Art. 1. Articolo unico.
Il termine stabilito dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 346 , per la trasmissione delle proposte di ricompensa al valor militare, non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per la citta' di Palermo.
Il termine stabilito dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 346 , per la trasmissione delle proposte di ricompensa al valor militare, non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per la citta' di Palermo.