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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3097/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Cura n. 87, con il patrocinio dell'avv. DINA COSTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
e
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. DINA COSTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 10.12.2024. In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.07.2024, e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Parte_1 Parte_2
Ravenna in data 09.06.1990 matrimonio con rito concordatario, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, all'atto n.111, parte 2, serie A, dell'anno 1990, che dall'unione era nato in data [...] il figlio non Persona_1 economicamente autosufficiente, che successivamente, dopo un periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione era andata deteriorandosi e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, avevano deciso di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sostituzione della medesima con il deposito di note scritte, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La sig.ra continuerà ad abitare nell'unità immobiliare sita in Ravenna, via Cura n. 87, piano terra, di Parte_2 proprietà del sig. unitamente al figlio, Parte_1 Persona_1
Il sig. si trasferirà nella distinta porzione di edificio, piano primo, sita in Ravenna, via Cura n. 87 e manterrà Parte_1
l'utilizzo dei locali accessori (garage e ripostiglio) posti al servizio delle unità immobiliari sita in Ravenna, via Cura n. 87.
3. Il sig. si impegna a provvedere al pagamento di tutte le utenze e manutenzioni, anche ordinarie, relative ad Parte_1 entrambe le unità immobiliari site in Ravenna, via Cura n. 87.
4. Il sig. si impegna a provvedere al mantenimento del figlio corrispondendo un importo mensile pari Parte_1 Per_1 ad euro 1.000,00=, rivalutabile ex indici Istat come per legge da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
ed acceso presso Bancoposta alle coordinate IBAN: [...] oltre a sostenere tutte le
[...] spese necessarie per il figlio, Per_1
5. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della moglie, sig.ra , corrispondendo un Parte_1 Parte_2 importo mensile di euro 1.000,00=, rivalutabile ex indici Istat come per legge da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima ed accesso presso Bancoposta alle coordinate IBAN indicate al punto 4).
6. Il sig. nel momento in cui il figlio, diverrà economicamente autosufficiente, provvederà al Parte_1 Persona_1 contributo al mantenimento della moglie, sig.ra , corrispondendo un importo mensile di euro 2.000,00=, Parte_2 rivalutabile ex indici Istat come per legge da versarsi sempre mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima ed accesso presso Bancoposta alle coordinate IBAN indicate al punto 4).
7. La sig.ra manterrà la cointestazione unitamente al sig. di n. 2 conti titoli e fondi accesi Parte_2 Parte_1 rispettivamente presso Fineco e Fundstore, entrambi alimentati con provviste del sig. con possibilità di disporre Parte_1 liberamente del 50% sia come liquidità che intestazione.
8. Il conto corrente accesso presso Unicredit e cointestato fra i coniugi, sig.ri e , verrà estinto e Parte_1 Parte_2 le liquidità presenti saranno utilizzate per sostenere le ultime spese relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in Ravenna, via Cura n. 87 così come il sig. continuerà a sostenere i costi di una polizza sanitaria a favore della sig.ra Parte_1
e del figlio, Parte_2 Persona_1
9. La sig.ra continuerà ad utilizzare la carta bancomat relativa al conto corrente intestato al sig. Parte_2 Pt_1 ed acceso presso Fineco per qualsiasi spesa quotidiana, per necessità di spese relative all'abitazione e per spese necessarie
[...] per il figlio, senza alcun limite di spesa e di rendicontazione. Persona_1
pagina 2 di 4 10. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11. Le spese legali del presente procedimento sono a carico del sig. .”. Parte_1
Con decreto emesso in data 22.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 19.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 10.12.2024 e sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano di non volersi riconciliare e la volontà di Pt_1 Parte_2 separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e, per quanto concerne i profili afferenti al mantenimento, appaiono conformi agli interessi del figlio , come disciplinato dalle norme positive. Per_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite, in base al quale le stesse verranno poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data Parte_2
09.06.1990, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 111, p. 2, serie A, anno 1990;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
pagina 3 di 4 Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.01.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3097/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Cura n. 87, con il patrocinio dell'avv. DINA COSTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
e
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. DINA COSTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 10.12.2024. In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.07.2024, e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Parte_1 Parte_2
Ravenna in data 09.06.1990 matrimonio con rito concordatario, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, all'atto n.111, parte 2, serie A, dell'anno 1990, che dall'unione era nato in data [...] il figlio non Persona_1 economicamente autosufficiente, che successivamente, dopo un periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione era andata deteriorandosi e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, avevano deciso di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sostituzione della medesima con il deposito di note scritte, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La sig.ra continuerà ad abitare nell'unità immobiliare sita in Ravenna, via Cura n. 87, piano terra, di Parte_2 proprietà del sig. unitamente al figlio, Parte_1 Persona_1
Il sig. si trasferirà nella distinta porzione di edificio, piano primo, sita in Ravenna, via Cura n. 87 e manterrà Parte_1
l'utilizzo dei locali accessori (garage e ripostiglio) posti al servizio delle unità immobiliari sita in Ravenna, via Cura n. 87.
