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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 25939/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 25939/2019, emessa tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. q. di eredi di , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 Persona_1 dall'Avv. Mariarosaria Cicatiello, presso il cui studio in Napoli, al Viale Gramsci, n.11, elettivamente domiciliano;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Morano, presso CP C.F._3 il cui studio in in San GI a Cremano (Na) alla Via Manzoni n.189, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
e
(C.F.), rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F.) rappresentati e difesi come in atti;
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Persona_1 CP [...]
ed esponendo quanto segue: CP_3 Controparte_2
a) di essere figlia di – già vedova di - nata a [...] il Persona_2 Persona_3
21/11/1936 e deceduta, ab intestato, a San GI a Cremano il 19/04/2013;
pagina 1 di 11 b) che l'attrice ed i germani , ed erano gli unici eredi della CP Controparte_2 Controparte_3 de cuius per successione legittima, nonché titolari di identica quota ereditaria come Persona_2 per legge;
c) che tra i beni caduti in successione vi è un libretto postale nominativo ordinario nr. 000023694475 dell'Ufficio Postale di San GI a Cremano n. 40419 con saldo – al 04/03/2014 - di € 23.724,74;
d) che l'attrice vantava un credito verso l'eredità materna per € 2.600,00 relativi alle spese funebri della de cuius;
nonché un credito di € 23.000,00 in ragione di somme prestate dall'attrice alla propria madre, come da ricognizione di debito, sottoscritta di proprio pugno dalla de cuius;
e) che in data 27/06/2013 era esperito procedimento di mediazione innanzi all'Organismo InMedialex srl, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della parte e per la mancata Parte_3 adesione delle altre parti chiamate in mediazione, ed , presenti e non CP Controparte_3 aderenti.
Tutto ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
- Dichiarare aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in San Persona_2
GI a Cremano (Na) il 19.4.2013;
- accertare e dichiarare il debito a carico dell'eredità per € 25.600,00, in favore dell'attrice in Persona_1 ragione dei debiti della de cuius nei propri confronti, e delle spese anticipate dall'attrice debitamente documentate;
- previo accertamento del diritto delle parti alla divisione, dichiarare lo scioglimento della comunione del libretto postale nominativo ordinario nr. 000023694475 e procedere alla divisione giudiziale dell'asse ereditario in premessa descritto, imputando le passività alle quote dei coeredi, con conseguente attribuzione ad ognuno della residua quota ad essi spettante.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari e condanna per danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. qualora risulti che il convenuto abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con comparsa del 08/06/2020 si costituivano ed , i quali deducevano quanto CP Controparte_3 segue:
• che l'unico bene caduto in successione era il libretto postale nominativo intestato alla de cuis
[...] sul quale risultava sussistente alla data del decesso un saldo contabile a credito di € Persona_4
17.176,26;
• che le spese funerarie della de cuius erano pagate dal , titolare della ditta Parte_4
Meridionale Montaggi, il quale effettuava il pagamento in nome e per conto di , e che CP le relative fatture, emesse della e dalla Zeus s.a.s. per la tomba Controparte_4 marmorea, furono intestate alla società Meridionale Montaggi;
pagina 2 di 11 • che pertanto alcuna spesa funeraria era anticipata dall'attrice, ma bensì era a vantare il CP credito nei confronti dell'eredità per € 2.350,00;
• che inoltre era creditore verso l'eredità per l'ulteriore somma di € 213,55 relativa a CP spese di gestione cimiteriale;
• che parte convenuta disconosceva la scrittura depositata dall'attrice a fondamento dell'asserito credito di € 23.000,00 nei confronti della de cuius.
Tanto premesso, i convenuti formulavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. Dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra nata a [...] Persona_5 il 21.11.1936 e deceduta in San Gorgio a Cremano (Na) il 19.04.2013;
2. rigettare ogni avversa domanda di riconoscimento di debito dell'eredità per un importo complessivo di € 25.600,00 in favore della sig.ra per essere la domanda infondata in Persona_1 fatto ed in diritto nonché non provata;
3. accertare e dichiarare il debito a carico dell'eredità in favore del sig. di € 2.563,55 per CP spese funerarie e cimiteriali anticipate e sostenute;
4. accertare e dichiarare il diritto delle parti alla divisione e per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione e procedere alla divisone giudiziale delle somme depositate sul libretto postale nominativo n. 000023694475, attribuendo a ciascuno degli eredi le residue quote spettanti.
5. con vittoria di spese diritti, spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
All'udienza del 21/11/2019, rilevata la violazione dei termini minimi a comparire, il Giudice assegnava un termine per la rinotifica della citazione, rinviando all'udienza del 29/06/2020, successivamente rinviata per le misure di prevenzione legate all'emergenza epidemiologica Covid-19, al 10/12/2020.
All'udienza del 10/12/2020, rilevata la morte dell'attrice del 01/11/2020 (cfr. certificato di Persona_1 morte di cui alla nota di dep. attorea 3/12/2020), era dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il giudizio era successivamente riassunto con ricorso del 16/02/2021 di di e Pt_1 Parte_1
di , figli ed eredi dell'attrice (cfr. certificato di stato di famiglia di cui al deposito Pt_1 Parte_2 attoreo del 15/06/2021).
A fronte di rituale notificazione del ricorso in riassunzione, rimaneva contumace (cfr. Controparte_2 avviso di ricevimento di cui al dep. attoreo del 08/11/2021.
La causa era istruita mediante il deposito di documenti, inoltre, all'udienza del 13/01/2022 era disposto l'espletamento di CTU grafologica, depositata in data 1/12/2022.
All'udienza del 13/03/2023, rilevato il decesso del convenuto , avvenuto il 18/12/2021 Controparte_3
(cfr. certificato di morte di cui al dep. di parte convenuta 8/2/23), era dichiarata l'interruzione del giudizio. pagina 3 di 11 Seguiva riassunzione su ricorso del 16/02/2023 degli attori e Parte_1 Parte_2
; nonostante regolare notificazione agli eredi del defunto (cfr. all. dep. attoreo del
[...] Controparte_3
27/06/2023) questi rimanevano contumaci.
