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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19452/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Baratto Annalisa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Pellegrino Giulio e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Scopece Roberto, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e nei confronti di
CURATORE SPECIALE DEL MINORE in persona dell'avv. Artusio Elisa Persona_1
intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
In via istruttoria
AMMETTERSI prova per diretta sui capi e attraverso i testi indicati con la memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. del 15 settembre 2023 e prova sui capi avversari attraverso i testi indicati con la memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c. del 5 ottobre 2023;
Nel merito pagina 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_2 in via esclusiva al sig. a causa delle molteplici e perduranti violazioni
[...] CP_1 dei doveri assunti al momento del matrimonio, sfociate nei maltrattamenti e nell'epilogo delle lesioni personali gravissime del 28 luglio 2022
RESPINGERE la richiesta di addebito della separazione alla moglie in quanto infondata in fatto e in diritto;
ASSEGNARE la casa coniugale sita in CH (TO), via Michelangelo Buonarroti n. 7, di proprietà dei genitori della sig.ra con tutto l'arredo presente, alla sig.ra che Pt_1 Parte_1 vi vivrà insieme ai figli minori;
AFFIDARE i figli minori e congiuntamente al padre e alla Persona_2 Persona_1 madre, fissandone residenza e dimora abituale presso la madre;
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le modalità ritenute maggiormente tutelanti per i minori da l Servizio Sociale e di NPI, all'esito degli incontri padre figli in Luogo Neutro e dei percorsi previsti per il sig. CP_1
DISPORRE che il sig. corrisponda alla sig. ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli minori, l'assegno mensile di € 350,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati del 15 marzo 2016;
DISPORRE che l'Assegno unico e universale per i figli a carico sia percepito per la sua interezza dalla madre collocataria.
IN VIA SUBORDINATA
Ove emergesse che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori in quanto non è ripreso il dialogo tra i genitori e non sono stati superati i contrasti, AFFIDARE i figli minori
[...]
e in via esclusiva alla madre, fissandone residenza e dimora abituale Per_2 Persona_1 presso la madre;
ove il padre migliori le proprie condizioni economiche DISPORRE che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 250,00 a Pt_1 figlio da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati del 15 marzo 2016.
Con vittoria di spese, onorari del presente procedimento, spese di studio al 15%, IVA e CPA di legge, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014
Per parte resistente
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa,
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della medesima alla sig.ra Pt_1
- Disporre l'affidamento condiviso di e con collocazione presso la madre e regime di Per_1 Per_2 visita da valutare, anche tenendo conto del gradimento dei figli.
- Estendere il già disposto monitoraggio da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI alle capacità genitoriali della sig.ra Pt_1
pagina 2 di 9 - Porre in capo al sig. un assegno di mantenimento nella misura di € 175,00 per ciascun CP_1 figlio, oltre alle spese extra al 50% come da Protocollo, prevedendo che il pagamento avvenga entro il 15 di ciascun mese.
- Assegnare alla sig.ra la casa familiare. Pt_1
LE SPESE
Con vittoria di competenze e spese di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende
Richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc
Per il Curatore Speciale
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
1. Disporre che il figlio minore venga affidato in modo “super esclusivo” - rafforzato alla Per_1 madre ex articolo 337 quater c.c., demandando alla medesima tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali le scelte sanitarie comprese le vaccinazioni, scolastiche, attività sportive, rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, etc., autorizzandola a sottoscrivere la documentazione necessaria per l'espletamento di dette attività, senza il coinvolgimento paterno.
2. Disporre che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale Per_1 presso la madre.
3. Tenuto conto del procedimento penale pendente a carico del signor , del lungo Controparte_1 tempo decorso durante il quale non vi sono stati incontri né contatti telefonici tra padre e figlio e della situazione di disagio/timore esternato da quest'ultimo, sospendere ogni modalità di visita tra padre e figlio, disponendo che questi possano riprendere solo ove vi sia una richiesta da parte di e Per_1 una serietà degli intenti del padre, che garantisca costanza e regolarità nel rapporto con il minore e in ogni caso, in luogo neutro e in presenza di un educatore, all'esito positivo del percorso multidisciplinare da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia.
4. Disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di Psicologia. Per_1
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CH il 12/06/2004.
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. il 20.7.07) e (n. il 22.10.09). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 21/10/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, l'affido esclusivo dei figli a sé, o in subordine il loro affido condiviso, la regolamentazione delle visite padre- figli, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo al mantenimento dei ragazzi a carico del padre di complessivi E. 900 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 13.1.2023 si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione ma contestandone l'addebito e domandando, a sua volta, l'addebito della separazione alla controparte. Instava, inoltre, per l'affido condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la madre, per una regolamentazione delle visite coi figli secondo il loro gradimento e per un contributo a proprio carico per il mantenimento dei ragazzi di E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 25.1.2023, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 18.11.2023 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie e veniva disposta l'audizione dei minori nonchè la prosecuzione della presa in carico degli stessi da parte dei Servizi di territorio.
