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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3202/2024 R.G.
TRA
con Avv. Pierluigi Miceli Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Manuela CP_1
Varani, Marcello Carnovale e Carmela Filice resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.8.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione alla ordinanza ingiunzione OI-001967695, notificata il CP_1
18.7.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, chiedendone la declaratoria di annullamento/revoca.
Depo aver dedotto di non aver ricevuto l'atto di accertamento
.2500.11/11/2019.0372271 del 11/11/2019 richiamato nell'ordinanza CP_1 opposta ne lamentava la illegittimità per violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di provvedere all'eventuale pagamento della sanzione in misura
1 ridotta e alla presentazione di scritti difensivi, nonché per l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardività e nel merito chiedendone il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il
6.8.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 18.7.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito esposto.
L' , come peraltro eccepito dall'opponente con le note scritte ex art. 127 CP_1 ter c.p.c., si è tardivamente costituita in giudizio in data 21.1.2025 e ciò comporta la inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte opposta in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' (ivi compreso l'avviso di accertamento CP_1
.2500.11/11/2019.0372271 menzionato nella ordinanza ingiunzione CP_1 opposta) non sono dunque valorizzabili in questa sede siccome inammissibili.
Non essendo provata, per quanto appena detto, la notifica all'opponente dell'avviso di accertamento presupposto ne discende, ex art. 14 L. n.
689/1981, la invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta e la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L. n. 689/1981 a riscuotere le somme a titolo di sanzione amministrativa posto che - trattandosi qui di illecito amministrativo relativo all'anno 2018 - alla data di notifica della ordinanza
(18.7.2024) il termine quinquennale era ormai spirato, e ciò anche a tenere conto della sospensione del termine (nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio
2020, per complessivi 98 giorni) disposta dall'art. 103, comma 6-bis, della L.
24 aprile 2020 (non potendo invece tenersi conto, stante l'omessa notifica dell'atto di accertamento, dell'ulteriore sospensione del termine per il periodo
2 di tre mesi per il versamento delle quote omesse ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 siccome decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione).
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta e la prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme CP_1 pretese;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.278,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3202/2024 R.G.
TRA
con Avv. Pierluigi Miceli Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Manuela CP_1
Varani, Marcello Carnovale e Carmela Filice resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.8.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione alla ordinanza ingiunzione OI-001967695, notificata il CP_1
18.7.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, chiedendone la declaratoria di annullamento/revoca.
Depo aver dedotto di non aver ricevuto l'atto di accertamento
.2500.11/11/2019.0372271 del 11/11/2019 richiamato nell'ordinanza CP_1 opposta ne lamentava la illegittimità per violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di provvedere all'eventuale pagamento della sanzione in misura
1 ridotta e alla presentazione di scritti difensivi, nonché per l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardività e nel merito chiedendone il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il
6.8.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 18.7.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito esposto.
L' , come peraltro eccepito dall'opponente con le note scritte ex art. 127 CP_1 ter c.p.c., si è tardivamente costituita in giudizio in data 21.1.2025 e ciò comporta la inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte opposta in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' (ivi compreso l'avviso di accertamento CP_1
.2500.11/11/2019.0372271 menzionato nella ordinanza ingiunzione CP_1 opposta) non sono dunque valorizzabili in questa sede siccome inammissibili.
Non essendo provata, per quanto appena detto, la notifica all'opponente dell'avviso di accertamento presupposto ne discende, ex art. 14 L. n.
689/1981, la invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta e la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L. n. 689/1981 a riscuotere le somme a titolo di sanzione amministrativa posto che - trattandosi qui di illecito amministrativo relativo all'anno 2018 - alla data di notifica della ordinanza
(18.7.2024) il termine quinquennale era ormai spirato, e ciò anche a tenere conto della sospensione del termine (nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio
2020, per complessivi 98 giorni) disposta dall'art. 103, comma 6-bis, della L.
24 aprile 2020 (non potendo invece tenersi conto, stante l'omessa notifica dell'atto di accertamento, dell'ulteriore sospensione del termine per il periodo
2 di tre mesi per il versamento delle quote omesse ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 siccome decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione).
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta e la prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme CP_1 pretese;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.278,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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