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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 26.6.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1358 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(senza cognome) nato il [...] a [...], Pt_1
(c.f.: ) residente in [...]
243, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso dalla quale è rappresentato ed assistito in forza di procura in atti
RICORRENTE
E nella persona del legale rappresentante p.t., corrente in Via Torre Controparte_1
Clementina 30, 00054 Fiumicino (RM) (c.f.: ) P.IVA_1
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2020 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di accertare la responsabilità della nella persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., per i crediti di lavoro maturati dal ricorrente nell'intero periodo lavorato (13.7.2013 –
4.2.2020) pertanto, condannare nella persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.134.656,36 a titolo di differenze
1 retributive per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione base, TFR , indennità per ferie e permessi non goduti e indennità di mancato preavviso.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- Di aver prestato attività lavorativa ininterrottamente presso il pub The Tower Irish Pub sito in Via Torre Clementina 30/32, Fiumicino alle dipendenze della dal Controparte_1
2.1.2018 al 4.2.2020 in forza di regolare contratto;
- Che al rapporto di lavoro trova applicazione il C.c.n.l.: Turismo – Pubblici Esercizi;
- Di aver svolto mansioni di cuoco riconducibili al IV livello, ma di essere stato inquadrato nel VII livello;
- di aver osservato un orario di 48 o 54 ore settimanali;
- Di aver percepito € 920,00 in data 18.7.2019 a mezzo bonifico bancario a titolo di retribuzione del mese di luglio 2019;
- che non ha percepito alcuna retribuzione dal 1.8.2019 al 4.2.2020;
- di aver presentato dimissioni il 4.2.2020 a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni dal 1.8.2019;
Con note di udienza depositate il 16.3.2020 parte ricorrente ha ridotto la domanda al periodo di lavoro 2.1.2018 – 4.2.2020, con un orario di lavoro part time al 60%, ha rinunciato al riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore con conseguente riduzione della somma pretesa ad € 6.080,41.
La resistente nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Risulta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 2.1.2018 al 4.2.2020, con orario part- time al 60% per lo svolgimento di mansioni riconducibili al VII livello del CCNL
Turismo Pubblici esercizi.
E', infatti, depositato in atti un contratto del 1.1.2019 di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato stipulato il 2.1.2018, che fa espressamente rinvio al CCNL turismo e pubblici esercizi per la disciplina applicabile al rapporto.
Allegate al ricorso vi sono anche le buste paga dal mese di gennaio 2018 al mese di giugno
2018, dove risulta un rapporto di lavoro con le caratteristiche sopra indicate.
E', infine, provata la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 4.2.2020 con il modulo di recesso allegato al ricorso. Pt_2
2 Spetta pertanto al ricorrente la retribuzione per il periodo di lavoro 2.1.2018 – 4.2.2020 per lo svolgimento di un orario di lavoro part time al 60% ( 24 ore a settimanali), secondo i parametri indicati nel CCNL Turismo e pubblici esercizi per l'operaio con settimo livello di inquadramento.
Spettano altresì la tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto istituti previsti dal CCNL applicabile agli articoli 140 e 141, nonché il trattamento di fine rapporto nella misura di cui agli artt. 196 E 197 del CCNL.
Deve altresì essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'Indennità di mancato preavviso, che in caso di dimissioni per giusta causa spetta al lavoratore secondo il disposto dell'art 190 CCNL.
Nel caso di specie la giusta causa, costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni, risulta accertata in giudizio, non essendosi il datore di lavoro costituito per provare il pagamento degli stipendi del 2019 e del 2020 e non essendo neanche comparso il l.r della società a rendere interrogatorio formale su tale circostanza.
Non possono invece essere riconosciute le somme richieste a titolo di indennità per ferie e permessi non retribuiti difettando la prova del presupposto del diritto, ovvero la mancata fruizione del riposo. Non è depositata in atti l'ultima busta paga di febbraio 2018 ed è possibile che il ricorrente tra il giugno 2018 (mese relativo all'ultima busta paga depositata) e la cessazione del rapporto abbia usufruito dei residui giorni di ferie e permessi, in assenza di altri elementi istruttori utili a provare il mancato godimento degli stessi.
Per l'identificazione del quatum debeatur può farsi riferimento ai conteggi integrativi depositati dalla ricorrente il 16.3.2023, decurtando le somme indicate a titolo di indennità per mancato godimento di ferie e permessi, nonché la somma di € 154,95 ( 920,00- 765,05) , che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto a titolo di stipendio per il mese di luglio 2019 ma ha omesso di indicare nel calcolo delle proprie spettanze,
Deve pertanto essere accertato il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente la somma totale di €5.635,00 di cui € 707,56 a titolo di TFR ed € 382,53 a titolo di indennità per mancato preavviso.
Alle somme così accertate devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite ex art 92 c.p.c. avendo la ricorrente rinunciato a molti dei capi della domanda formulati e essendo stata la domanda residua non accolta totalmente.
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PQM
ACCERTA il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente differenze retributive con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti per €5.635,00 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto al saldo, di cui €
707,56 a titolo di TFR ed € 382,53 a titolo di indennità per mancato preavviso.
ND la resistente al pagamento di € 5.635,00 oltre interessi e rivalutazione ex art
429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
COMPENSA le spese di lite
Civitavecchia li 26.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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