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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/05/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2746/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con l'avv. Filomena D'ADDARIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO: “ILLEGITTIME SOSPENSIONI PER CASSA INTEGRAZIONE”
Fatto e diritto
Con l'atto introduttivo depositato l'8 aprile 2022 parte ricorrente, lavoratore dipendente della società convenuta, operante presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, premesso di essere stato collocato in nei vari CP_2 periodi precisati in ricorso, ha chiesto di accertare e dichiarare la illegittimità delle sospensioni per collocamento in cassa integrazione guadagni effettuate nei suoi confronti negli anni dal 2017 al 2021 e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcirgli i danni patrimoniali (in misura pari alla differenza tra quanto percepito in cassa integrazione e quanto avrebbe percepito lavorando) e non patrimoniali (da liquidarsi in via equitativa).
In particolare, il ricorrente deduceva di essere stato collocato in CASSA
INTEGRAZIONE per un numero di ore superiore a quello di altri dipendenti asseritamente con uguali mansioni ed inquadramento, prospettando altresì una
1
Sentenza R.G. n° 2746/22 condotta datoriale ritorsiva determinata dal fatto che egli aveva promosso un giudizio contro l' per il riconoscimento di una malattia professionale. CP_3
La si è costituita deducendo l'inammissibilità e/o CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************************
Occorre innanzitutto rilevare che: «In tema di cassa integrazione guadagni, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2022 N° 31922; conf. CASS.
LAV. 13 DICEMBRE 2010 N° 25139); ed altresì che: «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta
a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per
l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa
o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c.» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2022 N° 31922, in senso conforme a CASS. LAV. 21 SETTEMBRE 2011 N° 19235).
Ciò nondimeno, ritiene il TRIBUNALE che il ricorso sia infondato e che, quindi, debba essere rigettato.
Occorre in primo luogo rilevare che tutte le procedure di cassa integrazione a cui si riferisce il ricorso sono disciplinate ratione temporis dal D. Lgs. 14
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Sentenza R.G. n° 2746/22 settembre 2015, n. 148 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), entrato in vigore il 24 settembre 2015 e da applicarsi appunto, giusta quanto precisato dall'art. 44, ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore, quando non diversamente indicato.
Deve quindi osservarsi che – mentre l'art. 1, co. 7, l. n. 223 del 1991 (ora abrogato dall'art. 46, co. 1, lett. m, d.lgs. n. 148 del 2015) stabiliva che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, dovevano formare oggetto sia delle comunicazioni sia dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della l. 20 maggio 1975, n. 164 – l'attualmente vigente art. 24, co. 1, d. lgs. n. 148 del 2015 dispone che la comunicazione iniziale possa essere limitata alla definizione generale delle cause delle sospensioni (o delle riduzioni dell'orario di lavoro), dell'entità e della durata delle stesse, nonché del numero dei lavoratori interessati.
Viene quindi sostanzialmente rimessa alle parti sociali – in via esclusiva - la
“gestione” delle sospensioni dal lavoro, tant'è che l'art. 24, co. 3, d.lgs. n.
148 del 2015 così dispone: «Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali
è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione».
Si intavola dunque, in sede di consultazione, un obbligo a trattare in buona fede e correttezza che si articola, ad un primo livello, con l'esame delle ragioni per non poter attuare forme alternative di riduzione dell'orario di lavoro (ferma la necessità di percorrere la causale del contratto di solidarietà ex art. 24, co.
4, d.lgs. n. 148 del 2015) e di gestione delle eccedenze di personale (con
3
Sentenza R.G. n° 2746/22 l'incentivazione di forme flessibili di impiego: contratti a termine, a tempo parziale, ecc.); passando poi ad un secondo livello di trattativa che — accertata la necessità di procedere alla richiesta di intervento della cassa integrazione — individua le modalità della rotazione tra i lavoratori da sospendere, ovvero, laddove vi ostino ragioni tecnico-organizzative, vagliate espressamente dall'impresa e dal sindacato, criteri di scelta alternativi.
