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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 58997/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Daniela Cavaliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 58997/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 7.11.2024 e promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Fabio Massimo Orlando e Gregorio
Troilo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma, 2, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione in appello;
Parte appellante
contro
(P. IVA ), con sede in Catania, Via Duca degli Controparte_1 P.IVA_1
Abruzzi n° 180, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Marino (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Catania, viale della Libertà 147, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte appellata
1 Oggetto: Appello avverso ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa in data 18.08-
29.08.2022 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, Dott.ssa Paola Corso, nell'ambito del procedimento R.G. 22796/22.
Conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e articolazione, in accoglimento dei motivi di appello sopra indicati, revocare e annullare l'ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale emessa in data 18.08-29.08.2022 dal
Giudice di pace di Roma, Sezione I, Dott.ssa Paola Corso, nell'ambito del procedimento portante n° di
R.G. 22796/22, e ordinare la prosecuzione del giudizio dinanzi lo stesso Giudice di Pace di Roma, fissando termine per la relativa riassunzione davanti al medesimo, fatte salve le ulteriori disposizioni che codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di assumere. Con vittoria di spese di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 in quanto redatto con tecniche informatiche idonee agevolarne la consultazione e la fruizione”.
Per la parte appellata: “Per tutto quanto sopra, si chiede all'Ill.mo Tribunale di Roma di: • in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza Parte_1 del Giudice di Pace di Roma emessa in data 18.08-29.08.2022 • nel merito, di rigettare l'appello proposto perchè infondato sia in fatto e sia in diritto, con conseguente conferma della ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa in data 18.08-29.08.2022 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, Dott.ssa Paola Corso, nell'ambito del procedimento portante n° di R.G. 22796/22. Spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.03-06.04.2022, l'attore Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Roma la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la sua condanna alla restituzione della somma di
Euro 2.853,55, oltre interessi dai singoli versamenti e quelli di cui all'art. 1284 c.c., oltre spese di lite.
L'attore, in particolare, faceva rilevare che la figlia, allora minorenne, aveva Persona_1 sottoscritto in data 11.11.2019 un modulo di adesione predisposto dalla società Controparte_1 per la partecipazione al programma di simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle
Nazioni Unite, denominato “CWMUN NYC” che si sarebbe dovuto svolgere con partenza da Roma per
New York dal 25 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per un importo di Euro 1.995,00 e che, a causa della pandemia Sars Covid 2, il viaggio non si era più svolto e pertanto l'attore in primo grado aveva richiesto la restituzione di quanto già versato.
2 La società in persona del legale rappresentante pro- tempore, si era Controparte_1 costituita in giudizio con comparsa all'udienza del 20.06.2022, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma in favore del Giudice di Pace di Catania, data la validità della clausola inserita nel contratto perfezionato tra le parti sui Foro competente.
All'udienza del 20.06.2022 i difensori dell'odierno appellante impugnavano e contestavano tutte le eccezioni e le richieste avversarie, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale in relazione alla quale deducevano “come il contratto sia stato sottoscritto dalla minorenne e non sia opponibile;
in ogni caso trovano applicazione alla fattispecie le norme contenute nel Codice del Consumo e quindi la relativa riserva del Foro non produce effetto alcuno, mancando la prova dell'avvenuta contrattazione della clausola” ed il Giudice di Pace adito riservava la propria decisione sull'eccezione di incompetenza, assegnando termine per note ad entrambe le parti.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice di Pace di Roma adìto, con ordinanza del 18.08-
29.08.2022, definiva il giudizio dichiarando la propria incompetenza territoriale “in favore del Giudice di Pace di Catania davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Avverso la citata ordinanza interponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 19.09.2022, chiedendo la revoca o l'annullamento dell'ordinanza impugnata e conseguentemente di ordinare la prosecuzione del giudizio dinanzi lo stesso Giudice di Pace di Roma, fissando il relativo termine per la riassunzione premettendo l'appellabilità dell'ordinanza medesima e deducendo che alla fattispecie fosse applicabile il Foro del Consumatore, in questo caso di Roma, inderogabile ai sensi dell'art. 66-bis del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e la conseguente invalidità della clausola di cui all'art. 12 del contratto concluso dalle parti derogativa della competenza territoriale stabilita ex lege dall'art. 66-bis del Codice del consumo. Veniva altresì dedotto che all'epoca dei fatti la sottoscrivente figlia dell'odierno appellante, era minorenne, di tal che la Persona_1 clausola derogativa della competenza territoriale indicata dal Codice del Consumo non poteva ritenersi validamente pattuita e stipulata.
All'udienza del 15.06.2023, rilevata la regolarità della notifica ed attesa la mancata costituzione in giudizio della società ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per CP_1 precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2024 si costituiva la CP_1 contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile nonchè
[...] infondato sia in fatto che in diritto, insistendo sulle deduzioni svolte in primo grado sull'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma.
3 All'udienza del 7 novembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per le memorie conclusive.
*****
Va premesso che l'ordinanza con la quale il giudice ex art. 279, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n.
69), dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio e natura di sentenza e, quindi, è soggetta ad appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014).
L'appello sulla questione di competenza è fondato e deve essere accolto.
Non è contestato che l'attore fosse domiciliato a Roma come appare dai moduli per adesione sottoscritti dalla figlia (Cfr. docc. 1 e 6) né che è una Persona_1 Controparte_1
società commerciale che persegue lo scopo di lucro, come si evince dalla ragione sociale e dalla forma societaria assunta per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Ne consegue l'applicabilità del codice del consumo e il foro inderogabile del consumatore ex art. 66-bis del D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
La nozione di consumatore, alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013, presenta, difatti, carattere oggettivo, e deve essere, pertanto, valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. (cfr. sentenza C-110/14, EU. C.2015:538). CP_2
La Corte di Giustizia ha, di fatto, chiarito che non rileva l'oggetto del contratto, ma la qualità dei contraenti “...a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale”.
È evidente che il contratto non è stato sottoscritto nell'esercizio di una professione considerata la qualità di studentessa liceale della Sig.na all'epoca dei fatti, figlia Persona_1
dell'odierno appellante sicchè il riferimento alla clausola contrattuale di cui all'art. 12 ai fini del riparto di competenza è palesemente inconferente.
Nella specie, il e la di lui figlia rivestono la qualità di consumatori, rispetto ai Per_1
quali appare incompetente per territorio il giudice dichiarato competente nel provvedimento oggetto di impugnazione, considerato che l'odierno appellante ha acquistato un percorso di formazione organizzato dalla per la figlia dal 25 marzo Controparte_1 Persona_1
4 2020 al 31 marzo comprensivo dei voli di andata e ritorno da Roma Fiumicino verso New
York per partecipare alla simulazione dei lavori delle organizzazioni delle Nazioni Unite, quindi svolgendo un'attività estranea all'esercizio di una professione.
La censura all'ordinanza impugnata di incompetenza territoriale del giudice di pace di
Catania dichiarato competente dal Giudice di Pace di Roma mossa dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 33, co. II, lett. u) D.Lgs. n. 206/2005, che sancisce la presunzione di vessatorietà delle clausole di deroga convenzionale al foro del consumatore, è fondata.
Osserva al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34 (cfr. Cass. civ. n. 8268 del 28/04/2020).
Perché l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività (v. Cass. civ. n. 24262 del
26/9/2008).
Il requisito della effettività in particolare si sostanzia non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto (v. Cass. civ. n. 2426 del 26/9/2008).
L'art. 66-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 definisce come inderogabile la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore e che la clausola derogatoria di tale competenza è vessatoria (art. 33, comma 2, lettera u, d.lgs. cit.), mentre non si considera vessatoria detta clausola (art. 34, comma 4) se è stata oggetto di trattativa individuale.
Non vi è prova che tale clausola sia stata oggetto di trattativa individuale considerata peraltro la predisposizione unilaterale del modulo da parte della società appellata.
Alla luce delle superiori osservazioni, da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta, la domanda di parte appellante è fondata e va accolta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione in appello presentato da nei confronti di iscritto al n. R.G. 58997- Parte_1 Controparte_1
2002:
-accoglie l'appello ed in riforma del provvedimento impugnato, dichiara la competenza del Giudice di
Pace di Roma e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi con decorrenza dalla comunicazione della presente;
-condanna parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 900,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, 7 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
6
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Daniela Cavaliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 58997/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 7.11.2024 e promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Fabio Massimo Orlando e Gregorio
Troilo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma, 2, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione in appello;
Parte appellante
contro
(P. IVA ), con sede in Catania, Via Duca degli Controparte_1 P.IVA_1
Abruzzi n° 180, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Marino (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Catania, viale della Libertà 147, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte appellata
1 Oggetto: Appello avverso ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa in data 18.08-
29.08.2022 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, Dott.ssa Paola Corso, nell'ambito del procedimento R.G. 22796/22.
Conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e articolazione, in accoglimento dei motivi di appello sopra indicati, revocare e annullare l'ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale emessa in data 18.08-29.08.2022 dal
Giudice di pace di Roma, Sezione I, Dott.ssa Paola Corso, nell'ambito del procedimento portante n° di
R.G. 22796/22, e ordinare la prosecuzione del giudizio dinanzi lo stesso Giudice di Pace di Roma, fissando termine per la relativa riassunzione davanti al medesimo, fatte salve le ulteriori disposizioni che codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di assumere. Con vittoria di spese di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 in quanto redatto con tecniche informatiche idonee agevolarne la consultazione e la fruizione”.
Per la parte appellata: “Per tutto quanto sopra, si chiede all'Ill.mo Tribunale di Roma di: • in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza Parte_1 del Giudice di Pace di Roma emessa in data 18.08-29.08.2022 • nel merito, di rigettare l'appello proposto perchè infondato sia in fatto e sia in diritto, con conseguente conferma della ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa in data 18.08-29.08.2022 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, Dott.ssa Paola Corso, nell'ambito del procedimento portante n° di R.G. 22796/22. Spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.03-06.04.2022, l'attore Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Roma la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la sua condanna alla restituzione della somma di
Euro 2.853,55, oltre interessi dai singoli versamenti e quelli di cui all'art. 1284 c.c., oltre spese di lite.
L'attore, in particolare, faceva rilevare che la figlia, allora minorenne, aveva Persona_1 sottoscritto in data 11.11.2019 un modulo di adesione predisposto dalla società Controparte_1 per la partecipazione al programma di simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle
Nazioni Unite, denominato “CWMUN NYC” che si sarebbe dovuto svolgere con partenza da Roma per
New York dal 25 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per un importo di Euro 1.995,00 e che, a causa della pandemia Sars Covid 2, il viaggio non si era più svolto e pertanto l'attore in primo grado aveva richiesto la restituzione di quanto già versato.
2 La società in persona del legale rappresentante pro- tempore, si era Controparte_1 costituita in giudizio con comparsa all'udienza del 20.06.2022, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma in favore del Giudice di Pace di Catania, data la validità della clausola inserita nel contratto perfezionato tra le parti sui Foro competente.
All'udienza del 20.06.2022 i difensori dell'odierno appellante impugnavano e contestavano tutte le eccezioni e le richieste avversarie, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale in relazione alla quale deducevano “come il contratto sia stato sottoscritto dalla minorenne e non sia opponibile;
in ogni caso trovano applicazione alla fattispecie le norme contenute nel Codice del Consumo e quindi la relativa riserva del Foro non produce effetto alcuno, mancando la prova dell'avvenuta contrattazione della clausola” ed il Giudice di Pace adito riservava la propria decisione sull'eccezione di incompetenza, assegnando termine per note ad entrambe le parti.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice di Pace di Roma adìto, con ordinanza del 18.08-
29.08.2022, definiva il giudizio dichiarando la propria incompetenza territoriale “in favore del Giudice di Pace di Catania davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Avverso la citata ordinanza interponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 19.09.2022, chiedendo la revoca o l'annullamento dell'ordinanza impugnata e conseguentemente di ordinare la prosecuzione del giudizio dinanzi lo stesso Giudice di Pace di Roma, fissando il relativo termine per la riassunzione premettendo l'appellabilità dell'ordinanza medesima e deducendo che alla fattispecie fosse applicabile il Foro del Consumatore, in questo caso di Roma, inderogabile ai sensi dell'art. 66-bis del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e la conseguente invalidità della clausola di cui all'art. 12 del contratto concluso dalle parti derogativa della competenza territoriale stabilita ex lege dall'art. 66-bis del Codice del consumo. Veniva altresì dedotto che all'epoca dei fatti la sottoscrivente figlia dell'odierno appellante, era minorenne, di tal che la Persona_1 clausola derogativa della competenza territoriale indicata dal Codice del Consumo non poteva ritenersi validamente pattuita e stipulata.
All'udienza del 15.06.2023, rilevata la regolarità della notifica ed attesa la mancata costituzione in giudizio della società ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per CP_1 precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2024 si costituiva la CP_1 contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile nonchè
[...] infondato sia in fatto che in diritto, insistendo sulle deduzioni svolte in primo grado sull'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma.
3 All'udienza del 7 novembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per le memorie conclusive.
*****
Va premesso che l'ordinanza con la quale il giudice ex art. 279, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n.
69), dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio e natura di sentenza e, quindi, è soggetta ad appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014).
L'appello sulla questione di competenza è fondato e deve essere accolto.
Non è contestato che l'attore fosse domiciliato a Roma come appare dai moduli per adesione sottoscritti dalla figlia (Cfr. docc. 1 e 6) né che è una Persona_1 Controparte_1
società commerciale che persegue lo scopo di lucro, come si evince dalla ragione sociale e dalla forma societaria assunta per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Ne consegue l'applicabilità del codice del consumo e il foro inderogabile del consumatore ex art. 66-bis del D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
La nozione di consumatore, alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013, presenta, difatti, carattere oggettivo, e deve essere, pertanto, valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. (cfr. sentenza C-110/14, EU. C.2015:538). CP_2
La Corte di Giustizia ha, di fatto, chiarito che non rileva l'oggetto del contratto, ma la qualità dei contraenti “...a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale”.
È evidente che il contratto non è stato sottoscritto nell'esercizio di una professione considerata la qualità di studentessa liceale della Sig.na all'epoca dei fatti, figlia Persona_1
dell'odierno appellante sicchè il riferimento alla clausola contrattuale di cui all'art. 12 ai fini del riparto di competenza è palesemente inconferente.
Nella specie, il e la di lui figlia rivestono la qualità di consumatori, rispetto ai Per_1
quali appare incompetente per territorio il giudice dichiarato competente nel provvedimento oggetto di impugnazione, considerato che l'odierno appellante ha acquistato un percorso di formazione organizzato dalla per la figlia dal 25 marzo Controparte_1 Persona_1
4 2020 al 31 marzo comprensivo dei voli di andata e ritorno da Roma Fiumicino verso New
York per partecipare alla simulazione dei lavori delle organizzazioni delle Nazioni Unite, quindi svolgendo un'attività estranea all'esercizio di una professione.
La censura all'ordinanza impugnata di incompetenza territoriale del giudice di pace di
Catania dichiarato competente dal Giudice di Pace di Roma mossa dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 33, co. II, lett. u) D.Lgs. n. 206/2005, che sancisce la presunzione di vessatorietà delle clausole di deroga convenzionale al foro del consumatore, è fondata.
Osserva al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34 (cfr. Cass. civ. n. 8268 del 28/04/2020).
Perché l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività (v. Cass. civ. n. 24262 del
26/9/2008).
Il requisito della effettività in particolare si sostanzia non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto (v. Cass. civ. n. 2426 del 26/9/2008).
L'art. 66-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 definisce come inderogabile la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore e che la clausola derogatoria di tale competenza è vessatoria (art. 33, comma 2, lettera u, d.lgs. cit.), mentre non si considera vessatoria detta clausola (art. 34, comma 4) se è stata oggetto di trattativa individuale.
Non vi è prova che tale clausola sia stata oggetto di trattativa individuale considerata peraltro la predisposizione unilaterale del modulo da parte della società appellata.
Alla luce delle superiori osservazioni, da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta, la domanda di parte appellante è fondata e va accolta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione in appello presentato da nei confronti di iscritto al n. R.G. 58997- Parte_1 Controparte_1
2002:
-accoglie l'appello ed in riforma del provvedimento impugnato, dichiara la competenza del Giudice di
Pace di Roma e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi con decorrenza dalla comunicazione della presente;
-condanna parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 900,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, 7 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
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