TRIB
Decreto 13 febbraio 2025
Decreto 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2384/24
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione civile
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, sentite le parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 473-bis.69 c.p.c. e ss. chiedendo al Parte_1
Tribunale di ordinare al coniuge, , l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole CP_1 posta in essere nei confronti della stessa e disporre l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare con la prescrizione di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, prevedendo un contributo al mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili;
che a sostegno delle proprie domande la ricorrente ha allegato che il coniuge, dedito al gioco d'azzardo, ha posto in essere vari episodi di violenza psicologica e fisica nei confronti della stessa, anche alla presenza dei figli minori,
nato il [...] e , nato il [...] e che tali episodi sono stati denunciati in data 22.10.2024; Per_1 Per_2 che sulla base della documentazione in atti con decreto del 4.12.2024 è stata disposta la fissazione dell'udienza per assumere sommarie informazioni;
che all'udienza dell'11.12.2024 sono state assunte sommarie informazioni e si è provveduto a sentire la ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.71 comma 3 c.p.c.; che, durante l'audizione, la ricorrente ha sostanzialmente confermato il contenuto del ricorso, così come anche gli informatori sentiti;
che, pertanto, alla luce di tali dichiarazioni nonché dagli atti del procedimento penale pendente a carico del resistente per il reato di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p., nell'ambito del quale in data 4.12.2024 è stata eseguita la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla medesima frequentati con prescrizione del braccialetto elettronico (RGNR e del referto di C.F._1
Pronto Soccorso allegato, in data 23.12.2024 è stato accolto il ricorso della ricorrente imponendo al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli e disponendo l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare;
che con memoria di costituzione dell'8.1.2025 si è costituito in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica e, nel merito il rigetto del medesimo;
che a sostegno delle proprie domande il medesimo ha contestato la ricostruzione fattuale della coniuge dicendo che i comportamenti violenti e le discussioni sono, innanzitutto, iniziati dopo che la stessa ha instaurato una relazione extraconiugale e sono stati posti in essere primariamente dalla ricorrente medesima, la quale ha più volte minacciato il coniuge con coltelli, tanto è che il medesimo ha dovuto difendersi;
che all'udienza del 4.2.2025 è stato sentito il resistente il quale ha sostanzialmente confermato quanto dedotto della memoria di costituzione;
1 tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione avanzata dal resistente in ordine al difetto di notifica.
Risulta, infatti, in atti che il decreto del 23.12.2024 sia stato notificato personalmente al resistente dai Carabinieri della Stazione di Prato in data 27.12.2024.
Del pari, devono respingersi le deduzioni circa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento de quo, come eccepito da parte resistente. In base, infatti, all'art. 473bis.69 comma 1, ultimo periodo c.p.c. gli ordini di protezione possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.
Né può ritenersi che sussistendo una misura cautelare personale penale a carico del medesimo l'ordine di protezione in questa sede cada automaticamente, trovandoci di fronte a due procedimenti distinti dotati di autonomia reciproca.
Nel merito, si osserva che all'esito dell'istruttoria emersa questo giudice ritiene che non vi siano i presupposti per disporre la revoca del provvedimento cautelare emesso.
Il racconto di parte resistente appare alquanto lacunoso, impreciso e privo di qualsiasi supporto probatorio né appare verosimile che ricevendo il medesimo plurime minacce anche con coltelli da parte della coniuge questi non si sia mai determinato a denunciare i fatti, soprattutto se tali episodi avvenivano alla presenza dei figli minori, né risulta prova della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente.
Alla luce di tale ricostruzione si ritiene che il provvedimento reso in data 23.12.2024 debba essere confermato nella parte in cui è stato disposto l'allontanamento del resistente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, conferma alla quale peraltro non si è Parte_1 opposto il resistente in sede di udienza.
Con riguardo, invece, ai figli della coppia, questo giudice ritiene che non vi sia grave pregiudizio nella frequentazione con il padre. Tale frequentazione può avvenire liberamente, come peraltro richiesto da entrambe le parti, nella giornata del sabato dalle ore 11.00 alle ore 18.00, presso la casa della zia paterna dei minori, pur dovendosi rispettare il divieto di avvicinamento alla ricorrente stessa.
Sotto il profilo economico questo giudice ritiene opportuno disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento dei figli, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti. Tale somma dovrà essere versata su conto corrente bancario o postale della ricorrente – fatto comunicare tramite il legale della stessa - entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma è soggetta alla rivalutazione secondo gli indici Istat.
Ogni questione relativa all'affidamento e all'assegnazione della casa familiare non può essere vagliata in questa sede dovendo le stesse essere fatte valere nell'ambito del procedimento di separazione personale.
Le spese di lite dovranno essere poste a carico del resistente in applicazione del principio di soccombenza
(procedimenti cautelari, valore indeterminabile, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti e della non difficoltà della controversia).
P.Q.M.
Visto gli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.,
2 1. conferma l'ordine di protezione emesso in data 23.12.2024 nei confronti di nella CP_1 parte in cui è stata disposta la cessazione delle condotte pregiudizievoli, l'allontanamento del suddetto dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente;
2. a parziale modifica del suddetto ordine, dispone che il padre possa vedere i figli minori nella giornata del sabato, dalle ore 11.00 alle ore 18.00 presso la casa della zia paterna, nel pieno rispetto del divieto impostogli;
3. dispone l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
4. stabilisce la durata del presente ordine di protezione in otto mesi dalla data di esecuzione dello stesso;
5. pone a carico di parte resistente le spese del giudizio sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.608,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti, alla Procura della Repubblica in sede, alla Stazione dei Carabinieri di Prato.
