Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4588 del 2025, proposto da
ES GU, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Aucelli, ES Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IG RO e letta l’istanza di decisone sugli scritti per la parte ricorrente e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio-Sezione Lavoro, n. 7/2025;
- con memoria del 10.03.2026 il difensore dell’esponente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese a proprio favore;
- reputa il Tribunale che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, per cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico dell’Amministrazione resistente quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei difensori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002), spese da distrarsi a favore degli avvocati ES pepe e Antonello Aucelli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG RO | IE ZI |
IL SEGRETARIO