CA
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/09/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1025 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuliano Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio in Brescia, Via Solferino n. 32/A.
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Melinato e Devis Guidolin, con domicilio digitale eletto presso Email_1
PARTE APPELLATA E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Alberto Mascotto, con domicilio eletto presso lo studio in Crocetta di Montello (TV), Via F. Baracca n. 127.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 881/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 22/4/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Parte_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 881/2024 del Tribunale di Treviso , pubblicata in data 24 Aprile 2024 - secondo le conclusioni di seguito formulate: - accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di legge per l'acquisto ad usucapionem del terreno meglio specificato in atti, nonché l'insussistenza dei presupposti di legge per l'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio meglio specificata in atti rigettare integralmente in ogni sua parte le domande formulata da
[...]
ed in ogni nella denegata ipotesi di accertamento giudiziale CP_2 dell'usucapione dichiarare l'inopponibilità, con ogni conseguenza di legge e processuale anche verso il terzo chiamato, della relativa sentenza nei confronti del convenuto principale non essendo preventivamente intervenuta la trascrizione della domanda giudiziale di usucapione rispetto all'acquisto derivativo dei beni immobili ed ancora - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, limitare il diritto di ad essere tenuta Controparte_1 indenne da esclusivamente in relazione agli effetti pregiudizievoli Parte_1 della medesima qui identificati nella sola restituzione del prezzo corrisposto dal convenuto principale per l'acquisto del terreno oggetto di causa;
rigettare per il resto le ulteriori conclusioni e le richieste risarcitorie ivi contenute, formulate dal convenuto in via subordinata nei confronti di in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate nella loro quantificazione e sussistenza IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in seconda memoria autorizzata di primo grado e di seguito articolati : 1) “Vero che come già indicato nella comunicazione mail che mi si rammostra ( doc.to 10 seconda memoria
) ai fini del calcolo della determinazione dei redditi da terreni Parte_1 indicati nel relativo quadro di riferimento delle dichiarazione dei redditi di e di che mi si rammostrano ( doc.ti 11-39 seconda Parte_1 Persona_1 memoria ) e' sempre stato indicato e conteggiato anche il mappale Parte_1 62.” 2) “Vero che durante le trattative precontrattuali che hanno portato alla vendita dei terreni siti in Pederobba ( Tv ) già di proprietà di all' Parte_1 perfezionatasi con il rogito del 16.09.2019 , il Controparte_1 compratore era stato notiziato delle contestazioni avanzate da in Controparte_2 merito all'effettiva titolarità di una porzione di terreno identificata al mappale 932
.” 3)” Vero che a seguito delle contestazioni avanzate da , nel Controparte_2 corso delle trattative per la vendita dei terreni di proprietà siti in Pederobba ( Tv),
tramite i suoi incaricati aveva piu' volte comunicato all' Parte_1 [...] la disponibilità di stralciare il mappale 932 dalla vendita dei Controparte_1 propri terreni al fine di evitare ogni possibile futura contestazione.” 4)” Vero che l' confermava in ogni caso la volontà di acquisire anche Controparte_1 il terreno contrassegnato al mappale 932 .” Si indicano a testi sul capitolo uno la Dottsa e sui capitoli da due a quattro il Sig. . Testimone_1 Parte_2 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di soccombenza di primo grado corrisposte alle controparti
Per la parte appellata Controparte_3
[...] NEL MERITO: Rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato proposto dall' sollevata dall'appellata Controparte_1
, essendo destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Controparte_2 Rigettarsi l'appello così come proposto dal IG , in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n.881/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 22/04/2024 e pag. 2/13 notificata il 08/05/2024, per tutti i motivi esposti in narrativa. IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse riformare parzialmente o totalmente la sentenza di prime cure, e quindi rigettare le domande di usucapione svolte in primo grado dalla IGa , l' chiede che Controparte_2 Controparte_1 la Corte prenda in esame e si pronunzi sulle domande svolte in primo grado nei confronti della IGa e, per l'effetto, chiede di condannarsi Controparte_2 quest'ultima a: - rilasciare con effetto immediato il terreno (mappale 932,00 ) per cui è causa all' ripristinando lo status quo ante (ad es. Controparte_1 eliminazione della coltura esistente) e rimettendo l'odierna convenuta nel possesso e nella piena disponibilità del terreno oggetto di causa;
- inibirsi all'attrice e/o a soggetti terzi il passaggio pedonale e carraio, lungo il lato ovest del mappale 931, di proprietà dell'odierna convenuta;
- condannarsi altresì la IGa , in virtù degli accordi intercorsi in Controparte_2 sede di conciliazione della causa possessoria (R.G. n.5355/2019 - Dott. , Per_2 alla restituzione in favore dell'odierna convenuta della somma di € 2.500,00 corrisposta a titolo di rimborso delle spese di lite (cfr. docc.11-12 fascicolo di primo grado);
- condannarsi l'attrice al risarcimento in favore dell'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'
[...] in conseguenza dei fatti sopra esposti nella misura che sarà Controparte_1 accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e in particolare al risarcimento di: - € 19.618,50, quale perdita economica (ovvero patrimoniale) del valore del mappale 932, a causa del mancato impianto del vigneto, come accertato anche in sede di CTU (cfr. relazione tecnica Dott. del 02/09/2022 – p.p. 7-11); - € 8.402,12, quale perdita di reddito a Per_3 causa della mancata messa a dimora del vigneto per gli anni 2019/2020/2021/2022 (=€ 2.100,53 x quattro annualità - cfr. calcolo indicato alle pagine 9 e 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta accertata in corso di causa, anche alla luce delle risultanze della CTU/integrazione alla CTU e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltr agli ulteriori danni patrimoniali “futuri” per le annualità successive 2022 fino alla sentenza definitiva, eventualmente anche tenendo conto della perdita media annuale calcolata dal CTU in € 1.762,42 (cfr. p.10 integrazione alla CTU);
- condannarsi l'attrice al risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla convenuta per le spese legali relative alla mediazione obbligatoria n.130/2020 che vengono quantificate in € 483,00 per compenso professionale oltre agli accessori di legge e ad € 8,55 per spese anticipate non imponibili (cfr. doc.42), oltre alle spese di avvio pari ad € 40,00, Iva esclusa (cfr. doc.37), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in narrativa. IN OGNI CASO: Con rifusione integrale del compenso professionale e delle spese di entrambi i giudizi (considerato peraltro che quelli di primo grado sono stati calcolati sullo scaglione più basso), oltre rimborso forfettario 15%, oltre Cpa e Iva, come per legge e delle spese di CTU (prima relazione peritale e successiva integrazione), dell'ausiliario nominato dal CTU, Dott. (poste Persona_4
pag. 3/13 provvisoriamente a carico di parte convenuta), nonché le spese per il CTP nominato Dott. , come da fatture già dimesse in primo grado con i Persona_5 docc. da 47 a 51 e come da tabella indicata a pag.18 del presente atto.
- Si richiamano anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: Per scrupolo defensionale, previa eventuale apertura dell'istruttoria, si insiste in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. datata 16/11/2020 che non sono state ammesse, in particolare per la prova per testi, nonché per la richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli di parte attrice con i testi indicati a prova diretta.
Per la parte appellata Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata, Preliminarmente:
- dichiarare improcedibile l'appello proposto dal IG per le Parte_1 ragioni tutte indicate in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della IGa . Controparte_2
- dichiarare inammissibile l'appello proposto in via incidentale condizionato proposto da per le Controparte_3 ragioni indicate nelle presenti note di trattazione scritta. Nel merito:
- rigettare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, l'appello proposto dal IG
e quello proposto in via incidentale condizionato da Parte_1 [...] e, per l'effetto, confermarsi Controparte_3 integralmente la sentenza n. 881/24 emessa dal Tribunale di Treviso. In ogni caso: per le ragioni tutte indicate in narrativa, previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento, rigettarsi le domande tutte proposte dal IG e quelle svolte in via di appello incidentale Parte_1 condizionato da in Controparte_3 quanto infondate in fatto ed in diritto. Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, contestazioni, istanze, domande e documenti già proposte in primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, chiedeva Controparte_2 che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà di una porzione di terreno censita al C.T. del Comune di Pederobba (TV) foglio 14, part. 932, e l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile, in favore del proprio fondo, part. 232 e 932. 1.1. Esponeva parte attrice:
- di essere proprietaria del fondo nel Comune di Pederobba (TV), censito al catasto terreni, foglio 14, mappale 232, per averlo ereditato dal padre, confinante con il mappale 62 intestato a sino al 16/5/2019; Parte_1
pag. 4/13 - che il padre dell'attrice prima, , fino al 1984 e Persona_6 successivamente l'attrice avevano sempre esercitato il possesso pubblico, ininterrotto e ultraventennale su parte del mappale 62 provvedendo alla coltivazione, direttamente o tramite terzi;
- che l'attrice nel 2017, ritenendo maturati i requisiti per l'usucapione, aveva richiesto ed ottenuto il frazionamento del mappale 62 in due distinti mappali ossia il 931 ed il 932 (porzione quest'ultima oggetto di usucapione);
- che con atto pubblico del 16/5/2019 aveva alienato i propri Parte_1 terreni tra cui il mappale 62, compreso il mappale 932, all' Controparte_1
[...]
- di aver avuto accesso al fondo di sua proprietà e a quello oggetto della domanda di usucapione dalla strada comunale, transitando lungo il lato ovest del mappale 931 (ora di proprietà dell' . Controparte_1
2. Si costituiva la convenuta Controparte_3 resistendo alla domanda e chiedendo preliminarmente la chiamata in
[...] causa di per esserne garantita e tenuta indenne dal venditore nel Parte_1 caso di accoglimento delle domande di usucapione. Esponeva l' Controparte_1
- la eventuale sentenza di accoglimento dell'usucapione non sarebbe stata opponibile alla convenuta, quale successore a titolo derivativo, non essendo preventivamente intervenuta la trascrizione della domanda giudiziale di usucapione rispetto all'atto di acquisto dei beni immobili;
- il terreno per cui è causa era sempre stato nella disponibilità del proprietario che lo aveva concesso in affitto ad aziende agricole terze, le quali Parte_1 lo avevano coltivato per suo conto;
- in via riconvenzionale chiedeva la condanna di al rilascio del Controparte_2 mappale 932 e della parte lungo il lato ovest del mappale 931, alla restituzione di
€ 2.500,00 corrisposta in sede di procedimento possessorio, al risarcimento dei danni alla perdita del raccolto/produzione dovuto alla privazione del possesso del terreno per cui è causa e dei danni subiti per l'illegittimo esercizio della servitù.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda. Parte_1
4. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva:
- dichiara che l'attrice ha acquistato a titolo di usucapione la Controparte_2 proprietà esclusiva del terreno catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 932;
- dichiara che l'attrice ha acquistato a titolo di usucapione la Controparte_2 servitù prediale di passaggio, a piedi e con ogni mezzo meccanico, sul fondo di proprietà dell' e Controparte_3 distinto al Catasto Terreni al Foglio 14, Particella n. 931, per l'utilità del proprio fondo sito in Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 232 e per l'utilità del fondo sito in Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 932 oggetto della domanda di usucapione;
- ordina al competente conservatore dei RR.II. di Treviso di procedere alla trascrizione della presente sentenza e all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, esonerandoli da ogni responsabilità;
pag. 5/13 - condanna il sig. a restituire all'odierna convenuta Parte_1 [...] ai sensi degli artt. 1483 e Parte_3 1479 c.c. il prezzo corrisposto per il terreno catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 932 pari ad € 26.464,68, oltre ad interessi legali dal 16/05/2019 al saldo effettivo;
- condanna il sig. a risarcire all'odierna convenuta Parte_1 [...] la somma complessiva di Parte_3
€ 24.905,75 come liquidata in sede di CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna il sig. a rifondere all'odierna convenuta Parte_1 [...] la somma di € 13.213,70 Parte_3 come liquidata in sede di CTU quale minor prezzo del mappale n. 931 conseguente all'accertamento della servitù prediale gravante sul medesimo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'attrice, da liquidarsi in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 264,00 per anticipate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, da liquidarsi in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 518,00 per anticipate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta relative alla causa possessoria n. RG 5355/2019 -Tribunale di Treviso, da liquidarsi in € 1.752,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso della somma di € 2.500,00, corrisposta alla sig.ra a titolo di spese processuali relative alla CP_2 controversia possessoria;
- condanna il sig. a rimborsare alla convenuta le spese di CTU e Parte_1 dell'ausiliario CTU come liquidate, oltre alle spese di CTP pari ad € 3.958,66.
5. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- che i testi di parte attrice “hanno confermato di aver coltivato, per conto della sig.ra , la parte dell'ex mappale n. 62 che a seguito di frazionamento è CP_2 diventato il mappale n. 932 oggetto di causa (identificato dall'area tratteggiata in rosso di cui al doc. 18 attoreo) anche nell'arco temporale in cui il sig. Pt_1 avrebbe stipulato con aziende agricole terze i contratti d'affitto prodotti dalla convenuta ai docc. 16-22” e che la sig.ra da oltre un ventennio avrebbe CP_2 sempre avuto accesso al fondo di sua proprietà di cui al mappale n. 232 e a quello oggetto della domanda di usucapione dalla strada comunale transitando lungo il lato ovest del mappale n. 931, attualmente di proprietà dell'
[...]
Parte_3
- in conseguenza dell'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà del mappale 932, aggiungeva il primo giudice, doveva ritenersi operante la garanzia per evizione fatta valere dalla convenuta nei Controparte_1 confronti del venditore , con condanna alla restituzione del prezzo Parte_1 corrisposto per il mappale 932 ed al pagamento di complessivi € 13.213,70 per la perdita di valore del mappale n. 931 conseguente all'accertamento della servitù prediale gravante sul medesimo nella somma;
pag. 6/13 - inoltre, doveva essere risarcito alla convenuta “il danno Controparte_1 derivante dalla mancata adibizione del terreno di cui al mappale n. 932 a vigneto” pari al complessivo importo di € 24.905,75 (5.287,25 + 19.618,50).
