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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8489 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43770/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43770/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
NN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore avv. SANTAGOSTINO NN
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. TAPPARO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA MERCATOVECCHIO,
28 33100 UDINE presso il difensore avv. TAPPARO CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 luglio 2025
pagina1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso il D.I. n.16973, emesso dal Tribunale di Parte_1 Mil 2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 223.970,44 in favore della società agricola Controparte_1
-la somma oggetto del D.I. riguarda i contributi PAC previsti dal Regolamento CE n.1782/2023 per gli anni dal 2007 al 2016
-in via preliminare, la ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio per Parte_1 estinzione del credito dell'opposta a seguito di compensazione
-in subordine, ha eccepito la prescrizione del diritto al pagamento dei contributi PAC per gli anni dal 2007 al 2011 e la non debenza della somma di 1.025,13
-l'opposta, costituendosi, ha chiesto la conferma del D.I. limitatamente alla minor somma di € 222.945,31, oltre accessori
-ha poi eccepito la prescrizione del diritto ai crediti vantati dalla a titolo di prelievo Pt_1 supplementare relativo alle quote latte
°°°
-la presente fattispecie va decisa seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale elaborato a partire dalla sentenza n.3851 del 2021
-vanno inoltre richiamati i seguenti passaggi argomentativi dell'ordinanza della Cassazione n.16530 del 8 aprile 2022, pubblicata il 23 maggio 2022:
“…ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n.41593/2021.
Occorre previamente ribadire il principio, già affermato da questa Corte (Cass.n. 24325/2020) secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.
Con la citata sentenza n.41593/2021 è stato, altresì, puntualizzato che “L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo:
a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. c.c., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è Par strutturata ed opera la implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e isfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi pagina2 di 6 supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art.
5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art.
8-ter, comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, dispone che «in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito»);
b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.;
c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di CP_2 dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità;
e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020);
f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare “tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara” …”
-ciò premesso, le eccezioni sollevate dalla società agricola rispetto al Controparte_1 controcredito vantato dalla appaiono infondate Parte_1
-in primo luogo, i controcrediti eccepiti in compensazione dall'Ente territoriale trovano il loro fondamento nell'iscrizione nel menzionato Registro nazionale e la compensazione cd. atecnica è ammissibile alla luce delle argomentazioni della Cassazione sopra riportate
-l'iscrizione nel Registro (doc.1 opp.te) consente di verificare gli importi e le annualità di riferimento dei prelievi supplementari vantati dalla Regione, con la conseguenza che le compensazioni operate pagina3 di 6 dall'OPG regionale – specificatamente indicate alle pagg.
2-5 dell'atto di citazione in opposizione – sono prive dell'indeterminatezza eccepita dalla società opposta
-in secondo luogo, l'opposta ha contestato i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei controcrediti relativi ai prelievi supplementari con le seguenti argomentazioni:
“… alla ricorrente (è preclusa la possibilità …, n.d.r.) di verificare … la liquidità e esigibilità del Contr credito asseritamente vantato dall' avendo l'azienda ricorrente in passato impugnato diversi provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare innanzi all'autorità competente, ottenendo dei provvedimenti giudiziari con i quali è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamenti, o addirittura annullata, ma il mancato riferimento avversario alle annate interessate alla compensazione impedisce di comprendere se i presunti periodi di riferimento sono “coperti dalle sospensive o provvedimenti di annullamento In aggiunta, come si illustrerà di seguito, diverse imputazioni di prelievo supplementare in riferimento a specifiche campagne e annate lattiere sono state dichiarate nulle perché gli importi sono stati calcolati sulla base di una normativa interna non conforme alla normativa comunitaria, con diversi e importantissimi arresti giurisprudenziali pronunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, come si illustrerà nel proseguo, il che rende vieppiù inaccettabile e inammissibile che non indichi nemmeno l'annata cui inerisce il Parte_1 presunto credito, che potrebbe in tesi, essere stata annullato …”
-in realtà, le annate interessate alla compensazione risultano dal Registro dei debitori del Servizio Agricolo Nazionale (SIAN), dal quale si evincono tutti gli elementi identificativi del credito regionale per prelievo supplementare (data, ammontare, anno di riferimento, ecc.)
