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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 797/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa EL LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta a ruolo il 15/04/2024 al n. 797 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di PR n. 208/2024
pubblicata il 11/03/2024 resa nel procedimento R.G. n. 2586/2017 promossa da:
Arch. (C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. EL GIACCO (C.F. del Foro di C.F._2
PR
- appellante -
contro
:
Sig.ra (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Gabriele PICA ALFIERI (C.F. ) del C.F._4
Foro di PR - appellata -
** **
A scioglimento della riserva formulata ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma c.p.c., all'udienza del 7 ottobre 2025, ad esito di discussione orale, sulle conclusioni delle parti come di seguito, rispettivamente, rassegnate:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze , contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la sentenza n.208/2024 emessa dal Tribunale di PR per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.208/2024 emessa dal Tribunale di PR, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2586/2017 in via principale: respingere le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti o per quelli , diversi, ritenuti di giustizia;
in via subordinata: o nella denegata ipotesi i n cu i venissero accolte le domande di parte attrice, rideterminare l 'importo dovuto dall 'Arch i a titolo di CP_1
indennità di occupazione nella minor somma ritenuta di giustizia, tenuto conto che la quota eventualmente a carico dell 'Arch dovrà essere considerata al Parte_1
50% del valore del canone mensile calcolato sulla base della rivalutazione ISTAT nel periodo di decorrenza della stessa.
Con rimborso spese CTU e con vittoria di spese di lite, di primo e secondo grado”
Per parte appellata: “
“[…]n via pregiudiziale e cautelare, rigettare l'istanza ex art. 283 e 351 c.p.c. di parte appellante poiché infondata per i motivi esposti in narrativa;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione d'appello per l'omessa notifica al sig parte del giudizio di primo grado;
Controparte_2
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto,
2 confermare integralmente la sentenza n. 208/2024 (n. 2586/2017 R.G.) emessa dal
Tribunale di PR in data 11.03.2024.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, EL e Parte_2
comproprietari per la quota indivisa del 50% di un immobile a uso ufficio posto al piano terra di un edificio condominiale in Via Piero della Francesca nn.
9-11 a PR,
convenivano avanti al Tribunale di PR comproprietario del Parte_1
residuo 50% dell'immobile, al fine di sentirlo condannare a corrispondere loro un'indennità per l'occupazione dell'immobile, a decorrere dall'ottobre 2014, oltre che a rimuovere le opere ivi illegittimamente realizzate e a risarcire loro i danni conseguenti.
A fondamento della domanda allegavano che:
- l'immobile in questione, avente una superficie di circa 260 mq e corredato, al piano seminterrato, da un vano per cantina e spazio auto, da tempo era utilizzato in via esclusiva da parte del comproprietario Parte_1
- in data 25/11/2016, a seguito della notifica la cartella di pagamento 136 2016
00107826 70 002 per la somma di € 2.197,12, il Sig. aveva Parte_3
appreso che l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni, in relazione all'immobile oggetto di causa, per inadempimenti catastali, a seguito delle modifiche all'immobile apportate dal comproprietario il quale aveva realizzato due unità Pt_1
immobiliari, di cui una adibita ad uso residenziale privato, in violazione della destinazione uso ufficio impressa al bene comune;
- già a far data dall'ottobre 2014 gli attori avevano chiesto al che si era Pt_1
reso moroso anche rispetto al pagamento degli oneri condominiali, il riconoscimento dell'indennità per l'occupazione del bene comune, e avevano reiterato tale istanza nel
2016 e nel 2017, domandando, in quest'ultima occasione, di poter accedere all'immobile per accertarne le condizioni.
3 Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare Parte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa indicato come il soggetto Controparte_2
responsabile delle modifiche apportate all'immobile, al fine di esserne manlevato rispetto alle domande ripristinatorie e risarcitorie rivolte nei suoi confronti, e, nel merito, il rigetto della domanda degli attori ovvero, in subordine, la quantificazione dell'indennità di occupazione nei limiti di euro 991,80.
A sostegno della difesa, deduceva che:
- il Sig. aveva sempre avuto la piena disponibilità dell'immobile, Parte_3
essendo in possesso delle chiavi dell'ufficio e del garage, partecipando regolarmente alle assemblee condominiali, e disponendo, peraltro, l'uso in favore del condominio di un'area in titolarità esclusiva dei comproprietari, sulla quale erano stati allocati i bidoni della raccolta differenziata;
- esso convenuto aveva sempre occupato soltanto una parte dell'immobile in cui aveva allestito il proprio studio professionale ed era stato in cura, dal 2011 al 2013, presso il dipartimento di Salute Mentale, U.O. Psichiatria, dell'ospedale di PR, evento che aveva segnato il suo stile di vita, lasciandolo in un grave stato depressivo che aveva compromesso la sua attività lavorativa;
- le dimensioni dello studio e la sua disposizione interna avrebbero permesso un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari;
- sin dall'anno 2008 egli si era avvalso della collaborazione, all'interno del proprio studio, dell'Arch. il quale aveva assunto comportamenti Controparte_2
scorretti, avendo, tra l'altro, trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di causa, circostanza dalla quale era scaturito il sopralluogo che aveva poi portato al procedimento sanzionatorio attivato dall'Agenzia delle Entrate (per tali fatti egli aveva formalizzato denuncia querela in data 19/09/2017).
Autorizzata e regolarmente notificata la chiamata in causa del terzo, il Sig. CP_2
non si costituiva e il Giudice ammetteva prova per interrogatorio formale del convenuto che tuttavia non compariva all'udienza fissata, nonché prova Pt_1
per testi e CTU.
4 Con atto depositato il 21/12/ 2023, la Sig.ra dava atto del decesso Parte_2
del padre avvenuto il 12/11/2023, e, nella propria qualità di Parte_3
unica erede, si costituiva a tale titolo per la prosecuzione del giudizio.
Effettuato lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, il Tribunale di
PR tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 208/2024 pubblicata il
11/03/2024, accoglieva la domanda della Sig.ra così statuendo: Parte_2
“1. NA a rimuovere le opere eseguite in violazione Parte_1
dell'art. 1102 c.p.c. nell'immobile sito in PR, via Piero della Francesca n. 9-11, e, in particolare, quelle poste a separazione dei locali ad uso ufficio da quelli adibiti in fatto ad unità abitativa;
2. CONDANN a corrispondere in favore d Parte_1 Parte_2
la somma di euro 1.348,56, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 31 ottobre 2014 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
3. CONDANN a corrispondere in favore d la Parte_1 Parte_2
somma di euro 58.995,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 14 ottobre 2016 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
4. RESPINGE la domanda d nei confronti d Parte_1 Controparte_2
5. CONDANN a rifondere nei confronti d le Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per onorari e in euro
562,22 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge
6. PONE definitivamente a carico d le spese di CTU, liquidate con Parte_1
separato provvedimento, con NA a versare a quanto Parte_2
eventualmente già versato a tale titolo”.
Con atto di appello iscritto a ruolo il 15 aprile 2024 l'Arch. previa Parte_1
istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto a suo carico la violazione
5 dell'art. 1102 c.c. in ragione della dedotta occupazione in via esclusiva dell'immobile e della relativa assegnazione a una destinazione d'uso diversa da quella originaria e lo ha conseguentemente condannato al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno in favore della Sig.ra Parte_2
Il 16/07/2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale ha Parte_2
chiesto, previa reiezione dell'istanza di sospensiva e dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione d'appello per l'omessa notifica al Sig. parte Controparte_2
del giudizio di primo grado, la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite.
Rigettata, con ordinanza della Corte del 10/10/2024, l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, le parti hanno discusso la causa oralmente all'udienza del 7 ottobre 2025 e, al termine, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
** **
Rileva preliminarmente la Corte la infondatezza della eccezione di inammissibilità
dell'appello in conseguenza della omessa notifica al sig. parte del Controparte_2
giudizio di primo grado.
Nella fattispecie non si configura una ipotesi di inscindibilità, rispetto alla causa principale, della causa di garanzia impropria introdotta dall'odierno appellante nei confronti del terzo chiamato in causa, fondata su titolo diverso e indipendente rispetto a quello della domanda principale, e rispetto alla quale il rimasto contumace CP_3
in primo grado, non aveva in alcun modo interloquito, fermo restando che i motivi di gravame articolati non reiterano in alcun modo l'istanza di manleva originariamente proposta e da ritenersi pertanto definitivamente abbandonata (cfr.
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 20552del 30/09/2014 ); non sussiste pertanto l'ipotesi di litisconsorzio processuale invocata dalla parte appellata.
Tanto premesso, si osserva, nel merito, che l'appello risulta incentrato sulla contestazione di alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. assumendo l'appellante di non aver mai frapposto ostacoli al concreto godimento dell'immobile da parte degli
6 originari attori o di averlo comunque adibito a propria abitazione esclusiva fino ad apportarvi alcuna modifica di destinazione urbanistica.
A tale riguardo, l'appellante deduce che il mancato riscontro alle corrispondenze inviate dal sig. era stato provocato esclusivamente dal grave stato di salute Parte_2
mentale in cui egli versava, fermo restando che non era emersa alcuna modifica della serratura tale da impedire al suddetto di accedere con proprie chiavi all'immobile e che gli interventi effettuati sull'immobile, richiedente opere di manutenzione, non avevano comunque inciso sul mutamento di destinazione d'uso per la loro stessa natura (come accertato dal Ctu nominato nel giudizio di primo grado).
Infine, rileva che la mancata risposta all'interrogatorio formale era esclusivamente dovuto al mancato avvertimento dell'incombente istruttorio da parte dell'allora procuratore, circostanza che aveva determinato il venir meno del rapporto fiduciario,
fino alla rinuncia al mandato da parte del legale in data 19.12.2020.
Ritiene la Corte che gli argomenti dedotti dall'appellante non siano persuasivi in quanto smentiti dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado costituite da riscontri documentali - costituiti dalle reiterate diffide (docc. 5/9 allegati dagli attori nel giudizio di primo grado) - oltre che dagli esiti della Ctu espletata e delle prove testimoniali assunte (unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale).
Risulta decisivo richiamare la deposizione testimoniale resa dal Geom. il quale Tes_1
riferiva di essere intervenuto nella vicenda in quanto incaricato dai Sigg. Parte_2
e di aver in tale ruolo effettuato un sopralluogo presso l'immobile in questione in data 9 gennaio 2019 accompagnato dal Sig. lo stesso, in particolare, riferiva Parte_2
di poter confermare il capitolo 1) sul quale era chiamato a rispondere (D.C.V. che, in seguito a sopralluogo da lei effettuato in data 9.01.2019 su incarico dei comproprietari
Sig.ri EL e l'immobile posto in PR, Via Piero Della Parte_2
Francesca n. 9-11, piano terra, risultava interamente occupato in via esclusiva dal Sig.
e da terze persone che ivi lavoravano), precisando: Parte_1
7 “ Posso dire ciò in quanto il giorno del sopralluogo ho parlato con dei tecnici che avevano i loro uffici in questo immobile, i quali mi hanno riferito che pagavano un affitto al sig. Ho telefonato al sig. er chiedergli di venirmi ad aprire Pt_1 Pt_1
il locale da lui occupato, ma quest'ultimo mi ha detto che non c'era nulla da vedere,
in quanto in quella stanza c'era soltanto un piccolo letto e un angolo cottura che utilizzava quando rimaneva a lavorare in ufficio. Io ho insistito nel chiedergli di farmi vedere la sua stanza, ma il sig. mi ha detto che non poteva venire perché Pt_1
doveva fare delle analisi mediche”.
Sul capitolo n. 2 (D.C.V. che l'accesso all'immobile di cui sopra è stato effettuato suonando il campanello e grazie all'apertura da parte di terzi che lavoravano all'interno dell'immobile) lo stesso riferiva: “si è vero quanto mi si legge. Io, accompagnato anche dal sig. ho suonato il campanello un paio di volte e ci Parte_2
sono venuti ad aprire i tecnici che lavoravano dentro”.
Quanto alla circostanza di cui al capitolo n. 3 (D.C.V. che, in seguito al sopralluogo da lei effettuato in data 9.01.2019, l'immobile di Via Piero Della Francesca n. 9-11, piano terra, è risultato suddiviso in due unità immobiliari, di cui una ad uso abitativo, anche mediante la realizzazione di una stanza ad uso cucina e tinello e di una camera da letto) precisava: “posso dire che l'immobile in questione è suddiviso in varie stanze adibite ad uffici e che c'è anche un servizio igienico ad uso comune;
non so dire se all'interno dell'immobile ci fosse una parte dedicata ad uso abitativo, in quanto non sono riuscito a vedere la stanza del sig. he era chiusa a chiave”. Pt_1
I motivi posti a fondamento dell'atto di gravame non si confrontano in alcun modo con tali risultanze salvo dedurre dalla situazione descritta dal teste, quanto alle difficoltà di accesso all'immobile da parte del comproprietario non già la Parte_2
obiettiva circostanza che questi fosse privo delle chiavi di accesso all'immobile ma piuttosto, in termini che appaiono privi di coerenza, la considerazione che “qualora l' non avesse avuto le chiavi ben avrebbe potuto, quale comproprietario, Parte_2
chiamare un fabbro (e /o la Forza Pubblica) al fine di ottenerle previo cambio della serratura”.
8 La mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del ostituiva peraltro Pt_1
comportamento ammissivo delle circostanze dedotte e pure fornite di riscontro documentale, quanto alla sostituzione della serratura dell'immobile da parte del medesimo, alla parziale destinazione ad uso abitativo dell'immobile (mediante la realizzazione delle opere pure descritte nella Ctu espletata la cui realizzazione ad opera dell'appellante non è in questa sede contestata) e alla relativa concessione in uso o in locazione a terzi (peraltro pacificamente emersa agli atti anche mediante riscontro documentale); le giustificazioni addotte a riguardo dall'appellante circa le motivazioni della mancata comparizione per l'incombente istruttorio, fermo restando il relativo rilievo ai fini della valutazione della prova, risultano destituite di alcun fondamento in quanto comunque non provate oltre ad essere state dedotte nei suddetti termini solo in sede di gravame (laddove, già conclusa la fase istruttoria, nella memoria di replica nel giudizio di primo grado era fornita una diversa rappresentazione delle ragioni che avrebbero determinato siffatta scelta processuale,
contrastanti con le odierne allegazioni). Parimenti, quanto al mancato riscontro alle reiterate diffide inoltrate dai Sigg. a contestazione dell'uso esclusivo Parte_2
dell'immobile in questione da parte del Sig. quest'ultimo non ha in alcun Pt_1
modo dimostrato la sussistenza di condizioni di salute di fatto impeditive limitandosi a invocare genericamente una condizione di impossibilità dettata da problematiche personali peraltro dichiaratamente risalenti nel tempo rispetto alle citate diffide.
Ne consegue la evidente infondatezza dell'atto di gravame, per le ragioni sopra esposte,
pure dandosi atto che la richiesta di rideterminazione del quantum, formulata in ipotesi nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, non risulta sorretta da specifica impugnativa del capo di condanna in relazione alla commisurazione del quantum, risultando pertanto tali richieste, sul punto, inammissibili.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese del grado vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei minimi del parametri vigenti (valore indeterminabile/complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria che non si è
9 tenuta) nel rispetto del principio di soccombenza e tenuto conto della concreta difficoltà della fattispecie esaminata.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte d'Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sull'appello iscritto al R.G. n.797/2024:
- rigetta l'appello proposto e, pertanto, conferma la sentenza del Tribunale di PR n.