Ove l'esame congiunto – come nelle fattispecie qui in esame - si sia concluso con un accordo sindacale (da ricondursi verosimilmente alla categoria del contratto cd. gestionale, che incide sul potere del datore di lavoro e, solo mediatamente, sul piano del rapporto di lavoro, ovvero comunque a quella del contratto collettivo aziendale, avuto anche riguardo al TESTO UNICO del 10 gennaio 2014 in materia di rappresentanza sindacale, in riferimento altresì alla estensione dell'efficacia soggettiva, questione che peraltro in questo giudizio non è stata posta), il controllo giudiziale potrà quindi essere esercitato sul regolare svolgimento della procedura di consultazione sindacale
(ove sia contestato che le parti non abbiano condotto una trattativa seria e coinvolgente tutti i profili individuati dal legislatore, questione anche questa non sollevata in ricorso), nonché con riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (i quali devono essere “coerenti” con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento della cassa integrazione) e delle eventuali “ragioni tecnico-organizzative” preclusive della rotazione.
Questi due ultimi profili sono in effetti attinti dalle doglianze attoree, dovendosi quindi verificare il rispetto del limite interno della “congruità causale” tra i motivi per il ricorso all'intervento della cassa e le singole sospensioni (anche in riferimento ad eventuali motivi preclusivi della rotazione), essendo state altresì prospettate violazioni dei limiti c.d. “esterni” del potere di sospensione, relativi a scelte asseritamente effettuate per motivo illecito e/o discriminatorio (v. CASS. LAV. 5 AGOSTO 2005 N° 16537).
E solo su tali aspetti – in riferimento però unicamente all'esame congiunto ed all'accordo sindacale (non più alla iniziale comunicazione datoriale) – appare possibile fare applicazione dei costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di ricorso alla cassa integrazione guadagni
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Sentenza R.G. n° 2746/22 straordinaria, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario, provare non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori» (sic 4 2011 N° 20267, cui adde Parte_2 Pt_3 Parte_2 N° 31943/19, entrambe conformi ex multis a CASS. N. 3558/1999).
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Nel caso di specie, parte convenuta ha esposto nella memoria di costituzione una serie di circostanze di fatto, così sintetizzabili:
• la società si occupa di attività di edilizia e carpenteria per costruzioni civili ed industriali ed opera, con riferimento all'unità produttiva di
Taranto, in regime di monocommittenza sulle commesse provenienti dalla società che pro tempore gestisce lo stabilimento siderurgico tarantino, di proprietà di Controparte_4
e all'epoca dei fatti gestito in fitto d'azienda da Controparte_5
oggi (commesse riguardanti in
[...] Controparte_6 particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e l'esecuzione di nuovi progetti inerenti agli investimenti relativi al ciclo produttivo ed al risanamento ambientale);
• i livelli produttivi dell'unità produttiva di Taranto sono determinati dai processi decisionali che riguardano lo stabilimento siderurgico che dettano l'an, il quando ed il quomodo delle opere svolte dalla CP_1
e tale dipendenza costituisce la ragione del ricorso alla CIGS, come precisato nelle note di avvio relative ad ognuna delle procedure in esame, posto che, in sostanza, la ricaduta delle vicende della società siderurgica sull'attività svolta dalla convenuta impatta sull'intero organico, così da determinare un immediato riflesso negativo
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Sentenza R.G. n° 2746/22 sull'operatività dell'intera impresa;
• l'eterogeneità delle lavorazioni svolte dalla convenuta presso l'unità produttiva di Taranto richiede l'utilizzo di figure professionali differenti, sulla scorta dei cantieri via via avviati su disposizione della unica committente, essendo quindi impossibile prevedere ex ante quali siano le singole professionalità da utilizzare nelle future lavorazioni, mentre risulta plausibile richiamare o mantenere in servizio il personale necessario per le lavorazioni cantierabili o da riprendere sulla scorta delle valutazioni della committente;
• sono note le vicende che hanno interessato la monocommittente (a causa di provvedimenti giudiziari e legislativi e delle complesse vicende gestionali dello stabilimento siderurgico, con conseguente aleatorietà delle assegnazioni e delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere commissionate), sicché la stessa – sulla scorta delle proprie necessità – ha avviato o sospeso le opere che costituiscono l'oggetto sociale della CP_1
• in conseguenza di ciò, in sede di accordi sindacali stipulati all'esito dell'esame congiunto, le parti hanno concordato il ricorso alla rotazione e pattuito che questa sarebbe stata attuata tenuto conto sia delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali sia della fungibilità delle mansioni e dei profili professionali dei singoli lavoratori, onde poter utilizzare – di volta in volta ed a rotazione – il personale necessario alle opere cantierizzate dalla monocommittente;
• le OO.SS. hanno seguìto l'attuazione di quanto previsto negli accordi nel corso di incontri periodici tenutisi nella fase esecutiva delle sospensioni per , in cui sono state anche concordate le liste del CP_2 personale rientrante e del personale sospeso;
• in particolare, il ricorrente ha svolto mansioni di CARPENTIERE III LIVELLO del CCNL EDILIZIA INDUSTRIA, con incarico di capo squadra (che peraltro non rileva ai fini dell'inquadramento contrattuale ma solo in relazione all'attribuzione di una maggiorazione del 10%, a norma
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Sentenza R.G. n° 2746/22 dell'art. 77 del CCNL) solo dal 12 settembre 2011 fino al 10 marzo
2019, limitatamente alle commesse di rifacimento AFO;
• poiché tali lavorazioni - dal marzo 2019 - sono poi state appaltate ad altra società (seppure appartenente allo stesso gruppo), con nota del 13 marzo 2019, l'incarico di capo squadra gli è stato revocato e quindi il ricorrente ha ripreso a svolgere le (sole) mansioni di carpentiere, con l'ulteriore precisazione che, da settembre 2019, egli è stato destinatario di giudizio medico di idoneità con limitazioni che ne ha determinato l'adibizione ad attività residuali compatibili con il suo stato di salute;
• il ricorrente è stato collocato in CIGS per un numero di ore non dissimile da quello osservato dagli altri dipendenti che prestavano – nei periodi oggetto di causa – la propria attività nel medesimo settore e disimpegnando le medesime mansioni, salvo limitati scostamenti determinati dalla necessità di assicurare il completamento di una commessa ad opera della squadra già impegnata nella stessa, quindi a conoscenza delle relative specificità e problematiche di sicurezza;
• i lavoratori indicati dal ricorrente come caratterizzati da “eguali mansioni ed inquadramento”, erano invece inquadrati in livello superiore e adibiti a lavorazioni di edilizia industriale, di maggiore complessità rispetto a quelle espletate dall'istante, essendo comunque anch'essi stati collocati in cassa integrazione, per periodi analoghi agli altri lavoratori effettivamente comparabili.
Orbene, le condizioni oggettive presupposte dalle procedure di CP_2
(attinenti maxime alla situazione di crisi della società monocommittente della convenuta ed alla conseguente sostanziale impossibilità di prevedere ex ante con precisione le lavorazioni che sarebbero state affidate e poi cantierizzate) appaiono effettivamente tali da interessare quali potenziali destinatari degli ammortizzatori pressoché tutti i dipendenti, essendo quindi ragionevole che le parti sociali abbiano stabilito che l'applicazione del criterio della rotazione avrebbe dovuto essere coordinato con le esigenze tecnico-organizzative e
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Sentenza R.G. n° 2746/22 produttive tese al recupero ed alla salvaguardia dei livelli di efficienza e produttività posti dall'azienda in sede di programmazione, in attesa di una auspicata normalizzazionedel ciclo delle attività oggetto di affidamento. Opina dunque il TRIBUNALE, in definitiva, che nel caso di specie i criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da sospendere, sì come indicati negli accordi sindacali stipulati all'esito di esame congiunto, siano coerenti con le ragioni per le quali erano stati richiesti gli ammortizzatori sociali, nonché sufficientemente specifici, dovendosi avere riguardo al concreto contesto produttivo nel quale si erano manifestate le condizioni di crisi ed alla necessità di utilizzare le figure professionali effettivamente funzionali alle future (ma, al tempo, imprevedibili) attività da eseguire, essendosi altresì previsto un “monitoraggio” con le OO.SS. anche in fase di attuazione dei verbali di accordo con incontri periodici, senza che risulti alcuna contestazione eventualmente sollevata dalle OO.SS. stesse.