Su istanza del minore , veniva nominato il Curatore Speciale e veniva assegnato Per_1 termine al medesimo per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 13.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti e non ammesse dal GI per i motivi già esposti nell'ordinanza del 18.11.2023 che il Collegio condivide e richiama integralmente.
Deve qui, invece, dichiararsi l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente con gli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 cpc perché nuovi e tardivi e, come tali, sottratti al rituale contraddittorio fra le parti. Trattasi di atti che non rientrano fra quelli di cui è previsto l'onere di comunicazione a cura del PM ex art. 64 disp. att. cpp.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle stesse si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulle domande di addebito
Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.
La ricorrente ha motivato la richiesta di addebito, assumendo che il coniuge, negli ultimi anni di matrimonio, abbia tenuto condotte maltrattanti nei confronti propri e alla presenza dei figli, per lo più causate dall'ossessione del per il denaro e della sua inclinazione al gioco d'azzardo, tali da CP_1 aver determinato l'intollerabilità della vita coniugale.
Il resistente, a sua volta, ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, allegando la violazione da parte di quest'ultima del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e specialmente del dovere di fedeltà, avendo quest'ultima intrattenuto una relazione extraconiugale.
Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate per i motivi che seguono.
Per giurisprudenza pacifica, l'addebito della separazione postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale
(cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ. 18074/2014).
pagina 4 di 9 La giurisprudenza ha affermato che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale del comportamento di entrambi i coniugi (cfr. ex multis Cass. Civ. 14162/01; conf. Cass. Civ. 279/200 e 6970/2003) e la pronuncia di addebito non può basarsi unicamente sulla valutazione del comportamento di uno dei coniugi che abbia violato i doveri matrimoniali, richiedendo che sia accertato se tale comportamento sia stata l'unica causa della separazione ovvero se era preesistente già una situazione di crisi coniugale cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente determinato la causa del fallimento della convivenza, dev'essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. Civ. 2740/08).
Ciò premesso, è necessario precisare che l'episodio di aggressione fisica che la resistente assume di aver subito nel luglio 2022 da parte del marito, oggetto di un procedimento penale tuttora in corso, è certamente irrilevante ai fini della pronuncia di addebito della separazione, essendo a quel tempo i coniugi già separati di fatto.
È circostanza pacifica, infatti, che il nel precedente mese di maggio 2022 avesse CP_1 rilasciato la casa coniugale ed i coniugi, nel successivo mese di giugno 2022, avessero già anche redatto, per il tramite di un legale di fiducia, il ricorso per separazione consensuale, poi depositato in
Tribunale (cfr. docc.
3-4 attorei).
Non è dubbio, quindi, che l'episodio del 28 luglio 2022 sia privo di incidenza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza coniugale poiché avvenuto quando la coabitazione fra i coniugi era già da mesi cessata.
Quanto alle condotte maltrattanti asseritamente poste in essere dal anteriormente al CP_1 mese di luglio 2022, si osserva come tali condotte siano state genericamente allegate dalla ricorrente senza alcuna contestualizzazione (gli stessi capi di prova orale nn.
4-8 articolati dalla ricorrente nella memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc sono inammissibili -lo si ribadisce- perché generici e/o valutativi) ed in ogni caso si collochino in un'epoca successiva a quando la per sua stessa allegazione, ha Pt_1 comunicato al marito di non amarlo più e di volersi separare (ed a seguire di provare interesse per un'altra persona), accettando di vivere da “separati in casa” e di proseguire la coabitazione solo per consentire al marito di sistemare alcune questioni (pag. 2 ricorso;
pag. 10 comparsa conclusionale).
Il giudizio penale oggi pendente a carico del come è dato evincere dalla lettura del CP_1 relativo capo d'imputazione, ha difatti ad oggetto fatti di reato che si assumono commessi nel periodo successivo al momento in cui la “ha comunicato al coniuge l'intenzione di separarsi” (cfr. doc. Pt_1
33 attoreo).
Si tratta, quindi, di condotte, quelle anteriori al mese di luglio 2022, prive, in ogni caso, di rilevanza causale ai fini dell'addebito della separazione.