-in secondo luogo, l'opposta non ha in alcun modo specificatamente allegato e provato quali imputazioni di pagamento dei prelievi supplementari avrebbe asseritamente impugnato innanzi all'Autorità giudiziaria
-essa si è infatti limitata ad un generico riferimento ai “…provvedimenti giudiziari con i quali è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento, o addirittura annullata…”
-la genericità delle affermazioni difensive relative alla insussistenza dei requisiti della certezza ed esigibilità dei controcrediti regionali perché ancora sub iudice – non sostenuta dalla prova documentale degli atti processuali di contestazione degli stessi -- esonera pertanto il presente Tribunale dalla verifica in concreto dell'attualità e fondatezza delle contestazioni in sede giudiziaria di quei controcrediti
-analoghe considerazioni valgono riguardo al generico riferimento alle “…specifiche campagne e annate lattiere (che) sono state dichiarate nulle perché gli importi sono stati calcolati sulla base di una normativa interna non conforme alla normativa comunitaria…”
-il richiamo ai “…diversi e importantissimi arresti giurisprudenziali pronunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, come si illustrerà nel prosieguo…” non appare essere stato debitamente specificato in corso di causa con riferimento alla diretta incidenza di quelle pronunce sulla presente fattispecie
-infine, le eccezioni di prescrizione sollevate dall'opposta -- nei termini che di seguono si riportano -- non sono meritevoli di accoglimento
“…si eccepisce la prescrizione della pretesa di per intervenuta prescrizione Controparte_4 del credito.
Si allegano recenti provvedimenti pronunciati dal tribunale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia e dal Tribunale di Latina con la quale si è affermato che, non essendovi prova che in relazione a campagne lattiere anni in contesto fosse stato notificato a parte ricorrente o al primo acquirente alcuna intimazione di pagamento, idonea a interrompere il termine prescrizionale decennale, ampiamente spirato, ha annullato, previa sospensione, le cartella di pagamento intimata da (doc.23). CP_2
pagina4 di 6 Ebbene, l'eventuale mancato versamento da parte degli acquirenti comporta l'impossibilità per CP_2 di poter agire nei confronti del produttore, decorso il termine quadriennale previsto ai sensi dell' comma 1 del Reg. CE n. 2988/1995.
Per l'effetto, gli importi intimati risultano ampiamente prescritti, essendo ormai trascorso il termine quadriennale di prescrizione anche tra la data di comunicazione (sempre che vi sia) degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti, a titolo di prelievo supplementare ai produttori.
In subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile il termine quadriennale di prescrizione risulta ampiamente decorso anche il termine quinquennale di prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. essendo ormai trascorsi anche ben oltre cinque anni tra la data di comunicazione e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti, a titolo di prelievo supplementare ai produttori.
Indiscutibile è infatti la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le somme imputate a titolo di interessi ma anche per quelle imputate a titolo di prelievo di latte.
Ed infatti nel caso di specie, si tratta di debiti da pagarsi periodicamente di anno in anno e pertanto soggetti al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2984 n. 4 c.c.
Sul fatto che anche le imposte erariali sono soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2984 n. 4 c.c. vedasi sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria sentenza 16.04.2014.
In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto applicabile anche per gli importi capitale, il termine di prescrizione breve, si eccepisce infine anche l'intervenuta prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. fermo comunque la non debenza dei medesimi ai sensi dell'art. 10 comma 34, Legge n. 119/2003, essendo ormai trascorsi addirittura ben dieci anni tra la data di comunicazione agli acquirenti degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti a titolo di prelievo supplementare, al produttore …”
-l'eccezione di prescrizione sopra riportata non appare fondata
-dalla documentazione prodotta dalla si evince, a titolo esemplificativo, che le Pt_1 Parte_1 comunicazioni dell'OPR relative ai prelievi supplementari per l'anno 2007 risalgono al 23 marzo e al 29 agosto 2007 (doc.2)
-ad esse hanno fatto seguito gli ordini di incasso del 5 maggio 2010, del 21 novembre 2011 e del 7 ottobre 2011 (doc.3 opp.nte) che sono stati debitamente comunicati alla società agricola prima della maturazione del termine decennale di prescrizione
-è invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento al Parte_1 credito per contributi PAC relativi agli anni 2007-2011
-infatti, gli ordini di incasso relativi a queste annualità erano stati debitamente comunicati alla società, come risulta dalla documentazione prodotta dalla sub doc. 2 Pt_1
-l'opposta non ha invece dimostrato l'esistenza di atti interruttivi del periodo decennale di prescrizione decorrente da ciascun ordine di incasso emesso dal 23 marzo 2007 al 26 giugno 2011 – debitamente comunicati alla società agricola – e la notifica del provvedimento monitorio avvenuta il 13 settembre 2021
-in definitiva, il D.I. oggetto del presente giudizio di opposizione deve essere revocato
-le superiori argomentazioni attinenti alla completezza della documentazione prodotta dalla
[...] con l'atto di citazione rendono ininfluente la produzione del provvedimento di rica Parte_1
20 febbraio 2025 la quale, pertanto, non viene autorizzata pagina5 di 6 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione al D.I. n.16973, emesso dal Tribunale di Milano l'otto agosto 2021, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il D.I. indicato in Parte_1 epigrafe
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.559,00, di cui € 379,80 per spese ed € 4.180,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43770/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
NN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore avv. SANTAGOSTINO NN
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. TAPPARO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA MERCATOVECCHIO,
28 33100 UDINE presso il difensore avv. TAPPARO CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 luglio 2025
pagina1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso il D.I. n.16973, emesso dal Tribunale di Parte_1 Mil 2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 223.970,44 in favore della società agricola Controparte_1
-la somma oggetto del D.I. riguarda i contributi PAC previsti dal Regolamento CE n.1782/2023 per gli anni dal 2007 al 2016
-in via preliminare, la ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio per Parte_1 estinzione del credito dell'opposta a seguito di compensazione
-in subordine, ha eccepito la prescrizione del diritto al pagamento dei contributi PAC per gli anni dal 2007 al 2011 e la non debenza della somma di 1.025,13
-l'opposta, costituendosi, ha chiesto la conferma del D.I. limitatamente alla minor somma di € 222.945,31, oltre accessori
-ha poi eccepito la prescrizione del diritto ai crediti vantati dalla a titolo di prelievo Pt_1 supplementare relativo alle quote latte
°°°
-la presente fattispecie va decisa seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale elaborato a partire dalla sentenza n.3851 del 2021
-vanno inoltre richiamati i seguenti passaggi argomentativi dell'ordinanza della Cassazione n.16530 del 8 aprile 2022, pubblicata il 23 maggio 2022:
“…ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n.41593/2021.
Occorre previamente ribadire il principio, già affermato da questa Corte (Cass.n. 24325/2020) secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.
Con la citata sentenza n.41593/2021 è stato, altresì, puntualizzato che “L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo:
a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. c.c., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è Par strutturata ed opera la implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e isfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi pagina2 di 6 supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art.
5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art.
8-ter, comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, dispone che «in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito»);
b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.;
c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di CP_2 dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità;
e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020);
f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare “tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara” …”
-ciò premesso, le eccezioni sollevate dalla società agricola rispetto al Controparte_1 controcredito vantato dalla appaiono infondate Parte_1
-in primo luogo, i controcrediti eccepiti in compensazione dall'Ente territoriale trovano il loro fondamento nell'iscrizione nel menzionato Registro nazionale e la compensazione cd. atecnica è ammissibile alla luce delle argomentazioni della Cassazione sopra riportate
-l'iscrizione nel Registro (doc.1 opp.te) consente di verificare gli importi e le annualità di riferimento dei prelievi supplementari vantati dalla Regione, con la conseguenza che le compensazioni operate pagina3 di 6 dall'OPG regionale – specificatamente indicate alle pagg.
2-5 dell'atto di citazione in opposizione – sono prive dell'indeterminatezza eccepita dalla società opposta
-in secondo luogo, l'opposta ha contestato i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei controcrediti relativi ai prelievi supplementari con le seguenti argomentazioni:
“… alla ricorrente (è preclusa la possibilità …, n.d.r.) di verificare … la liquidità e esigibilità del Contr credito asseritamente vantato dall' avendo l'azienda ricorrente in passato impugnato diversi provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare innanzi all'autorità competente, ottenendo dei provvedimenti giudiziari con i quali è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamenti, o addirittura annullata, ma il mancato riferimento avversario alle annate interessate alla compensazione impedisce di comprendere se i presunti periodi di riferimento sono “coperti dalle sospensive o provvedimenti di annullamento In aggiunta, come si illustrerà di seguito, diverse imputazioni di prelievo supplementare in riferimento a specifiche campagne e annate lattiere sono state dichiarate nulle perché gli importi sono stati calcolati sulla base di una normativa interna non conforme alla normativa comunitaria, con diversi e importantissimi arresti giurisprudenziali pronunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, come si illustrerà nel proseguo, il che rende vieppiù inaccettabile e inammissibile che non indichi nemmeno l'annata cui inerisce il Parte_1 presunto credito, che potrebbe in tesi, essere stata annullato …”
-in realtà, le annate interessate alla compensazione risultano dal Registro dei debitori del Servizio Agricolo Nazionale (SIAN), dal quale si evincono tutti gli elementi identificativi del credito regionale per prelievo supplementare (data, ammontare, anno di riferimento, ecc.)