Inoltre, parte convenuta ha adeguatamente dimostrato – per il tramite delle proprie produzioni documentali e della escussione dei testi addotti – la veridicità delle circostanze sopra enucleate, sulla base quindi di un coacervo probatorio che il TRIBUNALE non ritiene possa esser smentito dalle generiche dichiarazioni di alcuni dei testi addotti dal ricorrente, dei quali non è dimostrata una esaustiva conoscenza di tutte le peculiari vicende che hanno caratterizzato l'attività della società convenuta nei periodi dedotti in giudizio.
Né può opinarsi che il ricorrente abbia dato dimostrazione del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, e nemmeno del fatto che
– sulla base di diversi criteri di selezione e rotazione – sarebbe stata doverosa la sospensione di altro/i dipendente/i, con conseguente inaccoglibilità di siffatta prospettazione attorea.
*************************
Appare altresì infondato il ricorso nella parte in cui si deduce il carattere ritorsivo della condotta datoriale, in quanto asseritamente determinata dal fatto che il ricorrente avrebbe promosso un giudizio contro l' , per il CP_3 riconoscimento di una malattia professionale.
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Sentenza R.G. n° 2746/22 Ed invero, per ritenere la nullità della collocazione in cassa integrazione perché adottata per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito.
Il motivo illecito, infatti, può ritenersi esclusivo e determinante quando il provvedimento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione dell'atto, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, con onere dimostrativo a carico del lavoratore: sul punto si vedano ex plurimis CASS. 16 AGOSTO 2018 N° Pt_2
20742 e 23 SETTEMBRE 2019 N° 23583, emesse a proposito di Parte_2 licenziamenti ma sulla base di principî di diritto ragionevolmente applicabili anche alle altre determinazioni datoriali (come infatti affermato da Parte_2
25 MAGGIO 2004 N° 10047 a proposito dei trasferimenti e da CASS. LAV. 5 AGOSTO
2010 N° 18283 a proposito di assegnazione di mansioni diverse, nel senso che anche per gli altri provvedimenti datoriali è da ritenersi valido il «… principio affermato in tema di licenziamento, secondo il quale l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo)»).
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti, deve procedere alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale darebbe luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del provvedimento per il suo carattere
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Sentenza R.G. n° 2746/22 ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento dell'atto datoriale impugnato, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del provvedimento sia solo formale e apparente (cfr. anche, sempre a proposito di licenziamenti, 9 MARZO 2011 N° 5555, 14 LUGLIO 2005 N° Parte_2 Parte_2
14816, CASS. LAV. 5 AGOSTO 2010 N° 18283, 18 MARZO 2011 N° 6282, 8 AGOSTO
2011 N° 17087, 27 FEBBRAIO 2015 N° 3986, 3 DICEMBRE 2015 N° 24648, 4 APRILE
2019 N° 9468, 23 SETTEMBRE 2019 N° 23583, 7 SETTEMBRE 2022 N° 26395 e 7
MARZO 2023 N° 6838).
Nella specie, invece, le determinazioni datoriali sono risultate sufficientemente giustificate, e comunque nessuna idonea prova parte ricorrente ha addotto in ordine ad una eventuale efficacia determinativa ed esclusiva, rispetto ai provvedimenti di collocazione in cassa integrazione, del
(nemmeno esso dimostrato) intento ritorsivo, dovendosi anzi rilevare che nessun particolare è stato nemmeno allegato dal ricorrente in ordine al giudizio che sarebbe stato promosso contro l' ed alla eventuale CP_3 conoscenza che di tale giudizio fosse stata acquisita dalla società convenuta, né in riferimento alle caratteristiche della malattia professionale eventualmente oggetto di denuncia.
Anche in parte qua, dunque, il ricorso è inaccoglibile.
*************************
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del giudizio possono essere nondimeno compensate.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
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Sentenza R.G. n° 2746/22 assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, tuttavia, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
E nella specie, invero, risulta concretamente configurabile proprio l'ipotesi da ultimo rassegnata, essendo evidente che il lavoratore ha dovuto agire in giudizio senza poter esaustivamente conoscere rilevanti circostanze fattuali di cui solo controparte poteva avere piena consapevolezza ex ante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 31 maggio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 2746/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con l'avv. Filomena D'ADDARIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO: “ILLEGITTIME SOSPENSIONI PER CASSA INTEGRAZIONE”
Fatto e diritto
Con l'atto introduttivo depositato l'8 aprile 2022 parte ricorrente, lavoratore dipendente della società convenuta, operante presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, premesso di essere stato collocato in nei vari CP_2 periodi precisati in ricorso, ha chiesto di accertare e dichiarare la illegittimità delle sospensioni per collocamento in cassa integrazione guadagni effettuate nei suoi confronti negli anni dal 2017 al 2021 e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcirgli i danni patrimoniali (in misura pari alla differenza tra quanto percepito in cassa integrazione e quanto avrebbe percepito lavorando) e non patrimoniali (da liquidarsi in via equitativa).
In particolare, il ricorrente deduceva di essere stato collocato in CASSA
INTEGRAZIONE per un numero di ore superiore a quello di altri dipendenti asseritamente con uguali mansioni ed inquadramento, prospettando altresì una
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Sentenza R.G. n° 2746/22 condotta datoriale ritorsiva determinata dal fatto che egli aveva promosso un giudizio contro l' per il riconoscimento di una malattia professionale. CP_3
La si è costituita deducendo l'inammissibilità e/o CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Occorre innanzitutto rilevare che: «In tema di cassa integrazione guadagni, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2022 N° 31922; conf. CASS.
LAV. 13 DICEMBRE 2010 N° 25139); ed altresì che: «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta
a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per
l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa
o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c.» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2022 N° 31922, in senso conforme a CASS. LAV. 21 SETTEMBRE 2011 N° 19235).
Ciò nondimeno, ritiene il TRIBUNALE che il ricorso sia infondato e che, quindi, debba essere rigettato.
Occorre in primo luogo rilevare che tutte le procedure di cassa integrazione a cui si riferisce il ricorso sono disciplinate ratione temporis dal D. Lgs. 14
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Sentenza R.G. n° 2746/22 settembre 2015, n. 148 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), entrato in vigore il 24 settembre 2015 e da applicarsi appunto, giusta quanto precisato dall'art. 44, ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore, quando non diversamente indicato.
Deve quindi osservarsi che – mentre l'art. 1, co. 7, l. n. 223 del 1991 (ora abrogato dall'art. 46, co. 1, lett. m, d.lgs. n. 148 del 2015) stabiliva che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, dovevano formare oggetto sia delle comunicazioni sia dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della l. 20 maggio 1975, n. 164 – l'attualmente vigente art. 24, co. 1, d. lgs. n. 148 del 2015 dispone che la comunicazione iniziale possa essere limitata alla definizione generale delle cause delle sospensioni (o delle riduzioni dell'orario di lavoro), dell'entità e della durata delle stesse, nonché del numero dei lavoratori interessati.
Viene quindi sostanzialmente rimessa alle parti sociali – in via esclusiva - la
“gestione” delle sospensioni dal lavoro, tant'è che l'art. 24, co. 3, d.lgs. n.
148 del 2015 così dispone: «Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali
è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione».
Si intavola dunque, in sede di consultazione, un obbligo a trattare in buona fede e correttezza che si articola, ad un primo livello, con l'esame delle ragioni per non poter attuare forme alternative di riduzione dell'orario di lavoro (ferma la necessità di percorrere la causale del contratto di solidarietà ex art. 24, co.
4, d.lgs. n. 148 del 2015) e di gestione delle eccedenze di personale (con
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Sentenza R.G. n° 2746/22 l'incentivazione di forme flessibili di impiego: contratti a termine, a tempo parziale, ecc.); passando poi ad un secondo livello di trattativa che — accertata la necessità di procedere alla richiesta di intervento della cassa integrazione — individua le modalità della rotazione tra i lavoratori da sospendere, ovvero, laddove vi ostino ragioni tecnico-organizzative, vagliate espressamente dall'impresa e dal sindacato, criteri di scelta alternativi.
Ove l'esame congiunto – come nelle fattispecie qui in esame - si sia concluso con un accordo sindacale (da ricondursi verosimilmente alla categoria del contratto cd. gestionale, che incide sul potere del datore di lavoro e, solo mediatamente, sul piano del rapporto di lavoro, ovvero comunque a quella del contratto collettivo aziendale, avuto anche riguardo al TESTO UNICO del 10 gennaio 2014 in materia di rappresentanza sindacale, in riferimento altresì alla estensione dell'efficacia soggettiva, questione che peraltro in questo giudizio non è stata posta), il controllo giudiziale potrà quindi essere esercitato sul regolare svolgimento della procedura di consultazione sindacale
(ove sia contestato che le parti non abbiano condotto una trattativa seria e coinvolgente tutti i profili individuati dal legislatore, questione anche questa non sollevata in ricorso), nonché con riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (i quali devono essere “coerenti” con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento della cassa integrazione) e delle eventuali “ragioni tecnico-organizzative” preclusive della rotazione.
Questi due ultimi profili sono in effetti attinti dalle doglianze attoree, dovendosi quindi verificare il rispetto del limite interno della “congruità causale” tra i motivi per il ricorso all'intervento della cassa e le singole sospensioni (anche in riferimento ad eventuali motivi preclusivi della rotazione), essendo state altresì prospettate violazioni dei limiti c.d. “esterni” del potere di sospensione, relativi a scelte asseritamente effettuate per motivo illecito e/o discriminatorio (v. CASS. LAV. 5 AGOSTO 2005 N° 16537).
E solo su tali aspetti – in riferimento però unicamente all'esame congiunto ed all'accordo sindacale (non più alla iniziale comunicazione datoriale) – appare possibile fare applicazione dei costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di ricorso alla cassa integrazione guadagni
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Sentenza R.G. n° 2746/22 straordinaria, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario, provare non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori» (sic 4 2011 N° 20267, cui adde Parte_2 Pt_3 Parte_2 N° 31943/19, entrambe conformi ex multis a CASS. N. 3558/1999).
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Nel caso di specie, parte convenuta ha esposto nella memoria di costituzione una serie di circostanze di fatto, così sintetizzabili:
• la società si occupa di attività di edilizia e carpenteria per costruzioni civili ed industriali ed opera, con riferimento all'unità produttiva di
Taranto, in regime di monocommittenza sulle commesse provenienti dalla società che pro tempore gestisce lo stabilimento siderurgico tarantino, di proprietà di Controparte_4
e all'epoca dei fatti gestito in fitto d'azienda da Controparte_5
oggi (commesse riguardanti in
[...] Controparte_6 particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e l'esecuzione di nuovi progetti inerenti agli investimenti relativi al ciclo produttivo ed al risanamento ambientale);
• i livelli produttivi dell'unità produttiva di Taranto sono determinati dai processi decisionali che riguardano lo stabilimento siderurgico che dettano l'an, il quando ed il quomodo delle opere svolte dalla CP_1
e tale dipendenza costituisce la ragione del ricorso alla CIGS, come precisato nelle note di avvio relative ad ognuna delle procedure in esame, posto che, in sostanza, la ricaduta delle vicende della società siderurgica sull'attività svolta dalla convenuta impatta sull'intero organico, così da determinare un immediato riflesso negativo
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Sentenza R.G. n° 2746/22 sull'operatività dell'intera impresa;
• l'eterogeneità delle lavorazioni svolte dalla convenuta presso l'unità produttiva di Taranto richiede l'utilizzo di figure professionali differenti, sulla scorta dei cantieri via via avviati su disposizione della unica committente, essendo quindi impossibile prevedere ex ante quali siano le singole professionalità da utilizzare nelle future lavorazioni, mentre risulta plausibile richiamare o mantenere in servizio il personale necessario per le lavorazioni cantierabili o da riprendere sulla scorta delle valutazioni della committente;
• sono note le vicende che hanno interessato la monocommittente (a causa di provvedimenti giudiziari e legislativi e delle complesse vicende gestionali dello stabilimento siderurgico, con conseguente aleatorietà delle assegnazioni e delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere commissionate), sicché la stessa – sulla scorta delle proprie necessità – ha avviato o sospeso le opere che costituiscono l'oggetto sociale della CP_1
