Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/231 VG
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
UFFICIO del GIUDICE DEL REGISTRO
Nella procedura iscritta al n. r.g. 231/2025 VG ,
promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in 61023 Parte_1 C.F._1
AR (PU) in Via Poggio Pagano n. 5 in qualità di legale rappresentante della società CE.BI.
SNC di BI RI & C. corrente in 61023 AR (PU) Via Montefeltresca n. 157
P.Iva: , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Melini (C.F. P.IVA_1 C.F._2
del foro di Urbino, con studio in Belforte all'Isauro (PU) in Via Toscanini n. 7, ove elegge domicilio
( - ; Email_1 Email_2
ricorrente
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: “cancellazione della iscrizione della cancellazione d'ufficio della società di persone;
ricorso ex art. 2191 c.c.”.
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 20/02/2025
letti ed esaminati gli atti,
emette il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato in data 23/01/2025 il sig. nella veste di legale rappresentante Parte_1
della società CE. adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti e Parte_2
testuali conclusioni: “chiede che l'intestata Giustizia, voglia disporre il ripristino della CE.BI. Snc di BI
RI & C. per le ragioni sopra indicate e perché la stessa è risultata attiva nel triennio preso in esame ed è
tuttora attiva. Il tutto anche in revoca del provvedimento sopra indicato del Giudice del Registro delle
imprese del 14.5.24 e dandosi ogni ulteriore necessaria provvidenza”.
- l'istante, a seguito di richiesta di certificazione CCIAA, era da poco venuto a conoscenza che la predetta società, della quale è legale rappresentante, era stata oggetto di cancellazione dal Registro delle imprese in data 20.5.2024 (cfr. all. cert. cciaa doc.1);
- approfondita la relativa vicenda, detta cancellazione era avvenuta per "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi" e dunque ai sensi dell'art. 3 comma
1 lett.b) del DPR 247/2004;
- detto presupposto era di fatto ed in toto insussistente;
- il relativo procedimento era stato avviato dal Conservatore del Registro delle imprese in data 8.11.23(cfr. all.2) per concludersi in data 6.2.24 (Cfr. all.3) con provvedimento che,
quanto alla CE.BI. Snc, sospendeva la relativa cancellazione posto che la citata società
risultava proprietaria di beni immobili, rimettendo il tutto al Tribunale di Ancona per le relative determinazioni ai sensi dell'art.3 DPR 247/2004 e art.40 DL 76/20;
- a seguito di detta trasmissione il Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di
Ancona con decreto del 14/05/2024 (cfr. all.4) ordinava la cancellazione della società
ritenendo non necessaria la nomina del liquidatore;
- il relativo procedimento era palesemente "viziato" posto che alla società CE.BI. SNC e ai suoi amministratori non erano mai state inviate le prescritte e dovute comunicazioni previste per legge, sia dell'avvio del relativo procedimento, che della sua conclusione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese;
- sul punto era chiarissimo il disposto dell'art 3 comma III DPR 247/2004: "Decorsi trenta
giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate………. il Conservatore trasmette gli
atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga
necessario, può direttamente trasmettere gli atti al Giudice del Registro per l'adozione delle
iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società";
- dette raccomandate non erano mai state inviate alla CE.BI. Snc e neppure ai suoi amministratori;
- neppure le raccomandate previste dal comma 2 dello stesso art. erano mai state inviate ai predetti soggetti, né era stata mai operata alcuna altra forma di comunicazione, anche sostitutiva, decisamente obbligatoria;
- non erano state poste in essere neppure le indispensabili comunicazioni previste dall'art.40
commi 4 e 6 del DL 76/2020;
- inoltre, a prescindere dalla assorbente fondatezza, in punto di rispetto della relativa procedura, delle assorbenti eccezioni sopra indicate, di fatto e nel merito la CE.BI. Snc ha concretamente operato ed ha posto in essere veri e propri atti di gestione nel triennio preso in esame dal Conservatore del Registro delle imprese e ciò come palesemente risulta dagli allegati n. 6 contratti locazione (Cfr. all. 5) regolarmente registrati in data 15.4.21, 27.5.22,
1.2.24, 26.4.24, 2.7.24 e 16.10,24, tutti posti in essere dalla CE.BI. snc negli anni appena sopra indicati e aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare, atti perfettamente rientranti nell'oggetto sociale della citata Snc ed inequivocabilmente qualificabili come "atti di gestione";
- dunque, come sopra indicato, il relativo procedimento che aveva portato alla cancellazione della CEBI Snc risultava palesemente viziato per macroscopiche "violazioni di legge";
- pertanto il citato provvedimento di cancellazione andava conseguentemente "cancellato",
disponendosi il ripristino riguardo alla attività della citata società, perché comunque operativa.
