la Cassazione, inoltre, che il concetto di “interesse”, di cui all'art. 1455 c.c.,
“non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento”, che deve presumersi leso “tutte le volte che l'inadempimento sia
pagina 7 di 12 stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie”.
Secondo la Corte di Cassazione, le sole violazioni idonee a poter fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento sono quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali di carattere essenziale, laddove invece l'inosservanza delle obbligazioni che abbiano natura accessoria non rileva ai sensi dell'art. 1455 c.c., poiché tali obblighi non fanno parte del nucleo essenziale del sinallagma contrattuale.
Alla luce di tali criteri, la Corte di Cassazione ha pertanto stabilito che, ai fini di una risoluzione contrattuale, la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dall'entità del danno, va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate.
Va detto preliminarmente che, nel caso di specie non è stata data dimostrazione alcuna dell'esistenza di un vincolo contrattuale in essere tra le parti ma viene ad essere palesata esclusivamente l'esistenza di una serie di rapporti commerciali, protrattisi nel tempo, tra due società per motivi lavorativi.
Non v'è, cioè, un contratto (o più contratti, come assurge parte attrice) da dover risolvere per grave inadempimento quanto piuttosto una serie di rapporti commerciali che danno luogo a negozi giuridici senza essere tuttavia accreditati dall'incontro delle rispettive volontà contrattuali in una serie disciplinata di regole dei rapporti stessi.
Manca, o quantomeno non risulta allegata, la fonte dell'obbligazione come richiesta da parte attrice: il sinallagma contrattuale che risulta, all'esito della istruzione svolta, tra le parti in causa si esaurisce nella fase della vendita dei prodotti dal produttore (Caseificio)
al distributore ( . Pt_1 pagina 8 di 12 Prova ne sono le fatture allegate dalla convenuta -attrice in riconvenzionale - e gli assegni rilasciati dalla attrice -convenuta in riconvenzionale – a copertura delle fatture ed a fronte delle quali è stata concessa la ingiunzione in corso di causa ex art. 186 ter cpc che qui si conferma.
Né, allo stesso modo, risultano provate le ulteriori circostanze dedotte da parte attrice in ordine alla esclusività del rapporto commerciale intercorrente tra le due società: manca qualunque elemento probatorio a sostegno di tale affermazione a fronte, viceversa, della dimostrazione data dal convenuto caseificio con il deposito di fatture relative all'anno
2019 emesse per forniture prestate ad altri distributori.
Così, relativamente alla dedotta esistenza di accordi integrativi e specificativi dei rapporti tra le parti, da cui parte attrice fa discendere una serie di mancanze addebitabili alla convenuta: anche qui di tali accordi vi è solo la menzione fatta da parte attrice non adeguatamente supportata da prove: di guisa che restano, e come tali son considerate,
mere affermazioni prive di pregio.
Per quanto riguarda la dedotta concorrenza sleale, perpetratasi tra il socio della Pt_1
ed un dipendente della , la stessa non potrà avere una Controparte_2
qualificazione di responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c., come richiesto dalla parte attrice, proprio per quanto detto e, cioè, stante la mancanza di un contratto tra le parti e la conseguente mancanza di qualsiasi regolamentazione in ordine a rapporti di esclusività tra le parti in lite, non provata in alcun modo nel corso dell'intero giudizio.
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma,
essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. pagina 9 di 12 Tra l'altro, dalla pur completa indagine investigativa svolta, ed alligata in atti, attesa la accertata responsabilità del dipendente, sottoposto -in conseguenza di ciò - dall'azienda datrice a provvedimento disciplinare, non emerge né, tantomeno, è dato rilevare una conoscenza od una ingerenza diretta della a mezzo del suo Controparte_2
dipendente.
In ordine ai difetti della merce denunciati, oltre alla mancanza di ogni prova a sostegno dell'eccezione, sta la circostanza che non vi è prova del rispetto dei termini di cui all'art.1495 cod. civ. in cui si prevede che il compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Di guisa che la domanda deve essere rigettata.
Quanto alla riconvenzionale spiegata la stessa appare documentalmente provata avendo parte convenuta allegato, nel corso del giudizio, le fatture relative alle forniture delle quali chiede il pagamento: la parte attrice, convenuta in riconvenzionale, non disconosce la ricezione delle forniture, ma eccepisce la sussistenza di ragioni di danno derivanti dalle allegate inadempienze del al contratto di fornitura, che, come Parte_2
su esplicitato, non appaiono provate con conseguente rigetto della domanda di risoluzione per mancanza di causa.
In mancanza di specifiche contestazioni di parte attrice ed in presenza di titoli documentali ampiamente giustificativi delle ragioni del credito vantato in riconvenzionale quest'ultima deve ritenersi accolta e la attrice, dichiarata Pt_1
debitrice della residua somma di €uro 56.760,47 oltre interessi al tasso legale a far tempo dalla domanda e rivalutazione.
Va precisato che l'ordinanza ingiunzione emessa nel corso del giudizio resta assorbita dalla presente pronuncia sia con riferimento alla somma di cui è imposto il pagamento pagina 10 di 12 sia con riguardo alle spese che sono liquidate tenendo conto anche della istanza proposta ed accolta nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1065/2020, così
decide:
- Rigetta la domanda principale come proposta dalla . Parte_1
- Rigetta la domanda di accertamento di concorrenza sleale.
- Conferma l'ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e, Controparte_2
per l'effetto, condanna la al pagamento della residua Parte_1
somma pari ad 56.760,47 oltre interessi moratori a far tempo dalle singole scadenze.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite, nei Parte_1
confronti del liquidate in euro 10.000,00 per Controparte_2
competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 27 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 2.12.2024.
TRA
, con sede in Montecorvino Parte_1
EL (SA) alla via Ponte Mileo n. 133 (P.IVA ) in persona del suo P.IVA_1
legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato, dall'avv.
Francesco Dente e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via G.V.
Quaranta n. 5 (pec: .salerno.it). Email_1 CP_1
ATTRICE
E pagina 1 di 12 (P. IVA ) con sede in Sala Consilina alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Barca, in persona del suo legale rappresentante p.t., (cod. fisc. CP_3
), elettivamente domiciliata in Sala Consilina alla Via C.F._1
Mezzacapo n. 39 presso lo studio dell'avv. Igino Cappelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (Pec: . Email_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risoluzione e risarcimento danni – pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 2.12.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.01.2020, l'attrice , Parte_1
conveniva in giudizio il per sentir dichiarare: “in via Controparte_2
principale e nel merito, previo accertamento dei fatti come descritti, risolto per grave inadempimento della società convenuta tutti i contratti di fornitura intervenuti e vigenti tra e per l'effetto, sentir dichiarare non dovute le somme Parte_2 Pt_1
asseritamente spettanti al a titolo di corrispettivo per le prestazioni Parte_2
non rese o rese non conformemente agli accordi contrattuali per i gravi inadempimenti descritti nella misura almeno pari alle somme di cui agli assegni in possesso a Pt_1
e protestate nonostante le diffide;
condannare la convenuta al Parte_2
risarcimento dei cospicui danni, quali conseguenza immediata e diretta del proprio pagina 2 di 12 inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 cc, in una misura prudenzialmente quantificata in euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che emergerà dall'istruttoria della causa e che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 cc, o anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al soddisfo, comunque contenuta nell'importo massimo di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Assumeva a sostegno della domanda che la era una società di persone Parte_1
costituita da e;
che Parte_1 Controparte_4
la società si occupa della commercializzazione e della distribuzione di prodotti lattiero-
caseari, in particolare delle consegne e delle vendite di quanto produce il CP_2
che le due società avevano rapporti commerciali da svariati anni e che il
[...]
rapporto si strutturava in maniera tale che il forniva prodotti facenti parte Parte_2
della produzione giornaliera alla che a sua volta li destinava ai clienti al Pt_1
minuto; che, nel tempo, il rapporto si era evoluto con accordi integrativi e specificativi,
alla stregua dei quali il si obbligava, per i clienti più importanti Parte_2
della a ritirare l'invenduto e a favorire i rapporti commerciali con la cessione, di Pt_1
espositori che promuovessero la vendita dei prodotti, garantendo una percentuale integrativa a favore della ditta di commercializzazione per gli stands oltre che poi il ristorno delle somme allorché si verificava il ritiro dell'invenduto; che la Controparte_2
consentiva pagamenti a 90/120 giorni dalla cessione dei singoli materiali alla
[...]
che sul finire dell'anno 2019, il si rendeva conto che il socio Pt_1 Parte_1
diveniva sempre meno partecipativo alla gestione della sua quota e che molti CP_4
storici clienti recedevano dai contratti;
che tramite indagini investigative il Pt_1
scopriva che il in accordo con il aveva dato vita ad un CP_4 Controparte_2
pagina 3 di 12 rapporto collaterale di concorrenza sleale utilizzando, il socio furgoni della CP_4
società e facendo capo a clienti che già erano della società, con il pieno consenso ed accordo del che favoriva l'illecito mercato, quanto meno in Controparte_2
violazione degli accordi contrattuali.
Da qui l'esigenza di adire l'autorità giudiziaria.
Con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale si è costituito il il quale contestava le circostanze in fatto come rappresentate da Controparte_2
parte attrice (con particolare riferimento all'accordo di esclusività, alla esistenza di accordi integrativi tra le parti, alla non veridicità degli assunti accordi in merito alla promozione dei prodotti, agi obblighi di una percentuale integrativa, in merito al ritiro dell'invenduto) adducendone la mancanza di prova scritta e deducendo di avere da sempre avuto rapporti con altri distributori operanti nel medesimo territorio
(producendone le relative fatture a conferma).
Nel merito contestava l'esistenza di accordi commerciali con il sig. precisava, CP_4
in punto, di non aver mai incaricato e/o autorizzato il proprio dipendente a vendergli i propri prodotti, avendo contezza dei rapporti tra quest'ultimo e il proprio dipendente solo in seguito della relazione investigativa allegata alla produzione di parte attrice;
che, all'uopo, era stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento proporzionato alla condotta sanzionata, in ossequio al CCNL di settore;
contestava sia i dedotti vizi della merce da cui sarebbe scaturito il danno per l'attrice sia la tardività della denuncia e si opponeva alla risoluzione contrattuale come richiesta ai sensi dell'art. 1492 co 3 cc, in quanto, nel caso di specie, poteva essere richiesta solo la riduzione del prezzo in quanto la merce era stata venduta.
pagina 4 di 12 In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di euro 144.077,94 oltre interessi moratori e rivalutazione portato dalle fatture n. 1/1749 del 31/8/2019 per euro
30.996,62; n. 1/1983 del 30/9/19 per euro 26.246,11; n. 1/2237 del 31/10/2019 per euro
30.074,74; n. 1/2428 del 30/11/2019 per euro 33.757,09; n. 1/2683 del 31/12/2019 per euro 24.150,74.
Deduceva che, a fronte delle fatture n. 1/1749, n. 1/1983 e n. 1/19831, la Parte_1
aveva emesso degli assegni bancari in favore della , nessuno dei Controparte_2
quali risultato coperto e che gli stessi costituivano, quanto meno, una promessa di pagamento anche alla luce della mancata contestazione circa la fornitura della merce cui esse fanno riferimento.
Concludeva per il rigetto della domanda principale perché infondata e non provata e per la condanna della attrice ai sensi dell'art. 96 cpc e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, per la condanna della al pagamento della indicata somma: Parte_1
proponeva inoltre istanza di ingiunzione ex art. 186 ter cpc per la medesima somma con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 3.07.2020 il tribunale, in risposta all'istanza ex art. 186 ter cpc, osservato: “…che la parte attrice, convenuta in riconvenzionale, non disconosce la ricezione delle forniture, ma eccepisce la sussistenza di ragioni di danno derivanti dalle
allegate inadempienze del al contratto di fornitura, di cui chiede Parte_2
la risoluzione con condanna della controparte al risarcimento dei danni”, riteneva sussistenti le condizioni per la concessione della chiesta ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva limitatamente all'importo di euro 87.317,47, somma portata dagli assegni bancari emessi dalla a favore del , dovendosi Pt_1 Parte_2
ritenere, “attesa la data di emissione degli assegni, incontestata la debenza delle pagina 5 di 12 corrispondenti somme”, disponendo anche sulle spese con condanna alla Parte_1
.