• in conseguenza di ciò, in sede di accordi sindacali stipulati all'esito dell'esame congiunto, le parti hanno concordato il ricorso alla rotazione e pattuito che questa sarebbe stata attuata tenuto conto sia delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali sia della fungibilità delle mansioni e dei profili professionali dei singoli lavoratori, onde poter utilizzare – di volta in volta ed a rotazione – il personale necessario alle opere cantierizzate dalla monocommittente;
• le OO.SS. hanno seguìto l'attuazione di quanto previsto negli accordi nel corso di incontri periodici tenutisi nella fase esecutiva delle sospensioni per , in cui sono state anche concordate le liste del CP_2 personale rientrante e del personale sospeso;
• in particolare, il ricorrente ha svolto mansioni di CARPENTIERE III LIVELLO del CCNL EDILIZIA INDUSTRIA, con incarico di capo squadra (che peraltro non rileva ai fini dell'inquadramento contrattuale ma solo in relazione all'attribuzione di una maggiorazione del 10%, a norma
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Sentenza R.G. n° 2746/22 dell'art. 77 del CCNL) solo dal 12 settembre 2011 fino al 10 marzo
2019, limitatamente alle commesse di rifacimento AFO;
• poiché tali lavorazioni - dal marzo 2019 - sono poi state appaltate ad altra società (seppure appartenente allo stesso gruppo), con nota del 13 marzo 2019, l'incarico di capo squadra gli è stato revocato e quindi il ricorrente ha ripreso a svolgere le (sole) mansioni di carpentiere, con l'ulteriore precisazione che, da settembre 2019, egli è stato destinatario di giudizio medico di idoneità con limitazioni che ne ha determinato l'adibizione ad attività residuali compatibili con il suo stato di salute;
• il ricorrente è stato collocato in CIGS per un numero di ore non dissimile da quello osservato dagli altri dipendenti che prestavano – nei periodi oggetto di causa – la propria attività nel medesimo settore e disimpegnando le medesime mansioni, salvo limitati scostamenti determinati dalla necessità di assicurare il completamento di una commessa ad opera della squadra già impegnata nella stessa, quindi a conoscenza delle relative specificità e problematiche di sicurezza;
• i lavoratori indicati dal ricorrente come caratterizzati da “eguali mansioni ed inquadramento”, erano invece inquadrati in livello superiore e adibiti a lavorazioni di edilizia industriale, di maggiore complessità rispetto a quelle espletate dall'istante, essendo comunque anch'essi stati collocati in cassa integrazione, per periodi analoghi agli altri lavoratori effettivamente comparabili.
Orbene, le condizioni oggettive presupposte dalle procedure di CP_2
(attinenti maxime alla situazione di crisi della società monocommittente della convenuta ed alla conseguente sostanziale impossibilità di prevedere ex ante con precisione le lavorazioni che sarebbero state affidate e poi cantierizzate) appaiono effettivamente tali da interessare quali potenziali destinatari degli ammortizzatori pressoché tutti i dipendenti, essendo quindi ragionevole che le parti sociali abbiano stabilito che l'applicazione del criterio della rotazione avrebbe dovuto essere coordinato con le esigenze tecnico-organizzative e
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Sentenza R.G. n° 2746/22 produttive tese al recupero ed alla salvaguardia dei livelli di efficienza e produttività posti dall'azienda in sede di programmazione, in attesa di una auspicata normalizzazionedel ciclo delle attività oggetto di affidamento. Opina dunque il TRIBUNALE, in definitiva, che nel caso di specie i criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da sospendere, sì come indicati negli accordi sindacali stipulati all'esito di esame congiunto, siano coerenti con le ragioni per le quali erano stati richiesti gli ammortizzatori sociali, nonché sufficientemente specifici, dovendosi avere riguardo al concreto contesto produttivo nel quale si erano manifestate le condizioni di crisi ed alla necessità di utilizzare le figure professionali effettivamente funzionali alle future (ma, al tempo, imprevedibili) attività da eseguire, essendosi altresì previsto un “monitoraggio” con le OO.SS. anche in fase di attuazione dei verbali di accordo con incontri periodici, senza che risulti alcuna contestazione eventualmente sollevata dalle OO.SS. stesse.
