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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2020 (a cui vi è riunita la n. 236/2020 R.G.) promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CASINI ANGELA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con l'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/11/2024 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito al fine di ottenere la riconsegna del Controparte_1 CP_1 Controparte_1 natante denominato “Giannotto” e condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni causati per la mancata disponibilità dell'imbarcazione medesima. La causa veniva iscritta a ruolo in data 30/1/20, rubricata al n. 236/20 R.G. e assegnata al dott. Mario Venditti con prima udienza differita al 12/5/20; con successivo provvedimento veniva dichiarata la contumacia della Controparte_1
, e assegnati i termini per memorie ex art.183 VI° comma cpc, rinviando la causa al 12/1/21.
[...]
Nelle more, in data 22.6.2020 su richiesta della veniva emesso dal Tribunale di Controparte_1
Grosseto il decreto ingiuntivo n. 456/2020 che veniva notificato a mezzo Pec il 21.7.2020 alla Sig.
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.674,60 oltre interessi e Parte_1
pagina 1 di 8 spese del procedimento monitorio. Tale decreto ingiuntivo risultava richiesto sempre dalla CP_1
ed emesso successivamente all'avvio della causa n. 236/20 R.G. La sig.ra con atto di
[...] Pt_1
citazione notificato il 30/9/20 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la causa veniva iscritta a ruolo in data 8/10/20, rubricata al n. 2023/20 R.G. ed assegnata alla Dr.ssa Giulia Conte con prima udienza al 23/2/21, poi rinviata al 13/10/21.
Si costituiva in giudizio all'udienza la per contestare l'opposizione avversaria. La Controparte_1
dott.ssa Conte assegnava termini alle parti per memorie e rimetteva gli atti al Presidente per la riunione con la causa n. 236/20 R.G.; veniva successivamente disposta la riunione dei fascicoli.
Con provvedimento del 10/2/22 il Giudice, impossibilitata a tenere udienza per sopraggiunti impegni istituzionali delegava il G.O.P. dr.ssa Beatrice Bechi a trattare e definire le cause come riunite.
All'udienza del 29/3/22 il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti per tentare il componimento bonario della lite, fissando l'udienza del 29/3/22. A tale udienza le parti verbalizzavano le proprie proposte conciliative ed il Giudice proponeva a verbale la definizione del contenzioso mediante pagamento da parte della sig.ra alla dell'importo di € 7.500,00 omnia, Pt_1 Controparte_1 da corrispondere con € 4.000,00 in un'unica soluzione a fronte della restituzione immediata del natante, ed il saldo in rate di € 350,00 mensili.
All'udienza del 12/4/22 si dava atto della mancata accettazione da parte della sia della Controparte_1
proposta formulata dalla sig.ra che di quella formulata dal Giudice, e le parti, insistendo nelle Pt_1
proprie difese, eccezioni e richieste nonchè nell'istanza ex art.186 ter c.p.c. affinché il Giudice provvedesse all'ordine di immediata riconsegna del gommone alla legittima proprietaria.
Il Giudice si riservava e quindi, con ordinanza del 15/5/22, in accoglimento dell'istanza dell'opponente ingiungeva alla di consegnare alla sig.ra il gommone “Giannotto”, Controparte_1 Pt_1
contestualmente disponendo a carico della stessa il pagamento di euro 4.070,00 oltre Iva ed Pt_1
oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. La causa successivamente istruita con gli interrogatori formali e l'escussione dei testi.
All'udienza del 30/1/2024 le parti chiedevano nuovo rinvio per verificare la possibilità di definire bonariamente la questione, visto il mancato accordo, all'udienza del 5/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva in decisione concedendo i termini di rito.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Va premesso che non è contestato tra le parti che: a) la dal 2012 fino al 2016, ha svolto Controparte_1
i servizi di: servizio di messa a disposizione del posto barca, sosta dell'imbarcazione, l'ormeggio, pagina 2 di 8 guardianaggio, rimessaggio invernale, fornitura acqua, assistenza manovre, alaggio, trasporto in cantiere, pulitura completa del natante, disincrostazione della carena e preparazione con antivegetativo, così per ogni operazione volta anche al varo dell'imbarcazione per la stagione estiva sulla base di accordi presi tra le parti ed in assenza di un contratto scritto per cui era stato pattuito il pagamento della somma di € 1.200,00 annue, regolarmente corrisposti dalla sig.ra Pt_1
b) la dal settembre 2016, dopo aver trasportato il natante all'interno del capannone lo Controparte_1
stesso è rimasto ivi ricoverato e ripulito senza più essere utilizzato. La circostanza è stata confermata anche dalla la sig.ra legale rappresentante della , la quale, in sede di CP_1 Controparte_1 interrogatorio formale, all'udienza dell'8.07.2022, in risposta alla domande n. 8), 9) 10) e 11) ha confermato che dall'Aprile 2017, e per gli anni 2018 e 2019, la sig.ra per esigenze personali Pt_1
riferiva alla per il tramite del Sig. che non avrebbe utilizzato il Controparte_1 Per_1
gommone per le stagioni estive, e che la assentiva alla richiesta di variazione della Controparte_1
tipologia e della consistenza dei servizi e che di fatto venivano a ridursi al solo rimessaggio, con contestuale venir meno del servizio di ormeggio per la stagione estiva e di tutti quelli ad esso connessi, oltre che dei servizi di dotazione di antivegetativo e di tutte le operazioni atte a consentire il varo previo trasporto presso la darsena e così le cicliche operazioni di alaggio, trasporto, pulitura e disincrostazione della carena e così via. La sig.ra confermava altresì che per gli anni 2017, 2018 e 2019 la CP_1
aveva fornito alla la prestazione del solo collocamento del gommone presso il Controparte_1 Pt_1
proprio capannone.
c) in data 24.9.2019 la Sig.ra alle 10.15 si presentava presso il capannone della Parte_1 CP_1
con il suo trasportatore Sig. ed un suo collaboratore, nonché con il Sig. CP_1 Persona_2
e con un carrello per ritirare il gommone ma detto ritiro non avvenne. Persona_3
Controversa e contestata dall'opponente è invece la richiesta di pagamento relativa alle ricevute fiscali n. 62 del 3.7.18, n. 118 dell'8.11.2018 e n. 06 del 16.01.2019, poste a fondamento del provvedimento monitorio sia in quanto le prestazioni inserite nelle ricevute non sono state fornite dalla sia per CP_1
l'importo esorbitante determinando nel minor valore di € 4.070,00 la somma da corrispondere all'opposta per le prestazioni rese ovvero il solo ricovero del gommone presso il capannone.
L'opponente sosteneva infatti che proprio in virtù degli accordi presi per gli anni 2017, 2018 e 2019 il gommone era rimasto solo ricoverato nel capannone della per cui non vi erano stati Controparte_1
effettuati gli ulteriori lavori inseriti nelle fatture (operazioni di alaggio, trasporto, pulitura e disincrostazione della carena, ecc.) e l'importo concordato per gli anni antecedenti per tutti i lavori era di € 1.200,00. Anzi aggiungeva la sig.ra che la dapprima emetteva senza Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 concordare gli importi richiesti che venivano maggiorati, la ricevuta fiscale n. 62 del 03.07.2018 per €
2.440,00 (rectius 2400,00), con causale saldo rimessaggio al coperto V/s gommone denominato
“Giannotto” fino al 30.9.2017, la ricevuta fiscale n. 118 del 08.11.2018 per € 3.660,00 con causale saldo rimessaggio al coperto V/s gommone denominato “Giannotto” dal 01.10.2017 al 01.10.2018 il cui importo diveniva oggetto della nuova ed ulteriore ricevuta fiscale n. 81 del 5.7.2019 emessa per €
6.405,00, la originaria ricevuta fiscale n. 06 del 16.01.2019 per € 2.135,00 con causale saldo rimessaggio dall'1.10.2018 al 30.4.2019 V/s gommone denominato “Giannotto” il cui importo diveniva anch'esso oggetto della nuova ed ulteriore ricevuta fiscale n. 81 del 5.7.2019.
Precisava la sig.ra che nella ricevuta fiscale n. 81 del 5.7.2019 di euro 6.405,00 era inserita la Pt_1 causale: “saldo rimessaggio al coperto v/s gommone denominato “Giannotto” dal 1.10.2017 al
01/10/2018 (Rif. R.F. 118 del 08/11/2018)” per l'importo di euro 3.660,00; “saldo rimessaggio dal
01/10/2018 al 30/04/19 (Rif. R.F. 06 del 16/01/2019)” per l'importo di euro 2.135,00; “saldo rimessaggio dal 01/05/19 al 30/06/19” per l'importo di euro 610,00. Contestava la ricevuta deducendo che vi fosse una duplicazione dei sub importi di euro 3.660,00 e di euro 2.135,00 essendo stati già oggetto delle pregresse rispettive ricevute fiscali n.118 del 08/11/2018 e n.06 del 16/01/2019, senza che queste ultime siano state annullate con relative note di credito e successivamente riemesse.