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituiva , chiedendone il rigetto. Controparte_2 Si costituiva l Controparte_3 chiedendo il rigetto del gravame proposto da e, nel caso di riforma Parte_1 della sentenza, svolgeva appello incidentale condizionato nei confronti di CP_2 chiedendo il rigetto delle domande di usucapione svolte in primo grado da
[...]
e l'accoglimento delle domande avanzate dalla convenuta nei suoi Controparte_2 confronti. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 7. Con il primo motivo dell'appello principale di si lamenta Parte_1 l'errata valutazione del materiale probatorio ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'usucapione del mappale 932 senza considerare che:
- tutto il mappale 62 e quindi anche l'attuale mappale 932, sia sempre stato regolarmente affittato dal 1984/85 ai giorni nostri da parte di e del Parte_1 fratello (finchè in vita) a varie aziende agricole che lo hanno sempre Per_1 coltivato per conto dei legittimi proprietari;
- i soggetti indicati dall'attrice come “coltivatori per conto di del Controparte_2 terreno rivendicato, risultano in realtà avere coltivato unicamente il mappale 232 (di proprietà dell'attrice) e non anche il mappale 932 - già mappale 62, di proprietà di - prima del frazionamento”; Parte_1
- i testi avrebbero riferito genericamente sulla coltivazione del fondo, circostanza che non costituirebbe prova certa dell'intervenuta fattispecie acquisitiva della proprietà del bene per usucapione, e dalla documentazione fotografica nulla in concreto sarebbe emerso;
- sulla carenza del requisito della continuità del possesso, nessuna circostanza sarebbe stata allegata, ad esempio, per il periodo dal 1990-1995. Con il secondo motivo si deduce l'errata valutazione di quanto emerso sulla sussistenza dei requisiti per l'usucapione della servitù di passaggio come richiesta dall'attrice, non essendo stato fornito alcun indizio sull'esercizio di un potere corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio invocata. Con il terzo motivo si sostiene, in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi, che:
- la sentenza di accertamento dell'usucapione sarebbe comunque inopponibile all'acquirente, non risultando trascritta la domanda di usucapione prima dell'acquisto a titolo derivativo con conseguente inesistenza di effetti pregiudizievoli nei confronti dell'acquirente;
- il compratore era a conoscenza del precedente unilaterale frazionamento e comunque, nell'ambito dell'accordo contrattuale, la porzione contestata era esigua rispetto all'intero e più corposo compendio immobiliare.
8. Con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato l
[...] deduce che: Controparte_3
pag. 7/13 - non sarebbero stati considerati i documenti prodotti dall' che Controparte_1 confermerebbero il possesso esclusivo continuato e ininterrotto di , Parte_1 mentre i testi escussi avrebbero riferito circostanze generiche sull'effettiva porzione coltivata di terreno, sulla continuità e per il tempo necessario;
- il precedente proprietario (e fino al 2005 anche il fratello ne Persona_7 avrebbe avuto la piena disponibilità e godimento come risulterebbe da contratti di affitto del terreno a terzi per i canoni indicati, dal pagamento delle imposte e dalle dichiarazioni dei redditi annuali;
- i contratti di affitto stipulati dalla IGa invece Controparte_2 riguarderebbero solo il mappale 232, di sua proprietà, e dunque ove i coltivatori terzi avessero coltivato una parte di terreno diverso solo questi ultimi potrebbero avanzare pretese;
- in ogni caso, “sembrerebbe non dimostrato che la IGa abbia Controparte_2 esercitato per oltre vent'anni un'attività corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio e che la stessa non sia stata invece compiuta per mera tolleranza, dovuta a rapporti di vicinato, ancorché protrattasi per lungo tempo” e comunque la coltivazione del fondo non costituirebbe prova certa dell'intervenuta fattispecie acquisitiva della proprietà del bene per usucapione;
- in data 3/6/2019, dopo la stipula dell'atto di acquisto anche del contestato mappale 932, l'appellante incidentale aveva constatato sui luoghi insieme ai tecnici: “che non era presente alcun segno di delimitazione del terreno per cui è causa che potesse far desumere che il mappale 932 fosse nella disponibilità della IGa;
inoltre, il terreno per cui è causa si presentava incolto”. CP_2 Con il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato, ove accolto l'appello principale, si chiede “l'accoglimento delle domande/richieste risarcitorie avanzate nei confronti della IGa nel giudizio di primo grado”. Controparte_2
* * * 9. Il primo motivo dell'appello principale proposto da è fondato. Parte_1 In disparte l'opponibilità o meno dell'usucapione ove la domanda giudiziale non sia stata trascritta antecedentemente alla trascrizione dell'atto di cessione a terzi della stessa porzione immobiliare in oggetto, come eccepito dall'appellata- acquirente, le domande di usucapione del diritto di proprietà e di usucapione della servitù di passaggio proposte da sono infondate. Controparte_2
9.1. Chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene per averlo usucapito, infatti, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
pag. 8/13 - ai fini della prova degli elementi costitutivi dell' usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. 18215/13, 17376/18 e 6123/2020);
- in particolare, l'attività valorizzata dalla parte attrice ora appellata anche ove provata per il tempo necessario (coltivazione del terreno), non appare rilevante perché non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 2201/2007 e 1796/2022).
9.2. Inoltre, i pagamenti delle imposte e la loro inserzione nelle dichiarazioni dei redditi, come documentate dall'appellante (v. doc. 11-39 alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte chiamata), quale prova contraria all'avversa richiesta di usucapione, appaiono rilevanti, da un lato in relazione all'animus possidendi non potendosi trascurare che colui che assume di detenere il bene come proprietario esclusivo avrebbe dovuto anche dimostrare di aver pagato le relative imposte;
dall'altro lato, la prova positiva dei pagamenti effettuati dall'appellante, conferma, invece, che l'utilizzo da parte dell'appellato della porzione di terreno, anche ove provato, era consentito per mera tolleranza.
9.3. Onere, nella fattispecie, non assolto dall'attrice ora appellata. Le circostanze poste a sostegno della domanda da non esprimono Controparte_2 un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene ed in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto della porzione immobiliare in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante pertanto devono essere accolte con conseguente rigetto della domanda di usucapione del diritto di proprietà del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part. 932.
