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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 131/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter cpc con note da depositare entro il 06/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Giuseppe Aiello (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso CodiceFiscale_2 l'indirizzo PEC Email_1
- opponente-
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dolce Stefano (CF CP_2
,) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC
e ; Email_2 Email_3
- opposto-
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 31/01/2022, la sig.ra ha Parte_1 agito in giudizio contro e ha esposto: CP_1
- che l' le ha notificato in data 22/12/2021 l'avviso di addebito n. 592 2021 CP_1
00006221 86 000 per ottenere il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione
Commercianti dal 2014 al 2019 per un importo pari ad € 27.889,79 [doc. 1 ric.];
- che l'Ente ha avviato la predetta iniziativa sul presupposto errato che, nel predetto periodo, ella avrebbe <continuato a svolgere l'attività commerciale, quale socio accomandatario, della società IRPA di NA IN & C S.a.S…>>;
- che, in realtà, ella ha cessato l'attività in data 30/09/2021 [rectius 30/09/2013],
<facendo apposite comunicazioni agli enti assicurativi e previdenziali…>> [doc. 2 e 2.1];
- che la partita IVA della IRPA è stata chiusa in data 30/11/2014 [doc. 3];
- che il consulente è stato incaricato di presentare la pratica di cessazione anche dai registri della Camera di Commercio [doc. 4];
- che l' è a conoscenza della cessazione dell'attività dato che proprio CP_1 l'Istituto, con nota datata 08/10/2013, ha precisato che la cancellazione dalla Gestione Commercianti sarebbe decorsa dal 30/09/2013 [doc. 5].
1 Sulla base di tale cornice fattuale, l'opponente ha negato la debenza contributiva, osservando:
- che appaiono manifestamenti carenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti di cui all'art. 1, c. 201 e 203 L. 662/1996;
- che, infatti, l'obbligo contributivo fa riferimento ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività sociale, cessazione avvenuta nel 2013 e portata a conoscenza sia dell' sia dell'INAIL come attestato dalla documentazione in atti [doc. 2 e 2.1 CP_1
a cui si aggiunge la risoluzione del contratto di locazione sub doc. 7];
- che l'avviso opposto, inoltre, è stato emesso in spregio al termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.lgs. 46/1999;
- che i contributi pretesi sono anche prescritti in assenza di validi atti interruttivi. La sig.ra ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <− in via Parte_1 cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione forzata diretta al recupero di quanto ingiustamente preteso dall'Ente stante che, peraltro, si tratta di un credito CP_1 infondato nel merito e scaturito da un accertamento tardivo;
− nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge della pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato ovvero di dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'avviso impugnato disponendo la cancellazione del debito iscritto a ruolo;
− accertare e dichiarare illegittimo l'avviso impugnato perché tardivo per violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/1999 e l'effetto di disporne l'annullamento; − in via gradata, ritenere non provata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per richiedere i contributi di cui all'avviso di addebito e per l'effetto, dichiararlo infondato, con conseguente annullamento di esso;
− sempre in via gradata, accertare e dichiarare prescritti i contributi relativi agli anni 2014 e 2015 e, conseguentemente, annullare in parte qua l'avviso impugnato;
− in via ulteriormente subordinata, confermare al minimo le sanzioni applicate, stante il mancato invio di un invito bonario alla ricorrente prima dell'emissione dell'avviso opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. L' si è costituito in giudizio, evidenziando: CP_1
- di essere <consapevole del fatto che spetta all'ente fornire la prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione dei commercianti…>>;
- che, tuttavia, <la giurisprudenza ha altresì affermato che in caso di iscrizione nelle gestioni dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali) spetta al soggetto che intenda contestare la sussistenza dell'obbligo contributivo provare il venire meno dei presupposti per l'iscrizione (da ultimo, Cass. 30859/21)>>;
- che l'eccezione di prescrizione è infondata poiché il decorso del termine quinquennale è stato sospeso per 311 giorni durante il periodo pandemico;
che anche la decadenza non è configurabile attesa la disciplina emergenziale dettata dagli artt. 67 e 68 DL 18/2020. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 06/03/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2 2. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi (cartella o avviso di addebito) emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3. Nel caso di specie, l'azione promossa dalla ricorrente integra una opposizione di merito regolata dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
La deduzione – come nel caso di specie – di ragioni estintive della pretesa precedenti alla data della notifica del titolo esecutivo stragiudiziale soggiace al termine decadenziale di 40 giorni dal ricevimento della cartella o dell'avviso. Occorre quindi verificare se l'azione attorea sia tempestiva o meno.