208/2024 resa nell'ambito della causa Rg 2586/2017;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che vengono complessivamente liquidate in € 3.473,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, CAP 4% e
IVA 22%;
- raddoppio del CU, ove dovuto, per l'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
EL LO
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa EL LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta a ruolo il 15/04/2024 al n. 797 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di PR n. 208/2024
pubblicata il 11/03/2024 resa nel procedimento R.G. n. 2586/2017 promossa da:
Arch. (C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. EL GIACCO (C.F. del Foro di C.F._2
PR
- appellante -
contro
:
Sig.ra (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Gabriele PICA ALFIERI (C.F. ) del C.F._4
Foro di PR - appellata -
** **
A scioglimento della riserva formulata ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma c.p.c., all'udienza del 7 ottobre 2025, ad esito di discussione orale, sulle conclusioni delle parti come di seguito, rispettivamente, rassegnate:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze , contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la sentenza n.208/2024 emessa dal Tribunale di PR per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.208/2024 emessa dal Tribunale di PR, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2586/2017 in via principale: respingere le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti o per quelli , diversi, ritenuti di giustizia;
in via subordinata: o nella denegata ipotesi i n cu i venissero accolte le domande di parte attrice, rideterminare l 'importo dovuto dall 'Arch i a titolo di CP_1
indennità di occupazione nella minor somma ritenuta di giustizia, tenuto conto che la quota eventualmente a carico dell 'Arch dovrà essere considerata al Parte_1
50% del valore del canone mensile calcolato sulla base della rivalutazione ISTAT nel periodo di decorrenza della stessa.
Con rimborso spese CTU e con vittoria di spese di lite, di primo e secondo grado”
Per parte appellata: “
“[…]n via pregiudiziale e cautelare, rigettare l'istanza ex art. 283 e 351 c.p.c. di parte appellante poiché infondata per i motivi esposti in narrativa;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione d'appello per l'omessa notifica al sig parte del giudizio di primo grado;
Controparte_2
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto,
2 confermare integralmente la sentenza n. 208/2024 (n. 2586/2017 R.G.) emessa dal
Tribunale di PR in data 11.03.2024.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, EL e Parte_2
comproprietari per la quota indivisa del 50% di un immobile a uso ufficio posto al piano terra di un edificio condominiale in Via Piero della Francesca nn.
9-11 a PR,
convenivano avanti al Tribunale di PR comproprietario del Parte_1
residuo 50% dell'immobile, al fine di sentirlo condannare a corrispondere loro un'indennità per l'occupazione dell'immobile, a decorrere dall'ottobre 2014, oltre che a rimuovere le opere ivi illegittimamente realizzate e a risarcire loro i danni conseguenti.
A fondamento della domanda allegavano che:
- l'immobile in questione, avente una superficie di circa 260 mq e corredato, al piano seminterrato, da un vano per cantina e spazio auto, da tempo era utilizzato in via esclusiva da parte del comproprietario Parte_1
- in data 25/11/2016, a seguito della notifica la cartella di pagamento 136 2016
00107826 70 002 per la somma di € 2.197,12, il Sig. aveva Parte_3
appreso che l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni, in relazione all'immobile oggetto di causa, per inadempimenti catastali, a seguito delle modifiche all'immobile apportate dal comproprietario il quale aveva realizzato due unità Pt_1
immobiliari, di cui una adibita ad uso residenziale privato, in violazione della destinazione uso ufficio impressa al bene comune;
- già a far data dall'ottobre 2014 gli attori avevano chiesto al che si era Pt_1
reso moroso anche rispetto al pagamento degli oneri condominiali, il riconoscimento dell'indennità per l'occupazione del bene comune, e avevano reiterato tale istanza nel
2016 e nel 2017, domandando, in quest'ultima occasione, di poter accedere all'immobile per accertarne le condizioni.
3 Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare Parte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa indicato come il soggetto Controparte_2
responsabile delle modifiche apportate all'immobile, al fine di esserne manlevato rispetto alle domande ripristinatorie e risarcitorie rivolte nei suoi confronti, e, nel merito, il rigetto della domanda degli attori ovvero, in subordine, la quantificazione dell'indennità di occupazione nei limiti di euro 991,80.
