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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9989 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42369/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42369/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Elisabetta Sorze, c.f. , con studio C.F._2
in Roma, Viale delle Provincie 21, come da mandato in atti;
- ricorrente –
, c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui indirizzo ha il domicilio eletto per legge;
- resistente non costituito –
Oggetto: ricongiungimento familiare;
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, il Sig. ha chiesto “di Parte_1
accertare e dichiarare la nullità del provvedimento per vizio di motivazione, violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ogni altro motivo che l'Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare e conseguentemente ordinare il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore” della moglie e della figlia.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 06/05/2024 proponeva richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare alla – Controparte_2 [...] a favore della coniuge cittadina del Bangladesh nata Controparte_3 CP_4
il 16.04.1995 e della figlia cittadina del Bangladesh nata il [...]; Persona_1
che in data 20/08/2024 la Prefettura di Roma rigettava la domanda, senza comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990; che il provvedimento si basa sulla carenza del requisito reddituale previsto dalla legge per ricongiungere due familiari;
di possedere il requisito di reddito previsto dal legislatore.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e con la figlia minore, nulla osta che gli è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 20/08/2024 per insufficienza dei requisiti di reddito di cui all'art. 29, co. 3, lett. b., D.lgs. 286/98.
Il provvedimento di diniego veniva così motivato: “dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza: del requisito economico, in quanto il richiedente ha dichiarato il possesso di un reddito pari a euro 13395,30, verificato all'Agenzia delle entrate, il quale risulta inferiore al reddito annuo minimo previsto per il ricongiungimento con due familiari (13894,66)”.
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che la direttiva del Consiglio 22.9.2003,
2003/86/CE, in particolare nel secondo considerando, chiarisce che“[l]e misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale”, mentre all'art. 17 dispone: “In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. In applicazione di tale ultima disposizione, nonché segnatamente considerando il medesimo requisito di reddito di cui si discute nella vicenda in esame, si è espressa la Corte di giustizia con sentenza del
04/02/2010, proc. C-578/08, nell'ambito della quale ha chiarito che “[d]al momento che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui, tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'art. 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento”. Evidenziata la rilevanza della tutela del diritto all'unità familiare, espressamente riconosciuto all'art. 8
Cedu e agli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, occorre inoltre rilevare che la vicenda in esame coinvolge diritti di minorenni. In merito, per quel che concerne il nostro ordinamento e, segnatamente, la materia in esame, occorre altresì applicare l'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede che “[i]n tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, della normativa sovranazionale e nazionale e della giurisprudenza europea, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta, posto che lo stesso ha documentato una disponibilità reddituale superiore a quella normativamente richiesta.
In particolare, il ricorrente ha dimostrato in giudizio di possedere attualmente tutti i requisiti previsti dalla legge al fine di ottenere il nulla osta dal S.U.I. In effetti, il ricorrente ha depositato in giudizio la Certificazione Unica 2025, da cui si evince che il reddito percepito nell'anno 2024 è pari a euro 18.408,27, a fronte dei 13.894,66 previsti per ricongiungere due familiari. Di conseguenza, il ricorrente ha documentato in giudizio l'effettiva sussistenza del requisito reddituale, unico profilo di criticità contestato nel provvedimento impugnato, così dimostrando la sussistenza del presupposto necessario al rilascio del nulla osta.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della documentazione reddituale formatasi solo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla convenuta il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie cittadina del CP_4
Bangladesh nata il [...] e della figlia cittadina del Persona_1
Bangladesh nata il [...];
- nulla sulle spese.
Roma, 27/06/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42369/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Elisabetta Sorze, c.f. , con studio C.F._2
in Roma, Viale delle Provincie 21, come da mandato in atti;
- ricorrente –
, c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui indirizzo ha il domicilio eletto per legge;
- resistente non costituito –
Oggetto: ricongiungimento familiare;
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, il Sig. ha chiesto “di Parte_1
accertare e dichiarare la nullità del provvedimento per vizio di motivazione, violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ogni altro motivo che l'Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare e conseguentemente ordinare il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore” della moglie e della figlia.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 06/05/2024 proponeva richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare alla – Controparte_2 [...] a favore della coniuge cittadina del Bangladesh nata Controparte_3 CP_4
il 16.04.1995 e della figlia cittadina del Bangladesh nata il [...]; Persona_1
che in data 20/08/2024 la Prefettura di Roma rigettava la domanda, senza comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990; che il provvedimento si basa sulla carenza del requisito reddituale previsto dalla legge per ricongiungere due familiari;
di possedere il requisito di reddito previsto dal legislatore.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e con la figlia minore, nulla osta che gli è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 20/08/2024 per insufficienza dei requisiti di reddito di cui all'art. 29, co. 3, lett. b., D.lgs. 286/98.
Il provvedimento di diniego veniva così motivato: “dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza: del requisito economico, in quanto il richiedente ha dichiarato il possesso di un reddito pari a euro 13395,30, verificato all'Agenzia delle entrate, il quale risulta inferiore al reddito annuo minimo previsto per il ricongiungimento con due familiari (13894,66)”.
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che la direttiva del Consiglio 22.9.2003,
2003/86/CE, in particolare nel secondo considerando, chiarisce che“[l]e misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale”, mentre all'art. 17 dispone: “In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. In applicazione di tale ultima disposizione, nonché segnatamente considerando il medesimo requisito di reddito di cui si discute nella vicenda in esame, si è espressa la Corte di giustizia con sentenza del
04/02/2010, proc. C-578/08, nell'ambito della quale ha chiarito che “[d]al momento che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui, tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'art. 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento”. Evidenziata la rilevanza della tutela del diritto all'unità familiare, espressamente riconosciuto all'art. 8
Cedu e agli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, occorre inoltre rilevare che la vicenda in esame coinvolge diritti di minorenni. In merito, per quel che concerne il nostro ordinamento e, segnatamente, la materia in esame, occorre altresì applicare l'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede che “[i]n tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, della normativa sovranazionale e nazionale e della giurisprudenza europea, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta, posto che lo stesso ha documentato una disponibilità reddituale superiore a quella normativamente richiesta.
In particolare, il ricorrente ha dimostrato in giudizio di possedere attualmente tutti i requisiti previsti dalla legge al fine di ottenere il nulla osta dal S.U.I. In effetti, il ricorrente ha depositato in giudizio la Certificazione Unica 2025, da cui si evince che il reddito percepito nell'anno 2024 è pari a euro 18.408,27, a fronte dei 13.894,66 previsti per ricongiungere due familiari. Di conseguenza, il ricorrente ha documentato in giudizio l'effettiva sussistenza del requisito reddituale, unico profilo di criticità contestato nel provvedimento impugnato, così dimostrando la sussistenza del presupposto necessario al rilascio del nulla osta.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della documentazione reddituale formatasi solo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla convenuta il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie cittadina del CP_4
Bangladesh nata il [...] e della figlia cittadina del Persona_1
Bangladesh nata il [...];
- nulla sulle spese.
Roma, 27/06/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli