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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2752 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Genova al viale Sauli n. 5/28, presso lo studio dell'avvocato Ilaria Gibelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE OBBLIGATORIO ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni:
All'udienza del 14.10.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Il PM in data 21.10.2025 ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
L'attore – non sposato e senza figli – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepito donna e di aver vissuto con disagio l'attribuzione al genere maschile e la discordanza rispetto al genere percepito.
1 A tal proposito, sul piano clinico, ha evidenziato che, a partire dal mese di gennaio
2024 ha iniziato il proprio percorso di transizione, intraprendendo il percorso ormonale con la dott.ssa che lo ha in cura, e che, nell'ottobre Persona_1
2024, è stato preso in carico dall'Azienda Ospedaliera Federico II –
[...] che, come da relazione depositata in Controparte_1 atti, a firma del dott. ha accertato la diagnosi di disforia di genere. Persona_2
Pertanto, alla luce di quanto dettagliatamente esposto, parte ricorrente ha chiesto di:
‹‹rettificare l'atto di nascita e tutti gli atti e documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso maschile” sia letto e inteso “sesso femminile” e laddove è indicato “ sia letto e inteso ”››. Pt_1 Persona_3
All'udienza del 14.10.2025, il Giudice ha proceduto all'esame del ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultimo si è sempre percepito come donna, che i suoi familiari hanno accettato la sua identità femminile e che, da gennaio 2024, si è sottoposto ad un trattamento ormonale, seguito dall'endocrinologa dott.ssa
[...]
e successivamente ha rivevuto dal Policlinico la diagnosi di disforia di Per_1 genere. In tale sede, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM il quale, in data 21.10.2025 ha espresso parere favorevole.
Ciò posto la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come sia affetto da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti.
Invero dalla relazione versata in atti e redatta in data 30.01.2025 dal dott. Per_2
psichiatra e psicoterapeuta presso l'Unità Operativa Complessa di
[...]
Psichiatria e Psicologia dell'Azienda Ospedaliera Federico II, emerge la diagnosi di
“ Disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di post transizione” ed altresì che “ Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici effettuati, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato
2 pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita”. Inoltre, dalla relazione a firma della dott.ssa
, endocrinologa, risulta attestato che è in corso terapia ormonale. Persona_1
L'accertata irreversibile transizione di dal genere maschile al Parte_1 genere femminile rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-
2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico- sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, dal dato che egli che, sin dall'infanzia, ha avuto un comportamento come appartenente al genere femminile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 14.10.2025.
Alla luce della recente sentenza n. 142/2024, in virtù della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta afferente all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali, dunque, potrà liberamente accedere senza necessità di intervento giudiziale in tal senso.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n.
221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire Y.Y. c. Turquie).
3 Peraltro, la Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico
(come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
In ragione di ciò, il Giudice delle leggi ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda e, per l'effetto, di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, dal momento che parte ricorrente non ha avanzato alcuna istanza in merito, considerato il nuovo e pacifico orientamento giurisprudenziale successivo alla pronuncia costituzionale n.142/2024.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di ( c.f.: ), nato a Parte_1 C.F._1 CP_1
il 27.09.2006, alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in;
Persona_3
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di la rettifica CP_1 anagrafica dell'atto di nascita di nato a [...] 27 settembre Parte_1 CP_1
2006, con conseguente indicazione del sesso femminile nel senso che laddove, in
4 ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella " femminile";
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del giorno 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2752 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Genova al viale Sauli n. 5/28, presso lo studio dell'avvocato Ilaria Gibelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE OBBLIGATORIO ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni:
All'udienza del 14.10.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Il PM in data 21.10.2025 ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
L'attore – non sposato e senza figli – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepito donna e di aver vissuto con disagio l'attribuzione al genere maschile e la discordanza rispetto al genere percepito.
1 A tal proposito, sul piano clinico, ha evidenziato che, a partire dal mese di gennaio
2024 ha iniziato il proprio percorso di transizione, intraprendendo il percorso ormonale con la dott.ssa che lo ha in cura, e che, nell'ottobre Persona_1
2024, è stato preso in carico dall'Azienda Ospedaliera Federico II –
[...] che, come da relazione depositata in Controparte_1 atti, a firma del dott. ha accertato la diagnosi di disforia di genere. Persona_2
Pertanto, alla luce di quanto dettagliatamente esposto, parte ricorrente ha chiesto di:
‹‹rettificare l'atto di nascita e tutti gli atti e documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso maschile” sia letto e inteso “sesso femminile” e laddove è indicato “ sia letto e inteso ”››. Pt_1 Persona_3
All'udienza del 14.10.2025, il Giudice ha proceduto all'esame del ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultimo si è sempre percepito come donna, che i suoi familiari hanno accettato la sua identità femminile e che, da gennaio 2024, si è sottoposto ad un trattamento ormonale, seguito dall'endocrinologa dott.ssa
[...]
e successivamente ha rivevuto dal Policlinico la diagnosi di disforia di Per_1 genere. In tale sede, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM il quale, in data 21.10.2025 ha espresso parere favorevole.
Ciò posto la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come sia affetto da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti.
Invero dalla relazione versata in atti e redatta in data 30.01.2025 dal dott. Per_2
psichiatra e psicoterapeuta presso l'Unità Operativa Complessa di
[...]
Psichiatria e Psicologia dell'Azienda Ospedaliera Federico II, emerge la diagnosi di
“ Disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di post transizione” ed altresì che “ Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici effettuati, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato
2 pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita”. Inoltre, dalla relazione a firma della dott.ssa
, endocrinologa, risulta attestato che è in corso terapia ormonale. Persona_1
L'accertata irreversibile transizione di dal genere maschile al Parte_1 genere femminile rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-
2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico- sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, dal dato che egli che, sin dall'infanzia, ha avuto un comportamento come appartenente al genere femminile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 14.10.2025.
Alla luce della recente sentenza n. 142/2024, in virtù della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta afferente all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali, dunque, potrà liberamente accedere senza necessità di intervento giudiziale in tal senso.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n.
221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire Y.Y. c. Turquie).
3 Peraltro, la Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico
(come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
In ragione di ciò, il Giudice delle leggi ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda e, per l'effetto, di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, dal momento che parte ricorrente non ha avanzato alcuna istanza in merito, considerato il nuovo e pacifico orientamento giurisprudenziale successivo alla pronuncia costituzionale n.142/2024.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di ( c.f.: ), nato a Parte_1 C.F._1 CP_1
il 27.09.2006, alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in;
Persona_3
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di la rettifica CP_1 anagrafica dell'atto di nascita di nato a [...] 27 settembre Parte_1 CP_1
2006, con conseguente indicazione del sesso femminile nel senso che laddove, in
4 ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella " femminile";
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del giorno 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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