Trova conforto documentale la circostanza che l'avviso impugnato è stato notificato da a mezzo raccomandata n. 61808492146-5, consegnata alla CP_1 ricorrente il 22/12/2021 [cfr. esito spedizione sub doc. 1]. A fronte di tale dies a quo, non vi è dubbio che il ricorso sia ammissibile in quanto il relativo deposito è stato effettuato il 31/01/2022, ampiamente nei termini.
4. Nel rispetto della struttura logica “per gradi” imposta dall'art. 276 cpc ai fini della formulazione del giudizio, occorrerebbe esaminare prima di tutto le eccezioni preliminari di merito legata alla prescrizione del credito contributivo e alla decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Tuttavia, la causa può essere decisa facendo applicazione della regola della
“ragione più liquida”. In base a tale regola, tratta direttamente dagli artt. 24 e 111 Cost., è possibile derogare all'art. 276 cpc ove con la decisione non graduale si possa apprezzare un effetto positivo sulla ragionevole durata del processo, in presenza di una questione di più immediata soluzione, oppure, un “impatto operativo” più funzionale allo svolgimento del giudizio [cfr. ex plurimis Cass. lav. 24093/2019; in senso conforme Cass. III ord. n. 26214/2022 e Cass. VI 2805/2022]. Il ricorso, infatti, risulta fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra, per la carenza dei presupposti fissati dalla legge per l'iscrizione della sig. nella Parte_1
Gestione Commercianti in relazione al periodo contributivo a cui è parametrato l'avviso opposto.
5. I fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati, possono essere così sintetizzati:
- la ricorrente è stata socia accomandataria della società “I.R.P.A. DI LOMONACO CARMELINA E C. S.A.S.” (di seguito IRPA o Società) fino alla cessazione dell'attività sociale comunicata al Registro delle Imprese con atto del 04/10/2013 [cfr. doc. 4 ric.];
- la cessazione dell'attività è stata ritualmente portata a conoscenza degli enti previdenziali ed assicurativi;
infatti:
3 ▪ in data 30/09/2013 è stata trasmessa all' una richiesta di “variazione CP_1 dei dati aziendali” riguardante la cessazione dell'attività a decorrere dal giorno stesso [cfr. doc.
2.1. ric.];
▪ in data 04/10/2013, eguale “segnalazione” è stata inoltrata all'INAIL;
▪ l' , con nota adottata l'08/10/2013, ha comunicato alla ricorrente che CP_1 la sua impresa è stata cancellata dalla Gestione Commercianti <con effetto dal 30/09/2013>> [cfr. doc. 5 ric.];
▪ allo stesso modo, l'INAIL, in data 07/10/2013, ha comunicato alla ricorrente la cessazione del rapporto assicurativo a partire dal 30/09/2013
[doc. 2 ric.];
- la società IRPA conduceva in locazione l'immobile sito a Caltanissetta in via
M. Calafato n. 48 destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, contratto risolto a seguito della cessazione dell'attività [doc. 7 ric.].
6. La ricorrente sostiene che, per effetto della “chiusura” dell'attività imprenditoriale intervenuta già nel 2013, è cessata l'attività commerciale di IRPA ed è venuto meno, con essa, ogni eventuale obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti. La gestione speciale commercianti è stata istituita presso l' dall'art. 5 l. CP_1
613/1966 ed è ora denominata, come disposto dall'art. 34 l. 88/1989, <Gestione dei contributi e delle prestazione previdenziali degli esercenti attività commerciali>>. L'obbligo di iscrizione è regolamentato dall'art. 1 l. 1397/1960, nel testo sostituito dal c. 1 dell'art. 29 l. 160/1975, come a sua volta sostituito dall'art. 1 c. 203 l. 662/1996. Sono tenuti <all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, … i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli>>. In effetti, come ben chiarito in giurisprudenza, <<… il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale… Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
4 piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per
l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav.,
Ordinanza n. 3145 del 2013).