La ricevuta fiscale n. 62 del 03.07.2018, la n. 81 del 5.7.2019 e la ricevuta fiscale n. 146 del
24.09.2019, per euro 829,60 con causale: “saldo rimessaggio al coperto v/s gommone denominato
“Giannotto” dal 01/07/2019 al 23/09/2019” venivano poste alla base del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente asserisce altresì che la ha esercitato altresì il diritto di ritenzione del Controparte_1
gommone a seguito del mancato pagamento da parte della sig.ra delle suddette ricevute. Pt_1
Per contro va detto che la riferisce di aver eseguito comunque i servizi manutentivi, a Controparte_1
protezione del natante, essendo ininfluente che il gommone fosse o meno utilizzato dalla proprietaria o addirittura lasciato depositato nel capannone. La ditta contesta altresì di aver esercitato il diritto CP_1
di ritenzione, anzi sostiene di non aver mai negato alla sig.ra il diritto di ritirare il natante, Pt_1 presso i propri locali, né tantomeno di averlo trattenuto illegittimamente e che l'operazione di ritiro concordata per il giorno 24.09.2019 non avveniva in quanto la sig.ra non aveva idonea Pt_1
strumentazione per procedere al ritiro.
Occorre premettere che, per giurisprudenza costante la Cassazione afferma che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a pagina 4 di 8 sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto la qualità di attore e dunque onerato di fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003) e dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000, Cassazione civile n.
17050 del 05/08/2011). Spetterà invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Va affermato quindi che il Giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie si ritiene che la prova documentale offerta e rappresentata dalle ricevute non risulti idonea a costituire riscontro del diritto azionato dal creditore ingiungente in presenza della contestazione dell'opponente che investe sia l'an che il quantum del credito. Anche gli estratti del
Registro Iva dei corrispettivi non costituiscono un sufficiente supporto probatorio in merito al credito preteso dall'opposta.
Va detto pertanto che all'esito dell'istruttoria, parte convenuta opposta non ha dimostrato, come del resto era suo onere, di aver effettuato le prestazioni inserite nelle ricevute fiscali del 03.07.2018, pagina 5 di 8 05.07.2019 e del 24.09.2019, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, come ivi descritte, ovvero prestazione di servizi per rimessaggio, ormeggio e altre prestazioni per l'imbarcazione “Giannotto”.
Infatti, risulta provato e non contestato che per gli anni 2017, 2018 e 2019 la ha svolto Controparte_1
solo attività di ricovero.
È di tutta evidenza, pertanto, che la somma ingiunta non è congrua rispetto alle prestazioni rese e agli importi di cui alle ricevute richieste per gli anni 2012-2016, ove invece i servizi forniti comprendevano anche i servizi di ormeggio e quelle conseguenti. A ciò si aggiunga che rispetto alla originaria richiesta dei compensi sempre per gli anni 2017, 2018 e 2019, di cui alle ricevute fiscali n. 62 del 03.07.2018, n.
118 del 08.11.2018 e n. 6 del 16.01.2019, presentate inizialmente alla con il deposito della Pt_1
richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, la ha posto alla base dello stesso tre Controparte_1
ricevute di importi che ha unilateralmente e immotivatamente maggiorato rispetto a quelle originariamente richieste e che in parte risultano essere duplicazioni rispetto a quelle iniziali.
Ciò detto, considerato che la parte opposta non ha dovuto eseguire i servizi/lavori originariamente previsti, in quanto dal 1° Ottobre 2016 è stato effettuato per il gommone “Giannotto” solo l'alaggio e il rimessaggio per l'inverno, mentre per gli anni a seguire (fino al Settembre 2019) vanno conteggiati i soli costi relativi al ricovero del natante all'interno del capannone di proprietà della la Controparte_1
pretesa creditoria deve essere quindi ridimensionata e commisurata alle prestazioni effettivamente rese, ritenendo pertanto congruo l'importo di € 4.070,00 oltre iva ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo, proposto in pagamento anche dalla e peraltro dalla stessa già corrisposto alla ditta a Pt_1 seguito dell'ordinanza dall'odierno giudicante, emessa in data 15.05.2022.
Il decreto ingiuntivo n. 456/2020 emesso dall'intestato Tribunale di Grosseto in data 22.06.2020 deve essere pertanto revocato.