A sostegno della difesa, deduceva che:
- il Sig. aveva sempre avuto la piena disponibilità dell'immobile, Parte_3
essendo in possesso delle chiavi dell'ufficio e del garage, partecipando regolarmente alle assemblee condominiali, e disponendo, peraltro, l'uso in favore del condominio di un'area in titolarità esclusiva dei comproprietari, sulla quale erano stati allocati i bidoni della raccolta differenziata;
- esso convenuto aveva sempre occupato soltanto una parte dell'immobile in cui aveva allestito il proprio studio professionale ed era stato in cura, dal 2011 al 2013, presso il dipartimento di Salute Mentale, U.O. Psichiatria, dell'ospedale di PR, evento che aveva segnato il suo stile di vita, lasciandolo in un grave stato depressivo che aveva compromesso la sua attività lavorativa;
- le dimensioni dello studio e la sua disposizione interna avrebbero permesso un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari;
- sin dall'anno 2008 egli si era avvalso della collaborazione, all'interno del proprio studio, dell'Arch. il quale aveva assunto comportamenti Controparte_2
scorretti, avendo, tra l'altro, trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di causa, circostanza dalla quale era scaturito il sopralluogo che aveva poi portato al procedimento sanzionatorio attivato dall'Agenzia delle Entrate (per tali fatti egli aveva formalizzato denuncia querela in data 19/09/2017).
Autorizzata e regolarmente notificata la chiamata in causa del terzo, il Sig. CP_2
non si costituiva e il Giudice ammetteva prova per interrogatorio formale del convenuto che tuttavia non compariva all'udienza fissata, nonché prova Pt_1
per testi e CTU.
4 Con atto depositato il 21/12/ 2023, la Sig.ra dava atto del decesso Parte_2
del padre avvenuto il 12/11/2023, e, nella propria qualità di Parte_3
unica erede, si costituiva a tale titolo per la prosecuzione del giudizio.
Effettuato lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, il Tribunale di
PR tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 208/2024 pubblicata il
11/03/2024, accoglieva la domanda della Sig.ra così statuendo: Parte_2
“1. NA a rimuovere le opere eseguite in violazione Parte_1
dell'art. 1102 c.p.c. nell'immobile sito in PR, via Piero della Francesca n. 9-11, e, in particolare, quelle poste a separazione dei locali ad uso ufficio da quelli adibiti in fatto ad unità abitativa;
2. CONDANN a corrispondere in favore d Parte_1 Parte_2
la somma di euro 1.348,56, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 31 ottobre 2014 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
3. CONDANN a corrispondere in favore d la Parte_1 Parte_2
somma di euro 58.995,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 14 ottobre 2016 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
4. RESPINGE la domanda d nei confronti d Parte_1 Controparte_2
5. CONDANN a rifondere nei confronti d le Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per onorari e in euro
562,22 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge
6. PONE definitivamente a carico d le spese di CTU, liquidate con Parte_1
separato provvedimento, con NA a versare a quanto Parte_2
eventualmente già versato a tale titolo”.
Con atto di appello iscritto a ruolo il 15 aprile 2024 l'Arch. previa Parte_1
istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto a suo carico la violazione
5 dell'art. 1102 c.c. in ragione della dedotta occupazione in via esclusiva dell'immobile e della relativa assegnazione a una destinazione d'uso diversa da quella originaria e lo ha conseguentemente condannato al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno in favore della Sig.ra Parte_2
Il 16/07/2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale ha Parte_2
chiesto, previa reiezione dell'istanza di sospensiva e dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione d'appello per l'omessa notifica al Sig. parte Controparte_2
del giudizio di primo grado, la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite.
Rigettata, con ordinanza della Corte del 10/10/2024, l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, le parti hanno discusso la causa oralmente all'udienza del 7 ottobre 2025 e, al termine, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
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Rileva preliminarmente la Corte la infondatezza della eccezione di inammissibilità
dell'appello in conseguenza della omessa notifica al sig. parte del Controparte_2
giudizio di primo grado.
Nella fattispecie non si configura una ipotesi di inscindibilità, rispetto alla causa principale, della causa di garanzia impropria introdotta dall'odierno appellante nei confronti del terzo chiamato in causa, fondata su titolo diverso e indipendente rispetto a quello della domanda principale, e rispetto alla quale il rimasto contumace CP_3
in primo grado, non aveva in alcun modo interloquito, fermo restando che i motivi di gravame articolati non reiterano in alcun modo l'istanza di manleva originariamente proposta e da ritenersi pertanto definitivamente abbandonata (cfr.
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 20552del 30/09/2014 ); non sussiste pertanto l'ipotesi di litisconsorzio processuale invocata dalla parte appellata.
Tanto premesso, si osserva, nel merito, che l'appello risulta incentrato sulla contestazione di alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. assumendo l'appellante di non aver mai frapposto ostacoli al concreto godimento dell'immobile da parte degli
6 originari attori o di averlo comunque adibito a propria abitazione esclusiva fino ad apportarvi alcuna modifica di destinazione urbanistica.
A tale riguardo, l'appellante deduce che il mancato riscontro alle corrispondenze inviate dal sig. era stato provocato esclusivamente dal grave stato di salute Parte_2
mentale in cui egli versava, fermo restando che non era emersa alcuna modifica della serratura tale da impedire al suddetto di accedere con proprie chiavi all'immobile e che gli interventi effettuati sull'immobile, richiedente opere di manutenzione, non avevano comunque inciso sul mutamento di destinazione d'uso per la loro stessa natura (come accertato dal Ctu nominato nel giudizio di primo grado).
Infine, rileva che la mancata risposta all'interrogatorio formale era esclusivamente dovuto al mancato avvertimento dell'incombente istruttorio da parte dell'allora procuratore, circostanza che aveva determinato il venir meno del rapporto fiduciario,
fino alla rinuncia al mandato da parte del legale in data 19.12.2020.
Ritiene la Corte che gli argomenti dedotti dall'appellante non siano persuasivi in quanto smentiti dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado costituite da riscontri documentali - costituiti dalle reiterate diffide (docc. 5/9 allegati dagli attori nel giudizio di primo grado) - oltre che dagli esiti della Ctu espletata e delle prove testimoniali assunte (unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale).
Risulta decisivo richiamare la deposizione testimoniale resa dal Geom. il quale Tes_1
riferiva di essere intervenuto nella vicenda in quanto incaricato dai Sigg. Parte_2
e di aver in tale ruolo effettuato un sopralluogo presso l'immobile in questione in data 9 gennaio 2019 accompagnato dal Sig. lo stesso, in particolare, riferiva Parte_2
di poter confermare il capitolo 1) sul quale era chiamato a rispondere (D.C.V. che, in seguito a sopralluogo da lei effettuato in data 9.01.2019 su incarico dei comproprietari
Sig.ri EL e l'immobile posto in PR, Via Piero Della Parte_2
Francesca n. 9-11, piano terra, risultava interamente occupato in via esclusiva dal Sig.
e da terze persone che ivi lavoravano), precisando: Parte_1
7 “ Posso dire ciò in quanto il giorno del sopralluogo ho parlato con dei tecnici che avevano i loro uffici in questo immobile, i quali mi hanno riferito che pagavano un affitto al sig. Ho telefonato al sig. er chiedergli di venirmi ad aprire Pt_1 Pt_1
il locale da lui occupato, ma quest'ultimo mi ha detto che non c'era nulla da vedere,
in quanto in quella stanza c'era soltanto un piccolo letto e un angolo cottura che utilizzava quando rimaneva a lavorare in ufficio. Io ho insistito nel chiedergli di farmi vedere la sua stanza, ma il sig. mi ha detto che non poteva venire perché Pt_1
doveva fare delle analisi mediche”.
Sul capitolo n. 2 (D.C.V. che l'accesso all'immobile di cui sopra è stato effettuato suonando il campanello e grazie all'apertura da parte di terzi che lavoravano all'interno dell'immobile) lo stesso riferiva: “si è vero quanto mi si legge. Io, accompagnato anche dal sig. ho suonato il campanello un paio di volte e ci Parte_2
sono venuti ad aprire i tecnici che lavoravano dentro”.
Quanto alla circostanza di cui al capitolo n. 3 (D.C.V. che, in seguito al sopralluogo da lei effettuato in data 9.01.2019, l'immobile di Via Piero Della Francesca n. 9-11, piano terra, è risultato suddiviso in due unità immobiliari, di cui una ad uso abitativo, anche mediante la realizzazione di una stanza ad uso cucina e tinello e di una camera da letto) precisava: “posso dire che l'immobile in questione è suddiviso in varie stanze adibite ad uffici e che c'è anche un servizio igienico ad uso comune;
non so dire se all'interno dell'immobile ci fosse una parte dedicata ad uso abitativo, in quanto non sono riuscito a vedere la stanza del sig. he era chiusa a chiave”. Pt_1
I motivi posti a fondamento dell'atto di gravame non si confrontano in alcun modo con tali risultanze salvo dedurre dalla situazione descritta dal teste, quanto alle difficoltà di accesso all'immobile da parte del comproprietario non già la Parte_2
obiettiva circostanza che questi fosse privo delle chiavi di accesso all'immobile ma piuttosto, in termini che appaiono privi di coerenza, la considerazione che “qualora l' non avesse avuto le chiavi ben avrebbe potuto, quale comproprietario, Parte_2
chiamare un fabbro (e /o la Forza Pubblica) al fine di ottenerle previo cambio della serratura”.
8 La mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del ostituiva peraltro Pt_1
comportamento ammissivo delle circostanze dedotte e pure fornite di riscontro documentale, quanto alla sostituzione della serratura dell'immobile da parte del medesimo, alla parziale destinazione ad uso abitativo dell'immobile (mediante la realizzazione delle opere pure descritte nella Ctu espletata la cui realizzazione ad opera dell'appellante non è in questa sede contestata) e alla relativa concessione in uso o in locazione a terzi (peraltro pacificamente emersa agli atti anche mediante riscontro documentale); le giustificazioni addotte a riguardo dall'appellante circa le motivazioni della mancata comparizione per l'incombente istruttorio, fermo restando il relativo rilievo ai fini della valutazione della prova, risultano destituite di alcun fondamento in quanto comunque non provate oltre ad essere state dedotte nei suddetti termini solo in sede di gravame (laddove, già conclusa la fase istruttoria, nella memoria di replica nel giudizio di primo grado era fornita una diversa rappresentazione delle ragioni che avrebbero determinato siffatta scelta processuale,
contrastanti con le odierne allegazioni). Parimenti, quanto al mancato riscontro alle reiterate diffide inoltrate dai Sigg. a contestazione dell'uso esclusivo Parte_2
dell'immobile in questione da parte del Sig. quest'ultimo non ha in alcun Pt_1
modo dimostrato la sussistenza di condizioni di salute di fatto impeditive limitandosi a invocare genericamente una condizione di impossibilità dettata da problematiche personali peraltro dichiaratamente risalenti nel tempo rispetto alle citate diffide.
Ne consegue la evidente infondatezza dell'atto di gravame, per le ragioni sopra esposte,
pure dandosi atto che la richiesta di rideterminazione del quantum, formulata in ipotesi nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, non risulta sorretta da specifica impugnativa del capo di condanna in relazione alla commisurazione del quantum, risultando pertanto tali richieste, sul punto, inammissibili.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese del grado vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei minimi del parametri vigenti (valore indeterminabile/complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria che non si è
9 tenuta) nel rispetto del principio di soccombenza e tenuto conto della concreta difficoltà della fattispecie esaminata.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte d'Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sull'appello iscritto al R.G. n.797/2024:
- rigetta l'appello proposto e, pertanto, conferma la sentenza del Tribunale di PR n.
208/2024 resa nell'ambito della causa Rg 2586/2017;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che vengono complessivamente liquidate in € 3.473,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, CAP 4% e
IVA 22%;
- raddoppio del CU, ove dovuto, per l'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
EL LO
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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