Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado n. 6483/22 R.G. iscritta al ruolo il 25/07/2022;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Basile;
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec già Parte_1 Parte_2
già (p.iva , in persona del legale rapp.te pro-tempore
[...] Parte_2 P.IVA_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. al fine di ottenere Controparte_2 la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore dei seguenti importi:
€ 18.974,63 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all.
1. E su questa somma: gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. • € 1.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per n. 45 fatture costituenti parte della predetta sorte capitale insoluta.
Il pur ritualmente citato a mezzo pec inviata ad indirizzo tratto da Controparte_2 pubblico registro, non si costituiva.
1
Con ordinanza del 11.02.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Con atto depositato il 13.05.2025 la società attrice dichiarava di rinunziare al giudizio ex art. 306
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
Nel caso di specie non sussiste parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Peraltro, l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ. può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (vedi in tal senso Cass. 9066/2002),
Giova, poi, precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c. preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza, essendo lo stesso appellabile e non reclamabile (Cass. n.
950/05, n. 8092/04, n. 14889/02), ragion per cui ritiene questo Giudicante, aderendo all'orientamento formatosi anche in una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano
02/06/97, Tribunale Parma 17/01/00, Tribunale Roma 02/04/02), che la presente pronuncia di estinzione vada emessa in forma di sentenza.
In merito alle spese, trova applicazione l'art. 310, co. 4 c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6483/2022 R.G., così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 12.06.2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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