CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2808/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13881/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San PP Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San PP Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 06743180637
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 892 IMU 2015
- PIGNORAMENTO PT n. 892 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 20.07.2025 nei confronti del Comune di San PP Vesuviano impugnava l'avviso di atto di pignoramento richiamato in epigrafe relativo al mancato versamento dell'IMU per l'anno 2015 e 2017 eccependo la non regolarità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito (cfr.: libello introduttivo). Si costituiva in giudizio l'Ente impositore che chiedeva che fosse rigettato il ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato. ed invero ritiene la Corte di Giustizia Tributaria che con riferimento all'Avviso di Accertamento IMU 2015, la CGT di Napoli si è già pronunciata sulla regolare notificazione dello stesso con la Sentenza della 5° sez. avente n. 19214 del 12.11.2025 così come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte resistente. In relazione invece all'Avviso di Accertamento IMU 2017, si deve rilevare che la Resistente_1 non ha rinvenuto la relata di notificazione relativa all'Avviso di Accertamento IMU 2017 (si ipotizza per un disguido intervenuto con il vettore postale), e pertanto la richiesta tributaria per l'importo richiesto per tale annualità deve essere annullata. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere solo parzialmente accolto solo con riferimanto alla annualità 2017. Dato il parziale annullamento le spese della procedura si ritengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente alla sola IMU 2017. Conferma nel resto. Compensa le spese
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13881/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San PP Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San PP Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 06743180637
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 892 IMU 2015
- PIGNORAMENTO PT n. 892 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 20.07.2025 nei confronti del Comune di San PP Vesuviano impugnava l'avviso di atto di pignoramento richiamato in epigrafe relativo al mancato versamento dell'IMU per l'anno 2015 e 2017 eccependo la non regolarità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito (cfr.: libello introduttivo). Si costituiva in giudizio l'Ente impositore che chiedeva che fosse rigettato il ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato. ed invero ritiene la Corte di Giustizia Tributaria che con riferimento all'Avviso di Accertamento IMU 2015, la CGT di Napoli si è già pronunciata sulla regolare notificazione dello stesso con la Sentenza della 5° sez. avente n. 19214 del 12.11.2025 così come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte resistente. In relazione invece all'Avviso di Accertamento IMU 2017, si deve rilevare che la Resistente_1 non ha rinvenuto la relata di notificazione relativa all'Avviso di Accertamento IMU 2017 (si ipotizza per un disguido intervenuto con il vettore postale), e pertanto la richiesta tributaria per l'importo richiesto per tale annualità deve essere annullata. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere solo parzialmente accolto solo con riferimanto alla annualità 2017. Dato il parziale annullamento le spese della procedura si ritengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente alla sola IMU 2017. Conferma nel resto. Compensa le spese