All'udienza del 7/11/2024 il Giudice introitava la causa a sentenza con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio concerne l'apertura della successione di nata a [...] il Persona_2
21/11/1936 e deceduta in San GI a Cremano il 19/04/2013, nonché lo scioglimento della relativa comunione ereditaria.
Atteso l'oggetto del giudizio, occorre premettere che il procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria è disciplinato dagli artt. 784 e segg. c.p.c. e dagli artt., 194 e 195 disp. att. c.p.c.: trattasi di processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune (Cass, 08.09.1986 n. 5462; Cass. civ. 27.01.1986
n. 543).
Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (cfr. Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266). Esso, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Posto quanto precede, tra le parti costituite è incontestato il rapporto di filiazione tra l'originaria attrice ed i convenuti , ed inoltre, rilevato il Persona_1 CP Controparte_3 Controparte_2
Per_ decesso della (cfr. certificato di morte all. citazione) la proposizione in giudizio della domanda di scioglimento della comunione ereditaria in via, rispettivamente, principale e riconvenzionale, rientra tra gli atti di disposizione di diritti ereditari espressivi di accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 476, c.c.. Ed infatti, va richiamato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia pagina 4 di 11 stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223).
Ulteriormente, è incontestato che la successione sia intervenuta ab intestato;
sicché, verificato che al momento della relativa apertura la de cuius risultava vedova (cfr. certificato di morte), ai fini della determinazione delle quote ereditarie deve farsi applicazione dell'art. 566, c.c., in base al quale ciascuno dei figli succede alla madre in parti uguali. Nel caso concreto, dunque, ciascuno dei germani ha diritto CP ad una quota pari ad ¼ del patrimonio ereditario.
In ordine alla ricostruzione dell'asse relitto, questo, per concorde indicazione delle parti costituite, si Per_ esaurisce nelle somme depositate sul libretto postale di risparmio n. 000023694475 intestato alla presso l'ufficio postale di San GI a Cremano n. 40419, il cui saldo al 18/01/2014 ammontava ad €
23.724,74 (cfr. elenco movimentazioni all. citazione). In proposito, ai fini della divisione occorre fare riferimento all'ultimo importo noto delle somme depositate sul libretto, in quanto gli importi ivi accreditati a seguito dell'apertura della successione devono ritenersi, in base ad un criterio di normalità ed in assenza di indicazioni contrarie, espressivi di crediti o interessi spettanti alla de cuius;
pertanto, non rileva il saldo al momento dell'apertura della successione, pur risultante in atti (cfr. comunicazione di all. CP_5 comparsa).
Esaurita la ricognizione dell'attivo ereditario, occorre procedere all'accertamento dei debiti e pesi gravanti sulla massa, da imputare proporzionalmente alle quote dei singoli coeredi ai sensi dell'art. 752, c.c..
Ebbene, tanto l'attrice che il convenuto deducevano, in un primo momento, di Persona_1 CP essersi fatti esclusivamente carico delle spese funerarie della de cuius (cfr. atto di citazione, comparsa di risposta). Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, parte attrice ha confermato quanto dedotto da , CP secondo cui sarebbe stato quest'ultimo a sostenere in via esclusiva le stesse, tramite l'adempimento eseguito per suo conto dalla “Meridionale montaggi” (cfr. I memoria istruttoria di parte attrice). Altresì, si ha riscontro in atti delle fatture emesse a carico della suddetta ditta, per le spese del servizio funebre e per la fornitura ed il montaggio di una tomba marmorea (cfr. all. comparsa di risposta), per complessivi €
2.350,00. Dunque, rilevato che l'adempimento delle spese funerarie è pacificamente attribuito ad CP
, l'importo corrispondente, detratta la quota riferibile allo stesso, deve porsi a carico dei coeredi in
[...] proporzione alle rispettive quote.
Inoltre, deduceva di essersi fatto personalmente carico di spese di gestione cimiteriale per € CP
213,55. In proposito, tuttavia, le fatture in atti (cfr. all. comparsa) comprovano un esborso per la minor somma di € 143,00. Attesa l'assenza di contestazione al riguardo e che le prestazioni indicate nelle fatture pagina 5 di 11 risultano riferibili alla conservazione della salma della de cuius, anche tale importo dovrà suddividersi tra i coeredi proporzionalmente alle rispettive quote. CP
In esito a quanto accertato, il complessivo importo di € 2.493,00 deve porsi a carico dei coeredi nella misura di ¼ cadauno, per € 623,25.
Parte attrice, inoltre, deduceva un credito nei confronti della defunta per € 23.000,00, risultante da prestiti di denaro ad essa accordati, e produceva a sostegno di tale pretesa una scrittura privata di ricognizione del Per_ debito apparentemente sottoscritta dalla (cfr. all. alla citazione). La scrittura de qua formava oggetto di rituale disconoscimento da parte dei convenuti costituiti (cfr. comparsa del 08/06/2019), a fronte di cui, tuttavia, parte istante insisteva per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento, con ciò venendo a configurarsi i presupposti di una istanza di verificazione ex art. 216, c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012); istanza, poi, formalizzata dichiarando l'intento di valersi della scrittura ed indicando quali scritture comparative i documenti di causa, nonché le firme apposte alle notifiche di atti giudiziari ricevute a mani dalla de cuius in data 23.06.04 e 05.10.2004 (cfr. II memoria 183 di parte attrice).
Attesa la necessità di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'atto di ricognizione del debito al fine di valutarne il valore probatorio, questo Giudice fa proprie le risultanze dell'indagine demandata al
CTU, le quali rispondono a canoni di completezza, chiarezza espositiva e rigore metodologico.