-in secondo luogo, l'opposta non ha in alcun modo specificatamente allegato e provato quali imputazioni di pagamento dei prelievi supplementari avrebbe asseritamente impugnato innanzi all'Autorità giudiziaria
-essa si è infatti limitata ad un generico riferimento ai “…provvedimenti giudiziari con i quali è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento, o addirittura annullata…”
-la genericità delle affermazioni difensive relative alla insussistenza dei requisiti della certezza ed esigibilità dei controcrediti regionali perché ancora sub iudice – non sostenuta dalla prova documentale degli atti processuali di contestazione degli stessi -- esonera pertanto il presente Tribunale dalla verifica in concreto dell'attualità e fondatezza delle contestazioni in sede giudiziaria di quei controcrediti
-analoghe considerazioni valgono riguardo al generico riferimento alle “…specifiche campagne e annate lattiere (che) sono state dichiarate nulle perché gli importi sono stati calcolati sulla base di una normativa interna non conforme alla normativa comunitaria…”
-il richiamo ai “…diversi e importantissimi arresti giurisprudenziali pronunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, come si illustrerà nel prosieguo…” non appare essere stato debitamente specificato in corso di causa con riferimento alla diretta incidenza di quelle pronunce sulla presente fattispecie
-infine, le eccezioni di prescrizione sollevate dall'opposta -- nei termini che di seguono si riportano -- non sono meritevoli di accoglimento
“…si eccepisce la prescrizione della pretesa di per intervenuta prescrizione Controparte_4 del credito.
Si allegano recenti provvedimenti pronunciati dal tribunale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia e dal Tribunale di Latina con la quale si è affermato che, non essendovi prova che in relazione a campagne lattiere anni in contesto fosse stato notificato a parte ricorrente o al primo acquirente alcuna intimazione di pagamento, idonea a interrompere il termine prescrizionale decennale, ampiamente spirato, ha annullato, previa sospensione, le cartella di pagamento intimata da (doc.23). CP_2
pagina4 di 6 Ebbene, l'eventuale mancato versamento da parte degli acquirenti comporta l'impossibilità per CP_2 di poter agire nei confronti del produttore, decorso il termine quadriennale previsto ai sensi dell' comma 1 del Reg. CE n. 2988/1995.
Per l'effetto, gli importi intimati risultano ampiamente prescritti, essendo ormai trascorso il termine quadriennale di prescrizione anche tra la data di comunicazione (sempre che vi sia) degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti, a titolo di prelievo supplementare ai produttori.
In subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile il termine quadriennale di prescrizione risulta ampiamente decorso anche il termine quinquennale di prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. essendo ormai trascorsi anche ben oltre cinque anni tra la data di comunicazione e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti, a titolo di prelievo supplementare ai produttori.
Indiscutibile è infatti la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le somme imputate a titolo di interessi ma anche per quelle imputate a titolo di prelievo di latte.
Ed infatti nel caso di specie, si tratta di debiti da pagarsi periodicamente di anno in anno e pertanto soggetti al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2984 n. 4 c.c.
Sul fatto che anche le imposte erariali sono soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2984 n. 4 c.c. vedasi sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria sentenza 16.04.2014.
In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto applicabile anche per gli importi capitale, il termine di prescrizione breve, si eccepisce infine anche l'intervenuta prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. fermo comunque la non debenza dei medesimi ai sensi dell'art. 10 comma 34, Legge n. 119/2003, essendo ormai trascorsi addirittura ben dieci anni tra la data di comunicazione agli acquirenti degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti a titolo di prelievo supplementare, al produttore …”
-l'eccezione di prescrizione sopra riportata non appare fondata
-dalla documentazione prodotta dalla si evince, a titolo esemplificativo, che le Pt_1 Parte_1 comunicazioni dell'OPR relative ai prelievi supplementari per l'anno 2007 risalgono al 23 marzo e al 29 agosto 2007 (doc.2)
-ad esse hanno fatto seguito gli ordini di incasso del 5 maggio 2010, del 21 novembre 2011 e del 7 ottobre 2011 (doc.3 opp.nte) che sono stati debitamente comunicati alla società agricola prima della maturazione del termine decennale di prescrizione
-è invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento al Parte_1 credito per contributi PAC relativi agli anni 2007-2011
-infatti, gli ordini di incasso relativi a queste annualità erano stati debitamente comunicati alla società, come risulta dalla documentazione prodotta dalla sub doc. 2 Pt_1
-l'opposta non ha invece dimostrato l'esistenza di atti interruttivi del periodo decennale di prescrizione decorrente da ciascun ordine di incasso emesso dal 23 marzo 2007 al 26 giugno 2011 – debitamente comunicati alla società agricola – e la notifica del provvedimento monitorio avvenuta il 13 settembre 2021
-in definitiva, il D.I. oggetto del presente giudizio di opposizione deve essere revocato
-le superiori argomentazioni attinenti alla completezza della documentazione prodotta dalla
[...] con l'atto di citazione rendono ininfluente la produzione del provvedimento di rica Parte_1
20 febbraio 2025 la quale, pertanto, non viene autorizzata pagina5 di 6 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione al D.I. n.16973, emesso dal Tribunale di Milano l'otto agosto 2021, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il D.I. indicato in Parte_1 epigrafe
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.559,00, di cui € 379,80 per spese ed € 4.180,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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