CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 384/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
Parte_1 assistita e difesa dagli Avv.ti Michele Martone e Gianluca
[...]
Lucchetti
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. TACCHINO STEFANO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 103/24 in data 13 marzo 2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso di dottore commercialista iscritto alla Cassa, condannando quest'ultima alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 8.437,54 oltre interessi nella misura di legge, maturati dalla data di ciascun prelievo e fino al soddisfo, nonché alla restituzione degli ulteriori importi indebitamente trattenuti sul trattamento pensionistico dal mese di novembre 2023 fino alla data della presente pronuncia, sul presupposto della illegittimità dell'imposizione, da parte dell'ente previdenziale, sulla pensione di vecchiaia in godimento dal gennaio 2005, di contributo di solidarietà ex artt. 22 del regolamento previdenziale 2004 e 29 regolamento previdenziale 2018 e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008, Pt_1
27/06/2013 e 29/11/2017, per gli anni dal 2004 in poi, condannando altresì la al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Avverso la suindicata sentenza, depositata in data 13 marzo 2024, non notificata, con ricorso depositato il 12 settembre 2024, ha proposto appello la
[...]
chiedendone la riforma ed in particolare Parte_2 concludendo per il rigetto delle avverse domande formulate in primo grado. Si è costituito in giudizio l'appellato, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 comma 12 l. n. 335/1995, modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1 c. 488 l. n. 147/2013, dell'art. 24 c. 24 d.l. n. 201/2011, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione dell'appellato, sostenendo che la non avrebbe avuto i poteri normativi per imporre il contributo in questione ai Pt_1 pensionati, non considerando le norme regolamentari della oggetto di causa, Pt_1 legittimamente emanate nella vigenza dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, a nulla rilevando il fatto che le stesse possano essere ricollegate al Regolamento del 2004, dovendosi valutare la loro legittimità sulla base del contesto normativo in vigore al momento della loro emanazione. Stante il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, agevolato da un processo di delegificazione riconosciuto dall'ordinamento, la avrebbe adottato una Parte_1 serie di regolamenti, tra cui quello in data 14 luglio 2004, che ha previsto l'applicazione sui trattamenti pensionistici di un contributo di solidarietà per un periodo di 5 anni a far data dal 1 gennaio 2004, rinnovabile per un massimo di ulteriori 3 quinquenni, finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola, anche derogando ed abrogando disposizioni aventi rango legislativo, con gli unici limiti della ragionevolezza, dell'equità intergenerazionale, della gradualità e del rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate, ben potendo incidere su posizioni ancora in via di maturazione. A parere dell'appellante sarebbe evidente la legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla ai sensi dell'art. 22 del Regolamento e delle allegate tabelle F1 e F2, benchè la Pt_1 norma sia entrata in vigore prima della novella normativa di cui all'art. 1 comma 763 L. n. 296/06 che, nel modificare il citato comma 12 ha precisato che “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”, tenuto altresì conto della ulteriore previsione di cui all'art. 1 comma 488 L. n. 147/2013 che li riconosce legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, avendo inteso così il legislatore recuperare, pro futuro, la legittimità di quei provvedimenti della pur in contrasto con il vecchio testo dell'art. 12, Pt_1 tutte le volte in cui l'attuazione avvenga nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3 comma 12 modificato e vigente ratione temporis.
pag. 2/6 Sottolinea infine l'appellante la rilevanza della sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 486 l. n. 147/2013. Il motivo non è fondato e va rigettato. La sentenza impugnata, difatti, è pienamente conforme all'ormai pacifico e pienamente condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore, né la trattenuta potrebbe ritenersi giustificata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 488 l. n. 147/2013, poiché questa, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. n. 2453 del 17/01/2023 e precedenti ivi richiamati, n. 32385 del 03/06/2021, n. 29292 del 18/09/2019, n. 31875 del 10/12/2018; Cass. n. 23363 del 23/03/2021 e precedenti ivi richiamati).
La S.C. aveva peraltro già affermato da tempo l'incompatibilità del contributo in questione con il principio del pro rata, proprio con riferimento alla disciplina della appellante, Pt_1 ritenendo che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare -in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione- atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del pro rata -che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo- e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati (così Cass. Sez.
6-L. n. 2750 del 05/02/2013
– ud. 20/11/2012). Il contributo di solidarietà, ha peraltro chiarito la S.C. (Cass. Sez. L. n. 31875/18 cit. e successive, tra cui nn. 603, 982 e 16814 del 2019, 28054 del 2020, 6897 e 29535 del 2022) sulla scorta della sentenza n. 173/16 della Corte Costituzionale, ha natura di prestazione patrimoniale di cui all'art. 23 Cost. Né a diverse conclusioni conduce la norma di cui all'art. 1 c. 488 l. n.147/13, che non giustifica la trattenuta del contributo di solidarietà, poiché, quale norma di interpretazione autentica, riguarda provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del pag. 3/6 trattamento pensionistico, e non la materia in esame che, come detto, esula dai poteri regolamentari delle casse. Inoltre, l'art. 1 c. 488 stesso, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 6702 del 06/04/2016 e Cass. Sez. L n. 7568 del 25/01/2017). Infine, l'art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, invocato dall'appellante, è inconferente ai fini della decisione, poiché trattasi di fonte legislativa, non di fonte regolamentare oggetto dell'intervento di delegificazione dell'art. 2 d. lgs. n. 509/94 (cfr. Cass. Sez. L. n. 34543 del 10/11/2022 dep. 23/11/2022). Ne deriva pertanto l'illegittimità degli artt. 22 del regolamento previdenziale della Pt_1 appellante del 2004 e 29 del regolamento previdenziale della stessa del 2018, e delle Pt_1 deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008, 27/06/2013 e Pt_1
29/11/2017 nella parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto l'illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla appellante sui ratei pensionistici erogati Pt_1 all'appellato, per il periodo per cui è causa. Con l'ulteriore motivo di gravame proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado in ordine alle eccepita prescrizione quinquennale per violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di ratei pagati periodicamente ad anno o in termini più brevi, potendo al più la essere condannata alla restituzione degli importi trattenuti a Pt_1 titolo di contributo di solidarietà a far data dal 27 ottobre 2018. Il motivo non è fondato e va rigettato. E' senz'altro applicabile in materia l'ordinario termine di prescrizione decennale, poiché la prescrizione quinquennale prevista dagli artt. 2948 n. 4 c.c. e 129 r.d.l. n. 1827/1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè, come nella fattispecie, con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. Sez. L. n. 2453/2023 già cit. e precedenti ivi richiamati). Essendo l'appellato titolare di pensione dal 1 gennaio 2005 ed avendo quindi subito trattenute a titolo di contributo di solidarietà fin da tale data (essendo appunto il contributo stato inizialmente introdotto con il citato art. 22 del regolamento previdenziale del 2004 con decorrenza dal 01/01/2004), e non risultando atti interruttivi precedenti alla notifica del ricorso introduttivo in primo grado, eseguita nel novembre 2023, come pacifico tra le parti, è estinto per prescrizione il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme trattenutegli fino all'ottobre 2013, dovendo essere restituite quelle trattenute a partire dal novembre 2013 in poi, così come richiesto dal ricorrente in primo grado, che infatti ha agito per la ripetizione delle stesse, nei limiti del termine decennale di prescrizione.
pag. 4/6 Tuttavia, limitatamente all'anno 2013, va tenuto conto che è fondato l'ultimo motivo di gravame, proposto in via ulteriormente subordinata, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di condannare il ricorrente al pagamento del contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013. Non risultando adottate dalla entro il 30 settembre 2012, ulteriori valide misure volte Pt_1 ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici, nei modi di cui agli artt. 3 c. 12 l. n. 335/95 e 24 c. 24 d.l. n. 201/2011, è dovuto dall'appellato esclusivamente il contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 previsto dall'art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11 cit., che deve peraltro ritenersi estraneo all'oggetto del presente giudizio, poiché il non ne ha mai CP_1 contestato la debenza, ed ha richiesto, nel ricorso introduttivo di primo grado, esclusivamente la restituzione delle trattenute operate sulla pensione in godimento a titolo di contributo di solidarietà imposto in base alle citate disposizioni regolamentari della appellante, Pt_1 ragion per cui, sul punto, la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va fatto salvo il contributo per gli anni 2012 e 2013, comunque dovuto ex art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, a prescindere dal fatto che sia prescritto o meno il diritto alla restituzione. In particolare, risulta dalle Certificazioni Uniche (Doc.07 fascicolo ricorrente) e dai “Cedolini Pensionistici” (Doc.08) che le somme trattenute (a titolo di “Contributo di Solidarietà Cassa”) dal novembre del 2013 all'ottobre del 2023 sono pari ad €.8.437,54 (Cfr. Docc.07 e 08) e che il prelievo effettuato nel 2013 – comunque dovuto - è di €191,43 (€.63,81 x 3 mensilità), pertanto va determinato in € 8.245,11 l'importo che la dovrà restituire. Pt_1
Quanto alla questione relativa agli interessi legali, in ordine alle somme in restituzione, essi decorrono dalla maturazione dei singoli ratei mensili del credito e fino al saldo (cfr. Cass. Sez. L. n. 34543/2022, Cass.31642/22, Cass.16813 e 16814 del 2019) avendo i crediti previdenziali natura unitaria, nel senso che agli accessori della prestazione previdenziale non si applica il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, dovendo gli interessi essere calcolati dal momento dell'inadempimento fino al soddisfacimento del credito, così come correttamente indicato nella sentenza impugnata. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado in misura di un quarto, seguendo la restante quota, liquidata come da dispositivo, la prevalente soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
- dichiara dovuto, ex art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, il contributo di solidarietà relativo agli anni 2012 e 2013 e ridetermina in € 8246,11 l'importo dovuto in restituzione dalla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti in favore di CP_1
[...]
pag. 5/6 .- compensa tra le parti, in misura di 1/4 le spese del doppio grado del giudizio e condanna la alla rifusione dei Parte_3 restanti 3/4 delle stesse, liquidate per la parte non compensata in € 1650 per il primo grado e in € 1500 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 384/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
Parte_1 assistita e difesa dagli Avv.ti Michele Martone e Gianluca
[...]
Lucchetti
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. TACCHINO STEFANO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 103/24 in data 13 marzo 2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso di dottore commercialista iscritto alla Cassa, condannando quest'ultima alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 8.437,54 oltre interessi nella misura di legge, maturati dalla data di ciascun prelievo e fino al soddisfo, nonché alla restituzione degli ulteriori importi indebitamente trattenuti sul trattamento pensionistico dal mese di novembre 2023 fino alla data della presente pronuncia, sul presupposto della illegittimità dell'imposizione, da parte dell'ente previdenziale, sulla pensione di vecchiaia in godimento dal gennaio 2005, di contributo di solidarietà ex artt. 22 del regolamento previdenziale 2004 e 29 regolamento previdenziale 2018 e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008, Pt_1
27/06/2013 e 29/11/2017, per gli anni dal 2004 in poi, condannando altresì la al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Avverso la suindicata sentenza, depositata in data 13 marzo 2024, non notificata, con ricorso depositato il 12 settembre 2024, ha proposto appello la
[...]
chiedendone la riforma ed in particolare Parte_2 concludendo per il rigetto delle avverse domande formulate in primo grado. Si è costituito in giudizio l'appellato, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 comma 12 l. n. 335/1995, modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1 c. 488 l. n. 147/2013, dell'art. 24 c. 24 d.l. n. 201/2011, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione dell'appellato, sostenendo che la non avrebbe avuto i poteri normativi per imporre il contributo in questione ai Pt_1 pensionati, non considerando le norme regolamentari della oggetto di causa, Pt_1 legittimamente emanate nella vigenza dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, a nulla rilevando il fatto che le stesse possano essere ricollegate al Regolamento del 2004, dovendosi valutare la loro legittimità sulla base del contesto normativo in vigore al momento della loro emanazione. Stante il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, agevolato da un processo di delegificazione riconosciuto dall'ordinamento, la avrebbe adottato una Parte_1 serie di regolamenti, tra cui quello in data 14 luglio 2004, che ha previsto l'applicazione sui trattamenti pensionistici di un contributo di solidarietà per un periodo di 5 anni a far data dal 1 gennaio 2004, rinnovabile per un massimo di ulteriori 3 quinquenni, finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola, anche derogando ed abrogando disposizioni aventi rango legislativo, con gli unici limiti della ragionevolezza, dell'equità intergenerazionale, della gradualità e del rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate, ben potendo incidere su posizioni ancora in via di maturazione. A parere dell'appellante sarebbe evidente la legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla ai sensi dell'art. 22 del Regolamento e delle allegate tabelle F1 e F2, benchè la Pt_1 norma sia entrata in vigore prima della novella normativa di cui all'art. 1 comma 763 L. n. 296/06 che, nel modificare il citato comma 12 ha precisato che “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”, tenuto altresì conto della ulteriore previsione di cui all'art. 1 comma 488 L. n. 147/2013 che li riconosce legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, avendo inteso così il legislatore recuperare, pro futuro, la legittimità di quei provvedimenti della pur in contrasto con il vecchio testo dell'art. 12, Pt_1 tutte le volte in cui l'attuazione avvenga nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3 comma 12 modificato e vigente ratione temporis.
pag. 2/6 Sottolinea infine l'appellante la rilevanza della sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 486 l. n. 147/2013. Il motivo non è fondato e va rigettato. La sentenza impugnata, difatti, è pienamente conforme all'ormai pacifico e pienamente condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore, né la trattenuta potrebbe ritenersi giustificata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 488 l. n. 147/2013, poiché questa, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. n. 2453 del 17/01/2023 e precedenti ivi richiamati, n. 32385 del 03/06/2021, n. 29292 del 18/09/2019, n. 31875 del 10/12/2018; Cass. n. 23363 del 23/03/2021 e precedenti ivi richiamati).
La S.C. aveva peraltro già affermato da tempo l'incompatibilità del contributo in questione con il principio del pro rata, proprio con riferimento alla disciplina della appellante, Pt_1 ritenendo che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare -in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione- atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del pro rata -che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo- e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati (così Cass. Sez.
6-L. n. 2750 del 05/02/2013
– ud. 20/11/2012). Il contributo di solidarietà, ha peraltro chiarito la S.C. (Cass. Sez. L. n. 31875/18 cit. e successive, tra cui nn. 603, 982 e 16814 del 2019, 28054 del 2020, 6897 e 29535 del 2022) sulla scorta della sentenza n. 173/16 della Corte Costituzionale, ha natura di prestazione patrimoniale di cui all'art. 23 Cost. Né a diverse conclusioni conduce la norma di cui all'art. 1 c. 488 l. n.147/13, che non giustifica la trattenuta del contributo di solidarietà, poiché, quale norma di interpretazione autentica, riguarda provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del pag. 3/6 trattamento pensionistico, e non la materia in esame che, come detto, esula dai poteri regolamentari delle casse. Inoltre, l'art. 1 c. 488 stesso, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 6702 del 06/04/2016 e Cass. Sez. L n. 7568 del 25/01/2017). Infine, l'art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, invocato dall'appellante, è inconferente ai fini della decisione, poiché trattasi di fonte legislativa, non di fonte regolamentare oggetto dell'intervento di delegificazione dell'art. 2 d. lgs. n. 509/94 (cfr. Cass. Sez. L. n. 34543 del 10/11/2022 dep. 23/11/2022). Ne deriva pertanto l'illegittimità degli artt. 22 del regolamento previdenziale della Pt_1 appellante del 2004 e 29 del regolamento previdenziale della stessa del 2018, e delle Pt_1 deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008, 27/06/2013 e Pt_1
29/11/2017 nella parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto l'illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla appellante sui ratei pensionistici erogati Pt_1 all'appellato, per il periodo per cui è causa. Con l'ulteriore motivo di gravame proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado in ordine alle eccepita prescrizione quinquennale per violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di ratei pagati periodicamente ad anno o in termini più brevi, potendo al più la essere condannata alla restituzione degli importi trattenuti a Pt_1 titolo di contributo di solidarietà a far data dal 27 ottobre 2018. Il motivo non è fondato e va rigettato. E' senz'altro applicabile in materia l'ordinario termine di prescrizione decennale, poiché la prescrizione quinquennale prevista dagli artt. 2948 n. 4 c.c. e 129 r.d.l. n. 1827/1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè, come nella fattispecie, con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. Sez. L. n. 2453/2023 già cit. e precedenti ivi richiamati). Essendo l'appellato titolare di pensione dal 1 gennaio 2005 ed avendo quindi subito trattenute a titolo di contributo di solidarietà fin da tale data (essendo appunto il contributo stato inizialmente introdotto con il citato art. 22 del regolamento previdenziale del 2004 con decorrenza dal 01/01/2004), e non risultando atti interruttivi precedenti alla notifica del ricorso introduttivo in primo grado, eseguita nel novembre 2023, come pacifico tra le parti, è estinto per prescrizione il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme trattenutegli fino all'ottobre 2013, dovendo essere restituite quelle trattenute a partire dal novembre 2013 in poi, così come richiesto dal ricorrente in primo grado, che infatti ha agito per la ripetizione delle stesse, nei limiti del termine decennale di prescrizione.
pag. 4/6 Tuttavia, limitatamente all'anno 2013, va tenuto conto che è fondato l'ultimo motivo di gravame, proposto in via ulteriormente subordinata, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di condannare il ricorrente al pagamento del contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013. Non risultando adottate dalla entro il 30 settembre 2012, ulteriori valide misure volte Pt_1 ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici, nei modi di cui agli artt. 3 c. 12 l. n. 335/95 e 24 c. 24 d.l. n. 201/2011, è dovuto dall'appellato esclusivamente il contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 previsto dall'art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11 cit., che deve peraltro ritenersi estraneo all'oggetto del presente giudizio, poiché il non ne ha mai CP_1 contestato la debenza, ed ha richiesto, nel ricorso introduttivo di primo grado, esclusivamente la restituzione delle trattenute operate sulla pensione in godimento a titolo di contributo di solidarietà imposto in base alle citate disposizioni regolamentari della appellante, Pt_1 ragion per cui, sul punto, la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va fatto salvo il contributo per gli anni 2012 e 2013, comunque dovuto ex art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, a prescindere dal fatto che sia prescritto o meno il diritto alla restituzione. In particolare, risulta dalle Certificazioni Uniche (Doc.07 fascicolo ricorrente) e dai “Cedolini Pensionistici” (Doc.08) che le somme trattenute (a titolo di “Contributo di Solidarietà Cassa”) dal novembre del 2013 all'ottobre del 2023 sono pari ad €.8.437,54 (Cfr. Docc.07 e 08) e che il prelievo effettuato nel 2013 – comunque dovuto - è di €191,43 (€.63,81 x 3 mensilità), pertanto va determinato in € 8.245,11 l'importo che la dovrà restituire. Pt_1
Quanto alla questione relativa agli interessi legali, in ordine alle somme in restituzione, essi decorrono dalla maturazione dei singoli ratei mensili del credito e fino al saldo (cfr. Cass. Sez. L. n. 34543/2022, Cass.31642/22, Cass.16813 e 16814 del 2019) avendo i crediti previdenziali natura unitaria, nel senso che agli accessori della prestazione previdenziale non si applica il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, dovendo gli interessi essere calcolati dal momento dell'inadempimento fino al soddisfacimento del credito, così come correttamente indicato nella sentenza impugnata. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado in misura di un quarto, seguendo la restante quota, liquidata come da dispositivo, la prevalente soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
- dichiara dovuto, ex art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, il contributo di solidarietà relativo agli anni 2012 e 2013 e ridetermina in € 8246,11 l'importo dovuto in restituzione dalla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti in favore di CP_1
[...]
pag. 5/6 .- compensa tra le parti, in misura di 1/4 le spese del doppio grado del giudizio e condanna la alla rifusione dei Parte_3 restanti 3/4 delle stesse, liquidate per la parte non compensata in € 1650 per il primo grado e in € 1500 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6