D'altra parte, appare decisiva anche la circostanza che a giugno 2022 le parti si fossero determinate a separarsi consensualmente e avessero redatto, per il tramite del legale di fiducia, un ricorso congiunto per separazione, da lì a poco depositato in Tribunale, nel quale alcun cenno è stato fatto ai comportamenti maltrattanti posti a fondamento dell'odierna domanda di addebito della separazione (cfr. doc. 2 attoreo).
Tantomeno è provato che l'asserita ludopatia del resistente sia stata la causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
La domanda attorea di addebito della separazione si appalesa, dunque, infondata.
Venendo all'esame della domanda del resistente, non è provato che la scoperta da parte del della relazione intrattenuta dalla moglie con il sig. sia stata essa causa diretta CP_1 Per_3 dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. pagina 5 di 9 Emerge evidente dal tenore dello scambio dei messaggi intercorsi tra i coniugi nel mese di agosto 2021, prodotti dalla ricorrente e non oggetto di contestazione alcuna da parte del resistente, come il rapporto di coppia fosse a quel tempo già in crisi, come riconosciuto dallo stesso (è CP_1 il resistente a scrivere: […] a volte nella vita bisogna essere superiori e ammettere i propri sbagli e io su questo ho fallito come ho fallito con te perché è brutto ma soprattutto è pesante sapere che in questi giorni che nn ci siamo visti nn te la prendere ma nn mi sei mancata e questa è la cosa che mi fa più Pers male” e ancora “A chi lo dici ma c'era da aspettarselo però era un po' che nn andava dai nn cadiamo dalle nuvole”, cfr. doc. 51 attoreo).
Peraltro, la ricorrente ha allegato di aver comunicato al marito la volontà di separarsi, per l'appunto, nell'estate 2021 e di aver da allora i coniugi vissuto in casa come separati di fatto e tale circostanza non è stata contestata ex art. 115 cpc dal resistente e deve, pertanto, ritenersi provata.
Il ha dedotto di aver scoperto la relazione intrattenuta dalla moglie con il sig. CP_1 Per_3 nel mese di novembre 2021 ma tale circostanza si colloca in un momento temporale in cui la crisi coniugale era già conclamata, come testimoniato dallo scambio dei messaggi poc'anzi menzionato.
Dunque, non può individuarsi nella scoperta della suddetta relazione la causa unica del fallimento del matrimonio.
Del resto, alcuna prova è stata offerta dal resistente intesa a dimostrare la serenità e l'unione di coppia anteriormente alla scoperta, nel novembre 2021, del tradimento della moglie. A tal riguardo si precisa che nessuno dei capi di prova orale dedotti dal resistente, quand'anche ammessi, sarebbero stati idonei a fornire tale prova.
Per le ragioni esposte, entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Sull'affidamento del minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
In punto affidamento della prole, la ricorrente ha instato per l'affido condiviso salve ragioni di contrarietà all'interesse della prole, il resistente per la conferma dell'affido condiviso mentre il Curatore Speciale ha domandato l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre.
Ritiene il Collegio che vada disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre per i motivi di seguito esposti.
e hanno, ormai da tempo, interrotto i rapporti con il padre ed entrambi hanno Per_2 Per_1 dichiarato di non nutrire il desiderio di rivederlo (v. verbale di ascolto del 31.1.24).
I ragazzi sono rimasti fortemente traumatizzati dall'episodio occorso il 28 luglio 2022, la cui esatta dinamica è ancora tutta da accertare in sede penale. Tuttavia, di quel giorno entrambi i minori serbano vivo l'immagine della loro madre a terra sanguinante e tale episodio ha rappresentato certamente per i minori un momento di profonda sofferenza.
Rispetto a questa vissuto dei figli il non ha mostrato alcun segnale di apertura CP_1 all'ascolto e di comprensione. Emerge, al contrario, dalle relazioni sociali come egli, durante i colloqui, abbia sostanzialmente minimizzato l'accaduto, manifestando scarsa consapevolezza delle relative ripercussioni sui minori.
Fra l'altro, il resistente, dopo alcuni colloqui coi Servizi, si è reso irreperibile, omettendo dalla fine del 2023 di rispondere ai tentativi di contatto effettuati dagli operatori (v. rel. SS del 23.1.24 e del
3.5.25; rel. NPI/Psicologia del 24.1.24 e del 6.5.24). Il Servizio Sociale ha, quindi, comunicato già nel mese di gennaio 2024 l'impossibilità di attivare una ripresa dei rapporti padre-figli.
L'irreperibilità paterna non ha mancato di causare concreti disagi al nucleo familiare, come ad esempio quando non ha potuto accedere al registro scolastico elettronico a causa del Per_1 pagina 6 di 9 “blocco” delle credenziali di accesso, problema per il quale era necessario il consenso del CP_1 poi risolto altrimenti (v. rel. SS del 25.1.24).
La ricorrente ha, fra l'altro, denunciato, anche in sede penale, l'inadempimento del CP_1 all'obbligo di mantenimento della prole, documentando l'avvio dell'azione esecutiva (cfr. docc. 52-54), inadempimento che deve ritenersi provato, attesa l'assenza di contestazione e prova contraria del resistente.
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene integrati i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre in deroga al principio della bigenitorialità, trovandoci in presenza di gravi indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Non è dubbia, d'altra parte, la capacità genitoriale della ricorrente, la quale è parsa molto attenta alle esigenze dei ragazzi e capace di dare loro ascolto, anche interpellando gli operatori dei servizi per essere supportata e fornire risposte adeguate ai figli (v. rel. SS e NPI/Psicologia in atti).
Si aggiunga che il resistente è stata rinviato a giudizio per i delitti di maltrattamento e lesioni aggravate in danno della ricorrente (cfr. doc. C attoreo) e la pendenza del giudizio penale rende certamente obiettiva la difficoltà per la di concertare le decisioni per la gestione della prole con Pt_1 il marito, imputato per gravi reati rispetto ai quali ella è persona offesa.
Quanto alla collocazione dei minori, si conferma quella presso il domicilio materno, non essendovi ragione alcuna per modificare tale assetto di vita dei ragazzi che si sono dichiarati molto legati alla genitrice e nel cui contesto abitativo hanno trovato equilibrio e serenità (v. rel. SS in atti;
v. verbale ascolto minori).
Con riguardo alla frequentazione padre-figli, tenuto conto dell'età dei minori ( 17 anni, Per_2
15 anni), si dispone che le visite avvengano secondo il libero gradimento degli stessi. Per_1
Appare nondimeno opportuno, nell'interesse dei minori, disporre la prosecuzione della loro presa in carico da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione/continuazione, laddove necessario, di interventi di supporto, anche educativo e psicologico.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, coi relativi arredi, resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario della prole minore e non essendo tale profilo in contestazione fra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Entrambe le parti hanno domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma di un contributo al mantenimento per i figli di complessivi E. 350 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha instato, altresì, per il riconoscimento dell'assegno unico a proprio favore.
Il Collegio ritiene di confermare il contributo al mantenimento della prole già posto a carico del con l'ordinanza presidenziale nella misura di E. 350 mensili oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie, non essendo provato un mutamento della situazione rispetto a quella a suo tempo valutata dal Presidente, vuoi sotto il profilo reddituale delle parti vuoi sotto il profilo dei rapporti padre-figli, già in allora assenti, sì da giustificare una revisione di detto assetto economico.
Che la ricorrente lavori dal 2023 è circostanza indimostrata. La teste non ha saputo Tes_1 riferire sulla circostanza dedotta come capo di prova n. 3 da parte resistente e la registrazione audio prodotta dal medesimo in data 22.5.24 non è idonea e sufficiente a fornire la suddetta prova né a smentire la deposizione testimoniale.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne invece l'assegno unico, esso spetta per legge alla madre in qualità di affidatario esclusivo della prole (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto separazione, collocazione abitativa della prole, assegnazione della casa coniugale nonché il rigetto di entrambe le domande di addebito della separazione), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3. Il restante 1/3 delle spese di lite è posto a carico del resistente, in ragione del maggior grado di soccombenza in punto regime di affidamento della prole.
Le spese di lite sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminato della controversia), applicati i valori inferiori a quelli medi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed il chiesto aumento del 30% ex art. 4 co. 1bis DM 55/14 (come da nota-spese), tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della ridotta attività istruttoria espletata e della redazione degli atti ex art. 4 co. 1bis DM cit.
Le spese del Curatore Speciale, tenuto conto della soccombenza del resistente in punto regime di affidamento, sono poste a carico del medesimo.
Dette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminato della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva, decisionale), tenuto conto della data di intervento in giudizio del Curatore Speciale e dell'attività difensiva svolta.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva tutte le decisioni anche di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che le visite padre-figli avvengano secondo il libero gradimento dei ragazzi;
dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione/continuazione, laddove necessario, di interventi di supporto, anche educativo e psicologico, fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1
;
[...] pagina 8 di 9 dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'assegno di euro 350 mensili (E. 175/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente;
dichiara le spese di lite compensate nella misura di 2/3; dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di il Controparte_1 Parte_1 restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 2.538 per compensi professionali, oltre E. 32 per esposti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 cpc;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore del Controparte_1 Parte_2
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, Iva e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19452/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Baratto Annalisa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Pellegrino Giulio e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Scopece Roberto, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e nei confronti di
CURATORE SPECIALE DEL MINORE in persona dell'avv. Artusio Elisa Persona_1
intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
In via istruttoria
AMMETTERSI prova per diretta sui capi e attraverso i testi indicati con la memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. del 15 settembre 2023 e prova sui capi avversari attraverso i testi indicati con la memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c. del 5 ottobre 2023;
Nel merito pagina 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_2 in via esclusiva al sig. a causa delle molteplici e perduranti violazioni
[...] CP_1 dei doveri assunti al momento del matrimonio, sfociate nei maltrattamenti e nell'epilogo delle lesioni personali gravissime del 28 luglio 2022
RESPINGERE la richiesta di addebito della separazione alla moglie in quanto infondata in fatto e in diritto;
ASSEGNARE la casa coniugale sita in CH (TO), via Michelangelo Buonarroti n. 7, di proprietà dei genitori della sig.ra con tutto l'arredo presente, alla sig.ra che Pt_1 Parte_1 vi vivrà insieme ai figli minori;
AFFIDARE i figli minori e congiuntamente al padre e alla Persona_2 Persona_1 madre, fissandone residenza e dimora abituale presso la madre;
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le modalità ritenute maggiormente tutelanti per i minori da l Servizio Sociale e di NPI, all'esito degli incontri padre figli in Luogo Neutro e dei percorsi previsti per il sig. CP_1
DISPORRE che il sig. corrisponda alla sig. ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli minori, l'assegno mensile di € 350,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati del 15 marzo 2016;
DISPORRE che l'Assegno unico e universale per i figli a carico sia percepito per la sua interezza dalla madre collocataria.
IN VIA SUBORDINATA
Ove emergesse che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori in quanto non è ripreso il dialogo tra i genitori e non sono stati superati i contrasti, AFFIDARE i figli minori
[...]
e in via esclusiva alla madre, fissandone residenza e dimora abituale Per_2 Persona_1 presso la madre;
ove il padre migliori le proprie condizioni economiche DISPORRE che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 250,00 a Pt_1 figlio da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati del 15 marzo 2016.
Con vittoria di spese, onorari del presente procedimento, spese di studio al 15%, IVA e CPA di legge, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014
Per parte resistente
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa,
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della medesima alla sig.ra Pt_1
- Disporre l'affidamento condiviso di e con collocazione presso la madre e regime di Per_1 Per_2 visita da valutare, anche tenendo conto del gradimento dei figli.
- Estendere il già disposto monitoraggio da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI alle capacità genitoriali della sig.ra Pt_1
pagina 2 di 9 - Porre in capo al sig. un assegno di mantenimento nella misura di € 175,00 per ciascun CP_1 figlio, oltre alle spese extra al 50% come da Protocollo, prevedendo che il pagamento avvenga entro il 15 di ciascun mese.
- Assegnare alla sig.ra la casa familiare. Pt_1
LE SPESE
Con vittoria di competenze e spese di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende
Richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc
Per il Curatore Speciale
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
1. Disporre che il figlio minore venga affidato in modo “super esclusivo” - rafforzato alla Per_1 madre ex articolo 337 quater c.c., demandando alla medesima tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali le scelte sanitarie comprese le vaccinazioni, scolastiche, attività sportive, rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, etc., autorizzandola a sottoscrivere la documentazione necessaria per l'espletamento di dette attività, senza il coinvolgimento paterno.
2. Disporre che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale Per_1 presso la madre.
3. Tenuto conto del procedimento penale pendente a carico del signor , del lungo Controparte_1 tempo decorso durante il quale non vi sono stati incontri né contatti telefonici tra padre e figlio e della situazione di disagio/timore esternato da quest'ultimo, sospendere ogni modalità di visita tra padre e figlio, disponendo che questi possano riprendere solo ove vi sia una richiesta da parte di e Per_1 una serietà degli intenti del padre, che garantisca costanza e regolarità nel rapporto con il minore e in ogni caso, in luogo neutro e in presenza di un educatore, all'esito positivo del percorso multidisciplinare da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia.
4. Disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di Psicologia. Per_1
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CH il 12/06/2004.
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. il 20.7.07) e (n. il 22.10.09). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 21/10/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, l'affido esclusivo dei figli a sé, o in subordine il loro affido condiviso, la regolamentazione delle visite padre- figli, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo al mantenimento dei ragazzi a carico del padre di complessivi E. 900 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 13.1.2023 si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione ma contestandone l'addebito e domandando, a sua volta, l'addebito della separazione alla controparte. Instava, inoltre, per l'affido condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la madre, per una regolamentazione delle visite coi figli secondo il loro gradimento e per un contributo a proprio carico per il mantenimento dei ragazzi di E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 25.1.2023, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 18.11.2023 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie e veniva disposta l'audizione dei minori nonchè la prosecuzione della presa in carico degli stessi da parte dei Servizi di territorio.
Su istanza del minore , veniva nominato il Curatore Speciale e veniva assegnato Per_1 termine al medesimo per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 13.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti e non ammesse dal GI per i motivi già esposti nell'ordinanza del 18.11.2023 che il Collegio condivide e richiama integralmente.
Deve qui, invece, dichiararsi l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente con gli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 cpc perché nuovi e tardivi e, come tali, sottratti al rituale contraddittorio fra le parti. Trattasi di atti che non rientrano fra quelli di cui è previsto l'onere di comunicazione a cura del PM ex art. 64 disp. att. cpp.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle stesse si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulle domande di addebito
Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.
La ricorrente ha motivato la richiesta di addebito, assumendo che il coniuge, negli ultimi anni di matrimonio, abbia tenuto condotte maltrattanti nei confronti propri e alla presenza dei figli, per lo più causate dall'ossessione del per il denaro e della sua inclinazione al gioco d'azzardo, tali da CP_1 aver determinato l'intollerabilità della vita coniugale.
Il resistente, a sua volta, ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, allegando la violazione da parte di quest'ultima del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e specialmente del dovere di fedeltà, avendo quest'ultima intrattenuto una relazione extraconiugale.
Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate per i motivi che seguono.
Per giurisprudenza pacifica, l'addebito della separazione postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale
(cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ. 18074/2014).
pagina 4 di 9 La giurisprudenza ha affermato che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale del comportamento di entrambi i coniugi (cfr. ex multis Cass. Civ. 14162/01; conf. Cass. Civ. 279/200 e 6970/2003) e la pronuncia di addebito non può basarsi unicamente sulla valutazione del comportamento di uno dei coniugi che abbia violato i doveri matrimoniali, richiedendo che sia accertato se tale comportamento sia stata l'unica causa della separazione ovvero se era preesistente già una situazione di crisi coniugale cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente determinato la causa del fallimento della convivenza, dev'essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. Civ. 2740/08).
Ciò premesso, è necessario precisare che l'episodio di aggressione fisica che la resistente assume di aver subito nel luglio 2022 da parte del marito, oggetto di un procedimento penale tuttora in corso, è certamente irrilevante ai fini della pronuncia di addebito della separazione, essendo a quel tempo i coniugi già separati di fatto.
È circostanza pacifica, infatti, che il nel precedente mese di maggio 2022 avesse CP_1 rilasciato la casa coniugale ed i coniugi, nel successivo mese di giugno 2022, avessero già anche redatto, per il tramite di un legale di fiducia, il ricorso per separazione consensuale, poi depositato in
Tribunale (cfr. docc.
3-4 attorei).
Non è dubbio, quindi, che l'episodio del 28 luglio 2022 sia privo di incidenza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza coniugale poiché avvenuto quando la coabitazione fra i coniugi era già da mesi cessata.
Quanto alle condotte maltrattanti asseritamente poste in essere dal anteriormente al CP_1 mese di luglio 2022, si osserva come tali condotte siano state genericamente allegate dalla ricorrente senza alcuna contestualizzazione (gli stessi capi di prova orale nn.
4-8 articolati dalla ricorrente nella memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc sono inammissibili -lo si ribadisce- perché generici e/o valutativi) ed in ogni caso si collochino in un'epoca successiva a quando la per sua stessa allegazione, ha Pt_1 comunicato al marito di non amarlo più e di volersi separare (ed a seguire di provare interesse per un'altra persona), accettando di vivere da “separati in casa” e di proseguire la coabitazione solo per consentire al marito di sistemare alcune questioni (pag. 2 ricorso;
pag. 10 comparsa conclusionale).
Il giudizio penale oggi pendente a carico del come è dato evincere dalla lettura del CP_1 relativo capo d'imputazione, ha difatti ad oggetto fatti di reato che si assumono commessi nel periodo successivo al momento in cui la “ha comunicato al coniuge l'intenzione di separarsi” (cfr. doc. Pt_1
33 attoreo).
Si tratta, quindi, di condotte, quelle anteriori al mese di luglio 2022, prive, in ogni caso, di rilevanza causale ai fini dell'addebito della separazione.
D'altra parte, appare decisiva anche la circostanza che a giugno 2022 le parti si fossero determinate a separarsi consensualmente e avessero redatto, per il tramite del legale di fiducia, un ricorso congiunto per separazione, da lì a poco depositato in Tribunale, nel quale alcun cenno è stato fatto ai comportamenti maltrattanti posti a fondamento dell'odierna domanda di addebito della separazione (cfr. doc. 2 attoreo).
Tantomeno è provato che l'asserita ludopatia del resistente sia stata la causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
La domanda attorea di addebito della separazione si appalesa, dunque, infondata.
Venendo all'esame della domanda del resistente, non è provato che la scoperta da parte del della relazione intrattenuta dalla moglie con il sig. sia stata essa causa diretta CP_1 Per_3 dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. pagina 5 di 9 Emerge evidente dal tenore dello scambio dei messaggi intercorsi tra i coniugi nel mese di agosto 2021, prodotti dalla ricorrente e non oggetto di contestazione alcuna da parte del resistente, come il rapporto di coppia fosse a quel tempo già in crisi, come riconosciuto dallo stesso (è CP_1 il resistente a scrivere: […] a volte nella vita bisogna essere superiori e ammettere i propri sbagli e io su questo ho fallito come ho fallito con te perché è brutto ma soprattutto è pesante sapere che in questi giorni che nn ci siamo visti nn te la prendere ma nn mi sei mancata e questa è la cosa che mi fa più Pers male” e ancora “A chi lo dici ma c'era da aspettarselo però era un po' che nn andava dai nn cadiamo dalle nuvole”, cfr. doc. 51 attoreo).
Peraltro, la ricorrente ha allegato di aver comunicato al marito la volontà di separarsi, per l'appunto, nell'estate 2021 e di aver da allora i coniugi vissuto in casa come separati di fatto e tale circostanza non è stata contestata ex art. 115 cpc dal resistente e deve, pertanto, ritenersi provata.
Il ha dedotto di aver scoperto la relazione intrattenuta dalla moglie con il sig. CP_1 Per_3 nel mese di novembre 2021 ma tale circostanza si colloca in un momento temporale in cui la crisi coniugale era già conclamata, come testimoniato dallo scambio dei messaggi poc'anzi menzionato.
Dunque, non può individuarsi nella scoperta della suddetta relazione la causa unica del fallimento del matrimonio.
Del resto, alcuna prova è stata offerta dal resistente intesa a dimostrare la serenità e l'unione di coppia anteriormente alla scoperta, nel novembre 2021, del tradimento della moglie. A tal riguardo si precisa che nessuno dei capi di prova orale dedotti dal resistente, quand'anche ammessi, sarebbero stati idonei a fornire tale prova.
Per le ragioni esposte, entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Sull'affidamento del minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
In punto affidamento della prole, la ricorrente ha instato per l'affido condiviso salve ragioni di contrarietà all'interesse della prole, il resistente per la conferma dell'affido condiviso mentre il Curatore Speciale ha domandato l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre.
Ritiene il Collegio che vada disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre per i motivi di seguito esposti.
e hanno, ormai da tempo, interrotto i rapporti con il padre ed entrambi hanno Per_2 Per_1 dichiarato di non nutrire il desiderio di rivederlo (v. verbale di ascolto del 31.1.24).
I ragazzi sono rimasti fortemente traumatizzati dall'episodio occorso il 28 luglio 2022, la cui esatta dinamica è ancora tutta da accertare in sede penale. Tuttavia, di quel giorno entrambi i minori serbano vivo l'immagine della loro madre a terra sanguinante e tale episodio ha rappresentato certamente per i minori un momento di profonda sofferenza.
Rispetto a questa vissuto dei figli il non ha mostrato alcun segnale di apertura CP_1 all'ascolto e di comprensione. Emerge, al contrario, dalle relazioni sociali come egli, durante i colloqui, abbia sostanzialmente minimizzato l'accaduto, manifestando scarsa consapevolezza delle relative ripercussioni sui minori.
Fra l'altro, il resistente, dopo alcuni colloqui coi Servizi, si è reso irreperibile, omettendo dalla fine del 2023 di rispondere ai tentativi di contatto effettuati dagli operatori (v. rel. SS del 23.1.24 e del
3.5.25; rel. NPI/Psicologia del 24.1.24 e del 6.5.24). Il Servizio Sociale ha, quindi, comunicato già nel mese di gennaio 2024 l'impossibilità di attivare una ripresa dei rapporti padre-figli.
L'irreperibilità paterna non ha mancato di causare concreti disagi al nucleo familiare, come ad esempio quando non ha potuto accedere al registro scolastico elettronico a causa del Per_1 pagina 6 di 9 “blocco” delle credenziali di accesso, problema per il quale era necessario il consenso del CP_1 poi risolto altrimenti (v. rel. SS del 25.1.24).