3. Il sig. si impegna a provvedere al pagamento di tutte le utenze e manutenzioni, anche ordinarie, relative ad Parte_1 entrambe le unità immobiliari site in Ravenna, via Cura n. 87.
4. Il sig. si impegna a provvedere al mantenimento del figlio corrispondendo un importo mensile pari Parte_1 Per_1 ad euro 1.000,00=, rivalutabile ex indici Istat come per legge da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
ed acceso presso Bancoposta alle coordinate IBAN: [...] oltre a sostenere tutte le
[...] spese necessarie per il figlio, Per_1
5. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della moglie, sig.ra , corrispondendo un Parte_1 Parte_2 importo mensile di euro 1.000,00=, rivalutabile ex indici Istat come per legge da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima ed accesso presso Bancoposta alle coordinate IBAN indicate al punto 4).
6. Il sig. nel momento in cui il figlio, diverrà economicamente autosufficiente, provvederà al Parte_1 Persona_1 contributo al mantenimento della moglie, sig.ra , corrispondendo un importo mensile di euro 2.000,00=, Parte_2 rivalutabile ex indici Istat come per legge da versarsi sempre mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima ed accesso presso Bancoposta alle coordinate IBAN indicate al punto 4).
7. La sig.ra manterrà la cointestazione unitamente al sig. di n. 2 conti titoli e fondi accesi Parte_2 Parte_1 rispettivamente presso Fineco e Fundstore, entrambi alimentati con provviste del sig. con possibilità di disporre Parte_1 liberamente del 50% sia come liquidità che intestazione.
8. Il conto corrente accesso presso Unicredit e cointestato fra i coniugi, sig.ri e , verrà estinto e Parte_1 Parte_2 le liquidità presenti saranno utilizzate per sostenere le ultime spese relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in Ravenna, via Cura n. 87 così come il sig. continuerà a sostenere i costi di una polizza sanitaria a favore della sig.ra Parte_1
e del figlio, Parte_2 Persona_1
9. La sig.ra continuerà ad utilizzare la carta bancomat relativa al conto corrente intestato al sig. Parte_2 Pt_1 ed acceso presso Fineco per qualsiasi spesa quotidiana, per necessità di spese relative all'abitazione e per spese necessarie
[...] per il figlio, senza alcun limite di spesa e di rendicontazione. Persona_1
pagina 2 di 4 10. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11. Le spese legali del presente procedimento sono a carico del sig. .”. Parte_1
Con decreto emesso in data 22.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 19.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 10.12.2024 e sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano di non volersi riconciliare e la volontà di Pt_1 Parte_2 separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e, per quanto concerne i profili afferenti al mantenimento, appaiono conformi agli interessi del figlio , come disciplinato dalle norme positive. Per_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite, in base al quale le stesse verranno poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data Parte_2
09.06.1990, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 111, p. 2, serie A, anno 1990;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
pagina 3 di 4 Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.01.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Parisi
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