CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2944/2024 depositato il 25/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004105914 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004105914 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004105914 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 29120239004105914 ritenuta pervenuta senza alcuna valida notifica il 23/07/2024, emessa dall'Agenzia delle entrate Riscossione, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 29120190004779939 afferente a Irpef per l'anno 2015, per l'importo di € 119,76;
2) cartella di pagamento n. 29120210002137990 afferente a Irpef per l'anno 2019 e Irap per l'anno 2017, per l'importo di € 4.067,39;
con la quale l'agente della riscossione chiede il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.187,15 (sempre limitatamente alle sopra indicate cartelle).
Deduceva la prescrizione del credito richiesto – inesistenza della pretesa tributaria, degli interessi, violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 e difetto di motivazione.
ILLEGITTIMA NOTIFICA.
L'agenzia delle entrate riscossione nella memoria di costituzione in giudizio rileva preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché tardivo e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria e spese,
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per ragioni di ordine logico, prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, è necessario prendere in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente, poiché lo stesso lo riteneva tardivo perché depositato oltre i termini previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/1992.
Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle proprie memorie difensive,
l'atto impugnato è stato notificato in data 23.6.2023, producendo copia della PEC recante con chiarezza tale data di ricezione e la parte contribuente nei propri atti riferisce una notifica effettuata in data 23.7.2024.
Ne consegue di conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro sessanta giorni decorrente dal 23.6.2023 e il ricorso, dunque, è stato inoltrato ben oltre il termine di cui al citato art. 21.
Peraltro, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre il contribuente, pur asserendo di aver ricevuto la notifica il 9.12.2022, si è limitato ad insistere, non deducendo in alcun modo in merito alla data di notifica contestata dall'Ufficio.
In conclusione, il ricorso va respinto, l'atto impugnato va confermato e si dichiara l'inammissibilità del ricorso stesso, poiché depositato tardivamente oltre il termine perentorio di sessanta giorni, normativamente stabilito dall'art. 21, primo comma, del D. Lgs. n.546/1992. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.000,00 oltre spese generali in favore dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
SA PI PO
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2944/2024 depositato il 25/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004105914 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004105914 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004105914 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 29120239004105914 ritenuta pervenuta senza alcuna valida notifica il 23/07/2024, emessa dall'Agenzia delle entrate Riscossione, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 29120190004779939 afferente a Irpef per l'anno 2015, per l'importo di € 119,76;
2) cartella di pagamento n. 29120210002137990 afferente a Irpef per l'anno 2019 e Irap per l'anno 2017, per l'importo di € 4.067,39;
con la quale l'agente della riscossione chiede il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.187,15 (sempre limitatamente alle sopra indicate cartelle).
Deduceva la prescrizione del credito richiesto – inesistenza della pretesa tributaria, degli interessi, violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 e difetto di motivazione.
ILLEGITTIMA NOTIFICA.
L'agenzia delle entrate riscossione nella memoria di costituzione in giudizio rileva preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché tardivo e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria e spese,
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per ragioni di ordine logico, prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, è necessario prendere in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente, poiché lo stesso lo riteneva tardivo perché depositato oltre i termini previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/1992.
Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle proprie memorie difensive,
l'atto impugnato è stato notificato in data 23.6.2023, producendo copia della PEC recante con chiarezza tale data di ricezione e la parte contribuente nei propri atti riferisce una notifica effettuata in data 23.7.2024.
Ne consegue di conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro sessanta giorni decorrente dal 23.6.2023 e il ricorso, dunque, è stato inoltrato ben oltre il termine di cui al citato art. 21.
Peraltro, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre il contribuente, pur asserendo di aver ricevuto la notifica il 9.12.2022, si è limitato ad insistere, non deducendo in alcun modo in merito alla data di notifica contestata dall'Ufficio.
In conclusione, il ricorso va respinto, l'atto impugnato va confermato e si dichiara l'inammissibilità del ricorso stesso, poiché depositato tardivamente oltre il termine perentorio di sessanta giorni, normativamente stabilito dall'art. 21, primo comma, del D. Lgs. n.546/1992. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.000,00 oltre spese generali in favore dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
SA PI PO
Firmato digitalmente