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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3377/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3377 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], C.F ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in AL, in via Vitt. Emanuele n. 75, presso lo studio dell'avv. G.
DO RA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONTRO
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sciascia giusta procura alle liti in atti
oggetto: domanda di recesso e di corresponsione del doppio della caparra conclusioni: come da verbale del 10.07.2025
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
evidenziando preliminarmente: Controparte_1
a) che, in data 17.09.2018, aveva stipulato con un contratto Controparte_1 preliminare avente ad oggetto la compravendita di un appezzamento di terreno, sito in
AL c.da EL di TE identificato in catasto con le particelle 275-472-473-
474, foglio n. 19 di complessivi Ha 00.96.27;
b) che il prezzo della compravendita era stato convenuto in complessivi € 23.000,00;
c) che al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita aveva versato a
[...]
la somma di euro 8.000,00 con assegno bancario n. 0100009445-03 a Controparte_1 titolo di caparra confirmatoria e in conto prezzo;
d) che era stato convenuto che la stipula del rogito notarile sarebbe avvenuta entro e non oltre la fine del 2018;
e) che , dopo la sottoscrizione del preliminare, il 19.09.2018 Controparte_1 provvedeva anche ad incassare l'assegno ricevuto a titolo di caparra;
f) che controparte successivamente sfuggiva ad ogni tentativo di comunicazione;
g) che in data 28.11.2018, a mezzo di lettera raccomandata, convocava Controparte_1
per la stipula dell'atto pubblico di compravendita davanti al notaio
[...] [...]
con studio a Petralia Soprana bivio Madonnuzza- via Primo Maggio Persona_1
n. 53, per il giorno 12.12.2018;
h) che con una nota PEC del 07.12.2018 l'avv. Salvatore Sciascia rappresentava la volontà di di restituire la caparra ricevuta, prospettando un'eventuale trattativa Controparte_1 sul “quantum” da restituire;
i) che nella sopra detta nota PEC il procuratore di dava conto che il suo Controparte_1 assistito successivamente alla sottoscrizione del preliminare, aveva stipulato con altro soggetto, per lo stesso bene, un altro preliminare;
j) che, ciò nonostante, procedeva ad una successiva convocazione di controparte innanzi ad un notaio per la stipula del definitivo;
k) che, in data 08.02.2019, apprendeva che il giorno 21.12.2018 , Controparte_1 con atto di compravendita riportante numero di repertorio 49871, aveva venduto il fondo,
a lui promesso in vendita, a e Persona_2 Persona_3
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 2 Tutto quanto sopra premesso, deduceva che aveva tenuto una Controparte_1 condotta gravemente inadempiente, avendo ceduto l'immobile a terzi, dopo la stipula del preliminare di compravendita del 17.09.2018.
Chiedeva, pertanto: - di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, la risoluzione per grave inadempimento di , del contratto preliminare di vendita Controparte_1 sottoscritto il 17.09.2018; - per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, per complessivi € 16.000, come conseguenza dell'inadempimento grave, con conseguente condanna al pagamento di controparte della somma predetta, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva con comparsa del 26.05.2021 che rilevava Controparte_1
l'infondatezza delle pretese avanzate. Nello specifico, deduceva che aveva dovuto alienare il terreno a e in quanto, dopo la stipula del preliminare, era venuto a Persona_2 Persona_3 conoscenza del diritto di prelazione agraria degli stessi. Precisava, a riguardo, a sostegno della correttezza del suo comportamento che prima della stipula del preliminare, il suo tecnico di fiducia, consapevole che e erano conduttori del fondo, oltre che proprietari Persona_2 Persona_3 di terreni limitrofi, lo aveva rassicurato, comunque, “sulla regolarità dell'affare” (cfr. pag. 3 della comparsa).
Si dichiarava, così, del tutto estraneo a condotte fraudolente o gravemente colpevoli, quanto piuttosto costretto al tempestivo e concordato recesso per causa di forza maggiore e di sopravvenuta e non conoscibile circostanza dirimente.
Chiedeva di dichiarare inammissibile il rito, ex art 702 bis, stante che a suo dire il giudizio doveva essere introitato nelle forme del rito ordinario, nonché il rigetto delle pretese avverse.
Con ordinanza del 03.03.2022, veniva disposta la conversione del procedimento nelle forme del rito ordinario.
Con ordinanza del 29.03.2023, venivano rigettate le richieste di prova orale.
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
*****
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 3
1. Sulla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti in causa e sulla qualificazione delle domande avanzate da Parte_1
Occorre, innanzitutto, qualificare il contratto preliminare intercorso tra le parti in data
17.09.2018.
Ebbene, dall'interpretazione del testo negoziale, trattasi di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un fondo sito in AL, c. da EL di
TE, identificato in catasto al foglio 19 particelle nn. 275,472,473,474.
Dall'interpretazione delle clausole negoziali si evince poi che è stata prevista dai contraenti,
(promittente venditore) e (promissario acquirente), la CP_1 Controparte_1 Parte_1 consegna anticipata del cespite.
