Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1966, n. 1084
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1967
Art. 1.
Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a "distinto", sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto e' di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1967