Ebbene, secondo quanto stabilito dal perito (cfr. CTU, p.p. 45 e s.s.) le tre sottoscrizioni apposte al documento oggetto di indagine risultano esenti da indici di alterazione documentale, inoltre, dal punto di vista grafico, sono accomunate dalla scarsa immediatezza esecutiva, riconducibile alle scarse abilità grafiche dell'autore, ed a fenomeni di senescenza. In proposito, sono emersi dati grafici intrinsecamente compatibili tra loro tali da permettere all'esperto di ritenere che i tre reperti sono il frutto di una medesima gestualità; gestualità non evoluta e priva di complessità esecutive.
In ordine ai reperti di confronto (reperto sottoscrittivo apposto in calce alla notifica del 23.6.2004; reperto sottoscrittivo apposto in calce alla notifica del 5.10.2004; copia del reperto sottoscrittivo apposto in calce Nu alla carta di identità datata 19.6.2006 N. ), secondo quanto verificato dal CTU, questi Nume_2 presentano anch'essi scarso indice di immediatezza esecutiva, dovuto a fenomeni di controllo esecutivo, scarse abilità grafiche ed assenza di complessità gestuale, oltre che alla senescenza dell'autore.
All'esito delle fasi di analisi e comparazione dei tre reperti in indagine e dei tre reperti conosciuti le osservazioni hanno restituito un quadro caratterizzato dalla compatibilità delle espressioni morfodinamografiche e da presenza di “identità” estetiche relative alle modalità di espressione grafica.
Sebbene tutti i reperti presi in considerazione non presentino complessità grafiche né un soddisfacente grado di personalizzazione dei profili allografici, emergono caratteristiche identificative impercettibili quali, ad esempio, le proporzioni dei calibri delle lettere, i disallineamenti rispetto alla orizzontalità di scrittura, i pagina 6 di 11 fenomeni di instabilità grafica propri dei soggetti senescenti. Valutata la piena compatibilità delle suddette peculiarità esecutive tra le sottoscrizioni in indagine ed i reperti comparativi, il CTU concludeva nel senso dell'appartenenza delle tre sottoscrizioni di cui alla scrittura privata di ricognizione del debito prodotta dall'attrice alla grafia di mano della de cuius Ed infatti le risultanze supportano in modo Persona_2 estremamente forte l'ipotesi che le tre sottoscrizioni ad apparente nome “ ” apposte all'intero del Persona_2 documento denominato riconoscimento di debito sono riconducibili alla grafia del soggetto conosciuto Persona_2
(cfr. CTU, p. 48).
Verificata la provenienza delle sottoscrizioni dalla de cuius, deve osservarsi che, secondo le allegazioni di parte convenuta ella “era una persona analfabeta, non sapeva leggere e scrivere, era unicamente in grado di apporre la propria firma, il che fa chiaramente intendere che, anche qualora volessimo ritenere che avesse sottoscritto il documento prodotto da parte attrice, era sicuramente inconsapevole del contenuto della dichiarazione” (cfr. comparsa di risposta). Sul punto, tuttavia, sebbene la circostanza dell'analfabetismo della dichiarante sia rimasta incontestata, non può rilevare ex se quale causa di invalidità del negozio, in Per_ quanto non è posta in discussione la capacità di intendere e di volere della , né risulta articolata l'ipotesi di vizi incidenti sulla relativa volontà. Pertanto, l'atto di ricognizione del debito deve considerarsi, oltre che proveniente dalla de cuius, pienamente valido.
Fermo quanto precede, è utile ripercorrere il regime processuale della ricognizione di debito, come illustrato dalla giurisprudenza di legittimità. La ricognizione del debito rappresenta un atto unilaterale che non integra autonoma fonte di obbligazione, bensì ha effetto soltanto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr.
Cass. civ. n. 2091/2022).
Ciò posto, l'atto prodotto dall'attrice – limitatamente a quanto di interesse in relazione al credito vantato da
– consta di tre dichiarazioni, tracciate a mano con calligrafia visibilmente diversa da quella Persona_1
Per_ della , in calce a ciascuna delle quali la de cuius apponeva la propria sottoscrizione. Le dichiarazioni ricognitive, rispettivamente, prevedono:
1. Devo a mia figlia euro 5.000,00 6 luglio 2009; Persona_1
pagina 7 di 11 2. Devo altri 2.000,00 euro ad 15/10/2009; Per_1
3. Devo a mia figlia euro 16.000,00 che mi ha prestato dal 2005 per aiutare i miei figli Persona_1
e per pagare gli avvocati […] 20 marzo 2010. CP CP_3
In primo luogo, occorre procedere all'interpretazione dell'atto avendo riguardo alla formulazione complessiva dello stesso secondo il canone di cui all'art. 1363, c.c., tenuto conto che il giudice non può, nella interpretazione dei contratti - e, dunque, anche degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.) - arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 14/04/2006; Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 2267 del
30/01/2018).
Alla luce dei canoni interpretativi di riferimento, deve osservarsi che la dichiarazione sub 2 utilizzando l'espressione “devo ad altri 2.000,00 euro”, evidenzia che tale somma andava ad aggiungersi al Per_1 debito di € 5.000,00 già contemplato;
diversamente, la dichiarazione sub 3 riferisce di un debito di €
16.000,00 senza specificare l'autonomia di esso dalle somme già dovute. Al contrario, risulta specificato che il debito di € 16.000,00 origina da prestiti ricevuti negli anni dal 2005 al 2010, e dunque, in un'epoca che ricomprende quella delle dichiarazioni ricognitive precedenti (6/7 e 15/10 2009): tale debito, preesistente almeno in parte ad esse, è verosimilmente inclusivo delle somme (€ 5.000,00 e € 2.000,00) già indicate, come desumibile anche dal fatto che esse rientrano, senza esaurirla, nella maggior somma oggetto della dichiarazione sub 3. Diversamente opinando, il debito di origine più risalente risulterebbe inspiegabilmente posposto, nonostante, al momento in cui la de cuius iniziava a documentare la propria esposizione debitoria, fosse già in essere.
