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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/07/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2612/2023 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RAJANI GAETANO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
PAONESSA ELISABETTA e dall'avv. FORESTA GIOVANNI
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al 31.7.2024.
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni CP_1 spettanti in conseguenza dell'aggravamento della malattia professionale di “Bulging Discale del disco intersomatico L4-L5” e da “Ernie Discali mediane-paramediane del disco intersomatico L5-
S1”, contratta a causa dello svolgimento delle mansioni di bracciante agricola.
A sostegno della domanda, esponeva che l'istituto aveva già accertato, in sede amministrativa (pratica n° 514932442 del 09/01/2018), la natura professionale della malattia, riconoscendo dapprima una menomazione della integrità psico-fisica in misura pari all'8% (cfr. sentenza n. 781/2021 di Codesto Tribunale) e, successivamente, in data
26.05.2023, a seguito di visita di revisione per aggravamento presentata il 7.3.2023 , in misura pari al 10% (percentuale confermata anche all'esito della collegiale medica espletata in data 05.11.2023).
1 Lamentava, ciò posto, l'insufficiente quantificazione dei postumi subiti, chiedendo condannarsi l' alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al CP_1 grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base
a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale della patologia sopra descritta, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità
2 dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' . CP_1
Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU ha accertato che la ricorrente è affetta da: “Bulging Discale del disco intersomatico L4 - L5” e “Ernie Discali mediane - paramediane del disco intersomatico L5 - S1”, rilevando come “in base della tabella ai sensi del D.M. 12.7.2000 di cui all'art. 13 D.Lvo 38/2000 tale menomazione risulta assimilabile alla voce n. 213 ossia Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti che prevede effettivamente una percentuale fino a 12 punti di danno biologico. Nel caso de quo, la documentazione relativa ad elettromiografia del
29.06.2022 accerta “Sul nervo peroneo sinistro onda F assente;
sul nervo tibiale dx e sx riflesso H assente. Segni di sofferenza neurogena sul muscolo gastrocnemio mediale bilateralmente, dati indicativi di sofferenza radicolare L4- L5 a sinistra e L5-S1 bilaterale” ossia la sussistenza di un danno funzionale rilevante determinato dalla presenza di sofferenza radicolare bilaterale, ossia da disturbi troficosensitivi persistenti. Sulla base della patologia radiologicamente e funzionalmente documentata è possibile valutare, a giudizio di questo CTU, la menomazione con percentuale pari al 12%, ritenendo già comprovanti l'evidenza radiologica (come da TC), neurofunzionale (come da EMG) e clinica-obiettiva (visite fisiatriche) documentate. Tale valutazione risulta retrodatabile alla domanda amministrativa di aggravamento.” (cfr. consulenza tecnica depositata in data 22.7.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Le parti, peraltro, non hanno nemmeno contestato la bozza peritale nei termini concessi da questo giudice.
Va dunque accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo ed alla corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 10 % e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento, e condanna dell' resistente al CP_2 pagamento dell'importo conseguentemente dovuto.
Il tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
3 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara che la ricorrente è affetta da “Bulging Discale del disco intersomatico L4 - L5” e
“Ernie Discali mediane - paramediane del disco intersomatico L5 - S1” di natura professionale che ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del
12 %, con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento;
- per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 10% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 12%;
- condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente dovuto, CP_1 oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.200,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, CU se versato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Rajani;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, 31/07/2024
Il giudice del lavoro
Alessia Vilei
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