Il che non ricorre nella specie [esaminata dalla Corte, n.d.r.] come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di soli due immobili concessi in locazione. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente>> [Cass. n. 17643/2016; conf. Cass. ord. n.
20258/2021]. E ciò perché, come rimarcato dalle Sezioni Unite con la sentenza 3240/2010,
l'assicurazione obbligatoria <è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa>>.
Le coordinate esegetiche sopra tratteggiate sono state costantemente ribadite in ulteriori arresti di legittimità:
- con specifico riferimento alla segmento liquidatorio, è stato puntualizzato che
<In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza>> [Cass. n. 4885/2017; conf.
Cass. n. 2139/2014, nella quale si precisa che <Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili - in particolare l'art. 1 comma 203 della l. 662/96, che ha modificato l'art. 29, comma I, della legge 160/75 - l'iscrizione alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, invero, a norma della disposizione richiamata (art. 1, comma 203 l. 662/96), per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
5 a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Nel caso in cui l'incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci lavoratori, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla
Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Soltanto qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l'attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l'obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio. In relazione alla fattispecie esaminata [dalla S.C.], l'assunto del mancato svolgimento in concreto di alcuna attività rilevante ai fini contributivi non viene corredato da documenti e da deposizioni testimoniali... Inoltre, la critica si rivela infondata, sotto altro versante, perché la permanenza della iscrizione nella gestione era idonea a fare presumere, come implicitamente ritenuto nella sentenza impugnata, lo svolgimento dell'attività lavorativa che determina l'insorgenza degli obblighi contributivi, attività nella quale
è stata ricondotta anche quella svolta durante il periodo della liquidazione della società in nome collettivo - ritenuta in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale… svolta in precedenza… Spetta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente ed adeguatamente motivata, la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente ai fini di causa, effettuata, come già rilevato, in base ad una corretta applicazione dei criteri sopra richiamati>>];
- che <ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3…”, nelle società di persone, la qualità di socio illimitatamente responsabile “… non è sufficiente
a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. Presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è infatti - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale” [cfr. Cass. n. 20254/2021].
7. Come detto, nella fattispecie de qua, l'avviso opposto abbraccia l'arco contributivo che va dal 2014 al 2019. L'opponente ha prodotto una serie di evidenze documentali che comprovano come la Società abbia cessato di operare e sia stata cancellata tanto dal Registro delle
Imprese quanto dalla Gestione Commercianti in data antecedente, segnatamente il
30/09/2013.
In tal senso, appaiono dirimenti:
- l'atto con cui il consulente della IRPA ha comunicato al Registro delle Imprese presso la CCIA di Caltanissetta la “cessazione attività” in data 04/10/2013 [doc. 4];
- la nota con cui l'Ente, in data 08/10/2013, ha comunicato che <a seguito CP_1 della domanda presentata in data 04/10/2013, l'impresa indicata in oggetto è stata
6 cancellata (dalla Gestione Commercianti, n.d.r.) con effetto dal 30/09/2013>> [doc.
5] In tale situazione, alcun obbligo contributivo può affermarsi, a carico della ricorrente dal momento della cancellazione della Società dal registro delle imprese e, contestualmente, dalla Gestione Commercianti.
8. Sotto altro ma connesso profilo, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente - che ha dedotto e documentato la cessazione dell'attività commerciale e la cancellazione della Società dalla Gestione Commercianti in epoca anteriore alle annualità oggetto della pretesa contributiva - alcuna prova di segno diverso è stata offerta dall' . CP_1
Parte convenuta ha ricondotto, essenzialmente, l'obbligo contributivo della sig.ra al ruolo di socio accomandatario che, in quanto, tale le avrebbe conferito Parte_1 il potere di amministrazione e una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali
[l' menziona gli artt. 2291 e 2318 cc., vedi pag. 2 della memoria]. CP_1
Va ricordato come l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione grava sull' . CP_1
La posizione di socio accomandatario è da ritenersi, però, del tutto insufficiente a tal fine.
Rispetto alla figura del socio accomandatario, è stato affermato dalla Suprema
Corte che <ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art.
29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore>> (Cass 23439/2016; nello stesso senso, Cass. 2665/2021 per cui <Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della
l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore].
Tanto meno, nella materia de qua, può attribuirsi rilievo al semplice dato della costituzione e “sopravvivenza” della società nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un'attività commerciale, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, poiché non si tratta di accertare la veste di imprenditore commerciale della società stessa (come invece ai fini dell'assoggettabilità della società al fallimento: in materia v., ex plurimis, Cass., n. 23157/2018), ma di verificare l'esercizio effettivo di un'attività commerciale. Dunque, poiché, sulla base del riparto dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, nella specie gravava sull' , pur formalmente convenuto in giudizio, l'onere di provare che l'attività CP_1 svolta dall'opponente, quale socia della Società, negli anni in contestazione, abbia avuto i caratteri dell'abitualità e della prevalenza e sia stata in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale svolta dalla Società. Nessun elemento di prova in tal senso - come visto - è stato neppure allegato da parte dell' . CP_1
7 Per contro, gli elementi forniti da parte ricorrente, di cui si è detto, appaiono indicativi della cessazione, con decorrenza dall'anno 2013, dell'attività commerciale come sopra intesa, e, quindi, del contestuale venir meno di ogni possibile concorso (con caratteri di “abitualità e prevalenza”) in detta attività della sig.ra Parte_1 L'opposizione deve essere pertanto accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, nulla dovendo l'opponente all' per le causali di cui al medesimo. CP_1
9. In virtù di quanto evidenziato supra al punto 4), le questioni legate alla decadenza e alla prescrizioni rimangono assorbite.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i valori tariffari minimi (ex art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022) dello scaglione da € 26.001 ad € 52.000 delle cause di previdenza, esclusa la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Aiello, procuratore antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
i) accoglie il ricorso e per l'effetto:
➢ annulla l'avviso di addebito n. 592 2021 00006221 86 000 e dispone il conseguente sgravio del ruolo;
➢ dichiara la non debenza delle somme di cui al predetto avviso di addebito;
ii) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere le spese di lite alla ricorrente, spese che liquida in complessivi € 3291, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Giuseppe Aiello, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 09/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter cpc con note da depositare entro il 06/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Giuseppe Aiello (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso CodiceFiscale_2 l'indirizzo PEC Email_1
- opponente-
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dolce Stefano (CF CP_2
,) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC
e ; Email_2 Email_3
- opposto-
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 31/01/2022, la sig.ra ha Parte_1 agito in giudizio contro e ha esposto: CP_1
- che l' le ha notificato in data 22/12/2021 l'avviso di addebito n. 592 2021 CP_1
00006221 86 000 per ottenere il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione
Commercianti dal 2014 al 2019 per un importo pari ad € 27.889,79 [doc. 1 ric.];
- che l'Ente ha avviato la predetta iniziativa sul presupposto errato che, nel predetto periodo, ella avrebbe <continuato a svolgere l'attività commerciale, quale socio accomandatario, della società IRPA di NA IN & C S.a.S…>>;
- che, in realtà, ella ha cessato l'attività in data 30/09/2021 [rectius 30/09/2013],
<facendo apposite comunicazioni agli enti assicurativi e previdenziali…>> [doc. 2 e 2.1];
- che la partita IVA della IRPA è stata chiusa in data 30/11/2014 [doc. 3];
- che il consulente è stato incaricato di presentare la pratica di cessazione anche dai registri della Camera di Commercio [doc. 4];
- che l' è a conoscenza della cessazione dell'attività dato che proprio CP_1 l'Istituto, con nota datata 08/10/2013, ha precisato che la cancellazione dalla Gestione Commercianti sarebbe decorsa dal 30/09/2013 [doc. 5].