Altresì, al momento della stipula del negozio, il promittente venditore ha ricevuto l'importo di
€ 8.000, a titolo di caparra confirmatoria (cfr. contratto preliminare dove è dato leggere che: “Il Sig.
promittente acquirente versa ora stesso nelle mani del Sig. Parte_1 Controparte_1
, che dichiara di ricevere la somma di € 8.000,00 […] con assegno bancario n. […] a titolo
[...] di caparra confirmatoria. Quindi, la restante parte di € 15.000,00 […] sarà versata all'atto della stipula del rogito notarile che avverrà non oltre la fine del 2018”).
Orbene, dalle circostanze sopradette (nonostante la qualificazione in termini di possesso che le parti hanno dato in contratto all'anticipato godimento dell'immobile concesso al promissario acquirente) ne discende che il negozio in esame deve essere qualificato come contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., n. 7930/2008 secondo cui:
“L'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente configura mera detenzione, escludendosi il possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. I contratti accessori al preliminare vanno qualificati come comodato (quanto alla concessione dell'utilizzazione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente) e come mutuo gratuito (quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore).
Conseguentemente, con riferimento al primo, la materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine e non di possesso. Possesso che può opporsi al promittente venditore solo dimostrando un'intervenuta interversione del possesso”).
Tutto quanto sopra posto, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare, ai sensi Parte_1 dell'articolo 1453 del codice civile, la risoluzione per grave inadempimento da parte del sig.
[...]
[…], del contratto preliminare di vendita sottoscritto il 17/09/2018 […] Controparte_1
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 4 condannare il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Finocchiaro Aprile n. 162 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 16.000 […]”.
Ebbene, in punto di diritto, deve evidenziarsi l'inammissibilità del cumulo tra richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione del doppio della caparra.
Ai sensi dell'art. 1385 c.c. la parte non inadempiente può scegliere se esercitare il diritto di recesso o chiedere la risoluzione per inadempimento della controparte.
In questa seconda evenienza la parte adempiente potrebbe esperire anche l'azione di risarcimento del danno, regolata dalle norme generali (co. 3).
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (co. 2), viceversa, la parte adempiente può ritenere la caparra (o chiedere il doppio se sia la parte che l'ha versata).
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha, infatti, “la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum” (Cass. n. 20532/2020).
Pertanto, domandata la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno conseguenziale è regolato dalle norme generali, attesa “l'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative”
(Cass. S.U. n. 553/09 e Cass. n. 21971/2020).
Ciò precisato in punto di diritto, ritiene lo scrivente che nonostante parte attrice abbia chiesto espressamente di dichiarare la risoluzione del contratto, il riferimento successivo anche ad una manifestata volontà di ottenere il doppio della caparra versata, porta a qualificare la domanda avanzata, in realtà, come domanda di accertamento di intervenuto recesso ex art. 1385 cc. (cfr. anche
Cass. SS.UU. n. 553/2009 secondo cui: “[…] La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice,
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 5 nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso[…]”).
2. Sulla legittimità dell'esercitato diritto di recesso e sul diritto al doppio della caparra
Ciò ritenuto in termini di qualificazione della domanda, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “Va […] senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre
l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art.
1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il più generale presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 1218 affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria: la impossibilità dell'esecuzione della prestazione per causa non imputabile determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.) e la conseguente caducazione dell'intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra […]” (Cass. SS.UU. n. 553/2009).
Tanto precisato, ai fini dell'individuazione di un grave inadempimento imputabile al promittente alienante, tale da giustificare l'esercizio del diritto di recesso in capo a , Parte_1 si osserva quanto segue.
Non è circostanza contestata tra le parti in causa che successivamente alla stipula del preliminare, nelle more della stipula del definitivo, alienava il fondo a Controparte_1 soggetti terzi.
Nello specifico, il cespite veniva ceduto con contratto di compravendita del 21.12.2018 a
[...]
e contratto stipulato nella forma dell'atto pubblico innanzi al Notaio Per_2 Persona_3 dott.ssa (rep. n. 49871; raccolta n. 17858, cfr. contratto in atti). Persona_1
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 6 Orbene, ha individuato proprio nella decisione di sottoscrivere un contratto Parte_1 di compravendita con soggetti terzi, nelle more della stipula del contratto definitivo, la condotta gravemente inadempiente. Un inadempimento, quindi, all'obbligo di stipula del definitivo, nascente dal preliminare di compravendita.
A riguardo, parte convenuta ha eccepito che alcun inadempimento colpevole potesse esserle imputato, in quanto a suo dire, al momento della stipula del preliminare, non era a conoscenza che e , conduttori del suo fondo, erano coltivatori diretti e, quindi, Persona_3 Persona_2 titolari, sul cespite, del diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 L. n. 590/1965.
Pertanto, secondo la prospettazione avanzata, solo a seguito di comunicazioni intervenute con e , dopo la stipula del preliminare, aveva consapevolezza del loro Persona_3 Persona_2 diritto di prelazione e della loro volontà di esercitarlo;
di conseguenza procedeva alla stipula del negozio di trasferimento con gli stessi.
Ebbene, occorre evidenziare che l'art. 8 co. 3 e 4 della L. n. 590/1965 dispone che: “Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.
Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.”.
Alla luce del quadro normativo sopra esposto ne discende, secondo la giurisprudenza maggioritaria cui si ritiene di aderire, che la prelazione legale in esame ha efficacia reale, risultando sempre opponibile all'acquirente.
Pertanto, si assiste ad un fenomeno di eterointegrazione contrattuale, in base al quale, a seguito della stipula del preliminare, sorge in capo al promittente alienante un obbligo “ex lege” di procedere alla c.d. “denuntiatio”; atto da effettuarsi necessariamente in forma scritta in quanto: “Tale forma […] assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo, appunto, certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello "spatium deliberandi" a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendo l'acquirente al pericolo di essere
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 7 assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso […]” (Cass. n.
28495/2018).
Altresì, in caso di omessa “denuntiatio”, da parte del promittente alienante, l'acquirente acquista il bene in forza di un contratto, comunque, valido ed efficace, ma tale acquisto viene meno in caso di esercizio del diritto di riscatto riconosciuto dal legislatore. Diritto di natura potestativa esercitato mediante un atto unilaterale recettizio da comunicare all'acquirente entro il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita (cfr. Cass. n. 23301/2007 secondo cui: “l'atto con il quale è esercitato il diritto di riscatto di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, alla pari dell'atto previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, con riguardo al c.d. retratto in materia agraria integrando un diritto potestativo, si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente ex lege l'acquisto dell'immobile a favore del retraente (Cass. 27 settembre 2006, n. 20948; Cass. 12 gennaio 2006,
n. 410; Cass. 22 aprile 1999, n. 3985, tra le tantissime) […]”.
Orbene, in ragione della natura reale del diritto di prelazione in esame, esso finisce necessariamente per incidere sull'attuazione dell'obbligo di stipula del definitivo.
Infatti, solo ove il prelazionario, a seguito di regolare “denuntiatio”, non eserciti tale facoltà, potrà darsi luogo alla stipula di un definitivo idoneo ad attribuire in maniera certa al promissario acquirente la titolarità del bene. Diversamente, in mancanza di comunicazione, il prelazionario, anche dopo la stipula del definitivo, potrà esercitare il suo diritto potestativo, a mezzo dichiarazione unilaterale recettizia, subordinata all'effettivo pagamento del prezzo, sostituendosi così “ex tunc” all'acquirente. Non c'è, infatti, una risoluzione del definitivo, con formazione di un nuovo titolo negoziale in favore del riscattante, o un nuovo trasferimento del bene dall'acquirente al riscattante stesso, ma, si ribadisce, una sostituzione nell'acquisto.
Occorre, allora, analizzare i riflessi che l'esercizio del diritto di prelazione agraria può avere in termini di responsabilità contrattuale del promittente alienante nei confronti del promissario acquirente.
Ebbene, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono nel preliminare espressamente dichiarare l'esistenza delle condizioni figuranti un diritto di prelazione agraria in capo a terzi, ai sensi dell'art. 8 L n. 590/1965, e così, subordinare la stipula del contratto definitivo solo al mancato esercizio, a seguito di regolare “denuntiatio”, del diritto di prelazione, nel termine di legge.
In tal modo, nel regolamento pattizio di cui al preliminare, le parti inseriscono una condizione sospensiva dell'obbligo di stipula del definitivo, cosicché, solo ove l'evento di cui alla condizione si verifichi (cioè, il mancato esercizio del diritto di prelazione), tale obbligo di “facere” assumerà
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 8 efficacia. Diversamente, in tal caso, alcuna responsabilità da inadempimento potrà configurarsi in capo al promittente alienante in caso di mancata stipula del definitivo per esercizio del diritto da parte del prelazionario.
Ove, invece, le parti non subordinino la stipula del definitivo al mancato esercizio del diritto di prelazione, il promittente alienante, tenuto a adempiere all'obbligo di trasferire il cespite, assume il rischio che l'esercizio del diritto di prelazione, garantito comunque “ex lege” al prelazionario, configuri una sua responsabilità contrattuale nei confronti del promissario acquirente.
Detto in altri termini, nell'ipotesi in parola, l'obbligo di trasferire il bene non è sotto il profilo dell'efficacia subordinato alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione. Il promittente alienante è tenuto a trasferire e, ove non provveda, perché nelle more della stipula del definitivo il prelazionario ha manifestato la volontà di esercitare il suo diritto, procedendo anche all'acquisto, egli sarà comunque responsabile contrattualmente nei confronti del promissario acquirente.
Analogamente, si configurerà una sua responsabilità in caso di stipula del definitivo, e successivo riscatto da parte del prelazionario.
Ebbene, concentrando l'analisi sull'ipotesi dell'omessa stipula del definitivo per esercizio del diritto di prelazione (rilevando questa ai fini del decidere), deve osservarsi ancora che ai sensi dell'art. 1218 c.c., è onere del debitore, per essere esonerato da responsabilità, quello di dimostrare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile.