In conclusione, alla luce di quanto ricavabile sulla base del dato letterale e della lettura sistematica delle dichiarazioni contenute nell'atto, il riconoscimento del debito di cui al 20 marzo 2010 va ritenuto rappresentativo della complessiva situazione debitoria della de cuius a tale data, con inclusione dei debiti riconosciuti in data anteriore.
Chiarita, secondo quanto innanzi, la portata del riconoscimento del debito operato dalla de cuius, deve osservarsi che, in base all'effetto di relevatio ad onere probandi di cui all'art. 1988, c.c., spetta alla parte convenuta di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto sostanziale sotteso.
A fronte di tanto, i convenuti avversavano la pretesa creditoria dell'attrice deducendo che la de cuius
[...] fosse autosufficiente dal punto di vista economico, e che, pertanto, non necessitava di Persona_2
Per_ prestiti;
a sostegno di ciò, essi evidenziavano che la al momento della morte era titolare di un libretto Per_ postale sul quale aveva depositato i propri risparmi. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che la pagina 8 di 11 assumeva le obbligazioni nei confronti della figlia dal 2005 al 2010, mentre non si ha Persona_1 risultanza in atti dell'esistenza del saldo attivo del nominato libretto postale prima della data di apertura della successione, avvenuta il 19/04/2013 (cfr. comunicazione di all. alla Comparsa e CP_5 prospetto movimentazioni all. alla citazione). In ragione di tanto, atteso che non risultano articolate ulteriori allegazioni e prove al riguardo, non può ritenersi raggiunta la prova contraria incombente sui convenuti. Atteso quanto sinora verificato, è positivamente accertata la sussistenza di un credito ereditario dell'originaria attrice per € 16.000,00, il quale andrà posto a carico dei coeredi secondo la misura delle rispettive quote.
Procedendosi al richiesto scioglimento della comunione ereditaria sull'unico bene relitto da Persona_2
consistente nel libretto postale di risparmio n. 000023694475 ad essa intestato presso l'Ufficio
[...]
Postale di San GI a Cremano n. 40419, deve essere preso in considerazione l'ultimo saldo noto, il quale ammontava, al 18/01/2014, ad € 23.724,74 (cfr. elenco movimentazioni all. citazione). Prima della formazione delle quote, occorre assumere le disposizioni relative al pagamento dei debiti e pesi ereditari accertati in giudizio: in primo luogo, dall'attivo ereditario deve detrarsi l'importo di € 1.869,75, da attribuirsi in favore di per le spese funerarie e cimiteriali documentate;
detta somma equivale ai 2/3 CP delle stesse, ossia alla parte di competenza dei coeredi per cui sussiste il diritto al rimborso.
Ulteriormente, dall'attivo ereditario deve detrarsi la somma di € 12.000,00, spettante agli eredi di Per_1 in adempimento del credito da essa vantato verso la de cuius, nei limiti dei 2/3 del totale di cui
[...] sono tenuti a rispondere i coeredi.
Detratte le somme di cui innanzi, residua un attivo ereditario pari ad € 9.854,99, che va suddiviso in quattro quote di uguale entità, dell'ammontare di € 2.463,74 ciascuna.
Le predette quote vanno attribuite, rispettivamente:
1. in favore di di e di , in qualità di eredi di Pt_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2 Per_1
[...]
2. in favore di;
CP
3. in favore degli eredi di , rimasti contumaci;
Controparte_3
4. in favore di rimasta contumace. Controparte_2
Esaurita la disamina del merito della controversia, ai fini del governo delle spese si osserva quanto segue:
• il rapporto di stretta parentela tra le parti;
• l'assenza di controversia in ordine ai presupposti della divisione ed al perimetro dell'asse;
• la soddisfazione dei crediti accertati in giudizio tramite detrazione dell'attivo ereditario;
• l'entità modesta delle somme individualmente dovute dai coeredi;
integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, c.p.c..
pagina 9 di 11 In ordine alle spese per l'espletamento di CTU, rilevato che l'elaborato si rendeva necessario ai fini della verificazione della scrittura disconosciuta dai convenuti costituiti, queste sono poste a carico degli stessi o dei relativi eredi, in solido fra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia proposta come in narrativa, ogni diversa istanza o eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta in San GI a Cremano (Na) il 19/04/2013, per ¼ in favore di di Pt_1 [...]
e di , per ¼ in favore di , per ¼ in favore degli eredi Parte_1 Pt_1 Parte_2 CP di , per ¼ in favore di Controparte_3 Controparte_2
• Accoglie la domanda di rimborso delle spese sostenute da e, per l'effetto, dispone il CP pagamento in suo favore della somma di € 1.869,75, da detrarsi dal saldo del libretto postale di risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San Persona_2
GI a Cremano n. 40419;
• Accoglie la domanda di adempimento del credito di e, per l'effetto, dispone il Persona_1 pagamento in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
12.000,00, da detrarsi dal saldo del libretto postale di risparmio n. 000023694475 intestato a
[...] presso l'Ufficio Postale di San GI a Cremano n. 40419; Persona_2
• Accoglie la domanda di scioglimento della comunione sul bene caduto in successione e, per l'effetto:
1. attribuisce a e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del libretto di risparmio n.
[...]
000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San GI a Persona_2
Cremano n. 40419;
2. attribuisce ad la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del libretto di CP risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San Persona_2
GI a Cremano n. 40419;
3. attribuisce agli eredi di la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del Controparte_3 libretto di risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale Persona_2 di San GI a Cremano n. 40419;
4. attribuisce ad la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del libretto di Controparte_2 risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San Persona_2
GI a Cremano n. 40419; pagina 10 di 11 • Compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti;
• Pone le spese di CTU a carico di e degli eredi di in solido tra loro. CP Controparte_3
Napoli, 29/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 25939/2019, emessa tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. q. di eredi di , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 Persona_1 dall'Avv. Mariarosaria Cicatiello, presso il cui studio in Napoli, al Viale Gramsci, n.11, elettivamente domiciliano;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Morano, presso CP C.F._3 il cui studio in in San GI a Cremano (Na) alla Via Manzoni n.189, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
e
(C.F.), rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F.) rappresentati e difesi come in atti;
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Persona_1 CP [...]
ed esponendo quanto segue: CP_3 Controparte_2
a) di essere figlia di – già vedova di - nata a [...] il Persona_2 Persona_3
21/11/1936 e deceduta, ab intestato, a San GI a Cremano il 19/04/2013;
pagina 1 di 11 b) che l'attrice ed i germani , ed erano gli unici eredi della CP Controparte_2 Controparte_3 de cuius per successione legittima, nonché titolari di identica quota ereditaria come Persona_2 per legge;
c) che tra i beni caduti in successione vi è un libretto postale nominativo ordinario nr. 000023694475 dell'Ufficio Postale di San GI a Cremano n. 40419 con saldo – al 04/03/2014 - di € 23.724,74;
d) che l'attrice vantava un credito verso l'eredità materna per € 2.600,00 relativi alle spese funebri della de cuius;
nonché un credito di € 23.000,00 in ragione di somme prestate dall'attrice alla propria madre, come da ricognizione di debito, sottoscritta di proprio pugno dalla de cuius;
e) che in data 27/06/2013 era esperito procedimento di mediazione innanzi all'Organismo InMedialex srl, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della parte e per la mancata Parte_3 adesione delle altre parti chiamate in mediazione, ed , presenti e non CP Controparte_3 aderenti.
Tutto ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
- Dichiarare aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in San Persona_2
GI a Cremano (Na) il 19.4.2013;
- accertare e dichiarare il debito a carico dell'eredità per € 25.600,00, in favore dell'attrice in Persona_1 ragione dei debiti della de cuius nei propri confronti, e delle spese anticipate dall'attrice debitamente documentate;
- previo accertamento del diritto delle parti alla divisione, dichiarare lo scioglimento della comunione del libretto postale nominativo ordinario nr. 000023694475 e procedere alla divisione giudiziale dell'asse ereditario in premessa descritto, imputando le passività alle quote dei coeredi, con conseguente attribuzione ad ognuno della residua quota ad essi spettante.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari e condanna per danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. qualora risulti che il convenuto abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con comparsa del 08/06/2020 si costituivano ed , i quali deducevano quanto CP Controparte_3 segue:
• che l'unico bene caduto in successione era il libretto postale nominativo intestato alla de cuis
[...] sul quale risultava sussistente alla data del decesso un saldo contabile a credito di € Persona_4
17.176,26;
• che le spese funerarie della de cuius erano pagate dal , titolare della ditta Parte_4
Meridionale Montaggi, il quale effettuava il pagamento in nome e per conto di , e che CP le relative fatture, emesse della e dalla Zeus s.a.s. per la tomba Controparte_4 marmorea, furono intestate alla società Meridionale Montaggi;
pagina 2 di 11 • che pertanto alcuna spesa funeraria era anticipata dall'attrice, ma bensì era a vantare il CP credito nei confronti dell'eredità per € 2.350,00;
• che inoltre era creditore verso l'eredità per l'ulteriore somma di € 213,55 relativa a CP spese di gestione cimiteriale;
• che parte convenuta disconosceva la scrittura depositata dall'attrice a fondamento dell'asserito credito di € 23.000,00 nei confronti della de cuius.
Tanto premesso, i convenuti formulavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. Dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra nata a [...] Persona_5 il 21.11.1936 e deceduta in San Gorgio a Cremano (Na) il 19.04.2013;
2. rigettare ogni avversa domanda di riconoscimento di debito dell'eredità per un importo complessivo di € 25.600,00 in favore della sig.ra per essere la domanda infondata in Persona_1 fatto ed in diritto nonché non provata;
3. accertare e dichiarare il debito a carico dell'eredità in favore del sig. di € 2.563,55 per CP spese funerarie e cimiteriali anticipate e sostenute;
4. accertare e dichiarare il diritto delle parti alla divisione e per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione e procedere alla divisone giudiziale delle somme depositate sul libretto postale nominativo n. 000023694475, attribuendo a ciascuno degli eredi le residue quote spettanti.
5. con vittoria di spese diritti, spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
All'udienza del 21/11/2019, rilevata la violazione dei termini minimi a comparire, il Giudice assegnava un termine per la rinotifica della citazione, rinviando all'udienza del 29/06/2020, successivamente rinviata per le misure di prevenzione legate all'emergenza epidemiologica Covid-19, al 10/12/2020.
All'udienza del 10/12/2020, rilevata la morte dell'attrice del 01/11/2020 (cfr. certificato di Persona_1 morte di cui alla nota di dep. attorea 3/12/2020), era dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il giudizio era successivamente riassunto con ricorso del 16/02/2021 di di e Pt_1 Parte_1
di , figli ed eredi dell'attrice (cfr. certificato di stato di famiglia di cui al deposito Pt_1 Parte_2 attoreo del 15/06/2021).
A fronte di rituale notificazione del ricorso in riassunzione, rimaneva contumace (cfr. Controparte_2 avviso di ricevimento di cui al dep. attoreo del 08/11/2021.
La causa era istruita mediante il deposito di documenti, inoltre, all'udienza del 13/01/2022 era disposto l'espletamento di CTU grafologica, depositata in data 1/12/2022.
All'udienza del 13/03/2023, rilevato il decesso del convenuto , avvenuto il 18/12/2021 Controparte_3
(cfr. certificato di morte di cui al dep. di parte convenuta 8/2/23), era dichiarata l'interruzione del giudizio. pagina 3 di 11 Seguiva riassunzione su ricorso del 16/02/2023 degli attori e Parte_1 Parte_2
; nonostante regolare notificazione agli eredi del defunto (cfr. all. dep. attoreo del
[...] Controparte_3
27/06/2023) questi rimanevano contumaci.