10. Anche il secondo motivo dell'appello principale è fondato. Innanzitutto, presupposto indefettibile per l'acquisto della servitù per usucapione è l'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che postula l'esigenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù (Cass. 8736/2001);
- chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, ovvero una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass. 592/1996 e 3219/2014) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- opere visibili e permanenti "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo pag. 9/13 ad un altro, dovendo quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass. 15843/2017 e 2994/2004);
- né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante (cfr. Cass. 6665/2024);
- pertanto, la sola presenza di segni visibili risulta inidonea, essendo invece necessario che essi abbiano un carattere funzionale e strumentale evidente per qualunque osservatore e dunque, una strada o un sentiero sarà elemento di apparenza di una servitù di passaggio, in quanto, mostri chiaramente il passaggio verso quel dato fondo (cfr. Cass. 1675/2015);
- non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/2021). 10.1. Premesso che sull'usucapione della servitù di passaggio la stessa attrice indica quale fondo dominante, oltre al mappale 232, il fondo appartenente all (mapp. 932 quale parte dell'originario mappale 62) e dunque difetta il CP_1 presupposto principale, in ogni caso non è stato provato, per nessuno dei due fondi, il necessario requisito dell'apparenza della servitù non essendo sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 13238/2010, 7004/2017 e 11834/2021);
- il requisito dell'apparenza, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo (cfr. Cass. 21597/2007 e 1456/1995). 10.3. Nella specie, invece, oltre alla generica esistenza di una “carrareccia” lungo il lato ovest mappale 931, nessuna concreta e specifica circostanza è stata ritualmente allegata e provata sull'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, per tutto il tempo necessario, inequivocamente rivelatrici del possesso idoneo per l'usucapione. Sul punto, sulla presenza di tali opere e sulla specifica destinazione nulla è emerso dalle deposizioni dei testi escussi (essendosi limitati a riferire genericamente sul transito lungo il percorso conteso).
11. Quanto ai fatti dedotti per l'interrogatorio formale, nella fattispecie, valutato ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto appare Pt_1 ininfluente considerato che non risulta ritualmente allegato, né provato, un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà né opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio. Va, pertanto, respinta anche la domanda di usucapione della servitù di passaggio sul fondo dell' Controparte_3
pag. 10/13 censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part. 931 per l'utilità dei fondi, foglio 14, part. 232 e 932. Conseguentemente, il rigetto delle domande di usucapione proposte da CP_2 travolge anche le statuizioni della sentenza nella parte in cui hanno come
[...] presupposto l'accoglimento delle predette domande, comprese quelle formulate nei confronti del terzo chiamato . Parte_1
12. Dalla riforma della sentenza appellata per le ragioni appena sopra esposte ne discende, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dell'
[...]
l'accoglimento della Controparte_3 domanda riconvenzionale di rilascio del terreno occupato senza titolo e di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta nei confronti di , Controparte_2 nei limiti di seguito precisati. 12.1. Al riguardo con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., pag. 6, chiedeva la convenuta in riconvenzionale la condanna dell'attrice:
“al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'
[...] in conseguenza dei fatti sopra esposti (a titolo esemplificativo, il Controparte_1 danno da mancato guadagno dovuto alla perdita del raccolto/produzione dovuto alla privazione del possesso del terreno), nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”. 12.2. Ciò premesso, accertata l'occupazione illegittima, sul danno collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, nella fattispecie per la mancata coltivazione a vigneto del mappale 932, dalla c.t.u. svolta è emerso che per la perdita media reddituale annuale, considerato il triennio precedente, i prezzi medi rilevati negli archivi della Camera di Commercio, la resa massima come da disciplinare di produzione dei vini nella zona (DOCG) ed i costi di produzione, viene indicato l'importo di € 1.762,42, vedi conclusioni del c.t.u. a pag. 10 dell'elaborato del 30/11/2022. 12.3. Il danno, inoltre, essendo costituito dal mancato godimento derivante da una situazione temporanea destinata a cessare con il rilascio, può essere liquidato equitativamente a norma dell'art. 1226 c.c. per l'obiettiva difficoltà di una sua precisa determinazione nell'arco temporale interessato (cfr. 7485/2011 e 4741/2014). Mancando un rigido parametro - anche per “l'assenza di un mercato attuale e vitale rispetto alla compravendita di terreni vitati nel territorio in oggetto e aree limitrofe comparabili” e, in particolare, “Per quanto attiene invece le autorizzazioni all'impianto o reimpanto, con destinazione a Prosecco D.O.C.G. Asolo-Montebelluna, è già stata sottolineata l'assenza di elementi documentali che attestino un “mercato””, v. pag. 9 della c.t.u. del 2/9/2022, - per tale pregiudizio viene liquidato equitativamente l'importo di € 1.762,42 per ogni anno (6) pari a complessivi € 10.574,52. Somma già aggiornata alla data del disposto rilascio, oltre interessi legali fino al saldo, tenuto conto dell'entità della porzione di terreno in oggetto, 1.353 mq, come descritta dalla c.t.u. anche con rilievo fotografico, della posizione (pianura) e del tempo della violazione (dal 2019). 12.4. Infine, va condannata a restituire la somma di € 2.500,00 Controparte_2 all come così Controparte_3
pag. 11/13 concordato fra le stesse parti, a titolo di rimborso spese, in sede di procedimento possessorio (cfr. doc.11, fasc. parte convenuta). 13. In conclusione, l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale condizionato proposto dall' Controparte_3 vengono accolti per quanto di ragione e l'esito complessivo
[...] della lite comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado. Spese liquidate come in dispositivo tenuto conto delle infondate pretese dell'attrice sul bene controverso che hanno determinato anche la chiamata in causa del terzo, del tenore delle difese nei due gradi fra l
[...] e , del valore della Controparte_3 Parte_1 controversia e dell'attività svolta. 14. Le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di con condanna della stessa alla Controparte_2 rifusione in favore dell' Controparte_3 di quanto anticipato al consulente tecnico d'ufficio e delle ulteriori spese di
[...] c.t.p. nella misura di € 3.958,66 già riconosciuta dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza appellata così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale:
1) rigetta la domanda formulata da di usucapione del diritto di Controparte_2 proprietà del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part. 932;
2) rigetta la domanda formulata da di usucapione della servitù di Controparte_2 passaggio sul fondo dell' Controparte_3
censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part.
[...] 931 per l'utilità dei fondi, foglio 14, part. 232 e 932; 3) rigetta tutte le domande avanzate dall' Controparte_3 nei confronti del terzo chiamato;
[...] Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: 4) condanna al rilascio del terreno ora censito al Catasto Terreni Controparte_2 del Comune di Pederobba (TV) foglio 14, part. 932 ed inibisce alla stessa CP_2 il passaggio pedonale e carraio lungo il lato ovest del mappale 931
[...] dell' Controparte_3 5) condanna a risarcire all'odierna convenuta Controparte_2 [...] la somma complessiva di € Parte_3 10.574,52 oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
6) condanna a restituire la somma di € 2.500,00 all' Controparte_2 [...]
Controparte_3
- sulle spese di lite e di c.t.u.: 7) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado che si Controparte_2 liquidano complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
pag. 12/13 8) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado Controparte_2 comprese le spese del procedimento di mediazione che si liquidano complessivamente in € 5.500,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore dell' Controparte_3
[...] 9) condanna e l Controparte_2 Controparte_3 in solido al pagamento delle spese del grado che si liquidano
[...] complessivamente in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
10) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si Controparte_2 liquidano in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore dell' Controparte_3
11) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di CP_2 con condanna della stessa alla rifusione in favore dell'
[...] [...] di quanto anticipato al consulente Controparte_3 tecnico d'ufficio e di € 3.958,66 per spese di c.t.p.. Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 13/13
Composta dai Signori Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1025 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuliano Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio in Brescia, Via Solferino n. 32/A.
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Melinato e Devis Guidolin, con domicilio digitale eletto presso Email_1
PARTE APPELLATA E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Alberto Mascotto, con domicilio eletto presso lo studio in Crocetta di Montello (TV), Via F. Baracca n. 127.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 881/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 22/4/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Parte_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 881/2024 del Tribunale di Treviso , pubblicata in data 24 Aprile 2024 - secondo le conclusioni di seguito formulate: - accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di legge per l'acquisto ad usucapionem del terreno meglio specificato in atti, nonché l'insussistenza dei presupposti di legge per l'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio meglio specificata in atti rigettare integralmente in ogni sua parte le domande formulata da
[...]
ed in ogni nella denegata ipotesi di accertamento giudiziale CP_2 dell'usucapione dichiarare l'inopponibilità, con ogni conseguenza di legge e processuale anche verso il terzo chiamato, della relativa sentenza nei confronti del convenuto principale non essendo preventivamente intervenuta la trascrizione della domanda giudiziale di usucapione rispetto all'acquisto derivativo dei beni immobili ed ancora - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, limitare il diritto di ad essere tenuta Controparte_1 indenne da esclusivamente in relazione agli effetti pregiudizievoli Parte_1 della medesima qui identificati nella sola restituzione del prezzo corrisposto dal convenuto principale per l'acquisto del terreno oggetto di causa;
rigettare per il resto le ulteriori conclusioni e le richieste risarcitorie ivi contenute, formulate dal convenuto in via subordinata nei confronti di in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate nella loro quantificazione e sussistenza IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in seconda memoria autorizzata di primo grado e di seguito articolati : 1) “Vero che come già indicato nella comunicazione mail che mi si rammostra ( doc.to 10 seconda memoria
) ai fini del calcolo della determinazione dei redditi da terreni Parte_1 indicati nel relativo quadro di riferimento delle dichiarazione dei redditi di e di che mi si rammostrano ( doc.ti 11-39 seconda Parte_1 Persona_1 memoria ) e' sempre stato indicato e conteggiato anche il mappale Parte_1 62.” 2) “Vero che durante le trattative precontrattuali che hanno portato alla vendita dei terreni siti in Pederobba ( Tv ) già di proprietà di all' Parte_1 perfezionatasi con il rogito del 16.09.2019 , il Controparte_1 compratore era stato notiziato delle contestazioni avanzate da in Controparte_2 merito all'effettiva titolarità di una porzione di terreno identificata al mappale 932
.” 3)” Vero che a seguito delle contestazioni avanzate da , nel Controparte_2 corso delle trattative per la vendita dei terreni di proprietà siti in Pederobba ( Tv),
tramite i suoi incaricati aveva piu' volte comunicato all' Parte_1 [...] la disponibilità di stralciare il mappale 932 dalla vendita dei Controparte_1 propri terreni al fine di evitare ogni possibile futura contestazione.” 4)” Vero che l' confermava in ogni caso la volontà di acquisire anche Controparte_1 il terreno contrassegnato al mappale 932 .” Si indicano a testi sul capitolo uno la Dottsa e sui capitoli da due a quattro il Sig. . Testimone_1 Parte_2 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di soccombenza di primo grado corrisposte alle controparti
Per la parte appellata Controparte_3
[...] NEL MERITO: Rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato proposto dall' sollevata dall'appellata Controparte_1
, essendo destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Controparte_2 Rigettarsi l'appello così come proposto dal IG , in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n.881/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 22/04/2024 e pag. 2/13 notificata il 08/05/2024, per tutti i motivi esposti in narrativa. IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse riformare parzialmente o totalmente la sentenza di prime cure, e quindi rigettare le domande di usucapione svolte in primo grado dalla IGa , l' chiede che Controparte_2 Controparte_1 la Corte prenda in esame e si pronunzi sulle domande svolte in primo grado nei confronti della IGa e, per l'effetto, chiede di condannarsi Controparte_2 quest'ultima a: - rilasciare con effetto immediato il terreno (mappale 932,00 ) per cui è causa all' ripristinando lo status quo ante (ad es. Controparte_1 eliminazione della coltura esistente) e rimettendo l'odierna convenuta nel possesso e nella piena disponibilità del terreno oggetto di causa;
- inibirsi all'attrice e/o a soggetti terzi il passaggio pedonale e carraio, lungo il lato ovest del mappale 931, di proprietà dell'odierna convenuta;
- condannarsi altresì la IGa , in virtù degli accordi intercorsi in Controparte_2 sede di conciliazione della causa possessoria (R.G. n.5355/2019 - Dott. , Per_2 alla restituzione in favore dell'odierna convenuta della somma di € 2.500,00 corrisposta a titolo di rimborso delle spese di lite (cfr. docc.11-12 fascicolo di primo grado);
- condannarsi l'attrice al risarcimento in favore dell'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'
[...] in conseguenza dei fatti sopra esposti nella misura che sarà Controparte_1 accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e in particolare al risarcimento di: - € 19.618,50, quale perdita economica (ovvero patrimoniale) del valore del mappale 932, a causa del mancato impianto del vigneto, come accertato anche in sede di CTU (cfr. relazione tecnica Dott. del 02/09/2022 – p.p. 7-11); - € 8.402,12, quale perdita di reddito a Per_3 causa della mancata messa a dimora del vigneto per gli anni 2019/2020/2021/2022 (=€ 2.100,53 x quattro annualità - cfr. calcolo indicato alle pagine 9 e 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta accertata in corso di causa, anche alla luce delle risultanze della CTU/integrazione alla CTU e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltr agli ulteriori danni patrimoniali “futuri” per le annualità successive 2022 fino alla sentenza definitiva, eventualmente anche tenendo conto della perdita media annuale calcolata dal CTU in € 1.762,42 (cfr. p.10 integrazione alla CTU);
- condannarsi l'attrice al risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla convenuta per le spese legali relative alla mediazione obbligatoria n.130/2020 che vengono quantificate in € 483,00 per compenso professionale oltre agli accessori di legge e ad € 8,55 per spese anticipate non imponibili (cfr. doc.42), oltre alle spese di avvio pari ad € 40,00, Iva esclusa (cfr. doc.37), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in narrativa. IN OGNI CASO: Con rifusione integrale del compenso professionale e delle spese di entrambi i giudizi (considerato peraltro che quelli di primo grado sono stati calcolati sullo scaglione più basso), oltre rimborso forfettario 15%, oltre Cpa e Iva, come per legge e delle spese di CTU (prima relazione peritale e successiva integrazione), dell'ausiliario nominato dal CTU, Dott. (poste Persona_4
pag. 3/13 provvisoriamente a carico di parte convenuta), nonché le spese per il CTP nominato Dott. , come da fatture già dimesse in primo grado con i Persona_5 docc. da 47 a 51 e come da tabella indicata a pag.18 del presente atto.
- Si richiamano anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: Per scrupolo defensionale, previa eventuale apertura dell'istruttoria, si insiste in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. datata 16/11/2020 che non sono state ammesse, in particolare per la prova per testi, nonché per la richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli di parte attrice con i testi indicati a prova diretta.
Per la parte appellata Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata, Preliminarmente:
- dichiarare improcedibile l'appello proposto dal IG per le Parte_1 ragioni tutte indicate in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della IGa . Controparte_2
- dichiarare inammissibile l'appello proposto in via incidentale condizionato proposto da per le Controparte_3 ragioni indicate nelle presenti note di trattazione scritta. Nel merito:
- rigettare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, l'appello proposto dal IG
e quello proposto in via incidentale condizionato da Parte_1 [...] e, per l'effetto, confermarsi Controparte_3 integralmente la sentenza n. 881/24 emessa dal Tribunale di Treviso. In ogni caso: per le ragioni tutte indicate in narrativa, previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento, rigettarsi le domande tutte proposte dal IG e quelle svolte in via di appello incidentale Parte_1 condizionato da in Controparte_3 quanto infondate in fatto ed in diritto. Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, contestazioni, istanze, domande e documenti già proposte in primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, chiedeva Controparte_2 che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà di una porzione di terreno censita al C.T. del Comune di Pederobba (TV) foglio 14, part. 932, e l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile, in favore del proprio fondo, part. 232 e 932. 1.1. Esponeva parte attrice:
- di essere proprietaria del fondo nel Comune di Pederobba (TV), censito al catasto terreni, foglio 14, mappale 232, per averlo ereditato dal padre, confinante con il mappale 62 intestato a sino al 16/5/2019; Parte_1
pag. 4/13 - che il padre dell'attrice prima, , fino al 1984 e Persona_6 successivamente l'attrice avevano sempre esercitato il possesso pubblico, ininterrotto e ultraventennale su parte del mappale 62 provvedendo alla coltivazione, direttamente o tramite terzi;
- che l'attrice nel 2017, ritenendo maturati i requisiti per l'usucapione, aveva richiesto ed ottenuto il frazionamento del mappale 62 in due distinti mappali ossia il 931 ed il 932 (porzione quest'ultima oggetto di usucapione);
- che con atto pubblico del 16/5/2019 aveva alienato i propri Parte_1 terreni tra cui il mappale 62, compreso il mappale 932, all' Controparte_1
[...]
- di aver avuto accesso al fondo di sua proprietà e a quello oggetto della domanda di usucapione dalla strada comunale, transitando lungo il lato ovest del mappale 931 (ora di proprietà dell' . Controparte_1
2. Si costituiva la convenuta Controparte_3 resistendo alla domanda e chiedendo preliminarmente la chiamata in
[...] causa di per esserne garantita e tenuta indenne dal venditore nel Parte_1 caso di accoglimento delle domande di usucapione. Esponeva l' Controparte_1
- la eventuale sentenza di accoglimento dell'usucapione non sarebbe stata opponibile alla convenuta, quale successore a titolo derivativo, non essendo preventivamente intervenuta la trascrizione della domanda giudiziale di usucapione rispetto all'atto di acquisto dei beni immobili;
- il terreno per cui è causa era sempre stato nella disponibilità del proprietario che lo aveva concesso in affitto ad aziende agricole terze, le quali Parte_1 lo avevano coltivato per suo conto;
- in via riconvenzionale chiedeva la condanna di al rilascio del Controparte_2 mappale 932 e della parte lungo il lato ovest del mappale 931, alla restituzione di
€ 2.500,00 corrisposta in sede di procedimento possessorio, al risarcimento dei danni alla perdita del raccolto/produzione dovuto alla privazione del possesso del terreno per cui è causa e dei danni subiti per l'illegittimo esercizio della servitù.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda. Parte_1
4. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva:
- dichiara che l'attrice ha acquistato a titolo di usucapione la Controparte_2 proprietà esclusiva del terreno catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 932;
- dichiara che l'attrice ha acquistato a titolo di usucapione la Controparte_2 servitù prediale di passaggio, a piedi e con ogni mezzo meccanico, sul fondo di proprietà dell' e Controparte_3 distinto al Catasto Terreni al Foglio 14, Particella n. 931, per l'utilità del proprio fondo sito in Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 232 e per l'utilità del fondo sito in Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 932 oggetto della domanda di usucapione;
- ordina al competente conservatore dei RR.II. di Treviso di procedere alla trascrizione della presente sentenza e all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, esonerandoli da ogni responsabilità;
pag. 5/13 - condanna il sig. a restituire all'odierna convenuta Parte_1 [...] ai sensi degli artt. 1483 e Parte_3 1479 c.c. il prezzo corrisposto per il terreno catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV) Foglio 14; Particella n. 932 pari ad € 26.464,68, oltre ad interessi legali dal 16/05/2019 al saldo effettivo;
- condanna il sig. a risarcire all'odierna convenuta Parte_1 [...] la somma complessiva di Parte_3
€ 24.905,75 come liquidata in sede di CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna il sig. a rifondere all'odierna convenuta Parte_1 [...] la somma di € 13.213,70 Parte_3 come liquidata in sede di CTU quale minor prezzo del mappale n. 931 conseguente all'accertamento della servitù prediale gravante sul medesimo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'attrice, da liquidarsi in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 264,00 per anticipate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, da liquidarsi in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 518,00 per anticipate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta relative alla causa possessoria n. RG 5355/2019 -Tribunale di Treviso, da liquidarsi in € 1.752,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso della somma di € 2.500,00, corrisposta alla sig.ra a titolo di spese processuali relative alla CP_2 controversia possessoria;
- condanna il sig. a rimborsare alla convenuta le spese di CTU e Parte_1 dell'ausiliario CTU come liquidate, oltre alle spese di CTP pari ad € 3.958,66.
5. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- che i testi di parte attrice “hanno confermato di aver coltivato, per conto della sig.ra , la parte dell'ex mappale n. 62 che a seguito di frazionamento è CP_2 diventato il mappale n. 932 oggetto di causa (identificato dall'area tratteggiata in rosso di cui al doc. 18 attoreo) anche nell'arco temporale in cui il sig. Pt_1 avrebbe stipulato con aziende agricole terze i contratti d'affitto prodotti dalla convenuta ai docc. 16-22” e che la sig.ra da oltre un ventennio avrebbe CP_2 sempre avuto accesso al fondo di sua proprietà di cui al mappale n. 232 e a quello oggetto della domanda di usucapione dalla strada comunale transitando lungo il lato ovest del mappale n. 931, attualmente di proprietà dell'
[...]
Parte_3
- in conseguenza dell'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà del mappale 932, aggiungeva il primo giudice, doveva ritenersi operante la garanzia per evizione fatta valere dalla convenuta nei Controparte_1 confronti del venditore , con condanna alla restituzione del prezzo Parte_1 corrisposto per il mappale 932 ed al pagamento di complessivi € 13.213,70 per la perdita di valore del mappale n. 931 conseguente all'accertamento della servitù prediale gravante sul medesimo nella somma;
pag. 6/13 - inoltre, doveva essere risarcito alla convenuta “il danno Controparte_1 derivante dalla mancata adibizione del terreno di cui al mappale n. 932 a vigneto” pari al complessivo importo di € 24.905,75 (5.287,25 + 19.618,50).
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituiva , chiedendone il rigetto. Controparte_2 Si costituiva l Controparte_3 chiedendo il rigetto del gravame proposto da e, nel caso di riforma Parte_1 della sentenza, svolgeva appello incidentale condizionato nei confronti di CP_2 chiedendo il rigetto delle domande di usucapione svolte in primo grado da
[...]
e l'accoglimento delle domande avanzate dalla convenuta nei suoi Controparte_2 confronti. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 7. Con il primo motivo dell'appello principale di si lamenta Parte_1 l'errata valutazione del materiale probatorio ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'usucapione del mappale 932 senza considerare che:
- tutto il mappale 62 e quindi anche l'attuale mappale 932, sia sempre stato regolarmente affittato dal 1984/85 ai giorni nostri da parte di e del Parte_1 fratello (finchè in vita) a varie aziende agricole che lo hanno sempre Per_1 coltivato per conto dei legittimi proprietari;
- i soggetti indicati dall'attrice come “coltivatori per conto di del Controparte_2 terreno rivendicato, risultano in realtà avere coltivato unicamente il mappale 232 (di proprietà dell'attrice) e non anche il mappale 932 - già mappale 62, di proprietà di - prima del frazionamento”; Parte_1
- i testi avrebbero riferito genericamente sulla coltivazione del fondo, circostanza che non costituirebbe prova certa dell'intervenuta fattispecie acquisitiva della proprietà del bene per usucapione, e dalla documentazione fotografica nulla in concreto sarebbe emerso;
- sulla carenza del requisito della continuità del possesso, nessuna circostanza sarebbe stata allegata, ad esempio, per il periodo dal 1990-1995. Con il secondo motivo si deduce l'errata valutazione di quanto emerso sulla sussistenza dei requisiti per l'usucapione della servitù di passaggio come richiesta dall'attrice, non essendo stato fornito alcun indizio sull'esercizio di un potere corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio invocata. Con il terzo motivo si sostiene, in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi, che:
- la sentenza di accertamento dell'usucapione sarebbe comunque inopponibile all'acquirente, non risultando trascritta la domanda di usucapione prima dell'acquisto a titolo derivativo con conseguente inesistenza di effetti pregiudizievoli nei confronti dell'acquirente;
- il compratore era a conoscenza del precedente unilaterale frazionamento e comunque, nell'ambito dell'accordo contrattuale, la porzione contestata era esigua rispetto all'intero e più corposo compendio immobiliare.
8. Con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato l
[...] deduce che: Controparte_3
pag. 7/13 - non sarebbero stati considerati i documenti prodotti dall' che Controparte_1 confermerebbero il possesso esclusivo continuato e ininterrotto di , Parte_1 mentre i testi escussi avrebbero riferito circostanze generiche sull'effettiva porzione coltivata di terreno, sulla continuità e per il tempo necessario;
- il precedente proprietario (e fino al 2005 anche il fratello ne Persona_7 avrebbe avuto la piena disponibilità e godimento come risulterebbe da contratti di affitto del terreno a terzi per i canoni indicati, dal pagamento delle imposte e dalle dichiarazioni dei redditi annuali;
- i contratti di affitto stipulati dalla IGa invece Controparte_2 riguarderebbero solo il mappale 232, di sua proprietà, e dunque ove i coltivatori terzi avessero coltivato una parte di terreno diverso solo questi ultimi potrebbero avanzare pretese;
- in ogni caso, “sembrerebbe non dimostrato che la IGa abbia Controparte_2 esercitato per oltre vent'anni un'attività corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio e che la stessa non sia stata invece compiuta per mera tolleranza, dovuta a rapporti di vicinato, ancorché protrattasi per lungo tempo” e comunque la coltivazione del fondo non costituirebbe prova certa dell'intervenuta fattispecie acquisitiva della proprietà del bene per usucapione;
- in data 3/6/2019, dopo la stipula dell'atto di acquisto anche del contestato mappale 932, l'appellante incidentale aveva constatato sui luoghi insieme ai tecnici: “che non era presente alcun segno di delimitazione del terreno per cui è causa che potesse far desumere che il mappale 932 fosse nella disponibilità della IGa;
inoltre, il terreno per cui è causa si presentava incolto”. CP_2 Con il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato, ove accolto l'appello principale, si chiede “l'accoglimento delle domande/richieste risarcitorie avanzate nei confronti della IGa nel giudizio di primo grado”. Controparte_2
* * * 9. Il primo motivo dell'appello principale proposto da è fondato. Parte_1 In disparte l'opponibilità o meno dell'usucapione ove la domanda giudiziale non sia stata trascritta antecedentemente alla trascrizione dell'atto di cessione a terzi della stessa porzione immobiliare in oggetto, come eccepito dall'appellata- acquirente, le domande di usucapione del diritto di proprietà e di usucapione della servitù di passaggio proposte da sono infondate. Controparte_2
9.1. Chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene per averlo usucapito, infatti, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
pag. 8/13 - ai fini della prova degli elementi costitutivi dell' usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. 18215/13, 17376/18 e 6123/2020);
- in particolare, l'attività valorizzata dalla parte attrice ora appellata anche ove provata per il tempo necessario (coltivazione del terreno), non appare rilevante perché non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 2201/2007 e 1796/2022).
9.2. Inoltre, i pagamenti delle imposte e la loro inserzione nelle dichiarazioni dei redditi, come documentate dall'appellante (v. doc. 11-39 alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte chiamata), quale prova contraria all'avversa richiesta di usucapione, appaiono rilevanti, da un lato in relazione all'animus possidendi non potendosi trascurare che colui che assume di detenere il bene come proprietario esclusivo avrebbe dovuto anche dimostrare di aver pagato le relative imposte;
dall'altro lato, la prova positiva dei pagamenti effettuati dall'appellante, conferma, invece, che l'utilizzo da parte dell'appellato della porzione di terreno, anche ove provato, era consentito per mera tolleranza.
9.3. Onere, nella fattispecie, non assolto dall'attrice ora appellata. Le circostanze poste a sostegno della domanda da non esprimono Controparte_2 un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene ed in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto della porzione immobiliare in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante pertanto devono essere accolte con conseguente rigetto della domanda di usucapione del diritto di proprietà del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part. 932.