Si rileva, in particolare, che secondo l'orientamento della Suprema TE: “[…] la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. […] Il contraente ha l'onere di controllare la propria attitudine all'adempimento delle obbligazioni assunte: ne consegue che egli è senz'altro in colpa ove contragga, senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere gli impegni assunti e può invocare
l'esonero da responsabilità solo per quei fatti che non erano superabili o non erano affatto prevedibili
(Cass. 04/04/1979, n. 1950; 07/01/1970, n. 44)” (Cass. n. 14915/2018).
Orbene, l'impossibilità obiettiva di procedere al trasferimento del cespite con il definitivo, determinato dall'intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dei due prelazionari, non n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 9 configura certamente, nel caso di specie, un fatto imprevedibile per , tale Controparte_1 da ingenerare una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
Infatti, deve osservarsi che i due prelazionari erano soggetti che detenevano in affitto, per uso agricolo, il terreno di cui è causa e tale fatto era ben noto a . È la stessa Controparte_1 parte convenuta a riferire tale circostanza nella propria memoria di costituzione, dove è dato leggere:
“In occasione di tale sopralluogo il sig. fece presente al geometra che il terreno CP_1 CP_2 in oggetto era stato fino ad allora tenuto in affitto verbale dai signori e Persona_3 [...]
(zio e nipote) i quali ancora vi mantenevano taluni attrezzi agricoli ben visibili”. Per_2
La circostanza poi che il convenuto non fosse a conoscenza della loro qualifica di coltivatori diretti non lo esonera certamente da responsabilità.
Infatti, attraverso il canone di ordinaria diligenza egli avrebbe potuto, prima della stipula del preliminare, compiere le necessarie verifiche per accertare la sussistenza o meno dei presupposti configuranti un diritto di prelazione agraria in capo a e;
ciò mediante Persona_3 Persona_2 anche diretta interlocuzione con gli stessi.
Il fatto poi che il convenuto si sia rivolto ad un tecnico di fiducia, e che questi lo avrebbe rassicurato sul fatto che non si configurassero gli estremi per una prelazione, non esonera certamente la parte da responsabilità, non essendo tale condotta idonea a rubricare l'esistenza della prelazione come circostanza assolutamente imprevedibile, tale da integrare gli estremi del fortuito.
In definitiva, in ragione di quanto sopra detto, configurato il grave inadempimento, la domanda di accertamento della legittimità dell'intervenuto recesso deve essere accolta, ritenendo esercitato in maniera legittima il diritto potestativo con la notifica a controparte dell'atto introduttivo del presente giudizio (non essendo stata fornita la prova della ricezione da parte di Controparte_1 della comunicazione del 22.03.2019 allegata al ricorso introduttivo, l'avvenuto recesso si ritiene debba farsi decorrere dal momento dell'intervenuta notifica del ricorso giudiziale).
Ne discende, altresì, l'accoglimento della domanda di ad ottenere la Parte_1 condanna di a corrispondergli il doppio della caparra, per un importo così Controparte_1 pari ad € 16.000 (cfr. Cass. n. 17715/2020 secondo cui il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c. non può esser esercitato per la caparra confirmatoria).
Quanto alla richiesta di interessi, essi devono essere corrisposti sulla somma sopra detta a far data dalla notifica del ricorso introduttivo di cui al presente giudizio e sino al soddisfo. Quanto al tasso, in mancanza di espressa richiesta di corrisponderli ai sensi del quarto comma dell'art. 1284
c.c., essi devono essere riconosciuti al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. ( cfr. Cass. SS.UU. n.
12449/2024 secondo cui: “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 10 fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”; ricostruzione che porta a ritenere che l'accertamento sulla spettanza di questi c.d. “super-interessi” presupponga una espressa domanda e cioè, a carico della parte, l'onere di specificare con la richiesta degli interessi legali che questi vengono richiesti ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.).
3. Sulle spese di lite
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza, dovendo Controparte_1
essere condannato al pagamento delle stesse nei confronti di . Spese che
[...] Parte_1 si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per quella di trattazione e decisionale.
Con riguardo alla richiesta di condanna, invece, ex art. 96 co. 3 c.p.c., si osserva che come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Se, dunque, non occorre accertare che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave (art. 96 co. 1) o senza la normale prudenza (art. 92, co. 2), ciò non significa che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..; la condanna può essere pronunciata ogni volta che oggettivamente risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 11
P. Q. M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accerta l'intervenuto recesso, da parte di , dal contratto preliminare di Parte_1 compravendita stipulato, con , in data 17.09.2018; Controparte_1
b) per l'effetto di cui sub a), condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di , ex art. 1385 co. 2 cc, della somma di € 16.000, oltre interessi legali Parte_1 al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1
, che vengono liquidate nell'importo di € 3.387,00 per compensi, ed € Parte_1
145,50 per esborsi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
25.11.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3377 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], C.F ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in AL, in via Vitt. Emanuele n. 75, presso lo studio dell'avv. G.
DO RA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONTRO
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sciascia giusta procura alle liti in atti
oggetto: domanda di recesso e di corresponsione del doppio della caparra conclusioni: come da verbale del 10.07.2025
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
evidenziando preliminarmente: Controparte_1
a) che, in data 17.09.2018, aveva stipulato con un contratto Controparte_1 preliminare avente ad oggetto la compravendita di un appezzamento di terreno, sito in
AL c.da EL di TE identificato in catasto con le particelle 275-472-473-
474, foglio n. 19 di complessivi Ha 00.96.27;
b) che il prezzo della compravendita era stato convenuto in complessivi € 23.000,00;
c) che al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita aveva versato a
[...]
la somma di euro 8.000,00 con assegno bancario n. 0100009445-03 a Controparte_1 titolo di caparra confirmatoria e in conto prezzo;
d) che era stato convenuto che la stipula del rogito notarile sarebbe avvenuta entro e non oltre la fine del 2018;
e) che , dopo la sottoscrizione del preliminare, il 19.09.2018 Controparte_1 provvedeva anche ad incassare l'assegno ricevuto a titolo di caparra;
f) che controparte successivamente sfuggiva ad ogni tentativo di comunicazione;
g) che in data 28.11.2018, a mezzo di lettera raccomandata, convocava Controparte_1
per la stipula dell'atto pubblico di compravendita davanti al notaio
[...] [...]
con studio a Petralia Soprana bivio Madonnuzza- via Primo Maggio Persona_1
n. 53, per il giorno 12.12.2018;
h) che con una nota PEC del 07.12.2018 l'avv. Salvatore Sciascia rappresentava la volontà di di restituire la caparra ricevuta, prospettando un'eventuale trattativa Controparte_1 sul “quantum” da restituire;
i) che nella sopra detta nota PEC il procuratore di dava conto che il suo Controparte_1 assistito successivamente alla sottoscrizione del preliminare, aveva stipulato con altro soggetto, per lo stesso bene, un altro preliminare;
j) che, ciò nonostante, procedeva ad una successiva convocazione di controparte innanzi ad un notaio per la stipula del definitivo;
k) che, in data 08.02.2019, apprendeva che il giorno 21.12.2018 , Controparte_1 con atto di compravendita riportante numero di repertorio 49871, aveva venduto il fondo,
a lui promesso in vendita, a e Persona_2 Persona_3
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 2 Tutto quanto sopra premesso, deduceva che aveva tenuto una Controparte_1 condotta gravemente inadempiente, avendo ceduto l'immobile a terzi, dopo la stipula del preliminare di compravendita del 17.09.2018.
Chiedeva, pertanto: - di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, la risoluzione per grave inadempimento di , del contratto preliminare di vendita Controparte_1 sottoscritto il 17.09.2018; - per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, per complessivi € 16.000, come conseguenza dell'inadempimento grave, con conseguente condanna al pagamento di controparte della somma predetta, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva con comparsa del 26.05.2021 che rilevava Controparte_1
l'infondatezza delle pretese avanzate. Nello specifico, deduceva che aveva dovuto alienare il terreno a e in quanto, dopo la stipula del preliminare, era venuto a Persona_2 Persona_3 conoscenza del diritto di prelazione agraria degli stessi. Precisava, a riguardo, a sostegno della correttezza del suo comportamento che prima della stipula del preliminare, il suo tecnico di fiducia, consapevole che e erano conduttori del fondo, oltre che proprietari Persona_2 Persona_3 di terreni limitrofi, lo aveva rassicurato, comunque, “sulla regolarità dell'affare” (cfr. pag. 3 della comparsa).
Si dichiarava, così, del tutto estraneo a condotte fraudolente o gravemente colpevoli, quanto piuttosto costretto al tempestivo e concordato recesso per causa di forza maggiore e di sopravvenuta e non conoscibile circostanza dirimente.
Chiedeva di dichiarare inammissibile il rito, ex art 702 bis, stante che a suo dire il giudizio doveva essere introitato nelle forme del rito ordinario, nonché il rigetto delle pretese avverse.
Con ordinanza del 03.03.2022, veniva disposta la conversione del procedimento nelle forme del rito ordinario.
Con ordinanza del 29.03.2023, venivano rigettate le richieste di prova orale.
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
*****
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 3
1. Sulla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti in causa e sulla qualificazione delle domande avanzate da Parte_1
Occorre, innanzitutto, qualificare il contratto preliminare intercorso tra le parti in data
17.09.2018.
Ebbene, dall'interpretazione del testo negoziale, trattasi di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un fondo sito in AL, c. da EL di
TE, identificato in catasto al foglio 19 particelle nn. 275,472,473,474.
Dall'interpretazione delle clausole negoziali si evince poi che è stata prevista dai contraenti,
(promittente venditore) e (promissario acquirente), la CP_1 Controparte_1 Parte_1 consegna anticipata del cespite.
Altresì, al momento della stipula del negozio, il promittente venditore ha ricevuto l'importo di
€ 8.000, a titolo di caparra confirmatoria (cfr. contratto preliminare dove è dato leggere che: “Il Sig.
promittente acquirente versa ora stesso nelle mani del Sig. Parte_1 Controparte_1
, che dichiara di ricevere la somma di € 8.000,00 […] con assegno bancario n. […] a titolo
[...] di caparra confirmatoria. Quindi, la restante parte di € 15.000,00 […] sarà versata all'atto della stipula del rogito notarile che avverrà non oltre la fine del 2018”).
Orbene, dalle circostanze sopradette (nonostante la qualificazione in termini di possesso che le parti hanno dato in contratto all'anticipato godimento dell'immobile concesso al promissario acquirente) ne discende che il negozio in esame deve essere qualificato come contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., n. 7930/2008 secondo cui:
“L'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente configura mera detenzione, escludendosi il possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. I contratti accessori al preliminare vanno qualificati come comodato (quanto alla concessione dell'utilizzazione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente) e come mutuo gratuito (quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore).
Conseguentemente, con riferimento al primo, la materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine e non di possesso. Possesso che può opporsi al promittente venditore solo dimostrando un'intervenuta interversione del possesso”).
Tutto quanto sopra posto, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare, ai sensi Parte_1 dell'articolo 1453 del codice civile, la risoluzione per grave inadempimento da parte del sig.
[...]
[…], del contratto preliminare di vendita sottoscritto il 17/09/2018 […] Controparte_1
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 4 condannare il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Finocchiaro Aprile n. 162 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 16.000 […]”.
Ebbene, in punto di diritto, deve evidenziarsi l'inammissibilità del cumulo tra richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione del doppio della caparra.
Ai sensi dell'art. 1385 c.c. la parte non inadempiente può scegliere se esercitare il diritto di recesso o chiedere la risoluzione per inadempimento della controparte.
In questa seconda evenienza la parte adempiente potrebbe esperire anche l'azione di risarcimento del danno, regolata dalle norme generali (co. 3).
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (co. 2), viceversa, la parte adempiente può ritenere la caparra (o chiedere il doppio se sia la parte che l'ha versata).
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha, infatti, “la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum” (Cass. n. 20532/2020).
Pertanto, domandata la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno conseguenziale è regolato dalle norme generali, attesa “l'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative”
(Cass. S.U. n. 553/09 e Cass. n. 21971/2020).
Ciò precisato in punto di diritto, ritiene lo scrivente che nonostante parte attrice abbia chiesto espressamente di dichiarare la risoluzione del contratto, il riferimento successivo anche ad una manifestata volontà di ottenere il doppio della caparra versata, porta a qualificare la domanda avanzata, in realtà, come domanda di accertamento di intervenuto recesso ex art. 1385 cc. (cfr. anche
Cass. SS.UU. n. 553/2009 secondo cui: “[…] La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice,
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 5 nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso[…]”).
2. Sulla legittimità dell'esercitato diritto di recesso e sul diritto al doppio della caparra
Ciò ritenuto in termini di qualificazione della domanda, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “Va […] senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre
l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art.
1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il più generale presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 1218 affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria: la impossibilità dell'esecuzione della prestazione per causa non imputabile determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.) e la conseguente caducazione dell'intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra […]” (Cass. SS.UU. n. 553/2009).
Tanto precisato, ai fini dell'individuazione di un grave inadempimento imputabile al promittente alienante, tale da giustificare l'esercizio del diritto di recesso in capo a , Parte_1 si osserva quanto segue.
Non è circostanza contestata tra le parti in causa che successivamente alla stipula del preliminare, nelle more della stipula del definitivo, alienava il fondo a Controparte_1 soggetti terzi.
Nello specifico, il cespite veniva ceduto con contratto di compravendita del 21.12.2018 a
[...]
e contratto stipulato nella forma dell'atto pubblico innanzi al Notaio Per_2 Persona_3 dott.ssa (rep. n. 49871; raccolta n. 17858, cfr. contratto in atti). Persona_1
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 6 Orbene, ha individuato proprio nella decisione di sottoscrivere un contratto Parte_1 di compravendita con soggetti terzi, nelle more della stipula del contratto definitivo, la condotta gravemente inadempiente. Un inadempimento, quindi, all'obbligo di stipula del definitivo, nascente dal preliminare di compravendita.
A riguardo, parte convenuta ha eccepito che alcun inadempimento colpevole potesse esserle imputato, in quanto a suo dire, al momento della stipula del preliminare, non era a conoscenza che e , conduttori del suo fondo, erano coltivatori diretti e, quindi, Persona_3 Persona_2 titolari, sul cespite, del diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 L. n. 590/1965.
Pertanto, secondo la prospettazione avanzata, solo a seguito di comunicazioni intervenute con e , dopo la stipula del preliminare, aveva consapevolezza del loro Persona_3 Persona_2 diritto di prelazione e della loro volontà di esercitarlo;
di conseguenza procedeva alla stipula del negozio di trasferimento con gli stessi.
Ebbene, occorre evidenziare che l'art. 8 co. 3 e 4 della L. n. 590/1965 dispone che: “Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.
Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.”.
Alla luce del quadro normativo sopra esposto ne discende, secondo la giurisprudenza maggioritaria cui si ritiene di aderire, che la prelazione legale in esame ha efficacia reale, risultando sempre opponibile all'acquirente.
Pertanto, si assiste ad un fenomeno di eterointegrazione contrattuale, in base al quale, a seguito della stipula del preliminare, sorge in capo al promittente alienante un obbligo “ex lege” di procedere alla c.d. “denuntiatio”; atto da effettuarsi necessariamente in forma scritta in quanto: “Tale forma […] assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo, appunto, certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello "spatium deliberandi" a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendo l'acquirente al pericolo di essere
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 7 assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso […]” (Cass. n.
28495/2018).
Altresì, in caso di omessa “denuntiatio”, da parte del promittente alienante, l'acquirente acquista il bene in forza di un contratto, comunque, valido ed efficace, ma tale acquisto viene meno in caso di esercizio del diritto di riscatto riconosciuto dal legislatore. Diritto di natura potestativa esercitato mediante un atto unilaterale recettizio da comunicare all'acquirente entro il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita (cfr. Cass. n. 23301/2007 secondo cui: “l'atto con il quale è esercitato il diritto di riscatto di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, alla pari dell'atto previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, con riguardo al c.d. retratto in materia agraria integrando un diritto potestativo, si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente ex lege l'acquisto dell'immobile a favore del retraente (Cass. 27 settembre 2006, n. 20948; Cass. 12 gennaio 2006,
n. 410; Cass. 22 aprile 1999, n. 3985, tra le tantissime) […]”.
Orbene, in ragione della natura reale del diritto di prelazione in esame, esso finisce necessariamente per incidere sull'attuazione dell'obbligo di stipula del definitivo.
Infatti, solo ove il prelazionario, a seguito di regolare “denuntiatio”, non eserciti tale facoltà, potrà darsi luogo alla stipula di un definitivo idoneo ad attribuire in maniera certa al promissario acquirente la titolarità del bene. Diversamente, in mancanza di comunicazione, il prelazionario, anche dopo la stipula del definitivo, potrà esercitare il suo diritto potestativo, a mezzo dichiarazione unilaterale recettizia, subordinata all'effettivo pagamento del prezzo, sostituendosi così “ex tunc” all'acquirente. Non c'è, infatti, una risoluzione del definitivo, con formazione di un nuovo titolo negoziale in favore del riscattante, o un nuovo trasferimento del bene dall'acquirente al riscattante stesso, ma, si ribadisce, una sostituzione nell'acquisto.
Occorre, allora, analizzare i riflessi che l'esercizio del diritto di prelazione agraria può avere in termini di responsabilità contrattuale del promittente alienante nei confronti del promissario acquirente.
Ebbene, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono nel preliminare espressamente dichiarare l'esistenza delle condizioni figuranti un diritto di prelazione agraria in capo a terzi, ai sensi dell'art. 8 L n. 590/1965, e così, subordinare la stipula del contratto definitivo solo al mancato esercizio, a seguito di regolare “denuntiatio”, del diritto di prelazione, nel termine di legge.
In tal modo, nel regolamento pattizio di cui al preliminare, le parti inseriscono una condizione sospensiva dell'obbligo di stipula del definitivo, cosicché, solo ove l'evento di cui alla condizione si verifichi (cioè, il mancato esercizio del diritto di prelazione), tale obbligo di “facere” assumerà
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 8 efficacia. Diversamente, in tal caso, alcuna responsabilità da inadempimento potrà configurarsi in capo al promittente alienante in caso di mancata stipula del definitivo per esercizio del diritto da parte del prelazionario.
Ove, invece, le parti non subordinino la stipula del definitivo al mancato esercizio del diritto di prelazione, il promittente alienante, tenuto a adempiere all'obbligo di trasferire il cespite, assume il rischio che l'esercizio del diritto di prelazione, garantito comunque “ex lege” al prelazionario, configuri una sua responsabilità contrattuale nei confronti del promissario acquirente.
Detto in altri termini, nell'ipotesi in parola, l'obbligo di trasferire il bene non è sotto il profilo dell'efficacia subordinato alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione. Il promittente alienante è tenuto a trasferire e, ove non provveda, perché nelle more della stipula del definitivo il prelazionario ha manifestato la volontà di esercitare il suo diritto, procedendo anche all'acquisto, egli sarà comunque responsabile contrattualmente nei confronti del promissario acquirente.
Analogamente, si configurerà una sua responsabilità in caso di stipula del definitivo, e successivo riscatto da parte del prelazionario.
Ebbene, concentrando l'analisi sull'ipotesi dell'omessa stipula del definitivo per esercizio del diritto di prelazione (rilevando questa ai fini del decidere), deve osservarsi ancora che ai sensi dell'art. 1218 c.c., è onere del debitore, per essere esonerato da responsabilità, quello di dimostrare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile.