In merito alla mancata consegna del natante dedotta da parte attrice e la conseguente responsabilità aggravata, mala fede o colpa grave eccepita, vi è da dire che nonostante la sig.ra si fosse Pt_1
presentata presso il capannone della per ritirare il gommone in data 24.09.2019, con Controparte_1
l'aiuto di tre persone e con il carrello, l'operazione non era andata a buon fine non avendo, come sostenuto da parte opposta, la stessa gli ulteriori attrezzi (cricket, muletto o gru) per caricare il gommone sul carrello,
In proposito il teste indifferente, che accompagnava la sig.ra per aiutarla nel ritiro del Per_3 Pt_1
gommone e presente il giorno 24.09.2019, ha riferito che il gommone era posizionato in un luogo per cui non era possibile il ritiro e pertanto la sig.ra aveva chiesto un muletto per poterlo caricare Pt_1
sul carrello per portarlo via, ma la ditta rispose che non era in grado di ottemperare a questa CP_1 pagina 6 di 8 richiesta, che non avevano i mezzi per poterlo fare. Ha aggiunto inoltre che il gommone era in una posizione che impediva le procedure normali, ci voleva un mezzo che lo sollevasse dalla situazione precaria in cui stava come dalle foto che mi sono state mostrate.
Ha riferito inoltre che era stato portato il carrello per portare via il gommone e che di solito è il cantiere che fornisce i mezzi per caricarlo sul carrello. “Posso immaginare che il gommone fosse stato messo lì con un muletto. Noi avevamo chiesto alla di fornirci un muletto che tuttavia non è stato fornito. CP_1
All'esterno ho visto che c'era un muletto ma non so dire se fosse della . Controparte_1
In merito alla circostanza che la sig.ra avesse richiesto alla di fornirle un Pt_1 Controparte_1
muletto anche dietro compenso, la sig.ra in sede di interrogatorio formale ha invece riferito più CP_1
volte di non ricordare i fatti e che per portare via il gommone sarebbe stato sufficiente un crick, non essendo invece necessario ma solo “comodo” utilizzare un muletto.
È di tutta evidenza che, analizzando anche le foto prodotte, per caricare il gommone sul carrello, rispetto a dove era stato posizione era necessario, almeno un muletto e non un semplice crick, risultando la poco collaborativa con la sig.ra al fine di permetterle di ritirare il Controparte_1 Pt_1
gommone, è infatti impensabile che chi va a ritirare un gommone di oltre 8 metri possa portare con sé, oltre al carrello, un muletto o una gru. A ciò si aggiunga che la sig.ra come riferito anche dal Pt_1 teste, aveva anche offerto di corrispondere un compenso alla per l'utilizzo di un Controparte_1
muletto che era presente nel capannone, senza ottenere alcun risultato.
La mancata collaborazione da parte dell'opposta si protrae altresì anche a seguito dell'ordinanza emessa dallo scrivente Giudice in data 15.05.2022. infatti, nonostante che la sig.ra Parte_1
abbia consegnato alla la somma di euro 4.965,40, la stessa Controparte_1
data era stata concordata anche per la riconsegna del gommone, la quale invece è avvenuta solo nel luglio del 2022.
Tanto premesso si ritiene che sussista a carico della una responsabilità nella mancata Controparte_1
consegna del bene di proprietà della sig.ra che deve essere quantificata in via Parte_1 equitativa nella somma di € 500,00. Somma che la dovrà versare alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
[...]
In ordine alle spese di lite considerato la parziale soccombenza, queste devono essere compensate tra le parti per un terzo con condanna del convenuto a rifondere all'attore i due terzi delle stesse, seguendo questo criterio, stante l'avvenuta riunione pertanto le spese di lite devono essere liquidate per l'opposizione a decreto ingiuntivo (n. 236/2020 R.G.) limitatamente alle sole fasi svolte (fase di studio pagina 7 di 8 della controversia e la fase introduttiva del giudizio), al valore medio, riferito allo scaglione del decreto ingiuntivo emesso, mentre per l'odierno giudizio (n. 2023/2020 R.G.), le spese di lite sono liquidate per tutte le fasi ai valori medi, sulla base dello scaglione relativo all'importo effettivamente corrisposto dalla alla sempre con gli stessi criteri di liquidazione suddetti. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente la domanda attorea per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 456/2020, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 22.06.2020;
conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 15.05.2022 nella quale veniva disposto il pagamento della somma di € 4.070,00 oltre iva ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da parte della sig.ra in favore della già corrisposta;
Parte_1 Controparte_1
condanna la al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Controparte_1 Parte_1
500,00 a titolo di risarcimento danno per la ritardata consegna del gommone.
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto a rifondere Controparte_1 all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 1.696,00 oltre ad euro 145,50 per spese esenti, oltre IVA e CAP come per legge, per la causa n. 236/2020 R.G.
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto a rifondere Controparte_1 all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 2.552,00 oltre ad euro 264,00 per spese esenti, oltre IVA e CAP come per legge, per la causa n. 2023/2020 R.G.
Così deciso in Grosseto, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2020 (a cui vi è riunita la n. 236/2020 R.G.) promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CASINI ANGELA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con l'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/11/2024 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito al fine di ottenere la riconsegna del Controparte_1 CP_1 Controparte_1 natante denominato “Giannotto” e condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni causati per la mancata disponibilità dell'imbarcazione medesima. La causa veniva iscritta a ruolo in data 30/1/20, rubricata al n. 236/20 R.G. e assegnata al dott. Mario Venditti con prima udienza differita al 12/5/20; con successivo provvedimento veniva dichiarata la contumacia della Controparte_1
, e assegnati i termini per memorie ex art.183 VI° comma cpc, rinviando la causa al 12/1/21.
[...]
Nelle more, in data 22.6.2020 su richiesta della veniva emesso dal Tribunale di Controparte_1
Grosseto il decreto ingiuntivo n. 456/2020 che veniva notificato a mezzo Pec il 21.7.2020 alla Sig.
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.674,60 oltre interessi e Parte_1
pagina 1 di 8 spese del procedimento monitorio. Tale decreto ingiuntivo risultava richiesto sempre dalla CP_1
ed emesso successivamente all'avvio della causa n. 236/20 R.G. La sig.ra con atto di
[...] Pt_1
citazione notificato il 30/9/20 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la causa veniva iscritta a ruolo in data 8/10/20, rubricata al n. 2023/20 R.G. ed assegnata alla Dr.ssa Giulia Conte con prima udienza al 23/2/21, poi rinviata al 13/10/21.
Si costituiva in giudizio all'udienza la per contestare l'opposizione avversaria. La Controparte_1
dott.ssa Conte assegnava termini alle parti per memorie e rimetteva gli atti al Presidente per la riunione con la causa n. 236/20 R.G.; veniva successivamente disposta la riunione dei fascicoli.
Con provvedimento del 10/2/22 il Giudice, impossibilitata a tenere udienza per sopraggiunti impegni istituzionali delegava il G.O.P. dr.ssa Beatrice Bechi a trattare e definire le cause come riunite.
All'udienza del 29/3/22 il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti per tentare il componimento bonario della lite, fissando l'udienza del 29/3/22. A tale udienza le parti verbalizzavano le proprie proposte conciliative ed il Giudice proponeva a verbale la definizione del contenzioso mediante pagamento da parte della sig.ra alla dell'importo di € 7.500,00 omnia, Pt_1 Controparte_1 da corrispondere con € 4.000,00 in un'unica soluzione a fronte della restituzione immediata del natante, ed il saldo in rate di € 350,00 mensili.
All'udienza del 12/4/22 si dava atto della mancata accettazione da parte della sia della Controparte_1
proposta formulata dalla sig.ra che di quella formulata dal Giudice, e le parti, insistendo nelle Pt_1
proprie difese, eccezioni e richieste nonchè nell'istanza ex art.186 ter c.p.c. affinché il Giudice provvedesse all'ordine di immediata riconsegna del gommone alla legittima proprietaria.
Il Giudice si riservava e quindi, con ordinanza del 15/5/22, in accoglimento dell'istanza dell'opponente ingiungeva alla di consegnare alla sig.ra il gommone “Giannotto”, Controparte_1 Pt_1
contestualmente disponendo a carico della stessa il pagamento di euro 4.070,00 oltre Iva ed Pt_1
oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. La causa successivamente istruita con gli interrogatori formali e l'escussione dei testi.
All'udienza del 30/1/2024 le parti chiedevano nuovo rinvio per verificare la possibilità di definire bonariamente la questione, visto il mancato accordo, all'udienza del 5/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva in decisione concedendo i termini di rito.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Va premesso che non è contestato tra le parti che: a) la dal 2012 fino al 2016, ha svolto Controparte_1
i servizi di: servizio di messa a disposizione del posto barca, sosta dell'imbarcazione, l'ormeggio, pagina 2 di 8 guardianaggio, rimessaggio invernale, fornitura acqua, assistenza manovre, alaggio, trasporto in cantiere, pulitura completa del natante, disincrostazione della carena e preparazione con antivegetativo, così per ogni operazione volta anche al varo dell'imbarcazione per la stagione estiva sulla base di accordi presi tra le parti ed in assenza di un contratto scritto per cui era stato pattuito il pagamento della somma di € 1.200,00 annue, regolarmente corrisposti dalla sig.ra Pt_1
b) la dal settembre 2016, dopo aver trasportato il natante all'interno del capannone lo Controparte_1
stesso è rimasto ivi ricoverato e ripulito senza più essere utilizzato. La circostanza è stata confermata anche dalla la sig.ra legale rappresentante della , la quale, in sede di CP_1 Controparte_1 interrogatorio formale, all'udienza dell'8.07.2022, in risposta alla domande n. 8), 9) 10) e 11) ha confermato che dall'Aprile 2017, e per gli anni 2018 e 2019, la sig.ra per esigenze personali Pt_1
riferiva alla per il tramite del Sig. che non avrebbe utilizzato il Controparte_1 Per_1
gommone per le stagioni estive, e che la assentiva alla richiesta di variazione della Controparte_1
tipologia e della consistenza dei servizi e che di fatto venivano a ridursi al solo rimessaggio, con contestuale venir meno del servizio di ormeggio per la stagione estiva e di tutti quelli ad esso connessi, oltre che dei servizi di dotazione di antivegetativo e di tutte le operazioni atte a consentire il varo previo trasporto presso la darsena e così le cicliche operazioni di alaggio, trasporto, pulitura e disincrostazione della carena e così via. La sig.ra confermava altresì che per gli anni 2017, 2018 e 2019 la CP_1
aveva fornito alla la prestazione del solo collocamento del gommone presso il Controparte_1 Pt_1
proprio capannone.
c) in data 24.9.2019 la Sig.ra alle 10.15 si presentava presso il capannone della Parte_1 CP_1
con il suo trasportatore Sig. ed un suo collaboratore, nonché con il Sig. CP_1 Persona_2
e con un carrello per ritirare il gommone ma detto ritiro non avvenne. Persona_3
Controversa e contestata dall'opponente è invece la richiesta di pagamento relativa alle ricevute fiscali n. 62 del 3.7.18, n. 118 dell'8.11.2018 e n. 06 del 16.01.2019, poste a fondamento del provvedimento monitorio sia in quanto le prestazioni inserite nelle ricevute non sono state fornite dalla sia per CP_1
l'importo esorbitante determinando nel minor valore di € 4.070,00 la somma da corrispondere all'opposta per le prestazioni rese ovvero il solo ricovero del gommone presso il capannone.
L'opponente sosteneva infatti che proprio in virtù degli accordi presi per gli anni 2017, 2018 e 2019 il gommone era rimasto solo ricoverato nel capannone della per cui non vi erano stati Controparte_1
effettuati gli ulteriori lavori inseriti nelle fatture (operazioni di alaggio, trasporto, pulitura e disincrostazione della carena, ecc.) e l'importo concordato per gli anni antecedenti per tutti i lavori era di € 1.200,00. Anzi aggiungeva la sig.ra che la dapprima emetteva senza Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 concordare gli importi richiesti che venivano maggiorati, la ricevuta fiscale n. 62 del 03.07.2018 per €
2.440,00 (rectius 2400,00), con causale saldo rimessaggio al coperto V/s gommone denominato
“Giannotto” fino al 30.9.2017, la ricevuta fiscale n. 118 del 08.11.2018 per € 3.660,00 con causale saldo rimessaggio al coperto V/s gommone denominato “Giannotto” dal 01.10.2017 al 01.10.2018 il cui importo diveniva oggetto della nuova ed ulteriore ricevuta fiscale n. 81 del 5.7.2019 emessa per €
6.405,00, la originaria ricevuta fiscale n. 06 del 16.01.2019 per € 2.135,00 con causale saldo rimessaggio dall'1.10.2018 al 30.4.2019 V/s gommone denominato “Giannotto” il cui importo diveniva anch'esso oggetto della nuova ed ulteriore ricevuta fiscale n. 81 del 5.7.2019.
Precisava la sig.ra che nella ricevuta fiscale n. 81 del 5.7.2019 di euro 6.405,00 era inserita la Pt_1 causale: “saldo rimessaggio al coperto v/s gommone denominato “Giannotto” dal 1.10.2017 al
01/10/2018 (Rif. R.F. 118 del 08/11/2018)” per l'importo di euro 3.660,00; “saldo rimessaggio dal
01/10/2018 al 30/04/19 (Rif. R.F. 06 del 16/01/2019)” per l'importo di euro 2.135,00; “saldo rimessaggio dal 01/05/19 al 30/06/19” per l'importo di euro 610,00. Contestava la ricevuta deducendo che vi fosse una duplicazione dei sub importi di euro 3.660,00 e di euro 2.135,00 essendo stati già oggetto delle pregresse rispettive ricevute fiscali n.118 del 08/11/2018 e n.06 del 16/01/2019, senza che queste ultime siano state annullate con relative note di credito e successivamente riemesse.
La ricevuta fiscale n. 62 del 03.07.2018, la n. 81 del 5.7.2019 e la ricevuta fiscale n. 146 del
24.09.2019, per euro 829,60 con causale: “saldo rimessaggio al coperto v/s gommone denominato
“Giannotto” dal 01/07/2019 al 23/09/2019” venivano poste alla base del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente asserisce altresì che la ha esercitato altresì il diritto di ritenzione del Controparte_1
gommone a seguito del mancato pagamento da parte della sig.ra delle suddette ricevute. Pt_1
Per contro va detto che la riferisce di aver eseguito comunque i servizi manutentivi, a Controparte_1
protezione del natante, essendo ininfluente che il gommone fosse o meno utilizzato dalla proprietaria o addirittura lasciato depositato nel capannone. La ditta contesta altresì di aver esercitato il diritto CP_1
di ritenzione, anzi sostiene di non aver mai negato alla sig.ra il diritto di ritirare il natante, Pt_1 presso i propri locali, né tantomeno di averlo trattenuto illegittimamente e che l'operazione di ritiro concordata per il giorno 24.09.2019 non avveniva in quanto la sig.ra non aveva idonea Pt_1
strumentazione per procedere al ritiro.
Occorre premettere che, per giurisprudenza costante la Cassazione afferma che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a pagina 4 di 8 sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto la qualità di attore e dunque onerato di fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003) e dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000, Cassazione civile n.
17050 del 05/08/2011). Spetterà invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Va affermato quindi che il Giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie si ritiene che la prova documentale offerta e rappresentata dalle ricevute non risulti idonea a costituire riscontro del diritto azionato dal creditore ingiungente in presenza della contestazione dell'opponente che investe sia l'an che il quantum del credito. Anche gli estratti del
Registro Iva dei corrispettivi non costituiscono un sufficiente supporto probatorio in merito al credito preteso dall'opposta.
Va detto pertanto che all'esito dell'istruttoria, parte convenuta opposta non ha dimostrato, come del resto era suo onere, di aver effettuato le prestazioni inserite nelle ricevute fiscali del 03.07.2018, pagina 5 di 8 05.07.2019 e del 24.09.2019, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, come ivi descritte, ovvero prestazione di servizi per rimessaggio, ormeggio e altre prestazioni per l'imbarcazione “Giannotto”.
Infatti, risulta provato e non contestato che per gli anni 2017, 2018 e 2019 la ha svolto Controparte_1
solo attività di ricovero.
È di tutta evidenza, pertanto, che la somma ingiunta non è congrua rispetto alle prestazioni rese e agli importi di cui alle ricevute richieste per gli anni 2012-2016, ove invece i servizi forniti comprendevano anche i servizi di ormeggio e quelle conseguenti. A ciò si aggiunga che rispetto alla originaria richiesta dei compensi sempre per gli anni 2017, 2018 e 2019, di cui alle ricevute fiscali n. 62 del 03.07.2018, n.
118 del 08.11.2018 e n. 6 del 16.01.2019, presentate inizialmente alla con il deposito della Pt_1
richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, la ha posto alla base dello stesso tre Controparte_1
ricevute di importi che ha unilateralmente e immotivatamente maggiorato rispetto a quelle originariamente richieste e che in parte risultano essere duplicazioni rispetto a quelle iniziali.
Ciò detto, considerato che la parte opposta non ha dovuto eseguire i servizi/lavori originariamente previsti, in quanto dal 1° Ottobre 2016 è stato effettuato per il gommone “Giannotto” solo l'alaggio e il rimessaggio per l'inverno, mentre per gli anni a seguire (fino al Settembre 2019) vanno conteggiati i soli costi relativi al ricovero del natante all'interno del capannone di proprietà della la Controparte_1
pretesa creditoria deve essere quindi ridimensionata e commisurata alle prestazioni effettivamente rese, ritenendo pertanto congruo l'importo di € 4.070,00 oltre iva ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo, proposto in pagamento anche dalla e peraltro dalla stessa già corrisposto alla ditta a Pt_1 seguito dell'ordinanza dall'odierno giudicante, emessa in data 15.05.2022.
Il decreto ingiuntivo n. 456/2020 emesso dall'intestato Tribunale di Grosseto in data 22.06.2020 deve essere pertanto revocato.
In merito alla mancata consegna del natante dedotta da parte attrice e la conseguente responsabilità aggravata, mala fede o colpa grave eccepita, vi è da dire che nonostante la sig.ra si fosse Pt_1
presentata presso il capannone della per ritirare il gommone in data 24.09.2019, con Controparte_1
l'aiuto di tre persone e con il carrello, l'operazione non era andata a buon fine non avendo, come sostenuto da parte opposta, la stessa gli ulteriori attrezzi (cricket, muletto o gru) per caricare il gommone sul carrello,
In proposito il teste indifferente, che accompagnava la sig.ra per aiutarla nel ritiro del Per_3 Pt_1
gommone e presente il giorno 24.09.2019, ha riferito che il gommone era posizionato in un luogo per cui non era possibile il ritiro e pertanto la sig.ra aveva chiesto un muletto per poterlo caricare Pt_1
sul carrello per portarlo via, ma la ditta rispose che non era in grado di ottemperare a questa CP_1 pagina 6 di 8 richiesta, che non avevano i mezzi per poterlo fare. Ha aggiunto inoltre che il gommone era in una posizione che impediva le procedure normali, ci voleva un mezzo che lo sollevasse dalla situazione precaria in cui stava come dalle foto che mi sono state mostrate.
Ha riferito inoltre che era stato portato il carrello per portare via il gommone e che di solito è il cantiere che fornisce i mezzi per caricarlo sul carrello. “Posso immaginare che il gommone fosse stato messo lì con un muletto. Noi avevamo chiesto alla di fornirci un muletto che tuttavia non è stato fornito. CP_1
All'esterno ho visto che c'era un muletto ma non so dire se fosse della . Controparte_1
In merito alla circostanza che la sig.ra avesse richiesto alla di fornirle un Pt_1 Controparte_1
muletto anche dietro compenso, la sig.ra in sede di interrogatorio formale ha invece riferito più CP_1
volte di non ricordare i fatti e che per portare via il gommone sarebbe stato sufficiente un crick, non essendo invece necessario ma solo “comodo” utilizzare un muletto.
È di tutta evidenza che, analizzando anche le foto prodotte, per caricare il gommone sul carrello, rispetto a dove era stato posizione era necessario, almeno un muletto e non un semplice crick, risultando la poco collaborativa con la sig.ra al fine di permetterle di ritirare il Controparte_1 Pt_1
gommone, è infatti impensabile che chi va a ritirare un gommone di oltre 8 metri possa portare con sé, oltre al carrello, un muletto o una gru. A ciò si aggiunga che la sig.ra come riferito anche dal Pt_1 teste, aveva anche offerto di corrispondere un compenso alla per l'utilizzo di un Controparte_1
muletto che era presente nel capannone, senza ottenere alcun risultato.
La mancata collaborazione da parte dell'opposta si protrae altresì anche a seguito dell'ordinanza emessa dallo scrivente Giudice in data 15.05.2022. infatti, nonostante che la sig.ra Parte_1
abbia consegnato alla la somma di euro 4.965,40, la stessa Controparte_1
data era stata concordata anche per la riconsegna del gommone, la quale invece è avvenuta solo nel luglio del 2022.
Tanto premesso si ritiene che sussista a carico della una responsabilità nella mancata Controparte_1
consegna del bene di proprietà della sig.ra che deve essere quantificata in via Parte_1 equitativa nella somma di € 500,00. Somma che la dovrà versare alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
[...]
In ordine alle spese di lite considerato la parziale soccombenza, queste devono essere compensate tra le parti per un terzo con condanna del convenuto a rifondere all'attore i due terzi delle stesse, seguendo questo criterio, stante l'avvenuta riunione pertanto le spese di lite devono essere liquidate per l'opposizione a decreto ingiuntivo (n. 236/2020 R.G.) limitatamente alle sole fasi svolte (fase di studio pagina 7 di 8 della controversia e la fase introduttiva del giudizio), al valore medio, riferito allo scaglione del decreto ingiuntivo emesso, mentre per l'odierno giudizio (n. 2023/2020 R.G.), le spese di lite sono liquidate per tutte le fasi ai valori medi, sulla base dello scaglione relativo all'importo effettivamente corrisposto dalla alla sempre con gli stessi criteri di liquidazione suddetti. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente la domanda attorea per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 456/2020, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 22.06.2020;
conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 15.05.2022 nella quale veniva disposto il pagamento della somma di € 4.070,00 oltre iva ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da parte della sig.ra in favore della già corrisposta;
Parte_1 Controparte_1
condanna la al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Controparte_1 Parte_1
500,00 a titolo di risarcimento danno per la ritardata consegna del gommone.
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto a rifondere Controparte_1 all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 1.696,00 oltre ad euro 145,50 per spese esenti, oltre IVA e CAP come per legge, per la causa n. 236/2020 R.G.
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto a rifondere Controparte_1 all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 2.552,00 oltre ad euro 264,00 per spese esenti, oltre IVA e CAP come per legge, per la causa n. 2023/2020 R.G.
Così deciso in Grosseto, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
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