All'udienza del 7/11/2024 il Giudice introitava la causa a sentenza con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio concerne l'apertura della successione di nata a [...] il Persona_2
21/11/1936 e deceduta in San GI a Cremano il 19/04/2013, nonché lo scioglimento della relativa comunione ereditaria.
Atteso l'oggetto del giudizio, occorre premettere che il procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria è disciplinato dagli artt. 784 e segg. c.p.c. e dagli artt., 194 e 195 disp. att. c.p.c.: trattasi di processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune (Cass, 08.09.1986 n. 5462; Cass. civ. 27.01.1986
n. 543).
Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (cfr. Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266). Esso, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Posto quanto precede, tra le parti costituite è incontestato il rapporto di filiazione tra l'originaria attrice ed i convenuti , ed inoltre, rilevato il Persona_1 CP Controparte_3 Controparte_2
Per_ decesso della (cfr. certificato di morte all. citazione) la proposizione in giudizio della domanda di scioglimento della comunione ereditaria in via, rispettivamente, principale e riconvenzionale, rientra tra gli atti di disposizione di diritti ereditari espressivi di accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 476, c.c.. Ed infatti, va richiamato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia pagina 4 di 11 stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223).
Ulteriormente, è incontestato che la successione sia intervenuta ab intestato;
sicché, verificato che al momento della relativa apertura la de cuius risultava vedova (cfr. certificato di morte), ai fini della determinazione delle quote ereditarie deve farsi applicazione dell'art. 566, c.c., in base al quale ciascuno dei figli succede alla madre in parti uguali. Nel caso concreto, dunque, ciascuno dei germani ha diritto CP ad una quota pari ad ¼ del patrimonio ereditario.
In ordine alla ricostruzione dell'asse relitto, questo, per concorde indicazione delle parti costituite, si Per_ esaurisce nelle somme depositate sul libretto postale di risparmio n. 000023694475 intestato alla presso l'ufficio postale di San GI a Cremano n. 40419, il cui saldo al 18/01/2014 ammontava ad €
23.724,74 (cfr. elenco movimentazioni all. citazione). In proposito, ai fini della divisione occorre fare riferimento all'ultimo importo noto delle somme depositate sul libretto, in quanto gli importi ivi accreditati a seguito dell'apertura della successione devono ritenersi, in base ad un criterio di normalità ed in assenza di indicazioni contrarie, espressivi di crediti o interessi spettanti alla de cuius;
pertanto, non rileva il saldo al momento dell'apertura della successione, pur risultante in atti (cfr. comunicazione di all. CP_5 comparsa).
Esaurita la ricognizione dell'attivo ereditario, occorre procedere all'accertamento dei debiti e pesi gravanti sulla massa, da imputare proporzionalmente alle quote dei singoli coeredi ai sensi dell'art. 752, c.c..
Ebbene, tanto l'attrice che il convenuto deducevano, in un primo momento, di Persona_1 CP essersi fatti esclusivamente carico delle spese funerarie della de cuius (cfr. atto di citazione, comparsa di risposta). Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, parte attrice ha confermato quanto dedotto da , CP secondo cui sarebbe stato quest'ultimo a sostenere in via esclusiva le stesse, tramite l'adempimento eseguito per suo conto dalla “Meridionale montaggi” (cfr. I memoria istruttoria di parte attrice). Altresì, si ha riscontro in atti delle fatture emesse a carico della suddetta ditta, per le spese del servizio funebre e per la fornitura ed il montaggio di una tomba marmorea (cfr. all. comparsa di risposta), per complessivi €
2.350,00. Dunque, rilevato che l'adempimento delle spese funerarie è pacificamente attribuito ad CP
, l'importo corrispondente, detratta la quota riferibile allo stesso, deve porsi a carico dei coeredi in
[...] proporzione alle rispettive quote.
Inoltre, deduceva di essersi fatto personalmente carico di spese di gestione cimiteriale per € CP
213,55. In proposito, tuttavia, le fatture in atti (cfr. all. comparsa) comprovano un esborso per la minor somma di € 143,00. Attesa l'assenza di contestazione al riguardo e che le prestazioni indicate nelle fatture pagina 5 di 11 risultano riferibili alla conservazione della salma della de cuius, anche tale importo dovrà suddividersi tra i coeredi proporzionalmente alle rispettive quote. CP
In esito a quanto accertato, il complessivo importo di € 2.493,00 deve porsi a carico dei coeredi nella misura di ¼ cadauno, per € 623,25.
Parte attrice, inoltre, deduceva un credito nei confronti della defunta per € 23.000,00, risultante da prestiti di denaro ad essa accordati, e produceva a sostegno di tale pretesa una scrittura privata di ricognizione del Per_ debito apparentemente sottoscritta dalla (cfr. all. alla citazione). La scrittura de qua formava oggetto di rituale disconoscimento da parte dei convenuti costituiti (cfr. comparsa del 08/06/2019), a fronte di cui, tuttavia, parte istante insisteva per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento, con ciò venendo a configurarsi i presupposti di una istanza di verificazione ex art. 216, c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012); istanza, poi, formalizzata dichiarando l'intento di valersi della scrittura ed indicando quali scritture comparative i documenti di causa, nonché le firme apposte alle notifiche di atti giudiziari ricevute a mani dalla de cuius in data 23.06.04 e 05.10.2004 (cfr. II memoria 183 di parte attrice).
Attesa la necessità di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'atto di ricognizione del debito al fine di valutarne il valore probatorio, questo Giudice fa proprie le risultanze dell'indagine demandata al
CTU, le quali rispondono a canoni di completezza, chiarezza espositiva e rigore metodologico.
Ebbene, secondo quanto stabilito dal perito (cfr. CTU, p.p. 45 e s.s.) le tre sottoscrizioni apposte al documento oggetto di indagine risultano esenti da indici di alterazione documentale, inoltre, dal punto di vista grafico, sono accomunate dalla scarsa immediatezza esecutiva, riconducibile alle scarse abilità grafiche dell'autore, ed a fenomeni di senescenza. In proposito, sono emersi dati grafici intrinsecamente compatibili tra loro tali da permettere all'esperto di ritenere che i tre reperti sono il frutto di una medesima gestualità; gestualità non evoluta e priva di complessità esecutive.
In ordine ai reperti di confronto (reperto sottoscrittivo apposto in calce alla notifica del 23.6.2004; reperto sottoscrittivo apposto in calce alla notifica del 5.10.2004; copia del reperto sottoscrittivo apposto in calce Nu alla carta di identità datata 19.6.2006 N. ), secondo quanto verificato dal CTU, questi Nume_2 presentano anch'essi scarso indice di immediatezza esecutiva, dovuto a fenomeni di controllo esecutivo, scarse abilità grafiche ed assenza di complessità gestuale, oltre che alla senescenza dell'autore.
All'esito delle fasi di analisi e comparazione dei tre reperti in indagine e dei tre reperti conosciuti le osservazioni hanno restituito un quadro caratterizzato dalla compatibilità delle espressioni morfodinamografiche e da presenza di “identità” estetiche relative alle modalità di espressione grafica.
Sebbene tutti i reperti presi in considerazione non presentino complessità grafiche né un soddisfacente grado di personalizzazione dei profili allografici, emergono caratteristiche identificative impercettibili quali, ad esempio, le proporzioni dei calibri delle lettere, i disallineamenti rispetto alla orizzontalità di scrittura, i pagina 6 di 11 fenomeni di instabilità grafica propri dei soggetti senescenti. Valutata la piena compatibilità delle suddette peculiarità esecutive tra le sottoscrizioni in indagine ed i reperti comparativi, il CTU concludeva nel senso dell'appartenenza delle tre sottoscrizioni di cui alla scrittura privata di ricognizione del debito prodotta dall'attrice alla grafia di mano della de cuius Ed infatti le risultanze supportano in modo Persona_2 estremamente forte l'ipotesi che le tre sottoscrizioni ad apparente nome “ ” apposte all'intero del Persona_2 documento denominato riconoscimento di debito sono riconducibili alla grafia del soggetto conosciuto Persona_2
(cfr. CTU, p. 48).
Verificata la provenienza delle sottoscrizioni dalla de cuius, deve osservarsi che, secondo le allegazioni di parte convenuta ella “era una persona analfabeta, non sapeva leggere e scrivere, era unicamente in grado di apporre la propria firma, il che fa chiaramente intendere che, anche qualora volessimo ritenere che avesse sottoscritto il documento prodotto da parte attrice, era sicuramente inconsapevole del contenuto della dichiarazione” (cfr. comparsa di risposta). Sul punto, tuttavia, sebbene la circostanza dell'analfabetismo della dichiarante sia rimasta incontestata, non può rilevare ex se quale causa di invalidità del negozio, in Per_ quanto non è posta in discussione la capacità di intendere e di volere della , né risulta articolata l'ipotesi di vizi incidenti sulla relativa volontà. Pertanto, l'atto di ricognizione del debito deve considerarsi, oltre che proveniente dalla de cuius, pienamente valido.
Fermo quanto precede, è utile ripercorrere il regime processuale della ricognizione di debito, come illustrato dalla giurisprudenza di legittimità. La ricognizione del debito rappresenta un atto unilaterale che non integra autonoma fonte di obbligazione, bensì ha effetto soltanto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr.
Cass. civ. n. 2091/2022).
Ciò posto, l'atto prodotto dall'attrice – limitatamente a quanto di interesse in relazione al credito vantato da
– consta di tre dichiarazioni, tracciate a mano con calligrafia visibilmente diversa da quella Persona_1
Per_ della , in calce a ciascuna delle quali la de cuius apponeva la propria sottoscrizione. Le dichiarazioni ricognitive, rispettivamente, prevedono:
1. Devo a mia figlia euro 5.000,00 6 luglio 2009; Persona_1
pagina 7 di 11 2. Devo altri 2.000,00 euro ad 15/10/2009; Per_1
3. Devo a mia figlia euro 16.000,00 che mi ha prestato dal 2005 per aiutare i miei figli Persona_1
e per pagare gli avvocati […] 20 marzo 2010. CP CP_3
In primo luogo, occorre procedere all'interpretazione dell'atto avendo riguardo alla formulazione complessiva dello stesso secondo il canone di cui all'art. 1363, c.c., tenuto conto che il giudice non può, nella interpretazione dei contratti - e, dunque, anche degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.) - arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 14/04/2006; Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 2267 del
30/01/2018).
Alla luce dei canoni interpretativi di riferimento, deve osservarsi che la dichiarazione sub 2 utilizzando l'espressione “devo ad altri 2.000,00 euro”, evidenzia che tale somma andava ad aggiungersi al Per_1 debito di € 5.000,00 già contemplato;
diversamente, la dichiarazione sub 3 riferisce di un debito di €
16.000,00 senza specificare l'autonomia di esso dalle somme già dovute. Al contrario, risulta specificato che il debito di € 16.000,00 origina da prestiti ricevuti negli anni dal 2005 al 2010, e dunque, in un'epoca che ricomprende quella delle dichiarazioni ricognitive precedenti (6/7 e 15/10 2009): tale debito, preesistente almeno in parte ad esse, è verosimilmente inclusivo delle somme (€ 5.000,00 e € 2.000,00) già indicate, come desumibile anche dal fatto che esse rientrano, senza esaurirla, nella maggior somma oggetto della dichiarazione sub 3. Diversamente opinando, il debito di origine più risalente risulterebbe inspiegabilmente posposto, nonostante, al momento in cui la de cuius iniziava a documentare la propria esposizione debitoria, fosse già in essere.
In conclusione, alla luce di quanto ricavabile sulla base del dato letterale e della lettura sistematica delle dichiarazioni contenute nell'atto, il riconoscimento del debito di cui al 20 marzo 2010 va ritenuto rappresentativo della complessiva situazione debitoria della de cuius a tale data, con inclusione dei debiti riconosciuti in data anteriore.
Chiarita, secondo quanto innanzi, la portata del riconoscimento del debito operato dalla de cuius, deve osservarsi che, in base all'effetto di relevatio ad onere probandi di cui all'art. 1988, c.c., spetta alla parte convenuta di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto sostanziale sotteso.
A fronte di tanto, i convenuti avversavano la pretesa creditoria dell'attrice deducendo che la de cuius
[...] fosse autosufficiente dal punto di vista economico, e che, pertanto, non necessitava di Persona_2
Per_ prestiti;
a sostegno di ciò, essi evidenziavano che la al momento della morte era titolare di un libretto Per_ postale sul quale aveva depositato i propri risparmi. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che la pagina 8 di 11 assumeva le obbligazioni nei confronti della figlia dal 2005 al 2010, mentre non si ha Persona_1 risultanza in atti dell'esistenza del saldo attivo del nominato libretto postale prima della data di apertura della successione, avvenuta il 19/04/2013 (cfr. comunicazione di all. alla Comparsa e CP_5 prospetto movimentazioni all. alla citazione). In ragione di tanto, atteso che non risultano articolate ulteriori allegazioni e prove al riguardo, non può ritenersi raggiunta la prova contraria incombente sui convenuti. Atteso quanto sinora verificato, è positivamente accertata la sussistenza di un credito ereditario dell'originaria attrice per € 16.000,00, il quale andrà posto a carico dei coeredi secondo la misura delle rispettive quote.
Procedendosi al richiesto scioglimento della comunione ereditaria sull'unico bene relitto da Persona_2
consistente nel libretto postale di risparmio n. 000023694475 ad essa intestato presso l'Ufficio
[...]
Postale di San GI a Cremano n. 40419, deve essere preso in considerazione l'ultimo saldo noto, il quale ammontava, al 18/01/2014, ad € 23.724,74 (cfr. elenco movimentazioni all. citazione). Prima della formazione delle quote, occorre assumere le disposizioni relative al pagamento dei debiti e pesi ereditari accertati in giudizio: in primo luogo, dall'attivo ereditario deve detrarsi l'importo di € 1.869,75, da attribuirsi in favore di per le spese funerarie e cimiteriali documentate;
detta somma equivale ai 2/3 CP delle stesse, ossia alla parte di competenza dei coeredi per cui sussiste il diritto al rimborso.
Ulteriormente, dall'attivo ereditario deve detrarsi la somma di € 12.000,00, spettante agli eredi di Per_1 in adempimento del credito da essa vantato verso la de cuius, nei limiti dei 2/3 del totale di cui
[...] sono tenuti a rispondere i coeredi.
Detratte le somme di cui innanzi, residua un attivo ereditario pari ad € 9.854,99, che va suddiviso in quattro quote di uguale entità, dell'ammontare di € 2.463,74 ciascuna.
Le predette quote vanno attribuite, rispettivamente:
1. in favore di di e di , in qualità di eredi di Pt_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2 Per_1
[...]
2. in favore di;
CP
3. in favore degli eredi di , rimasti contumaci;
Controparte_3
4. in favore di rimasta contumace. Controparte_2
Esaurita la disamina del merito della controversia, ai fini del governo delle spese si osserva quanto segue:
• il rapporto di stretta parentela tra le parti;
• l'assenza di controversia in ordine ai presupposti della divisione ed al perimetro dell'asse;
• la soddisfazione dei crediti accertati in giudizio tramite detrazione dell'attivo ereditario;
• l'entità modesta delle somme individualmente dovute dai coeredi;
integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, c.p.c..
pagina 9 di 11 In ordine alle spese per l'espletamento di CTU, rilevato che l'elaborato si rendeva necessario ai fini della verificazione della scrittura disconosciuta dai convenuti costituiti, queste sono poste a carico degli stessi o dei relativi eredi, in solido fra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia proposta come in narrativa, ogni diversa istanza o eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta in San GI a Cremano (Na) il 19/04/2013, per ¼ in favore di di Pt_1 [...]
e di , per ¼ in favore di , per ¼ in favore degli eredi Parte_1 Pt_1 Parte_2 CP di , per ¼ in favore di Controparte_3 Controparte_2
• Accoglie la domanda di rimborso delle spese sostenute da e, per l'effetto, dispone il CP pagamento in suo favore della somma di € 1.869,75, da detrarsi dal saldo del libretto postale di risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San Persona_2
GI a Cremano n. 40419;
• Accoglie la domanda di adempimento del credito di e, per l'effetto, dispone il Persona_1 pagamento in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
12.000,00, da detrarsi dal saldo del libretto postale di risparmio n. 000023694475 intestato a
[...] presso l'Ufficio Postale di San GI a Cremano n. 40419; Persona_2
• Accoglie la domanda di scioglimento della comunione sul bene caduto in successione e, per l'effetto:
1. attribuisce a e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del libretto di risparmio n.
[...]
000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San GI a Persona_2
Cremano n. 40419;
2. attribuisce ad la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del libretto di CP risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San Persona_2
GI a Cremano n. 40419;
3. attribuisce agli eredi di la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del Controparte_3 libretto di risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale Persona_2 di San GI a Cremano n. 40419;
4. attribuisce ad la proprietà della somma di € 2.463,74 sul saldo del libretto di Controparte_2 risparmio n. 000023694475 intestato a presso l'Ufficio Postale di San Persona_2
GI a Cremano n. 40419; pagina 10 di 11 • Compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti;
• Pone le spese di CTU a carico di e degli eredi di in solido tra loro. CP Controparte_3
Napoli, 29/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 11 di 11