Si rileva, in particolare, che secondo l'orientamento della Suprema TE: “[…] la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. […] Il contraente ha l'onere di controllare la propria attitudine all'adempimento delle obbligazioni assunte: ne consegue che egli è senz'altro in colpa ove contragga, senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere gli impegni assunti e può invocare
l'esonero da responsabilità solo per quei fatti che non erano superabili o non erano affatto prevedibili
(Cass. 04/04/1979, n. 1950; 07/01/1970, n. 44)” (Cass. n. 14915/2018).
Orbene, l'impossibilità obiettiva di procedere al trasferimento del cespite con il definitivo, determinato dall'intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dei due prelazionari, non n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 9 configura certamente, nel caso di specie, un fatto imprevedibile per , tale Controparte_1 da ingenerare una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
Infatti, deve osservarsi che i due prelazionari erano soggetti che detenevano in affitto, per uso agricolo, il terreno di cui è causa e tale fatto era ben noto a . È la stessa Controparte_1 parte convenuta a riferire tale circostanza nella propria memoria di costituzione, dove è dato leggere:
“In occasione di tale sopralluogo il sig. fece presente al geometra che il terreno CP_1 CP_2 in oggetto era stato fino ad allora tenuto in affitto verbale dai signori e Persona_3 [...]
(zio e nipote) i quali ancora vi mantenevano taluni attrezzi agricoli ben visibili”. Per_2
La circostanza poi che il convenuto non fosse a conoscenza della loro qualifica di coltivatori diretti non lo esonera certamente da responsabilità.
Infatti, attraverso il canone di ordinaria diligenza egli avrebbe potuto, prima della stipula del preliminare, compiere le necessarie verifiche per accertare la sussistenza o meno dei presupposti configuranti un diritto di prelazione agraria in capo a e;
ciò mediante Persona_3 Persona_2 anche diretta interlocuzione con gli stessi.
Il fatto poi che il convenuto si sia rivolto ad un tecnico di fiducia, e che questi lo avrebbe rassicurato sul fatto che non si configurassero gli estremi per una prelazione, non esonera certamente la parte da responsabilità, non essendo tale condotta idonea a rubricare l'esistenza della prelazione come circostanza assolutamente imprevedibile, tale da integrare gli estremi del fortuito.
In definitiva, in ragione di quanto sopra detto, configurato il grave inadempimento, la domanda di accertamento della legittimità dell'intervenuto recesso deve essere accolta, ritenendo esercitato in maniera legittima il diritto potestativo con la notifica a controparte dell'atto introduttivo del presente giudizio (non essendo stata fornita la prova della ricezione da parte di Controparte_1 della comunicazione del 22.03.2019 allegata al ricorso introduttivo, l'avvenuto recesso si ritiene debba farsi decorrere dal momento dell'intervenuta notifica del ricorso giudiziale).
Ne discende, altresì, l'accoglimento della domanda di ad ottenere la Parte_1 condanna di a corrispondergli il doppio della caparra, per un importo così Controparte_1 pari ad € 16.000 (cfr. Cass. n. 17715/2020 secondo cui il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c. non può esser esercitato per la caparra confirmatoria).
Quanto alla richiesta di interessi, essi devono essere corrisposti sulla somma sopra detta a far data dalla notifica del ricorso introduttivo di cui al presente giudizio e sino al soddisfo. Quanto al tasso, in mancanza di espressa richiesta di corrisponderli ai sensi del quarto comma dell'art. 1284
c.c., essi devono essere riconosciuti al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. ( cfr. Cass. SS.UU. n.
12449/2024 secondo cui: “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 10 fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”; ricostruzione che porta a ritenere che l'accertamento sulla spettanza di questi c.d. “super-interessi” presupponga una espressa domanda e cioè, a carico della parte, l'onere di specificare con la richiesta degli interessi legali che questi vengono richiesti ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.).
3. Sulle spese di lite
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza, dovendo Controparte_1
essere condannato al pagamento delle stesse nei confronti di . Spese che
[...] Parte_1 si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per quella di trattazione e decisionale.
Con riguardo alla richiesta di condanna, invece, ex art. 96 co. 3 c.p.c., si osserva che come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Se, dunque, non occorre accertare che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave (art. 96 co. 1) o senza la normale prudenza (art. 92, co. 2), ciò non significa che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..; la condanna può essere pronunciata ogni volta che oggettivamente risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 11
P. Q. M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accerta l'intervenuto recesso, da parte di , dal contratto preliminare di Parte_1 compravendita stipulato, con , in data 17.09.2018; Controparte_1
b) per l'effetto di cui sub a), condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di , ex art. 1385 co. 2 cc, della somma di € 16.000, oltre interessi legali Parte_1 al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1
, che vengono liquidate nell'importo di € 3.387,00 per compensi, ed € Parte_1
145,50 per esborsi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
25.11.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3377/2020 r.g.a.c. Pag. 12