10. Anche il secondo motivo dell'appello principale è fondato. Innanzitutto, presupposto indefettibile per l'acquisto della servitù per usucapione è l'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che postula l'esigenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù (Cass. 8736/2001);
- chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, ovvero una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass. 592/1996 e 3219/2014) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- opere visibili e permanenti "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo pag. 9/13 ad un altro, dovendo quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass. 15843/2017 e 2994/2004);
- né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante (cfr. Cass. 6665/2024);
- pertanto, la sola presenza di segni visibili risulta inidonea, essendo invece necessario che essi abbiano un carattere funzionale e strumentale evidente per qualunque osservatore e dunque, una strada o un sentiero sarà elemento di apparenza di una servitù di passaggio, in quanto, mostri chiaramente il passaggio verso quel dato fondo (cfr. Cass. 1675/2015);
- non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/2021). 10.1. Premesso che sull'usucapione della servitù di passaggio la stessa attrice indica quale fondo dominante, oltre al mappale 232, il fondo appartenente all (mapp. 932 quale parte dell'originario mappale 62) e dunque difetta il CP_1 presupposto principale, in ogni caso non è stato provato, per nessuno dei due fondi, il necessario requisito dell'apparenza della servitù non essendo sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 13238/2010, 7004/2017 e 11834/2021);
- il requisito dell'apparenza, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo (cfr. Cass. 21597/2007 e 1456/1995). 10.3. Nella specie, invece, oltre alla generica esistenza di una “carrareccia” lungo il lato ovest mappale 931, nessuna concreta e specifica circostanza è stata ritualmente allegata e provata sull'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, per tutto il tempo necessario, inequivocamente rivelatrici del possesso idoneo per l'usucapione. Sul punto, sulla presenza di tali opere e sulla specifica destinazione nulla è emerso dalle deposizioni dei testi escussi (essendosi limitati a riferire genericamente sul transito lungo il percorso conteso).
11. Quanto ai fatti dedotti per l'interrogatorio formale, nella fattispecie, valutato ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto appare Pt_1 ininfluente considerato che non risulta ritualmente allegato, né provato, un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà né opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio. Va, pertanto, respinta anche la domanda di usucapione della servitù di passaggio sul fondo dell' Controparte_3
pag. 10/13 censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part. 931 per l'utilità dei fondi, foglio 14, part. 232 e 932. Conseguentemente, il rigetto delle domande di usucapione proposte da CP_2 travolge anche le statuizioni della sentenza nella parte in cui hanno come
[...] presupposto l'accoglimento delle predette domande, comprese quelle formulate nei confronti del terzo chiamato . Parte_1
12. Dalla riforma della sentenza appellata per le ragioni appena sopra esposte ne discende, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dell'
[...]
l'accoglimento della Controparte_3 domanda riconvenzionale di rilascio del terreno occupato senza titolo e di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta nei confronti di , Controparte_2 nei limiti di seguito precisati. 12.1. Al riguardo con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., pag. 6, chiedeva la convenuta in riconvenzionale la condanna dell'attrice:
“al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'
[...] in conseguenza dei fatti sopra esposti (a titolo esemplificativo, il Controparte_1 danno da mancato guadagno dovuto alla perdita del raccolto/produzione dovuto alla privazione del possesso del terreno), nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”. 12.2. Ciò premesso, accertata l'occupazione illegittima, sul danno collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, nella fattispecie per la mancata coltivazione a vigneto del mappale 932, dalla c.t.u. svolta è emerso che per la perdita media reddituale annuale, considerato il triennio precedente, i prezzi medi rilevati negli archivi della Camera di Commercio, la resa massima come da disciplinare di produzione dei vini nella zona (DOCG) ed i costi di produzione, viene indicato l'importo di € 1.762,42, vedi conclusioni del c.t.u. a pag. 10 dell'elaborato del 30/11/2022. 12.3. Il danno, inoltre, essendo costituito dal mancato godimento derivante da una situazione temporanea destinata a cessare con il rilascio, può essere liquidato equitativamente a norma dell'art. 1226 c.c. per l'obiettiva difficoltà di una sua precisa determinazione nell'arco temporale interessato (cfr. 7485/2011 e 4741/2014). Mancando un rigido parametro - anche per “l'assenza di un mercato attuale e vitale rispetto alla compravendita di terreni vitati nel territorio in oggetto e aree limitrofe comparabili” e, in particolare, “Per quanto attiene invece le autorizzazioni all'impianto o reimpanto, con destinazione a Prosecco D.O.C.G. Asolo-Montebelluna, è già stata sottolineata l'assenza di elementi documentali che attestino un “mercato””, v. pag. 9 della c.t.u. del 2/9/2022, - per tale pregiudizio viene liquidato equitativamente l'importo di € 1.762,42 per ogni anno (6) pari a complessivi € 10.574,52. Somma già aggiornata alla data del disposto rilascio, oltre interessi legali fino al saldo, tenuto conto dell'entità della porzione di terreno in oggetto, 1.353 mq, come descritta dalla c.t.u. anche con rilievo fotografico, della posizione (pianura) e del tempo della violazione (dal 2019). 12.4. Infine, va condannata a restituire la somma di € 2.500,00 Controparte_2 all come così Controparte_3
pag. 11/13 concordato fra le stesse parti, a titolo di rimborso spese, in sede di procedimento possessorio (cfr. doc.11, fasc. parte convenuta). 13. In conclusione, l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale condizionato proposto dall' Controparte_3 vengono accolti per quanto di ragione e l'esito complessivo
[...] della lite comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado. Spese liquidate come in dispositivo tenuto conto delle infondate pretese dell'attrice sul bene controverso che hanno determinato anche la chiamata in causa del terzo, del tenore delle difese nei due gradi fra l
[...] e , del valore della Controparte_3 Parte_1 controversia e dell'attività svolta. 14. Le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di con condanna della stessa alla Controparte_2 rifusione in favore dell' Controparte_3 di quanto anticipato al consulente tecnico d'ufficio e delle ulteriori spese di
[...] c.t.p. nella misura di € 3.958,66 già riconosciuta dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza appellata così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale:
1) rigetta la domanda formulata da di usucapione del diritto di Controparte_2 proprietà del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part. 932;
2) rigetta la domanda formulata da di usucapione della servitù di Controparte_2 passaggio sul fondo dell' Controparte_3
censito al Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV), foglio 14, part.
[...] 931 per l'utilità dei fondi, foglio 14, part. 232 e 932; 3) rigetta tutte le domande avanzate dall' Controparte_3 nei confronti del terzo chiamato;
[...] Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: 4) condanna al rilascio del terreno ora censito al Catasto Terreni Controparte_2 del Comune di Pederobba (TV) foglio 14, part. 932 ed inibisce alla stessa CP_2 il passaggio pedonale e carraio lungo il lato ovest del mappale 931
[...] dell' Controparte_3 5) condanna a risarcire all'odierna convenuta Controparte_2 [...] la somma complessiva di € Parte_3 10.574,52 oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
6) condanna a restituire la somma di € 2.500,00 all' Controparte_2 [...]
Controparte_3
- sulle spese di lite e di c.t.u.: 7) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado che si Controparte_2 liquidano complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
pag. 12/13 8) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado Controparte_2 comprese le spese del procedimento di mediazione che si liquidano complessivamente in € 5.500,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore dell' Controparte_3
[...] 9) condanna e l Controparte_2 Controparte_3 in solido al pagamento delle spese del grado che si liquidano
[...] complessivamente in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
10) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si Controparte_2 liquidano in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore dell' Controparte_3
11) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di CP_2 con condanna della stessa alla rifusione in favore dell'
[...] [...] di quanto anticipato al consulente Controparte_3 tecnico d'ufficio e di € 3.958,66 per spese di c.t.p.. Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 13/13