Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/03/2026, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01777/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2024, proposto da
Laboratorio di Analisi Cliniche Argenziano Fucito Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 101 - Avellino 1, non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Polispecialistico Futura Diagnostica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024, i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati;
b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n. 800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati;
c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino–ASL AV–, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto della società ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. GU LL Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1500 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La Regione Campania si costituiva in giudizio; la ASL di Avellino non si costituiva in giudizio.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, all’odierna udienza, la parte ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Amministrazione regionale, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1500 dell’anno 2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU LL Di PO, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GU LL Di PO |
IL SEGRETARIO