Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bonaventura Sorrentino, Emanuela Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-/RU, emesso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT I – Lombardia Ufficio Affari Generali in data 14 aprile 2022 e notificato alla ricorrente, tramite pec , in data 14 aprile 2022, avente ad oggetto il “… diniego dell'istanza per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 1, comma 1077 della Legge n. 178/2020, relativa al trasferimento di gestione del deposito commerciale di oli minerali sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, comprese le note comunicate alla società nel corso del procedimento o comunque richiamate nel provvedimento conclusivo impugnato ed il preavviso di rigetto prot. -OMISSIS- del 22 marzo 2022;
- di ogni atto anche di natura generale, che incida negativamente sulla posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa ZA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società G. Powerfull S.r.l. impugna il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT I – Lombardia ha disposto il diniego dell’istanza di rilascio del nulla osta, previsto dall’art. 1, comma 1077 della Legge n. 178/2020, relativo al trasferimento di gestione del deposito commerciale di oli minerali sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Sul piano motivazionale, il provvedimento, si fonda sull’insussistenza delle specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta gasolio e benzina per carburazione previsti dalla Determinazione Direttoriale prot.426358/RU del 15 novembre 2021, in diretta esecuzione dell’art. 25, comma 6ter, del Testo Unico Accise.
Più nel dettaglio nel provvedimento si evidenziano:
- l’insussistenza di una sede legale regolarmente istituita, operante e presidiatA in violazione art. 4, c. 3, lett. a) e 5 c. lett. b) della Determinazione Direttoriale;
- la carenza del requisito formale, rappresentato da un idoneo atto pubblico registrato, quale titolo di possesso del deposito, disponendo la parte di un contratto di affitto che gli consente non già la commercializzazione dei prodotti energetici indicati nell’oggetto sociale ma l’attività di costruzione e di deposito materiali in violazione dell’art. 4, c. 3, lett. b) e dell’art. 5, c. 2, lett. a) della Determinazione Direttoriale;
- l’indisponibilità, al momento di presentazione dell’istanza, di personale adibito alla gestione del deposito e di personale operativo, nonché insussistenza di comprovata esperienza di almeno tre anni nella gestione di impianti petroliferi in violazione dell’art. 4, c. 3, lett. c) e art. 5, c. 3, lett. a) I-II della Determinazione Direttoriale;
- la carenza di una solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente in violazione dell’art. 4, c. 4, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a) della Determinazione Direttoriale);
- l’omessa esplicitazione delle motivazioni economiche poste alla base dell’iniziativa imprenditoriale in violazione dell’art. 4, c. 4, lett. c) e art. 6, c. 4 della Determinazione Direttoriale;
- la carenza di un sistema interno di selezione dei fornitori e cessionari intermedi, oltre alla omessa comunicazione preventiva dei depositi di approvvigionamento e dei fornitori in violazione dell’art. 4, c. 4, lett. c) e art. 6, c. 3, lett. a della Determinazione Direttoriale.
2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
I primi due motivi di ricorso si incentrano su una paventata illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e, conseguentemente, della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot.n. 426358/RU del 15 novembre 2021, che contrasterebbero anche con orientamenti della Commissione Europea e con la Direttiva 2006/123/CE del Consiglio del 16 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Servizi).
La ricorrente esclude la sussistenza di una base legale che autorizzi il Direttore di ADM a integrare i disposti normativi relativi ad attività di competenza dell’Agenzia (accertamento, riscossione e contenzioso dei tributi doganali e delle accise, nonché prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria negli stessi settori) perimetrandone le attribuzioni “ esclusivamente sotto un profilo gestionale ed organizzativo ” (pag. 9 del ricorso).
Sotto tale profilo parte ricorrente sostiene che, con la delega contenuta nell’art. 25, comma 6ter, del D.Lgs. n. 504/1995, il legislatore avrebbe illegittimamente derogato al principio della separazione dei poteri, attribuendo all’ADM un potere di regolamentazione sostanzialmente normativo che travalicherebbe i limiti della propria competenza, così come definita dalla legge nonché dal proprio Statuto e dal proprio regolamento di amministrazione.
Di conseguenza, con l’emanazione della determinazione prot. 426358 del 15 novembre 2021, il Direttore di ADM, travalicando i propri poteri, si sarebbe ingerito nelle scelte imprenditoriali, ponendo limiti alla libertà di iniziativa economica privata ed alla libera concorrenza, in violazione dell’art. 41 della Costituzione.
Con il terzo motivo di ricorso è eccepita la “ Violazione e falsa applicazione del comma 1077 della legge 178/2020 e delle relative disposizioni di attuazione contenute nella determinazione del 15 novembre 2021 prot. 426358. Vizio di motivazione, eccesso di potere ” per aver l’Amministrazione esorbitato i limiti della verifica condotta sui criteri generali e requisiti tecnico – organizzativi ed aver avrebbe erroneamente escluso in capo alla ricorrente la sussistenza di indici di “ affidabile imprenditorialità ”.
3. Si è costituita in giudizio la resistente Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli con atto di stile.
Con memoria del 18 settembre 2025, parte resistente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza a decidere del T.A.R. Lombardia - Milano per essere competente la sezione staccata del T.A.R. Brescia e, nel merito, ha insistito per l’infondatezza del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che si andranno ad esporre.
7. In via preliminare va rilevata la tardività dell’eccezione di incompetenza formulata dalla resistente.
A norma del comma 2 dell’art. 47 c.p.a., l’eccezione con cui la parte, diversa dal ricorrente, intende contestare la competenza del giudice adito in relazione al riparto tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, deve essere proposta al momento della costituzione e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione (ai sensi dell'art. 46, co. 1, fissato in sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso).
Nel caso di specie, pertanto, essa è da ritenersi tardiva in quanto proposta oltre il termine perentorio e solamente con il deposito di memoria conclusiva.
8. Nel merito il ricorso è infondato.
8.1. I primi due motivi di ricorso, con cui è eccepita l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e, per ipotizzato riflesso, della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot.n. 426358/RU del 15 novembre 2021, non meritano condivisione
In forza della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. la materia tributaria può essere disciplinata oltreché da leggi formali, e da atti ad esse equiparati, anche da altre fonti inclusi i provvedimenti concreti adottati mediante atti amministrativi necessitati per i profili altamente tecnici che connotano il settore, che si giovano della loro maggiore duttilità.
Generalmente la fonte primaria definisce le linee essenziali e gli elementi strutturali della specifica disciplina che introduce indicando al contempo i profili su cui l’individuata autorità amministrativa deve intervenire e la tipologia di atto cui fare ricorso.
Nel caso di specie l’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95 non si limita a rinviare alla fonte secondaria ma fissa essa stessa puntualmente i cardini e i confini dell’intervento disciplinatorio.
Ratio legis della misura è quella di impedire l’ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici e in specie dei carburanti, tenuto conto del complesso generale del settore ordinamentale dell’accisa, nonché dei canoni comportamentali uniformemente e costantemente adottati dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio delle prerogative di vigilanza.
Nella sostanza la norma richiede, per lo svolgimento dell’attività del deposito commerciale che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, requisiti tecnico-organizzativi minimi da sviluppare rispetto a tre ristretti, selezionati, campi di applicazione: capacità dei serbatoi; servizi strumentali all’esercizio dell’impianto; conto economico previsionale.
Le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi rimesse all’intervento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli pertengono al livello di istruzioni operative di dettaglio, già conclamate e con ragionevolezza applicate e costituiscono fondamentali indicatori di rischio sul grado di affidabilità fiscale del richiedente la licenza di deposito commerciale di benzina e gasolio usato come carburante.
Entro questa cornice giuridica, che pone evidenti e sostanziali limiti rigorosi alla discrezionalità amministrativa e circoscrive il ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si muove la Determinazione direttoriale prot. n. 426358/RU del 15 novembre 2021 che sviluppa e specifica la pluralità di parametri che costituiscono presupposto per conseguire e conservare la licenza di esercizio in attuazione della previsione di legge. Pertanto, la Determinazione direttoriale di cui controparte denuncia illegittimità/incostituzionalità, è rispettosa dei vincoli posti dal legislatore e delle scelte politiche di fondo effettuate con la disposizione di rango primario e tiene conto del contesto normativo in cui si colloca e della ratio di rafforzamento del contrasto alle frodi nel settore dei carburanti della norma primaria.
Oltretutto, essendo manifestazione di discrezionalità tecnica riservata all’ente pubblico cui è affidata la cura dell’interesse fiscale, ha mera natura procedurale involgendo la definizione di aspetti esecutivi che ordinariamente stanno al di fuori della riserva di legge.
Quanto poi alla censura di illegittimità della delega di disciplinare l’esecuzione della norma prevista dall’art. 25, comma 6-ter, del TUA, che andrebbe oltre la “ perimetrazione ” delle competenze istituzionali della stessa Agenzia, si rileva trattarsi di una potestà specificamente delegata, rientrante nelle modalità ordinarie di distribuzione della funzione regolatoria, che trova rispondenza nelle particolari conoscenze specialistiche richieste per la concreta attuazione della disposizione primaria e il perseguimento della sua ratio, quale la tutela dell’interesse fiscale a garanzia del reperimento delle risorse destinate ai servizi della collettività.
A corroborare ulteriormente la validità dell’atto oggetto di censura, giova rammentare la potestà riconosciuta in via generale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95, in quanto ente posto a presidio delle attività di gestione dell’imposta nonché delle figure che gravitano nel settore dei prodotti energetici, di impartire disposizioni specifiche in attuazione dei criteri di carattere generale.
La suddetta norma è una fonte sulla produzione che abbraccia materie accomunate dall’espressione del riconosciuto potere di vigilanza finanziaria che fa capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ancor più azionabile per la cura di fattispecie meritevoli di maggior attenzione per l’alta pericolosità fiscale insita nelle stesse o investite da fenomeni di recrudescenza di illeciti come nel caso dei depositi commerciali di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 504/95.
L’eliminazione degli effetti dell’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs n. 504/95 cancellerebbe dai presupposti della licenza fiscale i requisiti oggettivi (sostanziali), primordiali (basti pensare al possesso di un titolo giuridicamente idoneo alla disponibilità dell’impianto), minando proprio il regolare funzionamento del mercato dei carburanti con l’ingresso di soggetti capaci di alterarlo.
Da qui la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla G. Powerfull SR nei confronti del ripetuto art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs n. 504/95 per la delega in esso contenuta.
Occorre rimarcare come la determinazione prot. n. 426358/RU del 15 novembre 2021 non abbia natura regolamentare in quanto non stabilisce in via normativa precetti volti a disciplinare in astratto tipi di rapporti giuridici in modo innovativo rispetto all’ordinamento giuridico preesistente, diretti a un numero indeterminato di soggetti, ma si limita a tradurre elementi istruttori già in uso nell’Agenzia in prescrizioni operative, nel rigoroso ossequio dell’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95.
La stessa Determinazione direttoriale va qualificata come atto amministrativo generale destinato a provvedere alla cura di un interesse pubblico concreto, espressione di potestà amministrativa, rivolto ad una precisa categoria di soggetti. Non si riesce a comprendere la doglianza di parte ricorrente che ipotizza un vizio di illegittimità collegato ad una difformità dall’art. 17 della legge n. 400/88: l’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95 e l’atto che ne costituisce esecuzione.
Infine, è fuorviante il richiamo alla Raccomandazione della Commissione del 29 novembre 2000 che attiene a differente campo di applicazione ovvero alle modalità di esercizio dei poteri autorizzatori da parte dell’autorità doganale a fronte di richieste di soggetti che intendono operare come esercenti depositi fiscali o destinatari registrati (soggetti obbligati d’accisa che acquisiscono specifiche prerogative nella movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione da imposta).
L’obiettivo della direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 e prima ancora della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, da cui promana la predetta Raccomandazione, è quello di garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise che devono essere armonizzati al fine di assicurare il funzionamento del mercato interno: tra di essi, l’adozione di definizioni uniformi dei soggetti passivi, la subordinazione del riconoscimento delle suddette figure ad autorizzazione, la previsione di obblighi e vincoli di deposito e di circolazione dei prodotti.
È consolidato che il diritto unionale riserva a ciascuno Stato la definizione delle misure di controllo, ivi incluse quelle aventi di mira il contrasto alle frodi, in ragione del disvalore sociale rilevato nel proprio contesto territoriale.
Non vi è quindi alcun asserito contrasto né scostamento del legislatore dagli orientamenti contenuti nella Raccomandazione della Commissione del 29 novembre 2000, ma piuttosto l’instaurarsi di un armonico sistema integrato di controlli che coinvolge anche i depositi commerciali i quali costituiscono pur sempre il prius rispetto ai depositi fiscali ed alla qualifica di destinatario registrato.
A nulla vale infine l’inconferente richiamo della sentenza n. 6290/2021 del Consiglio di Stato del 14 settembre 2021 che attiene ad una diversa vicenda processuale sviluppatasi e conclusasi antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo regime dei depositi commerciali di benzina e gasolio usato come carburante di cui all’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95 ed alla Determinazione direttoriale di attuazione prot. n. 426358/RU del 15 novembre 2021, della cui applicazione ora è causa.
8.2. Del pari infondate sono le censure prospettate con il terzo motivo di ricorso.
L’art.1, comma 1077 della Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) stabilisce che per i depositi di stoccaggio di oli minerali, eccettuati i depositi di stoccaggio di gpl, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché al successivo nulla osta rilasciato dalla stessa Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli artt.23 e 25 del Testo Unico Accise.
Come si è avuto già modo di rilevare, la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.426358/RU del 15/11/2021, in diretta esecuzione dell’art. 25, comma 6ter, del Testo Unico Accise, stabilisce le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta gasolio e benzina per carburazione.
In particolare, l’art. 9, comma 1, della citata determinazione prevede che: “ I requisiti tecnico -organizzativi specifici della presente determinazione trovano applicazione anche per i procedimenti non ancora definiti alla data della pubblicazione della stessa ”.
Con la Circolare n. 38 del 15 novembre 2021sono stati forniti indirizzi applicativi in merito al predetto art. 1, comma 1077, della Legge di Bilancio 2021.
In particolare, la suddetta circolare stabilisce che la verifica del requisito dell’affidabilità economica per il rilascio del nulla osta ricomprende anche la valutazione della sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi fissati con Determinazione Direttoriale prot. n. 426358, il cui esame, per economicità dell’azione amministrativa, viene anticipato.
Inoltre, la circolare n. 38/2021 disciplina l’ iter procedimentale per i depositi di stoccaggio non costieri: - il soggetto subentrante nella titolarità e/o gestione dell’impianto presenta la comunicazione di cui al comma 1077 all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito, richiedendo, altresì, il rilascio del nulla osta alla validità ed efficacia a proprio favore della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione; - all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, la Direzione sovraordinata emette il previsto provvedimento.
Tale verifica ha la finalità di evitare l'ingresso o la permanenza nel settore dei prodotti sottoposti ad accisa (compresi quelli energetici), ora disciplinato dalla Direttiva 19 dicembre 2019 n. 2020/262/UE, di soggetti che non garantiscano il rispetto delle regole e siano potenzialmente in grado di porre in essere attività fraudolente o di natura criminale.
Per individuare questi soggetti è evidentemente necessaria un'analisi di carattere indiziario, non potendo la verifica fondarsi solo su elementi prestabiliti e tipizzati, pena la sua inefficacia e facile elusione.
Ne consegue che all'amministrazione deve essere necessariamente riconosciuto un certo margine di discrezionalità nel valutare l'insieme degli elementi relativi a un determinato soggetto che intende operare nel settore dello stoccaggio dei prodotti energetici.
8.3. Venendo al caso di specie, provvedimento di diniego è fondato su specifiche ed evidenti incongruenze riscontrate a seguito di un’articolata istruttorie che resistono alle censure dedotte della ricorrente.
Il chiaro tenore delle contestazioni, in precedenza riassunte, rende infondato il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale è stata dedotta l’esorbitanza e l’irragionevolezza del controllo operato dall’Amministrazione nel giudizio prognostico di inidoneità della ricorrente in relazione all’indice di affidabilità economica, fiscale e professionale. Si tratta in realtà di una valutazione in linea con i principi sopra evidenziati.
Va sottolineato, inoltre, come parte ricorrente non abbia contestato da un punto di vista storico e fattuale le circostanze riportate nel provvedimento impugnato, ma le ritenga semplicemente prive di rilievo giuridico e non idonee a fondare il diniego di nulla oste.
A tal fine, la difesa della ricorrente prende in considerazione, partitamente, le singole circostanze poste a fondamento del diniego, e cerca di dimostrarne l'inconferenza o la scarsa rilevanza in ordine alla richiamata determinazione.
Una simile dimostrazione non è però stata fornita.
In particolare, non può trovare positivo apprezzamento la circostanza che la sede legale sarebbe “ in via di attivazione ”, come in via di voltura sarebbe l’implementazione delle utenze, trattandosi di elementi che devono necessariamente preesistere al trasferimento dell’attività.
Analogamente è a dirsi per la sussistenza di un titolo formale (atto pubblico registrato) di disponibilità del deposito e l’assunzione di personale dipendente e qualificato anche all’esercizio dei poteri gestori.
Anche sotto il profilo della valutazione della sussistenza degli altri requisiti ritenuti carenti (solidità e motivazioni economiche, sistema di selezione dei propri fornitori), il diniego impugnato risulta rispondente agli obiettivi su cui si impernia il richiamato impianto normativo.
Sotto tali profili la parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento fattuale in grado di comprovare, seppure in via previsionale, i dati relativi al volume totale delle vendite di carburanti ed ai ricavi.
Dall’analisi dei tre bilanci di esercizio presentati e della sottesa operatività dell’azienda è risultato che la società non ha al proprio interno la capacità patrimoniale idonea in rapporto all’attività che intende svolgere ed alla sostenibilità del piano industriale elaborato per la sua realizzazione con esclusione dei parametri di affidabilità economica prescritta dall’art. 1, comma 1077, della legge n. 178/2020.
L’accertamento dell’affidabilità economica, dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, discende da una complessiva valutazione tecnico-discrezionale degli organi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di taluni dati, oggettivi e riscontrabili, che riguardano sia il profilo del soggetto subentrante che la gestione dell’impresa.
Trattasi di profili che investono la compagine sociale, l’assetto della struttura aziendale, la capacità tecnico/professionale e la solida posizione economica rapportata alla specifica attività programmata e al piano industriale elaborato per l’approvvigionamento e per la gestione del deposito.
A ciò deve aggiungersi l’ulteriore incongruenza, non smentita in giudizio, dell’assenza di motivazioni economiche alla base della iniziativa di intraprendere la gestione di un deposito commerciale, con conseguente esclusione degli indici di veridicità e serietà dell’interesse economico del richiedente utili a scongiurare che lo stesso occulti manovre per un utilizzo distorto dell’esercizio del deposito commerciale.
Il provvedimento impugnato ha dato evidenza delle diverse circostanze che evidenziano prima facie la scarsa sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale
Nell’ambito della funzione di controllo preventivo di cui è espressione il potere autorizzatorio dell’amministrazione finanziaria il possesso di mezzi patrimoniali adeguati si pone pertanto in modo legittimo come requisito necessario di accesso nel mercato.
In via di ulteriore conseguenza, nel perseguimento di esigenze di tutela degli interessi erariali, in grado di porsi come limite all’accesso al mercato di operatori inaffidabili, attuativo dell’« utilità sociale » in contrasto della quale ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost. l’attività di impresa non può svolgersi, la mancanza dei mezzi in questione giustifica l’adozione di un provvedimento di contenuto negativo sull’istanza di nulla osta.
9. In ragione di tutto quanto considerato il diniego impugnato nel presente giudizio deve ritenersi legittimo.
In senso convergente, risultano essere stati coerentemente valorizzati tutti gli indici di inaffidabilità ed inconsistenza economico-aziendale sopra riportati.
10. Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a condurre al rigetto del ricorso, assorbita ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia resistente che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IN, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
ZA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA PP | DO IN |
IL SEGRETARIO