Con decreto del 28/01/2025 veniva fissata in contraddittorio l'udienza del 20/02/2025.
In data 10/02/2025 il Conservatore ha depositato una memoria deducendo che:
- La società CE.BI. SNC di BI RI & C è stata presa in considerazione per la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/04 art. 3 c. 1 lettera b) in quanto estratta dal
Registro delle Imprese per la presenza di indicatori di inattività, quali
● Il mancato pagamento del diritto annuale dall'anno 2013 fino ad oggi;
● La mancanza di movimentazioni al Registro delle Imprese dal 2015;
- Si erano ulteriormente verificate:
● la mancanza di dichiarazioni di natura fiscale a far data dal 2018 (All_3);
● la mancanza di una pec attiva, nonostante l'obbligo previsto dall'art. 37 del D.L. 76/2020.
La pec dichiarata al Registro delle Imprese è infatti e a tale Email_3
indirizzo era stata tentata la notifica dell'avvio del procedimento, tentativo che però non è
andato a buon fine (All. 1 e 2); - Appurata la presenza di immobili intestati alla società, si era proceduto come da disposizione normativa alla trasmissione al Tribunale per la nomina del liquidatore o l'ordine di cancellazione, iscrivendo poi il conseguente provvedimento.
- Le fasi del procedimento seguito dall'ufficio sono state elencate nella scheda istruttoria allegata alla richiesta di cancellazione d'ufficio (documento – All. 4);
- il procedimento era stato correttamente svolto in coerenza con le disposizioni normative afferenti ed in considerazione della più volte pronunciata massima della Corte di
Cassazione (da ultimo SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 22 dicembre 2022 N. 37614) per cui
«Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della
società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non
corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un
fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò
che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne
rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti
e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in
regime di contitolarità o comunione indivisa .. omissis…»
In data 17/02/2025 la difesa della ricorrente ha depositato breve nota in replica alla memoria del
Conservatore.
Alla udienza del 20/02/2025 era presente solamente la difesa del ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattenuta in riserva.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Giudice ritiene che il ricorso sia infondato e come tale vada rigettato.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il Conservatore del Registro Imprese con determina prot. n. 101018 del 08/11/2023 avviava il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di cui al relativo allegato A (tra cui la ricorrente) ai sensi del DPR 247/2004 art. 3 c. 1 lett. b)
“mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”.
Nella citata determina veniva richiamata la Disposizione del Conservatore del 21/12/2022,
integrativa della Direttiva prot. n. 56532 del 30/06/2021, che, alla luce del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stabiliva procedure semplificate per le cancellazioni d'ufficio, in particolare:
- la pubblicazione dei provvedimenti d'ufficio nell'albo camerale on line per un periodo di
45 giorni, in caso di avvio, o di 30 giorni, in caso di conclusione del procedimento, quale valida ed efficacia modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. n.
241/1990, coerentemente con l'art. 32, c. 1, della L. 69/2009;
- la presentazione di osservazioni, in caso di avvio, o di ricorsi, in caso di conclusione,
rispettivamente nei 30 giorni o nei 15 giorni successivi la scadenza della pubblicazione all'albo del relativo provvedimento;
- la conoscibilità dei provvedimenti anche mediante stabile pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese”, invio alla pec dell'impresa qualora valida ed attiva, creazione di protocolli d'ufficio di avvio.
Quindi il Conservatore determinava:
- di avviare il procedimento d'ufficio ad oggetto la cancellazione dal Registro Imprese delle imprese di cui all'allegato A ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3 c. 1 lett. b) “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”;
- di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese per le quali medio tempore risultassero atti o fatti interruttivi del procedimento;
- di provvedere entro 8 giorni alla comunicazione del presente provvedimento alle imprese in questione mediante pubblicazione nell'albo camerale on-line per 45 giorni consecutivi in virtù dell'art. 8 L. n. 241/90;
- di provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella sezione del sito istituzionale “Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese” nonché all'invio alla pec dell'impresa qualora valida ed attiva;
- di assegnare il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione ovvero, in caso di irreperibilità/decesso, di 45 gg dalla pubblicazione per presentare istanza di cancellazione ovvero memorie con elementi utili a dimostrare la persistenza dell'attività;
- di informare che decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'affissione all'Albo camerale ovvero,
in caso di irreperibilità/decesso, 45 gg dalla affissione senza che venga fornito riscontro, con determinazione del Conservatore verrà disposta la cancellazione della società di persone,
fermo restando che in presenza di beni immobili nel patrimonio societario il procedimento è sospeso e gli atti saranno rimessi al Presidente del Tribunale per le iniziative di propria competenza (art. 3, c. 3, D.P.R. 247/04 e art. 40 D.L. 76/20);
- di comunicare ai sensi degli artt. 8 e 10 della L. 241/90: - Amministrazione competente:
Camera di Commercio I.A.A. delle Marche;
- Ufficio e responsabile del procedimento: Area
2 Registro Imprese – Ufficio RI01 Segret. progetti speciali - Dott.ssa Marina CP_2
E Romagnoli;
- : arche.camcom. ; - Termine del procedimento: Controparte_3 Email_4
180 giorni;
- Visione degli atti o presentazione memorie scritte e documenti: Scrivere a:
CCIAA delle Marche - Ufficio 01 Pec: arche.camcom.it Controparte_1 Email_4
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN);
- di avvalersi dei servizi massivi per le procedure di cancellazione resi disponibili dalla società in house;
Controparte_4
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale on-line.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese
(c/o Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.
La citata determina è stata comunicata alle imprese in questione mediante pubblicazione nell'albo camerale on-line per 45 giorni consecutivi in virtù dell'art. 8 L. n. 241/90 (circostanza non contestata. Nella successiva determina del 2024 veniva espressamente affermato “Preso atto che l'avvio del procedimento è stato pubblicato nell'albo camerale on line per 45 giorni consecutivi dal
08/11/2023 al 23/12/2023”).
E' stata altresì pubblicata nella sezione del sito istituzionale “Cancellazione d'ufficio dal Registro
delle Imprese” (circostanza non contestata).
E' stata inoltre iscritta nel registro delle imprese in data 09/11/2023 (come emerge dalla visura storica della società acquisita d'ufficio tramite la cancelleria da questo Giudice).
Il Conservatore ha comunicato in data 08/11/2023 la determina del 2023 alla società tramite pec all'indirizzo iscritto nel registro delle Imprese che però non è andata Email_3
a buon fine perché non attiva (come riconosciuto anche dalla difesa della ricorrente nelle note depositate in data 17/02/2025; cfr. doc. nn 1 e 2 Conservatore).
Emerge altresì che il Conservatore – scaduti i termini di cui sopra in assenza di memorie da parte della società interessata e di ricorso dinanzi al Giudice del Registro- ha sospeso il procedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese di cui all'allegato B (fra cui vi è la ricorrente) avendo accertato la sussistenza di beni immobili nel patrimonio sociale tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia
delle Entrate–Ufficio del Territorio, con determina del 2024 del 06/02/2024 con la quale ha, inoltre: - disposto la trasmissione dei relativi atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3 c. 3
D.P.R. 247/04 e dell'art. 40 D.L. 76/2020;
- provveduto entro 8 giorni alla comunicazione del provvedimento alle imprese in questione mediante pubblicazione nell'albo camerale on-line per 30 giorni consecutivi in virtù
dell'art. 8 L. n. 241/90;
- ha provveduto alla stabile pubblicazione del provvedimento nella sezione del sito istituzionale “Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese” nonché all'invio alla pec dell'impresa qualora valida ed attiva;
- si è avvalsa dei servizi massivi per le procedure di cancellazione resi disponibili dalla società in house;
Controparte_4
- pubblicato il presente provvedimento all'albo camerale on-line.
- specificato che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro
Imprese (c/o Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Con decreto del 14/05/2024 il Giudice dott.ssa Filippello (al quale erano stati trasmessi gli atti dal
Presidente del Tribunale) ha ordinato la cancellazione d'ufficio della società “Rilevata la regolarità
del procedimento a norma dell'art. 3 comma 2 D.P.R. 247/2004; Ritenuta non necessaria la nomina del
liquidatore con riferimento alla società CE. BI. S.N.C. DI NI IO & C.; Rilevato, pertanto, che
ricorrono le circostanze di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 247/2004”.
Il citato decreto (adottato senza disporre il contraddittorio) è stato iscritto nel Registro delle
Imprese in data 20/05/2024 (vedasi sempre visura camerale in atti) e non è stato oggetto di reclamo.
Orbene come già sopra evidenziato la difesa della ricorrente ha dedotto che il su citato procedimento è palesemente viziato in quanto né la società né gli amministratori hanno mai ricevuto le prescritte comunicazioni con lettera a/r previste dall'art. 3 comma 3 e 3 del DPR
247/2004 (o altre forme di comunicazione sostitutiva) né quelle previste dall'art. 40 comma 4 e 6 del
D.L. 76/2020.
L'assunto è infondato.
Il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" prevede, sia per le società di persone che per le imprese individuali, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R.
Come è noto, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è previsto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (cfr. artt. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 2/2009 e 5,
comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. n. 221/2012) .
Inoltre il Decreto Legge c.d. “Semplificazione” (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11
settembre 2020 n. 120) ha previsto:
a. (art. 37) un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un “domicilio digitale” (di fatto - in attesa dell'introduzione nel mercato di ulteriore tecnologie compatibile con il quadro europeo EIDAS di cui al regolamento n. 910/2014 - si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata), con un termine fissato al 1 ottobre 2020 ;
b. (art. 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d'ufficio di cui al menzionato D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 con il trasferimento della competenza a disporre la relativa cancellazione d'ufficio dal Giudice del Registro al Conservatore del Registro delle Imprese;
c. (art. 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione delle società di capitali
(commi da 2 a 7) per le procedure di iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la cancellazione della società dal Registro.
Come già sopra riportato il Conservatore ha disposto che la comunicazione alla società e agli amministratori del provvedimento di avvio del procedimento e del successivo decreto di sospensione con conseguente trasmissione al presidente del Tribunale venisse eseguita tramite la pubblicazione nell'albo camerale in virtù dell'art. 8 della legge n. 241/1990 ( e succ. modifiche) e mediante pec laddove attiva e/o esistente.
Come è noto l'art. 8 della L. n 241/1990 e ss.mm.ii. il quale recita che “Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima”.
Pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa,
la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato.
L'art. 21 bis della Legge 241/1990 -con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento- dispone che “qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”. Quindi anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identicità dei presupposti di fatto e di diritto, può essere analogamente emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo”
destinato alle società/imprese indicate.
Inoltre l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 dispone che " (...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"
Le suddette norme possono pacificamente trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di avvio di cancellazione destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari (come è nella fattispecie in esame) renda la notificazione personale particolarmente gravosa.
L'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento (così come la sua conclusione) può quindi essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento (come pacificamente ritenuto non solo dalle varie conservatorie di tutta Italia ma anche da diversi Giudici del Registro;
cfr. ad esempio atto di indirizzo al Conservatore del Registro delle Imprese impartito dal Giudice del Registro di Bologna
in data 26/01/2021).
Si è infatti ritenuto che - alla luce della su indicata normativa- non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata a.r.) in considerazione anche dei tempi e dei costi da sostenere (costi dovuti, peraltro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio, valido, domicilio digitale nel Registro delle Imprese), soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di
razionalizzazione (essendo relativi ai cc.dd. “consumi intermedi”, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese; vedasi l'art. 1 comma 590 e segg. L. 27712/2019, n. 160
“Revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”) e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni tramite PEC alle società deriva da cause imputabili all'inadempimento da parte delle stesse società, obbligate alla comunicazione dell'iscrizione nonché aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo PEC (il Giudice del Registro di
Bologna aveva confermato -già dall'anno 2017- la correttezza di tale procedimento di notifica in casi analoghi ovvero per l'iscrizione della cancellazione ex 2190 c.c. degli indirizzi di posta certificata dell'impresa non validi o revocati o non univoci ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. — Min. giustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio
2015, nel momento in cui ha disposto, con proprio provvedimento e al termine del procedimento così avviato, l'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta certificata -ora domicili digitali-
, adottando, peraltro, un unico provvedimento in considerazione dell'identità e dei presupposti di fatto e di diritto che accomunano le imprese oggetto del procedimento;
vedasi anche il Giudice
delegato del Registro delle imprese di Taranto con provvedimento del 17 febbraio 2016).
E' stato altresì osservato che la modalità sopra indicata (pubblicazione sull'Albo Camerale on line)
consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa,
oltre ad un rilevante contenimento dei costi.
L'Albo camerale della Camera di Commercio è on line, ed è consultabile in un'apposita sezione del sito Internet (l'albo di cui all'art. 62 del RD del 1934 n. 2011 presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari ora si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di Commercio secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge del 2009 n. 69).
Per le ragioni sopraindicate, la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione del procedimento per il periodo di tempo previsto dall'art. 40, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
La modalità di pubblicazione sull'albo on line sopra illustrata, per tutte le motivazioni già
espresse, può trovare applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.n. 241/90 e s.m.i, anche alle comunicazioni agli interessati di qualsiasi altro atto di natura infraprocedimentale e finale del procedimento, in sostituzione della spedizione della raccomandata A/R.
In conclusione, si ritiene che la pubblicazione nell'Albo camerale on line può essere applicata a tutte le casistiche previste dal D.P.R. N. 247/2004 (imprese individuali e società di persona).
Di conseguenza l'assunto della società ricorrente (che ha lamentato l'omesso invio delle lettere a/r)
non è fondato.
A ciò si aggiunga che, al fine di garantire la più ampia pubblicità dell'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio, è stata disposta nel caso in esame sia l'iscrizione nella visura delle società
interessate della determinazione del Conservatore di accertamento della causa di scioglimento che la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore con la decisione dello scioglimento che dell'elenco delle posizioni coinvolte.
Inoltre è stato correttamente disposto anche che -nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo- l'ufficio avrebbe dovuto provvedere ad inviare l'avviso dell'inizio del procedimento presso il domicilio digitale stesso mentre, per tutte le imprese interessate ma con indirizzo pec inattivo e/o inesistente, era da ritenersi sufficiente l'affissione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo on line della Camera di Commercio o, nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009 (quale comunicazione alternativa all'invio tramite pec).
Si è già detto sopra che sussiste per tutte le società l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del
D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, obbligo avvalorato dalle disposizioni dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020.
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” agli artt.
5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che “le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione si ritiene opportuno procedere per le società individuate, in caso di P.E.C. attiva, all'invio
della comunicazione utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata”.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio (e conclusione) del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., a beneficio dell'intero sistema della pubblicità e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni via Pec alla impresa è derivata da cause imputabili all'inadempimento da parte delle stessa obbligata alla comunicazione dell'iscrizione/aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo pec.
Nel caso in esame si è già detto che l'indirizzo pec della ricorrente presso cui il Conservatore ha tentato di comunicare la determina del 2023 era risultato inattivo e comunque non valido (Stando
alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese.
La PEC deve inoltre essere attiva, non deve, cioè, essere scaduta né revocata. In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC
dell'impresa. Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese (i) risulta scaduta e non è
rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio), (ii) è
stata revocata dal gestore o (iii) è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente, in questi casi l'impresa ha l'obbligo di comunicare al Registro delle
Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale).
Pertanto, le doglianze relative all'omesso invio delle lettere a/r vanno rigettate.
Il Conservatore ha poi trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale il quale come è noto puo'
nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente gli atti al Giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della societa'.
Nel caso di specie il Presidente del Tribunale ha trasmesso gli atti al Giudice del Registro che ha disposto la cancellazione della società con il su citato decreto che è stato ritualmente iscritto nel
Registro delle Imprese (e a avverso il quale la società non ha opposto reclamo).
La difesa di parte ricorrente ha inoltre adito questo Giudice ai sensi dell'art. 2191 c.c. chiedendo la cancellazione della iscrizione della cancellazione d'ufficio ritenendo che sia avvenuta senza che esistano le condizioni previste dalla legge evidenziando in particolare che la società nel triennio preso in esame dal Conservatore aveva compiuto atti di gestione come emergeva dai 6 contratti di locazione regolarmente registrati in data 15.4.21, 27.5.22, 1.2.24, 26.4.24, 2.7.24 e 16.10,24.
Orbene ciò premesso e passando all'esame del merito il ricorso va rigettato per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2191 c.c.
Come è noto la su citata disposizione recita: “Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le
condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione”.
La S.C. con la sentenza resa a S.U. nel 2013 la n. 6070/ ha affermato che: “Dopo la riforma del diritto
societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società
di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova
contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per
la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti,
occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta
cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della
cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere”.
In particolare, per quanto ivi d'interesse, la S.C. ha precisato che:
- a seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società non è più esistente;
- l'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale;
- in particolare l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa superabile con prova contraria;
- tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società
abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro;
- la presunzione di estinzione (conseguente alla cancellazione della società) è vincibile dando prova che la società ha continuato ad operare mentre la persistenza di rapporti giuridici attivi e/o passivi non è idonea a superare la presunzione di estinzione dell'ente, tanto più
che l'effetto estintivo dell'ente comporta il trasferimento in capo ai soci dei rapporti ancora esistenti.
- Ed è questa soltanto la situazione alla quale la sentenza n. 8426 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere;
- Resta acquisito che, dall'entrata in vigore della novella, la cancellazione determina l'estinzione della società di capitali e la presunzione d'estinzione della società di persone,
indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad esse facenti capo, avendo la riforma adottato, per una ratio di certezza giuridica, il sistema della liquidazione "formale"
(Sez. U, 22 febbraio 2010, n. 4060, Rv. 612083, Rv. 612084).
Da tale premessa, le Sezioni Unite muovono oggi per ricostruire le conseguenze dell'estinzione in termini - lato sensu – successori: i) quanto agli effetti sostanziali passivi
(trasferimento del debito sociale ai soci, con responsabilità limitata o illimitata, a seconda del tipo di responsabilità durante societate); ii) quanto agli effetti sostanziali attivi (acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia); iii) quanto agli effetti processuali (incapacità della società di stare in giudizio,
interruzione del giudizio pendente, prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società o contro di essa, anziché
dai soci o contro di essi).
- Nell'occasione, si è provveduto, altresì, a coordinare il nuovo regime della liquidazione
"formale" con l'eventualità del provvedimento di cancellazione della cancellazione
(ammesso da Sez. U, 9 aprile 2010, n. 8426, Rv. 612504).
Le Sezioni Unite hanno chiarito, invero, con particolare riguardo alla cancellazione della società di persone, che la prova contraria, idonea a vincere la presunzione d'estinzione, non ha ad oggetto la pendenza di rapporti sociali non definiti - ché ciò reintrodurrebbe il modello della liquidazione "sostanziale" -, bensì la continuazione dell'attività sociale dopo la cancellazione, fonte di rapporti nuovi e nuovi affidamenti;
- a seguito della cancellazione della società (quella in esame è una s.n.c.) la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale ovvero i soci;
- Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale.
- Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società,
s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione (principio confermato da tutte le sentenze successiva della S.C.; cfr. fra le tante e da ultimo anche Cass. Civ., Sez. V, 12 luglio 2022, n.
22060 Cass, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023 e Cass. 2024 n. 11411; Cass. 2024 n. 28056;
Cass. 2024 n. 23341);
- qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società
estinta, si determina – lo si ripete- un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale)”;
- Per effetto della efficacia costitutiva della cancellazione, dunque, la società cancellata dal registro delle imprese cessa di essere protagonista della vicenda processuale e sostanziale che la riguarda ed il rapporto ad essa facente originariamente capo, attivo o passivo, si trasferisce ai soci;
- l'art. 2495 cod. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite, non ha una portata limitata alle obbligazioni pecuniarie, ma deve trovare applicazione con riguardo a tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale.
- Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 2013, nel riferirsi genericamente alle
“obbligazioni”, tanto attive quanto passive, hanno lasciato intendere che nel fenomeno successorio debba farsi rientrare qualsiasi obbligazione e che la dizione “creditori sociali non soddisfatti”, contenuta nel secondo comma dell'art. 2495 cod. civ., non possa che ricomprendere qualsiasi pretesa derivante da rapporti pendenti già facenti capo alla società, e, quindi, anche quelle che traggono origine da contratti di cui la società era parte,
non diversamente da quanto accade a seguito della morte della persona fisica.
- Ciò porta a ritenere l'applicabilità dell'art. 2495 cod. civ. anche al contratto di locazione, dal momento che da esso deriva un fascio di obbligazioni, che comprende non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l'immobile alla cessazione del rapporto (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 30832; cfr. anche Cass., sez. 2, 2023, n.
15762 ove ai afferma che ‹‹dall'estinzione della società, derivante dalla sua volontaria
cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione degli obblighi di facere ancora
insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre
unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece,
all'esito dell'estinzione della società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per
l'effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla
società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre
il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari››; cosicché ‹‹i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio (oppure il giudizio già pendente nei confronti della
società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società
diverse da quelle riguardanti somme di denaro”; vedi, con riferimento alle azioni revocatorie ordinarie, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023; Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez.
3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016).
- Precisamente in base al fenomeno di tipo successorio che consegue alla cancellazione, sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché
azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso (Cass. Sez. U, n. 29108 del 18/12/2020; Cass., sez. 1, n. 19302 del
19/07/2018; Cass., sez. 1, 15/11/2016, n. 2326).
Orbene applicando i superiori principi ne discende che nel caso in esame non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 2191 c.c.
Va in primo luogo rilevato che ancor prima della iscrizione della cancellazione dal registro delle
Imprese (con decreto del 14/05/2024 iscritto in data 30/05/2024) la società risulta iscritta come
"impresa inattiva" (cfr. visura camerale in atti).
Come è noto la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale.
Si è già detto che il Conservatore ha proceduto ad avviare la procedura di cancellazione d'ufficio della società a causa del:
- mancato pagamento del diritto annuale dall'anno 2013 fino ad oggi;
- della mancanza di movimentazioni al Registro delle Imprese dal 2015;
- della mancanza di dichiarazioni di natura fiscale a far data dal 2018 (All_3).
Trattasi di circostanze mai contestate e documentate (vedasi anche visura camerale).
La documentazione depositata non è sufficiente a comprovare la continuazione dell'attività sociale dopo la cancellazione (avvenuta in data 20/05/2024; mentre sono irrilevanti quelli stipulati in epoca antecedente per i principi di diritto sopra esposti).
L'oggetto sociale della società ricorrente era costituito (vedasi sempre visura camerale in atti) “dalla
compravendita, permuta di fabbricati, terreni ed immobili in genere, la costruzione e la vendita di quanto
realizzato nonché la locazione degli stessi”. Va necessariamente evidenziato che non vi è prova di quali e quanti beni la società era effettiva proprietaria prima della cancellazione dal registro delle Imprese.
A tal riguardo è stato prodotto:
- un contratto di locazione ad uso abitativo del 01/07/2024 (registrato in data 02/07/2024
avente per oggetto l'immobile sito in AR alla Via Montefeltresca n. 159 particella
322 subalterno 20, int. 4, piano 2, di 67 m2);
- un contratto di locazione ad uso abitativo del 14/10/2024 (registrato in data 16/10/2024
avente per oggetto l'immobile sito sempre in AR alla Via Montefeltresca n. 159,
piano 2 particella 322 subalterno 15, int. 7).
La stipula dei su citati due contratti di locazione (ad uso abitativo) non è sufficiente a dimostrare la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società in oggetto (mentre per i contratti pendenti alla data di cancellazione della società vi è stata una successione ex lege nel rapporto di locazione da parte dei soci).
Non integrano , cioè, la prova contraria necessaria a superare l'effetto di pubblicità costitutiva determinato dall'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese, nel senso sopra preciato.
Tale prova contraria deve infatti vertere – come si è già detto sopra- su un fatto dinamico, ovvero su circostanze che dimostrino che la società ha continuato ad operare anche in seguito all'avvenuta cancellazione dal registro.
In particolare si è argomentato che il requisito della prosecuzione dell'attività non può che consistere nello svolgimento di un'attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, in quanto solo in tale circostanza si può desumere che la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa.
La stipula di due soli contratti di locazione non è indice univoco di prosecuzione dell'attività di impresa da parte di società cancellata.
La locazione di immobili è solo una attività accessoria a quella propria e principale dell'oggetto sociale sopra riportato costituita “dalla compravendita, permuta di fabbricati, terreni ed immobili in genere” (l'oggetto sociale – come è noto- è inteso come la specifica attività economica -di produzione o scambio di beni o servizi- concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell'ente. L'oggetto sociale rappresenta l'attività economica che l'impresa si propone di svolgere, la quale deve essere indicata, al momento della costituzione della società, nell'atto costitutivo. Accanto ad una o più attività principali, è possibile individuare una serie di attività strumentali ad esse;
inoltre, nell'atto costitutivo può farsi riferimento ad attività
accessorie).
Infatti la stessa società era iscritta nel registro delle imprese come inattiva (prima della iscrizione della sua cancellazione) benchè avesse in essere altri contratti di locazione fra l'altro mai oggetto di relative dichiarazioni fiscali (il contratto di locazione del 15/02/2021, avente ad oggetto un immobile sito in Carpegna e scaduto a febbraio 2025, non risulta sia stato registrato;
inoltre nulla prova il quadro B prodotto in assenza di pacifico deposito della relativa dichiarazione dei redditi;
il contratto di locazione del 27/05/2022, registrato in data 24/05/2022, avente ad oggetto l'immobile sito in AR alla Via Montefeltresca n. 159, piano 2 particella 322 sub. 18 int. 6, con scadenza
31/05/2026, non risulta sia stato oggetto della relativa dichiarazione dei redditi. Poi ci sono i contratti del 01/02/2024, registrato in pari data, e quello del 03/04/2024, registrato in data
26/04/2024, aventi ad oggetto unità abitative site in AR alla Via Montefeltresca n. 159,
piano 2 particella 322, sub. 20 int. 4 e sub. 19 int. 3).
Quindi ed in conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese stante la natura della presente procedura.
P.Q.M.
Visto l'art. 2191 c.c.
rigetta il ricorso perché infondato per le causali di cui in motivazione.
Ancona 08/04/2025
Si comunichi anche al Conservatore per gli adempimenti di legge
Il Giudice del Registro
Dott.ssa Gabriella Pompetti