1 Sulla base di tale cornice fattuale, l'opponente ha negato la debenza contributiva, osservando:
- che appaiono manifestamenti carenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti di cui all'art. 1, c. 201 e 203 L. 662/1996;
- che, infatti, l'obbligo contributivo fa riferimento ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività sociale, cessazione avvenuta nel 2013 e portata a conoscenza sia dell' sia dell'INAIL come attestato dalla documentazione in atti [doc. 2 e 2.1 CP_1
a cui si aggiunge la risoluzione del contratto di locazione sub doc. 7];
- che l'avviso opposto, inoltre, è stato emesso in spregio al termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.lgs. 46/1999;
- che i contributi pretesi sono anche prescritti in assenza di validi atti interruttivi. La sig.ra ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <− in via Parte_1 cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione forzata diretta al recupero di quanto ingiustamente preteso dall'Ente stante che, peraltro, si tratta di un credito CP_1 infondato nel merito e scaturito da un accertamento tardivo;
− nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge della pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato ovvero di dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'avviso impugnato disponendo la cancellazione del debito iscritto a ruolo;
− accertare e dichiarare illegittimo l'avviso impugnato perché tardivo per violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/1999 e l'effetto di disporne l'annullamento; − in via gradata, ritenere non provata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per richiedere i contributi di cui all'avviso di addebito e per l'effetto, dichiararlo infondato, con conseguente annullamento di esso;
− sempre in via gradata, accertare e dichiarare prescritti i contributi relativi agli anni 2014 e 2015 e, conseguentemente, annullare in parte qua l'avviso impugnato;
− in via ulteriormente subordinata, confermare al minimo le sanzioni applicate, stante il mancato invio di un invito bonario alla ricorrente prima dell'emissione dell'avviso opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. L' si è costituito in giudizio, evidenziando: CP_1
- di essere <consapevole del fatto che spetta all'ente fornire la prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione dei commercianti…>>;
- che, tuttavia, <la giurisprudenza ha altresì affermato che in caso di iscrizione nelle gestioni dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali) spetta al soggetto che intenda contestare la sussistenza dell'obbligo contributivo provare il venire meno dei presupposti per l'iscrizione (da ultimo, Cass. 30859/21)>>;
- che l'eccezione di prescrizione è infondata poiché il decorso del termine quinquennale è stato sospeso per 311 giorni durante il periodo pandemico;
che anche la decadenza non è configurabile attesa la disciplina emergenziale dettata dagli artt. 67 e 68 DL 18/2020. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 06/03/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2 2. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi (cartella o avviso di addebito) emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3. Nel caso di specie, l'azione promossa dalla ricorrente integra una opposizione di merito regolata dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
La deduzione – come nel caso di specie – di ragioni estintive della pretesa precedenti alla data della notifica del titolo esecutivo stragiudiziale soggiace al termine decadenziale di 40 giorni dal ricevimento della cartella o dell'avviso. Occorre quindi verificare se l'azione attorea sia tempestiva o meno.
Trova conforto documentale la circostanza che l'avviso impugnato è stato notificato da a mezzo raccomandata n. 61808492146-5, consegnata alla CP_1 ricorrente il 22/12/2021 [cfr. esito spedizione sub doc. 1]. A fronte di tale dies a quo, non vi è dubbio che il ricorso sia ammissibile in quanto il relativo deposito è stato effettuato il 31/01/2022, ampiamente nei termini.
4. Nel rispetto della struttura logica “per gradi” imposta dall'art. 276 cpc ai fini della formulazione del giudizio, occorrerebbe esaminare prima di tutto le eccezioni preliminari di merito legata alla prescrizione del credito contributivo e alla decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Tuttavia, la causa può essere decisa facendo applicazione della regola della
“ragione più liquida”. In base a tale regola, tratta direttamente dagli artt. 24 e 111 Cost., è possibile derogare all'art. 276 cpc ove con la decisione non graduale si possa apprezzare un effetto positivo sulla ragionevole durata del processo, in presenza di una questione di più immediata soluzione, oppure, un “impatto operativo” più funzionale allo svolgimento del giudizio [cfr. ex plurimis Cass. lav. 24093/2019; in senso conforme Cass. III ord. n. 26214/2022 e Cass. VI 2805/2022]. Il ricorso, infatti, risulta fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra, per la carenza dei presupposti fissati dalla legge per l'iscrizione della sig. nella Parte_1
Gestione Commercianti in relazione al periodo contributivo a cui è parametrato l'avviso opposto.
5. I fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati, possono essere così sintetizzati:
- la ricorrente è stata socia accomandataria della società “I.R.P.A. DI LOMONACO CARMELINA E C. S.A.S.” (di seguito IRPA o Società) fino alla cessazione dell'attività sociale comunicata al Registro delle Imprese con atto del 04/10/2013 [cfr. doc. 4 ric.];
- la cessazione dell'attività è stata ritualmente portata a conoscenza degli enti previdenziali ed assicurativi;
infatti:
3 ▪ in data 30/09/2013 è stata trasmessa all' una richiesta di “variazione CP_1 dei dati aziendali” riguardante la cessazione dell'attività a decorrere dal giorno stesso [cfr. doc.
2.1. ric.];
▪ in data 04/10/2013, eguale “segnalazione” è stata inoltrata all'INAIL;
▪ l' , con nota adottata l'08/10/2013, ha comunicato alla ricorrente che CP_1 la sua impresa è stata cancellata dalla Gestione Commercianti <con effetto dal 30/09/2013>> [cfr. doc. 5 ric.];
▪ allo stesso modo, l'INAIL, in data 07/10/2013, ha comunicato alla ricorrente la cessazione del rapporto assicurativo a partire dal 30/09/2013
[doc. 2 ric.];
- la società IRPA conduceva in locazione l'immobile sito a Caltanissetta in via
M. Calafato n. 48 destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, contratto risolto a seguito della cessazione dell'attività [doc. 7 ric.].
6. La ricorrente sostiene che, per effetto della “chiusura” dell'attività imprenditoriale intervenuta già nel 2013, è cessata l'attività commerciale di IRPA ed è venuto meno, con essa, ogni eventuale obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti. La gestione speciale commercianti è stata istituita presso l' dall'art. 5 l. CP_1
613/1966 ed è ora denominata, come disposto dall'art. 34 l. 88/1989, <Gestione dei contributi e delle prestazione previdenziali degli esercenti attività commerciali>>. L'obbligo di iscrizione è regolamentato dall'art. 1 l. 1397/1960, nel testo sostituito dal c. 1 dell'art. 29 l. 160/1975, come a sua volta sostituito dall'art. 1 c. 203 l. 662/1996. Sono tenuti <all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, … i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli>>. In effetti, come ben chiarito in giurisprudenza, <<… il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale… Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
4 piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per
l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav.,
Ordinanza n. 3145 del 2013).
Il che non ricorre nella specie [esaminata dalla Corte, n.d.r.] come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di soli due immobili concessi in locazione. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente>> [Cass. n. 17643/2016; conf. Cass. ord. n.
20258/2021]. E ciò perché, come rimarcato dalle Sezioni Unite con la sentenza 3240/2010,
l'assicurazione obbligatoria <è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa>>.
Le coordinate esegetiche sopra tratteggiate sono state costantemente ribadite in ulteriori arresti di legittimità:
- con specifico riferimento alla segmento liquidatorio, è stato puntualizzato che
<In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza>> [Cass. n. 4885/2017; conf.
Cass. n. 2139/2014, nella quale si precisa che <Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili - in particolare l'art. 1 comma 203 della l. 662/96, che ha modificato l'art. 29, comma I, della legge 160/75 - l'iscrizione alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, invero, a norma della disposizione richiamata (art. 1, comma 203 l. 662/96), per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
5 a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Nel caso in cui l'incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci lavoratori, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla
Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Soltanto qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l'attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l'obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio. In relazione alla fattispecie esaminata [dalla S.C.], l'assunto del mancato svolgimento in concreto di alcuna attività rilevante ai fini contributivi non viene corredato da documenti e da deposizioni testimoniali... Inoltre, la critica si rivela infondata, sotto altro versante, perché la permanenza della iscrizione nella gestione era idonea a fare presumere, come implicitamente ritenuto nella sentenza impugnata, lo svolgimento dell'attività lavorativa che determina l'insorgenza degli obblighi contributivi, attività nella quale
è stata ricondotta anche quella svolta durante il periodo della liquidazione della società in nome collettivo - ritenuta in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale… svolta in precedenza… Spetta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente ed adeguatamente motivata, la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente ai fini di causa, effettuata, come già rilevato, in base ad una corretta applicazione dei criteri sopra richiamati>>];
- che <ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3…”, nelle società di persone, la qualità di socio illimitatamente responsabile “… non è sufficiente
a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. Presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è infatti - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale” [cfr. Cass. n. 20254/2021].
7. Come detto, nella fattispecie de qua, l'avviso opposto abbraccia l'arco contributivo che va dal 2014 al 2019. L'opponente ha prodotto una serie di evidenze documentali che comprovano come la Società abbia cessato di operare e sia stata cancellata tanto dal Registro delle
Imprese quanto dalla Gestione Commercianti in data antecedente, segnatamente il
30/09/2013.
In tal senso, appaiono dirimenti:
- l'atto con cui il consulente della IRPA ha comunicato al Registro delle Imprese presso la CCIA di Caltanissetta la “cessazione attività” in data 04/10/2013 [doc. 4];
- la nota con cui l'Ente, in data 08/10/2013, ha comunicato che <a seguito CP_1 della domanda presentata in data 04/10/2013, l'impresa indicata in oggetto è stata
6 cancellata (dalla Gestione Commercianti, n.d.r.) con effetto dal 30/09/2013>> [doc.
5] In tale situazione, alcun obbligo contributivo può affermarsi, a carico della ricorrente dal momento della cancellazione della Società dal registro delle imprese e, contestualmente, dalla Gestione Commercianti.
8. Sotto altro ma connesso profilo, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente - che ha dedotto e documentato la cessazione dell'attività commerciale e la cancellazione della Società dalla Gestione Commercianti in epoca anteriore alle annualità oggetto della pretesa contributiva - alcuna prova di segno diverso è stata offerta dall' . CP_1
Parte convenuta ha ricondotto, essenzialmente, l'obbligo contributivo della sig.ra al ruolo di socio accomandatario che, in quanto, tale le avrebbe conferito Parte_1 il potere di amministrazione e una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali
[l' menziona gli artt. 2291 e 2318 cc., vedi pag. 2 della memoria]. CP_1
Va ricordato come l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione grava sull' . CP_1
La posizione di socio accomandatario è da ritenersi, però, del tutto insufficiente a tal fine.
Rispetto alla figura del socio accomandatario, è stato affermato dalla Suprema
Corte che <ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art.
29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore>> (Cass 23439/2016; nello stesso senso, Cass. 2665/2021 per cui <Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della
l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore].
Tanto meno, nella materia de qua, può attribuirsi rilievo al semplice dato della costituzione e “sopravvivenza” della società nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un'attività commerciale, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, poiché non si tratta di accertare la veste di imprenditore commerciale della società stessa (come invece ai fini dell'assoggettabilità della società al fallimento: in materia v., ex plurimis, Cass., n. 23157/2018), ma di verificare l'esercizio effettivo di un'attività commerciale. Dunque, poiché, sulla base del riparto dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, nella specie gravava sull' , pur formalmente convenuto in giudizio, l'onere di provare che l'attività CP_1 svolta dall'opponente, quale socia della Società, negli anni in contestazione, abbia avuto i caratteri dell'abitualità e della prevalenza e sia stata in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale svolta dalla Società. Nessun elemento di prova in tal senso - come visto - è stato neppure allegato da parte dell' . CP_1
7 Per contro, gli elementi forniti da parte ricorrente, di cui si è detto, appaiono indicativi della cessazione, con decorrenza dall'anno 2013, dell'attività commerciale come sopra intesa, e, quindi, del contestuale venir meno di ogni possibile concorso (con caratteri di “abitualità e prevalenza”) in detta attività della sig.ra Parte_1 L'opposizione deve essere pertanto accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, nulla dovendo l'opponente all' per le causali di cui al medesimo. CP_1
9. In virtù di quanto evidenziato supra al punto 4), le questioni legate alla decadenza e alla prescrizioni rimangono assorbite.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i valori tariffari minimi (ex art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022) dello scaglione da € 26.001 ad € 52.000 delle cause di previdenza, esclusa la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Aiello, procuratore antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
i) accoglie il ricorso e per l'effetto:
➢ annulla l'avviso di addebito n. 592 2021 00006221 86 000 e dispone il conseguente sgravio del ruolo;
➢ dichiara la non debenza delle somme di cui al predetto avviso di addebito;
ii) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere le spese di lite alla ricorrente, spese che liquida in complessivi € 3291, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Giuseppe Aiello, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 09/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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