Prato, 13/02/2025
Il giudice Dr. Costanza Comunale
3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione civile
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, sentite le parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 473-bis.69 c.p.c. e ss. chiedendo al Parte_1
Tribunale di ordinare al coniuge, , l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole CP_1 posta in essere nei confronti della stessa e disporre l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare con la prescrizione di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, prevedendo un contributo al mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili;
che a sostegno delle proprie domande la ricorrente ha allegato che il coniuge, dedito al gioco d'azzardo, ha posto in essere vari episodi di violenza psicologica e fisica nei confronti della stessa, anche alla presenza dei figli minori,
nato il [...] e , nato il [...] e che tali episodi sono stati denunciati in data 22.10.2024; Per_1 Per_2 che sulla base della documentazione in atti con decreto del 4.12.2024 è stata disposta la fissazione dell'udienza per assumere sommarie informazioni;
che all'udienza dell'11.12.2024 sono state assunte sommarie informazioni e si è provveduto a sentire la ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.71 comma 3 c.p.c.; che, durante l'audizione, la ricorrente ha sostanzialmente confermato il contenuto del ricorso, così come anche gli informatori sentiti;
che, pertanto, alla luce di tali dichiarazioni nonché dagli atti del procedimento penale pendente a carico del resistente per il reato di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p., nell'ambito del quale in data 4.12.2024 è stata eseguita la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla medesima frequentati con prescrizione del braccialetto elettronico (RGNR e del referto di C.F._1
Pronto Soccorso allegato, in data 23.12.2024 è stato accolto il ricorso della ricorrente imponendo al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli e disponendo l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare;
che con memoria di costituzione dell'8.1.2025 si è costituito in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica e, nel merito il rigetto del medesimo;
che a sostegno delle proprie domande il medesimo ha contestato la ricostruzione fattuale della coniuge dicendo che i comportamenti violenti e le discussioni sono, innanzitutto, iniziati dopo che la stessa ha instaurato una relazione extraconiugale e sono stati posti in essere primariamente dalla ricorrente medesima, la quale ha più volte minacciato il coniuge con coltelli, tanto è che il medesimo ha dovuto difendersi;
che all'udienza del 4.2.2025 è stato sentito il resistente il quale ha sostanzialmente confermato quanto dedotto della memoria di costituzione;
1 tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione avanzata dal resistente in ordine al difetto di notifica.
Risulta, infatti, in atti che il decreto del 23.12.2024 sia stato notificato personalmente al resistente dai Carabinieri della Stazione di Prato in data 27.12.2024.
Del pari, devono respingersi le deduzioni circa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento de quo, come eccepito da parte resistente. In base, infatti, all'art. 473bis.69 comma 1, ultimo periodo c.p.c. gli ordini di protezione possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.
Né può ritenersi che sussistendo una misura cautelare personale penale a carico del medesimo l'ordine di protezione in questa sede cada automaticamente, trovandoci di fronte a due procedimenti distinti dotati di autonomia reciproca.
Nel merito, si osserva che all'esito dell'istruttoria emersa questo giudice ritiene che non vi siano i presupposti per disporre la revoca del provvedimento cautelare emesso.
Il racconto di parte resistente appare alquanto lacunoso, impreciso e privo di qualsiasi supporto probatorio né appare verosimile che ricevendo il medesimo plurime minacce anche con coltelli da parte della coniuge questi non si sia mai determinato a denunciare i fatti, soprattutto se tali episodi avvenivano alla presenza dei figli minori, né risulta prova della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente.
Alla luce di tale ricostruzione si ritiene che il provvedimento reso in data 23.12.2024 debba essere confermato nella parte in cui è stato disposto l'allontanamento del resistente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, conferma alla quale peraltro non si è Parte_1 opposto il resistente in sede di udienza.
Con riguardo, invece, ai figli della coppia, questo giudice ritiene che non vi sia grave pregiudizio nella frequentazione con il padre. Tale frequentazione può avvenire liberamente, come peraltro richiesto da entrambe le parti, nella giornata del sabato dalle ore 11.00 alle ore 18.00, presso la casa della zia paterna dei minori, pur dovendosi rispettare il divieto di avvicinamento alla ricorrente stessa.
Sotto il profilo economico questo giudice ritiene opportuno disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento dei figli, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti. Tale somma dovrà essere versata su conto corrente bancario o postale della ricorrente – fatto comunicare tramite il legale della stessa - entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma è soggetta alla rivalutazione secondo gli indici Istat.
Ogni questione relativa all'affidamento e all'assegnazione della casa familiare non può essere vagliata in questa sede dovendo le stesse essere fatte valere nell'ambito del procedimento di separazione personale.
Le spese di lite dovranno essere poste a carico del resistente in applicazione del principio di soccombenza
(procedimenti cautelari, valore indeterminabile, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti e della non difficoltà della controversia).
P.Q.M.
Visto gli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.,
2 1. conferma l'ordine di protezione emesso in data 23.12.2024 nei confronti di nella CP_1 parte in cui è stata disposta la cessazione delle condotte pregiudizievoli, l'allontanamento del suddetto dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente;
2. a parziale modifica del suddetto ordine, dispone che il padre possa vedere i figli minori nella giornata del sabato, dalle ore 11.00 alle ore 18.00 presso la casa della zia paterna, nel pieno rispetto del divieto impostogli;
3. dispone l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
4. stabilisce la durata del presente ordine di protezione in otto mesi dalla data di esecuzione dello stesso;
5. pone a carico di parte resistente le spese del giudizio sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.608,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti, alla Procura della Repubblica in sede, alla Stazione dei Carabinieri di Prato.
Prato, 13/02/2025
Il giudice Dr. Costanza Comunale
3