Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01763/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Chiarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Martina Franca, via Giovanni Bovio, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto del 3.7.2017 (Cat 6 F/2017 - Div. P.A.S.) del Questore di Taranto, di rigetto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, notificato in da 7.8.2017, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame -OMISSIS- impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui il Questore di Taranto ha denegato il rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il ricorrente deduce:
1)violazione degli artt. 11, 42 e 43 del TULPS, nonché eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta;
2) violazione art. 3 L. 241/90, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
In occasione degli accertamenti di P.G. avviati a seguito della denuncia del ricorrente relativa ad un furto di armi perpetrato presso la sua abitazione, l’Autorità amministrativa ravvisava nel comportamento del ricorrente un difetto della prescritta diligenza nella custodia delle armi, con conseguente venir meno nei suoi confronti dei requisiti di affidabilità.
Con decreto del Questore di Taranto in data 11.11.2011 veniva quindi revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, a seguito della denuncia operata nei suoi confronti dal Commissariato P.S. di Martina di Franca per il reato di omessa custodia di armi.
Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Taranto che veniva tuttavia respinto con decreto prefettizio dell’8 aprile 2012.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso innanzi a questo Tribunale, definito con sentenza di reiezione n. 189/2013.
In data 26.1.2017 il ricorrente presentava istanza di revoca del predetto decreto del Questore di Taranto dell’11.11.2011, chiedendo comunque il rilascio di nuova licenza di porto di fucile per uso caccia, allegando copia della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di Taranto emessa in data 11 marzo 2016, con il quale si dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 20 della L. 110/75 perché estinto per intervenuta prescrizione.
Dopo rituale preavviso e regolare contraddittorio è intervenuto l’impugnato provvedimento di diniego.
Quanto sopra premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato, essendosi accertato sostanzialmente il permanere di condizioni di sicurezza caratterizzate da inadeguatezza e criticità, come già evidenziato nella richiamata sentenza di questo Tribunale.
Ed invero, il ricorrente non ha adottato quelle cautele necessarie a garantire condizioni di sicurezza nella detenzione di armi, considerato che l’abitazione di residenza risulta ubicata in luogo isolato, priva di grate di protezione sulle finestre, nonché di sistema di allarme o di armadio blindato.
Sotto tale profilo e permanendo le evidenziate criticità, che il ricorrente non si è preoccupato di rimuovere, l’impugnato provvedimento di diniego deve ritenersi legittimo ed immune dai denunciati vizi.
Il ricorso va pertanto respinto.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.