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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1443/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Galatro (RC), Via Angelo Lamari n. 77, presso lo studio dell'Avv.
Lamonaca Veronica, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Via Del Progresso, 47/C, Giffone (RC), presso lo studio dell'Avv.
Bellocco Daniela, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso, depositato in data 18/11/2023, deduceva: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 04/05/2006; dall'unione coniugale erano Controparte_1
nate due figli, il 14/07/2007 e il 02/04/2014; le parti si Persona_1 Per_2 separavano in maniera consensuale ed il decreto di omologa obbligava il (all'epoca Pt_1 lavoratore dipendente) a corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni pari ad euro 500,00 mensili comprensivo di spese straordinarie;
il aveva cessato Parte_1
l'attività lavorativa in data 19/03/2023; ad oggi il era titolare di un contratto di lavoro a Pt_1
tempo determinato sino al 31/12/2023; evidenziava di aver subito una diminuzione delle proprie capacita reddituali (precedentemente prestava attività lavorativa presso la Società Agricola Riario
Sforza svolgendo la mansione di cuoco e percependo un reddito annuo di euro 13.852,79 ), mentre adesso risultava occupato quale dipendente nel settore agricolo, percependo un reddito inferiore.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1 dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del decreto di omologa di separazione n. cronol. 4358/2020 del 15/09/2020 RG n.882/2020, giuste le ragioni di cui al presente ricorso e per l'effetto - a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata omologa - ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo Parte_1
al mantenimento dei propri figli;
”.
Si costituiva , la quale si opponeva alle richieste di , Controparte_1 Parte_1
evidenziando di lavorare come bracciante agricola e percepire un salario mensile di circa 500,00 euro mensili, con i quali doveva far fronte a diverse spese inerenti la gestione della casa in cui viveva con i figli e le spese riguardanti i minori;
inoltre il aveva continuato a vivere nella Pt_1
casa di proprietà, mentre la stessa aveva dovuto cercare una casa in locazione, ove si era trasferita con i figli minori, e per la quale pagava un canone mensile di Euro 200,00 mensili;
inoltre, il Pt_1
percepiva un assegno mensile di circa 1.295,00 euro.
La causa veniva istruita in via documentale e anche a mezzo accertamenti di polizia tributaria.
Con ordinanza del 28.04.2025 veniva assegnata in decisione.
2.Com'è noto, in sede modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza di separazione o divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, n.1119); già precedentemente la giurisprudenza si era espressa in questi termini affermando che in materia di assegno di mantenimento, i
«giustificati motivi» , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2008,
n.11488).
Ciò premesso, il ha fondato la propria richiesta di revisione delle condizioni di Parte_1
separazione sulla asserita perdita del precedente impiego (per il quale percepiva un reddito annuo di euro 13.852,79) e il nuovo impiego come dipendente nel settore agricolo, a tempo determinato e con un reddito inferiore.
Tuttavia, la documentazione allegata dal ricorrente e le acquisizioni tramite polizia tributaria non consentono di ritenere sussistenti i presupposti necessari per procedere ad una revisione delle condizioni di separazione che le parti avevano concordato.
Al riguardo va segnalato che in ragione dei principi di diritto su richiamati il ricorrente era tenuto a dimostrare quali siano state le condizioni patrimoniali esistenti al momento della separazione consensuale e quali le attuali diverse, così da consentire il raffronto dal quale trarre contezza dei mutamenti.
In sede di separazione consensuale (recepita con decreto di omologa n. cron. 4358/2020) il si Pt_1 era obbligato al versamento di un contributo mensile di € 500,00 per entrambi i figli minori.
Sarebbe stato onere del ricorrente provare ed allegare le condizioni reddituali presenti in occasione della stipula degli accordi di separazione;
invece, il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione di quel periodo (che avrebbe consentito il raffronto omogeneo con il momento della separazione) ma solo alcuni dei cedolini stipendiali relativi al nuovo impiego riferiti ad epoca successiva alla separazione consensuale.
Peraltro, anche gli accertamenti tributari condotti non hanno restituito il netto peggioramento patrimoniale allegato dal ricorrente a seguito della perdita dell'impiego a marzo 2023, secondo quanto dedotto dal . Invero, come facilmente evincibile dalla relazione della GDF, il Pt_1 Pt_1 nel 2023 (anno in cui si troverebbe a svolgere nuove mansioni) ha conseguito redditi lordi per €
9.934,40, sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti (sotto la vigenza del vecchio impiego), ad esempio perfettamente raffrontabili con quelli percepiti nel 2021 e pari ad € 10.640,00, nell'immediata successione all'epoca in cui furono stipulati gli accordi di separazione e nella vigenza del precedente rapporto di impiego.
Superflua sul punto è qualsiasi ulteriore considerazione sulle condizioni reddituali della resistente e sull'indennità di frequenza percepita dai figli, in quanto la percezione di indennità (come quella di frequenza), non determina il venir meno del diritto della prole percepire il mantenimento da parte del padre, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore direttamente derivante dalla legge.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ed in favore Parte_1 dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, stante l'ammissione della resistente CP_1
al gratuito patrocinio;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, valore indeterminabile
[...]
– complessità bassa, tutte le fasi, valori ai minimi in considerazione delle difese esplicate dalle parti, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta il ricorso di;
Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Parte_1
Spese di Giustizia, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 29/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Galatro (RC), Via Angelo Lamari n. 77, presso lo studio dell'Avv.
