Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 31.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1076/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'8.01.1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesca Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi e Isabella Patrizia Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa - “Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego” (NASpI) - decadenza
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 09.09.2023: “Contrariis reiectis, in via preliminare pagina 1 di 7
04.04.2022 e del 16.06.2022 di diniego NASPI al ricorrente ovvero, comunque, annullare e/o revocare e/o disapplicare i predetti provvedimenti poiché ingiusti per le ragioni di fatto e di diritto esposte ai passaggi che precedono per l'effetto dichiarare tenuta e condannare , (Cod. Fisc. Controparte_3
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Via Ciro il Grande n. 21, e con sede provinciale in Modena, Viale V. Reiter n. 72, a corrispondere al ricorrente l'indennità NASPI per il periodo 21.03.2022 – 18.09.2022, ovvero per il diverso periodo che dovesse emergere in corso di causa e/o che dovesse essere reputato di giustizia, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singola mensilità dalla scadenza al saldo.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.
Lo scrivente procuratore si dichiara antistatario.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 21.02.2024: CP_2
“L'opposizione di controparte è infondata e se ne chiede il rigetto, con conferma dell'avviso di addebito opposto, e conseguente condanna integrale al pagamento degli importi contributivi e sanzionatori ivi esposti (o anche, eventualmente, della minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria), nonché al pagamento integrale di spese, diritti, onorari e accessori di legge.”
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 09.09.2023, , premesso di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di dall'1.02.2009 sino al Controparte_4 licenziamento per giusta causa del 21.03.2022, chiedeva accertarsi l'illegittimità del rigetto della domanda NASpI presentata in data 27.03.2022 e, per l'effetto, condannarsi l' a corrispondere i ratei del periodo 21.03.2022 - 18.09.2022 (o diverso periodo CP_2
ritenuto di giustizia), da calcolarsi secondo legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_2
e ne chiedeva il rigetto. L'ente deduceva che la prestazione di disoccupazione non poteva essere riconosciuta perché la domanda era stata presentata tardivamente, ossia oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sul merito
3.1. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti.
ha lavorato alle dipendenze di con qualifica di Parte_1 Controparte_4
funzionario, dall'1.02.2009 sino al 07.09.2021 (cfr. estratto contributivo 1). Con CP_2
missiva del 07.09.2021, la datrice di lavoro ha avanzato nei confronti dell'odierno ricorrente contestazione di addebito disciplinare ex art. 7, St. Lav., disponendo nel contempo la sospensione cautelare dal lavoro. Dopo le giustificazioni scritte del lavoratore, ha comunicato il licenziamento per giusta causa con effetto CP_4 retroattivo dal 07.09.2021, cioè dalla data della contestazione disciplinare (cfr. lettera del 21.03.2022 2 e UNILAV 3). La domanda di NASpI presentata dal ricorrente in data
27.03.2022 (prot. n. INPS5000270320220115797) è stata rigettata dall' con la CP_2 seguente motivazione: “La S.V. non ha presentato la domanda entro il 14/12/2021” (cfr. nota del 04.04.2022). Diniego ribadito con successivo provvedimento del 16.06.2022. 4
3.2. Va premesso che il giudizio volto ad ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI verte sull'accertamento della fondatezza della pretesa e non si risolve in un sindacato sulla legittimità e sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento amministrativo che l'ha negata (cfr. Cass. n. 3556/2025, Cass. n. 18314/2019).
3.3. Come testé esposto, l'istituto bancario ha comunicato il recesso per giusta causa facendo retroagire gli effetti del licenziamento alla data della contestazione disciplinare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 41, Legge n. 92/2012, secondo cui “Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva;
è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.”
La norma in esame regolamenta gli effetti del licenziamento disciplinare disponendo che ogni conseguenza dello stesso retroagisca al momento di avvio del procedimento.
Parte attrice sostiene che, ai fini del riconoscimento del beneficio in esame, non possa farsi applicazione della retrodatazione prevista dalla citata disposizione, in quanto la lettera di licenziamento - quale atto recettizio ex art. 1335 cod. civ. - risulta comunicata in data 21.03.2022, momento di effettiva interruzione del rapporto di lavoro.
Viceversa, l'istituto previdenziale afferma che, in forza degli effetti retroattivi del licenziamento disciplinare, “la domanda doveva essere presentata entro il 28.11.2021
[cioè nei 68 giorni successivi al 07.09.2021], mentre è stata presentata in data
27.3.2022.”
3.4. L'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015 dispone: “1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere pagina 4 di 7 dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.”
Il successivo art. 6 recita: “1. La domanda di NASpI è presentata al in via telematica, CP_2 entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La
NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.”
Il decorso del termine per la presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, “la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore"
(Cass. n. 17404/2016).
Le ragioni addotte dall' per il diniego della NASpI non sono condivisibili. CP_2
Stante il chiaro ed inequivoco dato testuale, deve ritenersi conforme a legge l'interpretazione che ancora il dies a quo al momento in cui il rapporto di lavoro viene effettivamente a cessare, non assumendo alcuna rilevanza la retrodatazione degli effetti ex art. 1, comma 41, L. n. 92/2012. Trattasi di una mera fictio iuris, introdotta dal legislatore per regolare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore nei casi di sospensione cautelare dal lavoro, con perdita ex tunc del diritto alla retribuzione (Cass. n.
11762/2021, Cass. n. 618/2015). Il dipendente, infatti, viene a conoscenza della perdita del posto di lavoro solamente con la comunicazione della lettera di licenziamento. Solo in tale momento si interrompe il rapporto lavorativo, tanto più che il procedimento disciplinare può definirsi anche con l'archiviazione o con sanzioni diverse dal provvedimento espulsivo, potendo il datore di lavoro determinarsi ad applicare sanzioni di tipo conservativo. Il procedimento disciplinare ha per sua natura un esito incerto, non prevedibile per il lavoratore. Del resto, il cit. art. 6 àncora il termine di decadenza alla
“cessazione del rapporto di lavoro”, elemento testuale che impedisce di accedere ad una opzione interpretativa in malam partem, pregiudizievole per le ragioni del dipendente licenziato, obbligando quest'ultimo a richiedere l'indennità di disoccupazione all' CP_2 prima della perdita definitiva del posto di lavoro, quando il rapporto di lavoro è ancora in essere. Come precisato da Cass. n. 10747/2022, “Ciò che conta è la data in cui è
pagina 5 di 7 cessato il rapporto di lavoro, non anche la veste formale che ha assunto il rapporto stesso o la causa della sua cessazione”. Una differente lettura, che ponesse l'accento sulla retroattività degli effetti del licenziamento (introdotta per altri fini), determinerebbe una irragionevole disapplicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 22/2015.
Quindi, sulla scorta di quanto testé esposto, può affermarsi che il termine di decadenza per la presentazione della domanda NASpI decorre dalla effettiva cessazione del rapporto lavorativo.
3.5. Nella specie, il rapporto intercorso tra e è CP_4 Parte_1
pacificamente cessato in data 21.03.2022, a seguito del licenziamento per giusta causa.
Deve quindi considerarsi tempestiva la domanda NASpI del 27.03.2022, presentata prima della scadenza del termine di sessantotto giorni.
Parte resistente non ha contestato la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento della prestazione, previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015 (disoccupazione involontaria, più di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e più di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione). L' va quindi condannato a Controparte_5
corrispondere i ratei mensili dell'indennità NASpI del periodo 21.03.2022 - 18.09.2022
(nella misura di legge), essendosi il ricorrente rioccupato presso a far data dal CP_6
19.09.2022 (cfr. estratto contributivo). Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da liquidarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
4. Sulle spese di lite
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di pagina 6 di 7 operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
L'assenza di precedenti giurisprudenziali e le incertezze interpretative giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico dell' in ragione della CP_2 soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 (cause di previdenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di a percepire l'indennità NASpI Parte_1 del periodo 21.03.2022 - 18.09.2022 e, per l'effetto, condanna l' a liquidare i ratei CP_2 mensili nella misura di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite, CP_2 che liquida nella complessiva somma di €. 2.043,00 - già ridotta del 50% -, di cui €.
2.000,00 per competenze legali e €. 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%.
Modena, 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 2,3,4 fascicolo ricorrente. CP_ 3 Cfr. doc. 3 fascicolo . 4 Cfr. doc.ti 5,6 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 7