[...]
Le parti depositavano le memorie ex art.183 cpc VI co: quindi, con ordinanza del 15
giugno 2021, il giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito alla parte convenuta e rigettava le richieste istruttorie della stessa.
Assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_2
con successivo provvedimento del 22.04.2022 il giudice, ritenuta la irrilevanza delle prove testimoniali come richieste da parte attrice nei capi indicati e l'inammissibilità
delle circostanze dedotte relativamente a circostanze da provarsi per iscritto e ritenuta,
altresì, la già dichiarata irrilevanza delle prove testimoniali come richieste da parte convenuta, aventi ad oggetto circostanze da provarsi per iscritto, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava le parti alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024: quindi, queste precisate, tratteneva la causa a sentenza con assegnazione dei termini di che all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata l'ammissibilità della domanda di parte attrice la stessa deve essere inquadrata nella fattispecie della risoluzione del contratto ex art. 1492 cod. civ. per grave inadempimento manifestatosi attraverso una dedotta concorrenza sleale.
Di contro sta la domanda in riconvenzionale della parte convenuta tesa ad ottenere il riconoscimento e la condanna al pagamento di una serie di forniture.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all'art. 1453
c.c. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa pagina 6 di 12 importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
L'art. 1218 c.c. regolamenta la responsabilità da inadempimento e delinea, sotto il profilo soggettivo, un modello di responsabilità presunta, la cui disciplina ha significativi riflessi, in particolare, sul piano del riparto dell'onere della prova, giacché realizza una inversione dell'onus probandi previsto, in generale, dall'art. 2697 c.c. Nello specifico, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall'onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l'inadempimento e provare il danno;
diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Osserva la Cassazione, in proposito, che, ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive - ai sensi degli artt. 1453 – 1455
c.c., il giudice deve accertare “se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se
l'inadempimento sia grave avuto riguardo all'interesse della controparte”.
Precisa la Cassazione, inoltre, che il concetto di “interesse”, di cui all'art. 1455 c.c.,
“non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento”, che deve presumersi leso “tutte le volte che l'inadempimento sia
pagina 7 di 12 stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie”.
Secondo la Corte di Cassazione, le sole violazioni idonee a poter fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento sono quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali di carattere essenziale, laddove invece l'inosservanza delle obbligazioni che abbiano natura accessoria non rileva ai sensi dell'art. 1455 c.c., poiché tali obblighi non fanno parte del nucleo essenziale del sinallagma contrattuale.
Alla luce di tali criteri, la Corte di Cassazione ha pertanto stabilito che, ai fini di una risoluzione contrattuale, la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dall'entità del danno, va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate.
Va detto preliminarmente che, nel caso di specie non è stata data dimostrazione alcuna dell'esistenza di un vincolo contrattuale in essere tra le parti ma viene ad essere palesata esclusivamente l'esistenza di una serie di rapporti commerciali, protrattisi nel tempo, tra due società per motivi lavorativi.
Non v'è, cioè, un contratto (o più contratti, come assurge parte attrice) da dover risolvere per grave inadempimento quanto piuttosto una serie di rapporti commerciali che danno luogo a negozi giuridici senza essere tuttavia accreditati dall'incontro delle rispettive volontà contrattuali in una serie disciplinata di regole dei rapporti stessi.
Manca, o quantomeno non risulta allegata, la fonte dell'obbligazione come richiesta da parte attrice: il sinallagma contrattuale che risulta, all'esito della istruzione svolta, tra le parti in causa si esaurisce nella fase della vendita dei prodotti dal produttore (Caseificio)
al distributore ( . Pt_1 pagina 8 di 12 Prova ne sono le fatture allegate dalla convenuta -attrice in riconvenzionale - e gli assegni rilasciati dalla attrice -convenuta in riconvenzionale – a copertura delle fatture ed a fronte delle quali è stata concessa la ingiunzione in corso di causa ex art. 186 ter cpc che qui si conferma.
Né, allo stesso modo, risultano provate le ulteriori circostanze dedotte da parte attrice in ordine alla esclusività del rapporto commerciale intercorrente tra le due società: manca qualunque elemento probatorio a sostegno di tale affermazione a fronte, viceversa, della dimostrazione data dal convenuto caseificio con il deposito di fatture relative all'anno
2019 emesse per forniture prestate ad altri distributori.
Così, relativamente alla dedotta esistenza di accordi integrativi e specificativi dei rapporti tra le parti, da cui parte attrice fa discendere una serie di mancanze addebitabili alla convenuta: anche qui di tali accordi vi è solo la menzione fatta da parte attrice non adeguatamente supportata da prove: di guisa che restano, e come tali son considerate,
mere affermazioni prive di pregio.
Per quanto riguarda la dedotta concorrenza sleale, perpetratasi tra il socio della Pt_1
ed un dipendente della , la stessa non potrà avere una Controparte_2
qualificazione di responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c., come richiesto dalla parte attrice, proprio per quanto detto e, cioè, stante la mancanza di un contratto tra le parti e la conseguente mancanza di qualsiasi regolamentazione in ordine a rapporti di esclusività tra le parti in lite, non provata in alcun modo nel corso dell'intero giudizio.
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma,
essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. pagina 9 di 12 Tra l'altro, dalla pur completa indagine investigativa svolta, ed alligata in atti, attesa la accertata responsabilità del dipendente, sottoposto -in conseguenza di ciò - dall'azienda datrice a provvedimento disciplinare, non emerge né, tantomeno, è dato rilevare una conoscenza od una ingerenza diretta della a mezzo del suo Controparte_2
dipendente.
In ordine ai difetti della merce denunciati, oltre alla mancanza di ogni prova a sostegno dell'eccezione, sta la circostanza che non vi è prova del rispetto dei termini di cui all'art.1495 cod. civ. in cui si prevede che il compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Di guisa che la domanda deve essere rigettata.
Quanto alla riconvenzionale spiegata la stessa appare documentalmente provata avendo parte convenuta allegato, nel corso del giudizio, le fatture relative alle forniture delle quali chiede il pagamento: la parte attrice, convenuta in riconvenzionale, non disconosce la ricezione delle forniture, ma eccepisce la sussistenza di ragioni di danno derivanti dalle allegate inadempienze del al contratto di fornitura, che, come Parte_2
su esplicitato, non appaiono provate con conseguente rigetto della domanda di risoluzione per mancanza di causa.
In mancanza di specifiche contestazioni di parte attrice ed in presenza di titoli documentali ampiamente giustificativi delle ragioni del credito vantato in riconvenzionale quest'ultima deve ritenersi accolta e la attrice, dichiarata Pt_1
debitrice della residua somma di €uro 56.760,47 oltre interessi al tasso legale a far tempo dalla domanda e rivalutazione.
Va precisato che l'ordinanza ingiunzione emessa nel corso del giudizio resta assorbita dalla presente pronuncia sia con riferimento alla somma di cui è imposto il pagamento pagina 10 di 12 sia con riguardo alle spese che sono liquidate tenendo conto anche della istanza proposta ed accolta nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1065/2020, così
decide:
- Rigetta la domanda principale come proposta dalla . Parte_1
- Rigetta la domanda di accertamento di concorrenza sleale.
- Conferma l'ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e, Controparte_2
per l'effetto, condanna la al pagamento della residua Parte_1
somma pari ad 56.760,47 oltre interessi moratori a far tempo dalle singole scadenze.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite, nei Parte_1
confronti del liquidate in euro 10.000,00 per Controparte_2
competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 27 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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