Lamonaca Veronica, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Via Del Progresso, 47/C, Giffone (RC), presso lo studio dell'Avv.
Bellocco Daniela, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso, depositato in data 18/11/2023, deduceva: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 04/05/2006; dall'unione coniugale erano Controparte_1
nate due figli, il 14/07/2007 e il 02/04/2014; le parti si Persona_1 Per_2 separavano in maniera consensuale ed il decreto di omologa obbligava il (all'epoca Pt_1 lavoratore dipendente) a corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni pari ad euro 500,00 mensili comprensivo di spese straordinarie;
il aveva cessato Parte_1
l'attività lavorativa in data 19/03/2023; ad oggi il era titolare di un contratto di lavoro a Pt_1
tempo determinato sino al 31/12/2023; evidenziava di aver subito una diminuzione delle proprie capacita reddituali (precedentemente prestava attività lavorativa presso la Società Agricola Riario
Sforza svolgendo la mansione di cuoco e percependo un reddito annuo di euro 13.852,79 ), mentre adesso risultava occupato quale dipendente nel settore agricolo, percependo un reddito inferiore.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1 dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del decreto di omologa di separazione n. cronol. 4358/2020 del 15/09/2020 RG n.882/2020, giuste le ragioni di cui al presente ricorso e per l'effetto - a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata omologa - ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo Parte_1
al mantenimento dei propri figli;
”.
Si costituiva , la quale si opponeva alle richieste di , Controparte_1 Parte_1
evidenziando di lavorare come bracciante agricola e percepire un salario mensile di circa 500,00 euro mensili, con i quali doveva far fronte a diverse spese inerenti la gestione della casa in cui viveva con i figli e le spese riguardanti i minori;
inoltre il aveva continuato a vivere nella Pt_1
casa di proprietà, mentre la stessa aveva dovuto cercare una casa in locazione, ove si era trasferita con i figli minori, e per la quale pagava un canone mensile di Euro 200,00 mensili;
inoltre, il Pt_1
percepiva un assegno mensile di circa 1.295,00 euro.
La causa veniva istruita in via documentale e anche a mezzo accertamenti di polizia tributaria.
Con ordinanza del 28.04.2025 veniva assegnata in decisione.
2.Com'è noto, in sede modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza di separazione o divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, n.1119); già precedentemente la giurisprudenza si era espressa in questi termini affermando che in materia di assegno di mantenimento, i
«giustificati motivi» , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2008,
n.11488).
Ciò premesso, il ha fondato la propria richiesta di revisione delle condizioni di Parte_1
separazione sulla asserita perdita del precedente impiego (per il quale percepiva un reddito annuo di euro 13.852,79) e il nuovo impiego come dipendente nel settore agricolo, a tempo determinato e con un reddito inferiore.
Tuttavia, la documentazione allegata dal ricorrente e le acquisizioni tramite polizia tributaria non consentono di ritenere sussistenti i presupposti necessari per procedere ad una revisione delle condizioni di separazione che le parti avevano concordato.
Al riguardo va segnalato che in ragione dei principi di diritto su richiamati il ricorrente era tenuto a dimostrare quali siano state le condizioni patrimoniali esistenti al momento della separazione consensuale e quali le attuali diverse, così da consentire il raffronto dal quale trarre contezza dei mutamenti.
In sede di separazione consensuale (recepita con decreto di omologa n. cron. 4358/2020) il si Pt_1 era obbligato al versamento di un contributo mensile di € 500,00 per entrambi i figli minori.
Sarebbe stato onere del ricorrente provare ed allegare le condizioni reddituali presenti in occasione della stipula degli accordi di separazione;
invece, il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione di quel periodo (che avrebbe consentito il raffronto omogeneo con il momento della separazione) ma solo alcuni dei cedolini stipendiali relativi al nuovo impiego riferiti ad epoca successiva alla separazione consensuale.
Peraltro, anche gli accertamenti tributari condotti non hanno restituito il netto peggioramento patrimoniale allegato dal ricorrente a seguito della perdita dell'impiego a marzo 2023, secondo quanto dedotto dal . Invero, come facilmente evincibile dalla relazione della GDF, il Pt_1 Pt_1 nel 2023 (anno in cui si troverebbe a svolgere nuove mansioni) ha conseguito redditi lordi per €
9.934,40, sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti (sotto la vigenza del vecchio impiego), ad esempio perfettamente raffrontabili con quelli percepiti nel 2021 e pari ad € 10.640,00, nell'immediata successione all'epoca in cui furono stipulati gli accordi di separazione e nella vigenza del precedente rapporto di impiego.
Superflua sul punto è qualsiasi ulteriore considerazione sulle condizioni reddituali della resistente e sull'indennità di frequenza percepita dai figli, in quanto la percezione di indennità (come quella di frequenza), non determina il venir meno del diritto della prole percepire il mantenimento da parte del padre, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore direttamente derivante dalla legge.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ed in favore Parte_1 dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, stante l'ammissione della resistente CP_1
al gratuito patrocinio;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, valore indeterminabile
[...]
– complessità bassa, tutte le fasi, valori ai minimi in considerazione delle difese esplicate dalle parti, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta il ricorso di;
Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Parte_1
Spese di Giustizia, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 29/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola