TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div. nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto Ferrari, del Foro di Brescia parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Simona Pellegrini, del Foro di Cremona parte resistente e con nata a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. ) C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Paolo Sperolini, del Foro di Cremona parte intervenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 10.2.1990 e dalla loro unione sono nate , il Per_1
13.4.1993, e , il 20.3.1998. CP_2
Questo Tribunale, con sentenza n. 110/2022, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti: ai fini che in questa sede rilevano, veniva posto a carico del un assegno di € 600,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia , in quanto non ancora economicamente CP_2 indipendente.
Con ricorso del 10.6.2025 il ha adito il presente Tribunale per la Parte_1 modifica delle condizioni in essere, nel senso della revoca dell'assegno di mantenimento a favore di , in quanto la stessa sarebbe economicamente CP_2 indipendente almeno a far data dal gennaio 2023, avanzando domanda di restituzione delle somme erogate da quel momento in avanti.
Si è costituita regolarmente la chiedendo rispettivamente il rigetto e la CP_1 dichiarazione di inammissibilità delle domande dell'ex marito.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno trovato un accordo sull'oggetto del contendere -accordo anche “ratificato” dalla figlia , che interveniva in CP_2 giudizio- e all'udienza del 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'accordo raggiunto fra le parti va omologato da questo Tribunale, stante la sua conformità a legge.
Le spese di lite fra tutte le parti vanno dichiarate compensate, come da loro accordo.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra Parte_1
e di cui alla
[...] Controparte_1 sentenza Trib. Cremona n 110/2022, in conformità all'accordo fra di essi raggiunto, nei seguenti termini: il sig. sarà tenuto a corrispondere direttamente Parte_1 alla figlia entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Controparte_2 di €. 300,00= per il concorso del proprio mantenimento a decorrere dal mese di ottobre 2025 sino al mese di marzo 2026 (compreso); decorso tale termine, nessun contributo al mantenimento della figlia sarà più dovuto da parte del sig. né in favore della sig.ra né Parte_1 CP_1 direttamente in favore della figlia Controparte_2 il sig. non sarà più tenuto a corrispondere, sin da Parte_1 subito, né in favore della sig.ra né direttamente in favore della CP_1 figlia la quota pari al 50% delle spese straordinarie Controparte_2 della sig.ra Controparte_2 nulla è dovuto fra le parti, essendo esse economicamente indipendenti;
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle altre domande di causa;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div. nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto Ferrari, del Foro di Brescia parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Simona Pellegrini, del Foro di Cremona parte resistente e con nata a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. ) C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Paolo Sperolini, del Foro di Cremona parte intervenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 10.2.1990 e dalla loro unione sono nate , il Per_1
13.4.1993, e , il 20.3.1998. CP_2
Questo Tribunale, con sentenza n. 110/2022, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti: ai fini che in questa sede rilevano, veniva posto a carico del un assegno di € 600,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia , in quanto non ancora economicamente CP_2 indipendente.
Con ricorso del 10.6.2025 il ha adito il presente Tribunale per la Parte_1 modifica delle condizioni in essere, nel senso della revoca dell'assegno di mantenimento a favore di , in quanto la stessa sarebbe economicamente CP_2 indipendente almeno a far data dal gennaio 2023, avanzando domanda di restituzione delle somme erogate da quel momento in avanti.
Si è costituita regolarmente la chiedendo rispettivamente il rigetto e la CP_1 dichiarazione di inammissibilità delle domande dell'ex marito.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno trovato un accordo sull'oggetto del contendere -accordo anche “ratificato” dalla figlia , che interveniva in CP_2 giudizio- e all'udienza del 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'accordo raggiunto fra le parti va omologato da questo Tribunale, stante la sua conformità a legge.
Le spese di lite fra tutte le parti vanno dichiarate compensate, come da loro accordo.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra Parte_1
e di cui alla
[...] Controparte_1 sentenza Trib. Cremona n 110/2022, in conformità all'accordo fra di essi raggiunto, nei seguenti termini: il sig. sarà tenuto a corrispondere direttamente Parte_1 alla figlia entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Controparte_2 di €. 300,00= per il concorso del proprio mantenimento a decorrere dal mese di ottobre 2025 sino al mese di marzo 2026 (compreso); decorso tale termine, nessun contributo al mantenimento della figlia sarà più dovuto da parte del sig. né in favore della sig.ra né Parte_1 CP_1 direttamente in favore della figlia Controparte_2 il sig. non sarà più tenuto a corrispondere, sin da Parte_1 subito, né in favore della sig.ra né direttamente in favore della CP_1 figlia la quota pari al 50% delle spese straordinarie Controparte_2 della sig.ra Controparte_2 nulla è dovuto fra le parti, essendo esse economicamente indipendenti;
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle altre domande di causa;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti