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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile – Ufficio Procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Ugo Scavuzzo Presidente dott. Daniele Carlo Madia Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario n. 82/2024 nei confronti di con sede in Messina (ME), via A. Ammannato pal. 29 15 cap 98124, Parte_1 numero REA: ME – 213395, p.iva: , attività prevalente “trasporto cose P.IVA_1 conto terzi, noleggio senza conducente”; visto il ricorso depositato ai sensi dell'art. 37, comma 2, CC.II. da Parte_2
, , P.IVA , Nr. REA: MB-
[...] CP_1 P.IVA_2
1910170, in persona del legale rappresentante Dott. , con Controparte_2 sede legale in Vimercate 20871 (MB), Via Energy Park n. 14, difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Miedico;
rilevato che le notifiche sono state rituali e che l'imprenditore individuale non si è costituito in giudizio, e che è stato sentito dalla Guardia di Finanza, giusta verbale del 12.03.2025; ritenuta la legittimazione attiva del creditore istante, il quale ha dedotto di essere titolare di credito consacrato in titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto) per la somma di € 19.338,38 oltre interessi e spese, giusta decreto ingiuntivo n. 6809 emesso in data 10.04.2021, dal Tribunale di Milano, e precetto rinnovativo notificato in data 31/10/2024 per l'importo di euro 30.609,95, che rimaneva inadempiuto;
che ai sensi del 1° comma dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo
1 annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Che l'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”; che la disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., che ugualmente CP_3 gravava l'imprenditore dell'onere della prova di non avere posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti;
ritenuto che
sussiste il presupposto soggettivo del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma I, lett. d) e 121 del D.lgs 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Impresa), non avendo l'impresa resistente dato prova di tali requisiti;
considerato che
l'imprenditore, che non si è costituito in giudizio, non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente;
ritenuto che
sussiste il presupposto soggettivo del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma I, lett. d) e 121 del D.lgs 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Impresa), avuto riguardo al debito erariale per circa € 2.585.990,78 per la provincia di Messina, euro 704,93 per la provincia di Caltanissetta, euro 6.624,04 per la provincia di Catania, euro 4.616,90 per la provincia di Siracusa, euro 7.135,05 per la provincia di Palermo (vedi certificazione dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione del 25 novembre 2024); che, pertanto, sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) CC.II.; considerato che sussiste anche lo stato di insolvenza, va precisato che per insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; ritenuto che tra gli indici rivelatori dello stato di insolvenza particolare significato va dato al mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie in quanto oggettivamente sintomatico di una situazione di difficoltà dell'imprenditore a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa; che l'inadempimento di alle obbligazioni vantate dal creditore istante Parte_1 costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;
ritenuto che
l'imprenditore non ha fornito elementi che possano indurre a ritenere di essere in grado di soddisfare regolarmente, tempestivamente e con mezzi ordinari le
2 obbligazioni contratte ed in particolar modo di far fronte alla ingentissima esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario;
ritenuto che
il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un credito ingente, il quale sia indicativo dello stato d'illiquidità ( cfr Cass. del 28/03/2018 n. 7589). ritenuto che tale inadempimento è idoneo ad evidenziare, in mancanza di elementi che inducano a concludere diversamente, una situazione di illiquidità non transitoria e di un più generale stato di irreversibile dissesto dell'impresa; che tali elementi comprovano che la situazione di crisi della impresa non è transeunte e che sussiste, quindi, lo stato di insolvenza;
che i debiti sono certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II.; che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 45, 49, 121, 125, 126, 193 e ss., 356 e 358 CC.II.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di con sede in Messina (ME), via A. Ammannato pal. 29 15 cap 98124, Parte_1 numero REA: ME – 213395, p.iva: , attività prevalente “trasporto cose P.IVA_1 conto terzi, noleggio senza conducente”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo;
NOMINA
Curatore il dott. con studio in Messina Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
3 al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
4 Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice di comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
5 4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
5. il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 12 dicembre 2025 ore 9:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie.
AUTORIZZA la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.
6 ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della II Sezione Civile del Tribunale di Messina il giorno 30 giugno 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Carmela D'Angelo dott. Ugo Scavuzzo
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