Inoltre, parte convenuta ha adeguatamente dimostrato – per il tramite delle proprie produzioni documentali e della escussione dei testi addotti – la veridicità delle circostanze sopra enucleate, sulla base quindi di un coacervo probatorio che il TRIBUNALE non ritiene possa esser smentito dalle generiche dichiarazioni di alcuni dei testi addotti dal ricorrente, dei quali non è dimostrata una esaustiva conoscenza di tutte le peculiari vicende che hanno caratterizzato l'attività della società convenuta nei periodi dedotti in giudizio.
Né può opinarsi che il ricorrente abbia dato dimostrazione del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, e nemmeno del fatto che
– sulla base di diversi criteri di selezione e rotazione – sarebbe stata doverosa la sospensione di altro/i dipendente/i, con conseguente inaccoglibilità di siffatta prospettazione attorea.
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Appare altresì infondato il ricorso nella parte in cui si deduce il carattere ritorsivo della condotta datoriale, in quanto asseritamente determinata dal fatto che il ricorrente avrebbe promosso un giudizio contro l' , per il CP_3 riconoscimento di una malattia professionale.
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Sentenza R.G. n° 2746/22 Ed invero, per ritenere la nullità della collocazione in cassa integrazione perché adottata per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito.
Il motivo illecito, infatti, può ritenersi esclusivo e determinante quando il provvedimento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione dell'atto, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, con onere dimostrativo a carico del lavoratore: sul punto si vedano ex plurimis CASS. 16 AGOSTO 2018 N° Pt_2
20742 e 23 SETTEMBRE 2019 N° 23583, emesse a proposito di Parte_2 licenziamenti ma sulla base di principî di diritto ragionevolmente applicabili anche alle altre determinazioni datoriali (come infatti affermato da Parte_2
25 MAGGIO 2004 N° 10047 a proposito dei trasferimenti e da CASS. LAV. 5 AGOSTO
2010 N° 18283 a proposito di assegnazione di mansioni diverse, nel senso che anche per gli altri provvedimenti datoriali è da ritenersi valido il «… principio affermato in tema di licenziamento, secondo il quale l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo)»).
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti, deve procedere alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale darebbe luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del provvedimento per il suo carattere
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Sentenza R.G. n° 2746/22 ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento dell'atto datoriale impugnato, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del provvedimento sia solo formale e apparente (cfr. anche, sempre a proposito di licenziamenti, 9 MARZO 2011 N° 5555, 14 LUGLIO 2005 N° Parte_2 Parte_2
14816, CASS. LAV. 5 AGOSTO 2010 N° 18283, 18 MARZO 2011 N° 6282, 8 AGOSTO
2011 N° 17087, 27 FEBBRAIO 2015 N° 3986, 3 DICEMBRE 2015 N° 24648, 4 APRILE
2019 N° 9468, 23 SETTEMBRE 2019 N° 23583, 7 SETTEMBRE 2022 N° 26395 e 7
MARZO 2023 N° 6838).
Nella specie, invece, le determinazioni datoriali sono risultate sufficientemente giustificate, e comunque nessuna idonea prova parte ricorrente ha addotto in ordine ad una eventuale efficacia determinativa ed esclusiva, rispetto ai provvedimenti di collocazione in cassa integrazione, del
(nemmeno esso dimostrato) intento ritorsivo, dovendosi anzi rilevare che nessun particolare è stato nemmeno allegato dal ricorrente in ordine al giudizio che sarebbe stato promosso contro l' ed alla eventuale CP_3 conoscenza che di tale giudizio fosse stata acquisita dalla società convenuta, né in riferimento alle caratteristiche della malattia professionale eventualmente oggetto di denuncia.
Anche in parte qua, dunque, il ricorso è inaccoglibile.
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del giudizio possono essere nondimeno compensate.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
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Sentenza R.G. n° 2746/22 assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, tuttavia, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
E nella specie, invero, risulta concretamente configurabile proprio l'ipotesi da ultimo rassegnata, essendo evidente che il lavoratore ha dovuto agire in giudizio senza poter esaustivamente conoscere rilevanti circostanze fattuali di cui solo controparte poteva avere piena consapevolezza ex ante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 31 maggio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 2746/22