La ricorrente ha, fra l'altro, denunciato, anche in sede penale, l'inadempimento del CP_1 all'obbligo di mantenimento della prole, documentando l'avvio dell'azione esecutiva (cfr. docc. 52-54), inadempimento che deve ritenersi provato, attesa l'assenza di contestazione e prova contraria del resistente.
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene integrati i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre in deroga al principio della bigenitorialità, trovandoci in presenza di gravi indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Non è dubbia, d'altra parte, la capacità genitoriale della ricorrente, la quale è parsa molto attenta alle esigenze dei ragazzi e capace di dare loro ascolto, anche interpellando gli operatori dei servizi per essere supportata e fornire risposte adeguate ai figli (v. rel. SS e NPI/Psicologia in atti).
Si aggiunga che il resistente è stata rinviato a giudizio per i delitti di maltrattamento e lesioni aggravate in danno della ricorrente (cfr. doc. C attoreo) e la pendenza del giudizio penale rende certamente obiettiva la difficoltà per la di concertare le decisioni per la gestione della prole con Pt_1 il marito, imputato per gravi reati rispetto ai quali ella è persona offesa.
Quanto alla collocazione dei minori, si conferma quella presso il domicilio materno, non essendovi ragione alcuna per modificare tale assetto di vita dei ragazzi che si sono dichiarati molto legati alla genitrice e nel cui contesto abitativo hanno trovato equilibrio e serenità (v. rel. SS in atti;
v. verbale ascolto minori).
Con riguardo alla frequentazione padre-figli, tenuto conto dell'età dei minori ( 17 anni, Per_2
15 anni), si dispone che le visite avvengano secondo il libero gradimento degli stessi. Per_1
Appare nondimeno opportuno, nell'interesse dei minori, disporre la prosecuzione della loro presa in carico da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione/continuazione, laddove necessario, di interventi di supporto, anche educativo e psicologico.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, coi relativi arredi, resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario della prole minore e non essendo tale profilo in contestazione fra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Entrambe le parti hanno domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma di un contributo al mantenimento per i figli di complessivi E. 350 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha instato, altresì, per il riconoscimento dell'assegno unico a proprio favore.
Il Collegio ritiene di confermare il contributo al mantenimento della prole già posto a carico del con l'ordinanza presidenziale nella misura di E. 350 mensili oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie, non essendo provato un mutamento della situazione rispetto a quella a suo tempo valutata dal Presidente, vuoi sotto il profilo reddituale delle parti vuoi sotto il profilo dei rapporti padre-figli, già in allora assenti, sì da giustificare una revisione di detto assetto economico.
Che la ricorrente lavori dal 2023 è circostanza indimostrata. La teste non ha saputo Tes_1 riferire sulla circostanza dedotta come capo di prova n. 3 da parte resistente e la registrazione audio prodotta dal medesimo in data 22.5.24 non è idonea e sufficiente a fornire la suddetta prova né a smentire la deposizione testimoniale.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne invece l'assegno unico, esso spetta per legge alla madre in qualità di affidatario esclusivo della prole (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto separazione, collocazione abitativa della prole, assegnazione della casa coniugale nonché il rigetto di entrambe le domande di addebito della separazione), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3. Il restante 1/3 delle spese di lite è posto a carico del resistente, in ragione del maggior grado di soccombenza in punto regime di affidamento della prole.
Le spese di lite sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminato della controversia), applicati i valori inferiori a quelli medi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed il chiesto aumento del 30% ex art. 4 co. 1bis DM 55/14 (come da nota-spese), tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della ridotta attività istruttoria espletata e della redazione degli atti ex art. 4 co. 1bis DM cit.
Le spese del Curatore Speciale, tenuto conto della soccombenza del resistente in punto regime di affidamento, sono poste a carico del medesimo.
Dette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminato della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva, decisionale), tenuto conto della data di intervento in giudizio del Curatore Speciale e dell'attività difensiva svolta.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva tutte le decisioni anche di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che le visite padre-figli avvengano secondo il libero gradimento dei ragazzi;
dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione/continuazione, laddove necessario, di interventi di supporto, anche educativo e psicologico, fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1
;
[...] pagina 8 di 9 dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'assegno di euro 350 mensili (E. 175/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente;
dichiara le spese di lite compensate nella misura di 2/3; dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di il Controparte_1 Parte_1 restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 2.538 per compensi professionali, oltre E. 32 per esposti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 cpc;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore del Controparte_1 Parte_2
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, Iva e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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