Articolo 34 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 33Articolo 35
Versione
28 marzo 1989
Art. 34. (Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali) 1. A decorrere dal I gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all' articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali." 2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Nota all'art. 34, comma 1:
Il testo dell' art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed i loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), e il seguente:
"Art. 5. - E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge".
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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