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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO VI, LA
VALEA PP, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3994/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202400001453000 IMPOSTE INDIRET
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate-ON s.p.a impugna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202400001453000, chiedendone l'annullamento e rappresentando in proposito di avere impugnato la prodromica intimazione di pagamento, eccepisce la mancata notifica delle cartelle sottese e la prescrizione.
Costituita DE ON replica ai motivi di ricorso sostenendo che tutte le cartelle di pagamento sottese sono state regolarmente notificate e deposita documentazione in merito.
Con memoria aggiunta DE ON deposita la sentenza di questa Corte n. 2829/2025 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, rileva che tutte le cartelle sono state notificate come anche l'intimazione di pagamento emessa ai sensi art. 50 dpr 602 /1973 prodromica all'intimazione impugnata e oggetto della sentenza 2829/2025, che, rigettando il ricorso, produce anche l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945 c.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO VI, LA
VALEA PP, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3994/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202400001453000 IMPOSTE INDIRET
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate-ON s.p.a impugna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202400001453000, chiedendone l'annullamento e rappresentando in proposito di avere impugnato la prodromica intimazione di pagamento, eccepisce la mancata notifica delle cartelle sottese e la prescrizione.
Costituita DE ON replica ai motivi di ricorso sostenendo che tutte le cartelle di pagamento sottese sono state regolarmente notificate e deposita documentazione in merito.
Con memoria aggiunta DE ON deposita la sentenza di questa Corte n. 2829/2025 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, rileva che tutte le cartelle sono state notificate come anche l'intimazione di pagamento emessa ai sensi art. 50 dpr 602 /1973 prodromica all'intimazione impugnata e oggetto della sentenza 2829/2025, che, rigettando il ricorso, produce anche l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945 c.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori.